Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PER LA REGIONE SICILIA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Mary Carmisciano Giudice delegato
Dott. Maurizio Onofrio Sciortino Giudice tecnico ha emesso la seguente
S E N TE N ZA nella causa iscritta al n. 656/2024 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (CF ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Palagonia, nella via V. Bellini n. 18, presso lo studio dell'avv. Vincenza Pirracchio, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
(c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avvocatura distrettuale dello Stato ex lege;
– convenuta –
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Conclusioni delle parti: ricorrente – come in atto introduttivo;
convenuta – come in comparsa di costituzione e risposta.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, conveniva in giudizio davanti Parte_1
a questo Tribunale regionale delle Acque pubbliche, l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, premettendo di essere
[...] proprietario di terreni tutti cadenti in territorio di LE, c/da Fiumefreddo (e, segnatamente, 1) par.lle 236-237-238-239-197 acquistati con rogito Not. Sciabica del 05.05.2017 rep. 4044, 2)
Si costituiva nel giudizio l' contestando la domanda proposta. Controparte_1
Istruita la causa con l'acquisizione della relazione di consulenza eseguita nel corso dell'ATP (espletata nel giudizio recante il n. R.G. 1933/2021), precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 26.11.2024 la causa è stata posta in decisione dal collegio.
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La domanda risarcitoria è infondata. I terreni oggetto di causa sono situati in località Fiumefreddo, nel territorio del Comune di LE (SR), a est e a nord rispettivamente dei centri abitati di Palagonia e di dai quali distano entrambi circa km. 5,800 misurati in linea d'aria. Per_2
L'abitato di LE si trova a est dei terreni stessi alla distanza lineare di circa km. 17,700.
I terreni, che sono interamente agrumetati, sono di proprietà del ricorrente, che li ha acquistati con distinti atti notarili allegati al ricorso introduttivo, e constano di due distinti corpi della complessiva estensione di Ha 09.62.00. I terreni ricadono in un areale vallivo con suoli profondi, ben drenati, aventi caratteri alluvionali e giacitura sub pianeggiante, a quote appena degradanti verso l'argine sinistro del vallone, il cui corso d'acqua presenta nella zona in cui attraversa i terreni aziendali andamento a tratti curvilineo e tale si protrae sino all'immissione in sinistra del f.
a circa km. 7,700 a nord- est dei terreni in questione. CP_2
Come si è anticipato, l'azienda del ricorrente è interamente coltivata ad agrumeto. In particolare, su una superficie netta pari a circa Ha 08.20.00, vengono coltivati per la Pt_2 produzione di frutti pigmentati, varietà CO S. FI, che origina da mutazione gemmaria di e presenta, a sviluppo avviato, portamento compatto, media vigoria, chioma di grandi Per_3 dimensioni, foglie di forma ovale-ellittica, con produttività elevata e costante. L'introduzione del giovane arboreto su un'area di circa Ha 06.90.00 si inquadra nella sostituzione dei precedenti soprassuoli, in parte adulti e in parte appena impiantati nell'anno 2018. L'intera suddetta piantagione risulta innestata su , che, com'è noto, induce resistenze e/o buone Persona_4 tolleranze a talune molto diffuse fitopatie degli agrumi (tra le altre, TE CTV e Phitophtora spp.).
La dotazione viabile aziendale ricomprende una rete di stradelle della larghezza media di circa 3,50 m che contorna quasi interamente il perimetro dei terreni.
Le sistemazioni idrauliche aziendali constano di una linea di fossati di scolo incaricati di smaltire le acque drenate dal piano di campagna verso il recapito finale costituito dallo stesso canale oggetto del giudizio, nei pressi del confine sud dei terreni in questione.
I consulenti hanno rilevato una piantagione posta al sesto d'impianto di m. 5,00 x 3,75 m., con un investimento medio di circa n. 530 soggetti per ettaro di superficie. L'arboreto dispone di impianto irriguo per la distribuzione localizzata dell'acqua a goccia, caratterizzato da doppia ala e il fondo è inoltre provvisto di vasca a sezione rettangolare destinata all'accumulo di acqua irrigua. Il ricorrente lamenta che, a seguito dell'esondazione del vallone Fiumefreddo, che ha fatto seguito alle precipitazioni avvenute tra il 23 e il 30 ottobre 2021, il fondo di sua proprietà, ed in particolare quello cadente nelle par.lle 246-93-197-239- 238-236-237, è stato interamente investito dall'ondata di fango, detriti e massi trasportati delle acque esondate.
