Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 7214 / 2023 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
(Avv. VITALE ANGELO) Parte_1
_____________________________
ricorrente
CONTRO Controparte_1
Il Cancelliere
(Avv. CAMARDA MARCELLA)
[...]
Resistente
A seguito dell'udienza del 14/02/2025 ha pronunciato sentenza
S E N T E N Z A mediante lettura di quanto segue
DISPOSITIVO
Rigetta il ricorso.
Nulla sulla spese di lite.
Dichiara, inoltre, che rimangono definitivamente a carico dell' le spese CP_1
della CTU, già liquidate.
E DEI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.06.2023 il ricorrente indicato in epigrafe convenne
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 34%, ha diritto a fruire dell'assegno di incollocabilità, ex art. 180 del DPR n. 1124/1965, e ciò a far data dalla presentazione della domanda in sede amministrativa. Ritenere e dichiarare che, il grado di inabilità del 34% di cui è affetto, rende impossibile il suo collocamento in qualsivoglia settore lavorativo. Per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rapp-te CP_1
protempore, alla corresponsione e pagamento dell'assegno di incollocabilità, a ciò a far data dal 03/02/2023, oltre interessi e rivalutazione”.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, contestò la CP_2
fondatezza della domanda di cui chiese il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va rigettato.
Si osserva che l'art. 1 D.M. n. 137/87 statuisce “Gli invalidi del lavoro hanno diritto all'assegno di incollocabilità nella misura stabilita dalla legge se in possesso dei seguenti requisiti di cui all'art. 10 della legge 5 maggio 1976, n.
248: 1) Riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34%; 2) Età non superiore a quella massima prevista per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria (55 anni per uomini e donne); 3) Impossibilità di fruire dell'assunzione obbligatoria o per la perdita di ogni capacità lavorativa o, se, per la natura ed il grado dell'invalidità, possono essere di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.”
Il predetto grado di inabilità del 34%, valutato secondo la tabella allegata all'art. 18 del D.P.R. n. 1124/65, è richiesto per gli infortuni e le malattie verificatisi fino al 31.12.2006; nell'ipotesi di eventi occorsi dal primo gennaio
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 2007 è indispensabile, diversamente, un grado di menomazione dell'integrità psicofisica superiore al 20%, valutato sulla base delle tabelle allegate all'art. 13 del D. Lgs.vo 38/2000. L'assegno è erogato fino al compimento dei 65 anni.
Il consulente tecnico d'ufficio ha concluso la sua relazione affermando che
NON possa ad oggi essere ritenuto, ai sensi della normativa ex art. 180 T.U. n.
1124/1965 e D.M. n. 137/1987, soggetto incollocabile al lavoro, essendo identificabili una serie di attività che possono essere svolte dal richiedente, senza che esse determinimo particolare coinvolgimento dell'apparato osteo-articolare, né tali da determinare compromissione delle condizioni generali dello stesso. Certamente eseguibili sono, pertanto, a solo titolo di esempio, lavori anche di tipo manuale, seppur non particolarmente impegnativi dal punto di vista fisico, ovvero di tipo concettuale/amministrativo, senza necessità di supervisione, anche con utilizzo di videoterminale. …
Per tutto quanto sopra esposto ed in base alle considerazioni testè espresse, si è del parere che non possa, ad oggi, essere giudicato, ai sensi della normativa ex Parte_1
art. 180 del T.U. 1124/65 e D.M. n. 137/1987, soggetto “incollocabile” al lavoro”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione e chiarimenti in atti).
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese della CP_1
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro consulenza tecnica, già liquidata.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 14/02/2025.
- 4 -
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Tribunale di Palermo sez. Lavoro