TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 07/07/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 99/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 99/2025 R.G. promossa da
(c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Christian Massimiani, giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Rieti (RI), Via delle Orchidee 9, ricorrente contro
(c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Cristiana Casanica con studio in Rieti, viale Matteucci n. 5, ivi elettivamente domiciliata, anche presso gli indirizzi telematici del difensore, giusta procura in calce alla memoria di costituzione resistente con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente ex lege
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza ove lo riterranno opportuno;
2. affidamento condiviso della minore nata il [...] a [...], con collocazione Persona_1 presso l'abitazione materna sita in via dei salici 30 Poggio Corese (RI);
pagina 1 di 4
3. il padre avrà diritto di visita nei confronti della figlia minore secondo gli impegni e la volontà della stessa, stante l'età della ragazza, come anche rimessa alla stessa la volontà su come trascorrere festività e vacanze estive;
4. il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 CP_1 figlia , la somma mensile di € 300,00, entro il 25 di ciascun mese, a mezzo ricarica sulla carta Per_1
n. 5333171149338093. Dette somme saranno annualmente rivalutate a partire dall'anno successivo alla emanazione del provvedimento conclusivo del presente procedimento secondo gli indici ISTAT, sino al raggiungimento della indipendenza economica della figlia minore;
5. entro il medesimo termine indicato al punto precedente, i genitori dovranno, reciprocamente, corrispondersi il 50% delle spese straordinarie, sostenute nel mese precedente in favore della figlia e da individuarsi, secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Rieti che i coniugi dichiarano di conoscere;
6. il SI. verserà il mantenimento alla moglie nella forma del pagamento della rata dell'auto Parte_1 in uso alla SI.ra , FORD B Max targata EP310JZ, pari a circa € 250,00, fino a estinzione CP_1 del finanziamento per l'acquisto della stessa, previsto per il 28 Febbraio 2027, con rinuncia a qualsiasi richiesta di restituzione delle somme finora versate e ancora da versare a tal titolo, e comunque a qualsiasi diritto o rivendicazione sul bene. Dal mese successivo all'estinzione del finanziamento suddetto, il SI. verserà € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 moglie nei termini e con le modalità di cui al punto 4);
7. l'assegno unico verrà percepito interamente dal SI. Parte_1
8. le spese di lite del giudizio verranno compensate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30.1.2025 ha adito il Tribunale di Rieti perché fosse Parte_1 pronunciata la separazione personale dalla moglie, , con la quale ha contratto Controparte_1 matrimonio a Poggio VO (RI) il 11.06.2006, trascritto nei registri degli atti dello stato civile del predetto Comune (atto n. 9, parte II, serie C, anno 2006).
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: dall'unione coniugale sono nati il 14/01/2006 Persona_2
e il 25/07/2008, il primo maggiorenne ed economicamente indipendente e la Persona_1 seconda oggi minorenne e non autosufficiente;
è operaio e percepisce un reddito Parte_1 annuale di circa Euro 22.000,00 netti ed è titolare di diritti di proprietà pro quota su immobili (terreni agricoli e fabbricato agricolo) siti a Scandriglia ricevuti in eredità e non è proprietario dell'abitazione in cui dimora assieme alla prole sita in Scandriglia (RI), Strada Provinciale per Orvinio n. 10, locata ad un canone mensile di Euro 300,00; la svolge lavori vari presso ristoranti e negozi di CP_1
pagina 2 di 4 Scandriglia, con mansioni di addetta alle pulizie, cameriera, aiuto cuoco e ha contratto un finanziamento per le proprie eSIenze, che attualmente sta pagando il marito Sig. per aiutare Parte_1 la stessa;
il attualmente paga diversi finanziamenti per eSIenze familiari (182 Euro mensili Parte_1 per le spese dentistiche del figlio altrettanti per l'acquisto di una fiat punto in uso esclusivo Per_2 della Sig.ra , ecc.) per un totale di Euro 530,00 mensili;
da a qualche tempo sono insorte tra CP_1
i coniugi incompatibilità di carattere ed incomprensioni e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, è divenuta insostenibile la convivenza;
a maggio 2024 la
[...]
è andata via di casa, trasferendosi in altra abitazione sita nello stesso Comune di Scandriglia, CP_1 frazione di Poggio Corese;
il figlio maggiorenne è economicamente indipendente mentre la figlia minorenne è rimasta a vivere con il padre e intende rimanere a vivere con lo stesso anche a seguito della pronuncia della separazione dei coniugi.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la resistente, contestando la rappresentazione dei fatti dedotta dal ricorrente e chiedendo, in particolare, un assegno di mantenimento per sé di € 200.
Alla udienza del 7 maggio 2025 sono state sentite le parti e alla successiva udienza del 14 maggio
2025 il giudice ha sentito la figlia minore la quale ha manifestato la volontà di Persona_1 rimanere a vivere con la madre.
Disposto un rinvio di udienza per consentire alle parti di addivenire ad una soluzione conciliativa, alla udienza del 29 maggio 2025 svolta con modalità cartolare, i difensori hanno precisato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe chiedendone l'accoglimento e il giudice ha riservato la decisione al
Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza. La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Il Collegio ritiene congrue le condizioni quanto alle modalità di affidamento e di mantenimento della figlia minore, in quanto formulate nell'ottima di un equo bilanciamento e conformi ai principi espressi dalla Suprema Corte (si veda Cass. civ. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 10-10-2018, n. 25134 in cui si afferma che “In tema di affidamento e di mantenimento dei figli minori [...], posto che il giudice è pagina 3 di 4 tenuto a tutelare il superiore interesse della prole: a) l'affidamento condiviso è correttamente attuato con la collocazione stabile del figlio presso il genitore con cui egli abbia in prevalenza vissuto in precedenza, e che possa assicurargli maggiore attenzione, in quanto più idoneo a prendersene cura;
b) nel contempo, nel rispetto del principio di bigenitorialità, devono assicurarsi al genitore non collocatario ampie frequentazioni con il figlio medesimo;
c) nella determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario, proporzionato alle sue sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo, devono considerarsi le eSIenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti”).
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa di separazione promossa da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
- dichiara la separazione dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 Controparte_1 contratto a Poggio VO (RI) il 11.06.2006;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Poggio VO (atto n. 9, parte II, serie C, anno 2006);
- recepisce le condizioni di separazione riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- prende atto delle ulteriori condizioni non connesse con la regolamentazione della separazione;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 4.7.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente dott. Costantino De Robbio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 99/2025 R.G. promossa da
(c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Christian Massimiani, giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Rieti (RI), Via delle Orchidee 9, ricorrente contro
(c.f. , nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Cristiana Casanica con studio in Rieti, viale Matteucci n. 5, ivi elettivamente domiciliata, anche presso gli indirizzi telematici del difensore, giusta procura in calce alla memoria di costituzione resistente con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente ex lege
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza ove lo riterranno opportuno;
2. affidamento condiviso della minore nata il [...] a [...], con collocazione Persona_1 presso l'abitazione materna sita in via dei salici 30 Poggio Corese (RI);
pagina 1 di 4
3. il padre avrà diritto di visita nei confronti della figlia minore secondo gli impegni e la volontà della stessa, stante l'età della ragazza, come anche rimessa alla stessa la volontà su come trascorrere festività e vacanze estive;
4. il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 CP_1 figlia , la somma mensile di € 300,00, entro il 25 di ciascun mese, a mezzo ricarica sulla carta Per_1
n. 5333171149338093. Dette somme saranno annualmente rivalutate a partire dall'anno successivo alla emanazione del provvedimento conclusivo del presente procedimento secondo gli indici ISTAT, sino al raggiungimento della indipendenza economica della figlia minore;
5. entro il medesimo termine indicato al punto precedente, i genitori dovranno, reciprocamente, corrispondersi il 50% delle spese straordinarie, sostenute nel mese precedente in favore della figlia e da individuarsi, secondo quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Rieti che i coniugi dichiarano di conoscere;
6. il SI. verserà il mantenimento alla moglie nella forma del pagamento della rata dell'auto Parte_1 in uso alla SI.ra , FORD B Max targata EP310JZ, pari a circa € 250,00, fino a estinzione CP_1 del finanziamento per l'acquisto della stessa, previsto per il 28 Febbraio 2027, con rinuncia a qualsiasi richiesta di restituzione delle somme finora versate e ancora da versare a tal titolo, e comunque a qualsiasi diritto o rivendicazione sul bene. Dal mese successivo all'estinzione del finanziamento suddetto, il SI. verserà € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 moglie nei termini e con le modalità di cui al punto 4);
7. l'assegno unico verrà percepito interamente dal SI. Parte_1
8. le spese di lite del giudizio verranno compensate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30.1.2025 ha adito il Tribunale di Rieti perché fosse Parte_1 pronunciata la separazione personale dalla moglie, , con la quale ha contratto Controparte_1 matrimonio a Poggio VO (RI) il 11.06.2006, trascritto nei registri degli atti dello stato civile del predetto Comune (atto n. 9, parte II, serie C, anno 2006).
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: dall'unione coniugale sono nati il 14/01/2006 Persona_2
e il 25/07/2008, il primo maggiorenne ed economicamente indipendente e la Persona_1 seconda oggi minorenne e non autosufficiente;
è operaio e percepisce un reddito Parte_1 annuale di circa Euro 22.000,00 netti ed è titolare di diritti di proprietà pro quota su immobili (terreni agricoli e fabbricato agricolo) siti a Scandriglia ricevuti in eredità e non è proprietario dell'abitazione in cui dimora assieme alla prole sita in Scandriglia (RI), Strada Provinciale per Orvinio n. 10, locata ad un canone mensile di Euro 300,00; la svolge lavori vari presso ristoranti e negozi di CP_1
pagina 2 di 4 Scandriglia, con mansioni di addetta alle pulizie, cameriera, aiuto cuoco e ha contratto un finanziamento per le proprie eSIenze, che attualmente sta pagando il marito Sig. per aiutare Parte_1 la stessa;
il attualmente paga diversi finanziamenti per eSIenze familiari (182 Euro mensili Parte_1 per le spese dentistiche del figlio altrettanti per l'acquisto di una fiat punto in uso esclusivo Per_2 della Sig.ra , ecc.) per un totale di Euro 530,00 mensili;
da a qualche tempo sono insorte tra CP_1
i coniugi incompatibilità di carattere ed incomprensioni e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, è divenuta insostenibile la convivenza;
a maggio 2024 la
[...]
è andata via di casa, trasferendosi in altra abitazione sita nello stesso Comune di Scandriglia, CP_1 frazione di Poggio Corese;
il figlio maggiorenne è economicamente indipendente mentre la figlia minorenne è rimasta a vivere con il padre e intende rimanere a vivere con lo stesso anche a seguito della pronuncia della separazione dei coniugi.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la resistente, contestando la rappresentazione dei fatti dedotta dal ricorrente e chiedendo, in particolare, un assegno di mantenimento per sé di € 200.
Alla udienza del 7 maggio 2025 sono state sentite le parti e alla successiva udienza del 14 maggio
2025 il giudice ha sentito la figlia minore la quale ha manifestato la volontà di Persona_1 rimanere a vivere con la madre.
Disposto un rinvio di udienza per consentire alle parti di addivenire ad una soluzione conciliativa, alla udienza del 29 maggio 2025 svolta con modalità cartolare, i difensori hanno precisato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe chiedendone l'accoglimento e il giudice ha riservato la decisione al
Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza. La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Il Collegio ritiene congrue le condizioni quanto alle modalità di affidamento e di mantenimento della figlia minore, in quanto formulate nell'ottima di un equo bilanciamento e conformi ai principi espressi dalla Suprema Corte (si veda Cass. civ. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 10-10-2018, n. 25134 in cui si afferma che “In tema di affidamento e di mantenimento dei figli minori [...], posto che il giudice è pagina 3 di 4 tenuto a tutelare il superiore interesse della prole: a) l'affidamento condiviso è correttamente attuato con la collocazione stabile del figlio presso il genitore con cui egli abbia in prevalenza vissuto in precedenza, e che possa assicurargli maggiore attenzione, in quanto più idoneo a prendersene cura;
b) nel contempo, nel rispetto del principio di bigenitorialità, devono assicurarsi al genitore non collocatario ampie frequentazioni con il figlio medesimo;
c) nella determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario, proporzionato alle sue sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo, devono considerarsi le eSIenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti”).
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa di separazione promossa da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
- dichiara la separazione dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 Controparte_1 contratto a Poggio VO (RI) il 11.06.2006;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Poggio VO (atto n. 9, parte II, serie C, anno 2006);
- recepisce le condizioni di separazione riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- prende atto delle ulteriori condizioni non connesse con la regolamentazione della separazione;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 4.7.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente dott. Costantino De Robbio
pagina 4 di 4