Tali danni sono stati accertati, nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo (1933/2021 R.G.), dai CC.TT.UU. incaricati, che li hanno stimati in complessivi € 61.338,62. I consulenti hanno, altresì, rilevato che tutti i terreni del ricorrente hanno beneficiato di interventi volti al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresi quelli agronomici straordinari, evidenziandosi un buono standard di coltivazione e l'efficiente esecuzione delle ordinarie cure colturali, l'avvenuto allontanamento dei detriti e dei materiali trasportati dalla piena, nonché il ripristino dell'impianto irriguo, salvo le conseguenze sullo stato vegeto-produttivo a causa del lamentato avverso evento. L'avvenuta piena, con il consequenziale trasporto di detriti e materiale lapideo, ha infatti inciso sul tronco di diverse piante determinando vistose lesioni. Sono ancora presenti intrecciati nella chioma delle piante residui vegetali, mentre, nei casi più gravi, talune aree aziendali investite violentemente dalla corrente idrica sono state pressoché omogeneamente interessate dall'irreversibile compromissione di numerosi soggetti, come dimostrano gli avvenuti reimpianti operati dal ricorrente per riequilibrare consistenza e densità arboree.
Secondo il ricorrente, le cause dei danni vanno rinvenute nella mancata manutenzione del
– che ha causato l'occlusione del letto del vallone e il conseguenziale Parte_3 straripamento – e nel mancato o ritardato avviamento delle pompe idrovore.
Tanto premesso, quanto alla causa dei danni, il Collegio peritale ha effettuato uno studio idrologico del bacino idrografico situato tra i centri abitati di e Palagonia, volto a calcolare Per_2 le curve di probabilità pluviometriche e il tempo di ritorno in relazione alle precipitazioni che hanno provocato l'esondazione del torrente, così da stabilire se l'evento sia classificabile come ordinario o straordinario in ossequio ai criteri stabiliti dall'art. 6 del d.lgs. 23 Febbraio 2010, n. 49. I consulenti, procedendo ad uno studio idrologico dell'evento piovoso, all'origine della predetta esondazione, con metodo analitico, reperendo i dati registrati dalla rete di stazioni pluviometriche del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS) e, segnatamente, dalla stazione pluviografica di LE (CT), la più vicina all'area allagata, relativi al volume di pioggia caduta in occasione dell'evento meteorico dell'ottobre 2021, hanno appurato che l'altezza di pioggia cumulata nell'intervallo temporale di durata pari al tempo di corrivazione del bacino Tc anzidetto, come registrata dal pluviometro esaminato, è corrispondente ad un evento meteorico che ha una frequenza superiore a 500 anni, quindi da considerarsi straordinario. In particolare, dalle registrazioni ogni 10 min. sono state calcolate, considerando diverse finestre temporali, le massime altezze di pioggia di durata pari a 1,2,3,6 e 12 ore. Tali valori sono stati confrontati con le curve di probabilità pluviometriche calcolate in precedenza. Da tale confronto è possibile affermare che l'evento meteorico in questione risulta essere un evento del tutto eccezionale, con tempi di ritorno anche superiori a 500 anni.
La convenuta afferma che – unitamente all'assenza di prova circa l'omessa Controparte_1
o negligente manutenzione del vallone Fiumefreddo – l'eccezionalità e l'imprevedibilità degli eventi meteorologici di cui si è detto valga ad integrare il caso fortuito, che è previsto dall'art. 2051 c.c. quale causa di esclusione della responsabilità per il danno cagionato da cosa in custodia. L'eccezione è fondata. Va, in proposito, rammentato che, in tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, il custode può andare esente da responsabilità solo attraverso la prova del caso fortuito, ossia un fattore causale estraneo al soggetto danneggiante che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, cioè che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento.
Alla luce di tali indicazioni, deve affermarsi che un evento meteorico, anche di notevole intensità, possa essere qualificato come “caso fortuito”, solo se provvisto appunto dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, da intendersi come sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'accertamento del “caso fortuito” rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, nel caso delle precipitazioni, dai dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione dei beni danneggiati. A tali criteri risponde la relazione in atti, che il Collegio reputa di condividere integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura. Ne consegue che non si ravvisa la responsabilità da omessa custodia ex art. 2051 c.c. in capo alla pubblica amministrazione competente, oggi rappresentata dall' . Controparte_1
In ossequio alle regole della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato a rimborsare all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia le spese del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo. Vanno, altresì, liquidate le spese sostenute per il giudizio di ATP n.r.g. 1933/2021 in quanto affrontate in un procedimento strumentalmente collegato alla domanda ed alla sua decisione che vanno a comporre le spese complessive della lite, con l'effetto che il giudice è tenuto a prenderle in considerazione senza necessità di esplicita domanda, essendo la regolamentazione delle spese di lite pronuncia accessoria e consequenziale legata al criterio della soccombenza (Cass. 15492/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione,
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento, in favore dell'amministrazione convenuta, delle Parte_1 spese del giudizio, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge per il presente giudizio ed € 1.914,00 per il procedimento di ATP (r.g. n. 1933/2021) ed oltre le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, da porsi definitivamente a carico della parte soccombente;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche presso la Corte d'Appello di Palermo, in data 16.01.2025
Palermo, 27/01/2025
Il Giudice delegato Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo