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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7511 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Massimo Pacini, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo Pacini, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 26/12/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Sestu.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
26/12/2009 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Sestu, anno 2009, numero 52, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26/12/2009 a Sestu, registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune all'atto n. 52, parte 2, serie A - anno 2010, e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sestu di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio.
Pag. 2 di 3 2) Affidare le figlie minori ad entrambi i genitori, le quali avranno il domicilio prevalente e la residenza anagrafica presso la madre, nel domicilio della stessa.
3) Stabilire, relativamente ai tempi di visita del padre, che possa Parte_1 trascorrere con le figlie due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, salvo differente accordo, dall'orario di uscita da scuola sino alle ore 20, nonché a weekend alternati dal venerdì dall'orario di uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20.
Durante le festività natalizie le figlie staranno con un genitore dalla sera del 24 dicembre alla mattina del 31 dicembre e con l'altro dalla sera del 31 dicembre sino al 6 gennaio e tale ordine si invertirà di anno in anno.
Durante le vacanze pasquali le minori trascorreranno con un genitore la Pasqua e con l'altro la Pasquetta e anche tale ordine si invertirà di anno in anno.
Durante le vacanze estive il padre terrà presso di sé le minori figlie per un periodo di almeno 15 giorni consecutivi, da concordarsi entro il 31 del precedente mese di maggio.
4) Stabilire che versi € 600,00 mensili ad a Parte_1 Parte_2 titolo di mantenimento delle figlie minori, somma da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT da novembre, oltre al 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate, salva l'urgenza.
5) La sig.ra percepirà l'assegno unico nella misura del 100% Parte_2 prevista dalla legge, rinunciando il Sig. alla quota di sua Parte_1 spettanza.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7511 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Massimo Pacini, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- , C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo Pacini, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 26/12/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Sestu.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
26/12/2009 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Sestu, anno 2009, numero 52, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26/12/2009 a Sestu, registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune all'atto n. 52, parte 2, serie A - anno 2010, e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sestu di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio.
Pag. 2 di 3 2) Affidare le figlie minori ad entrambi i genitori, le quali avranno il domicilio prevalente e la residenza anagrafica presso la madre, nel domicilio della stessa.
3) Stabilire, relativamente ai tempi di visita del padre, che possa Parte_1 trascorrere con le figlie due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, salvo differente accordo, dall'orario di uscita da scuola sino alle ore 20, nonché a weekend alternati dal venerdì dall'orario di uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20.
Durante le festività natalizie le figlie staranno con un genitore dalla sera del 24 dicembre alla mattina del 31 dicembre e con l'altro dalla sera del 31 dicembre sino al 6 gennaio e tale ordine si invertirà di anno in anno.
Durante le vacanze pasquali le minori trascorreranno con un genitore la Pasqua e con l'altro la Pasquetta e anche tale ordine si invertirà di anno in anno.
Durante le vacanze estive il padre terrà presso di sé le minori figlie per un periodo di almeno 15 giorni consecutivi, da concordarsi entro il 31 del precedente mese di maggio.
4) Stabilire che versi € 600,00 mensili ad a Parte_1 Parte_2 titolo di mantenimento delle figlie minori, somma da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT da novembre, oltre al 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate, salva l'urgenza.
5) La sig.ra percepirà l'assegno unico nella misura del 100% Parte_2 prevista dalla legge, rinunciando il Sig. alla quota di sua Parte_1 spettanza.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 18/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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