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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4255/2024
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Federica Benvenuti Presidente dott. Gianluca Brol Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice designato est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento incardinato a norma degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-undecies e ss c.p.c. promosso con ricorso depositato in data 04.03.2024 da
(C.F. ), nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Nicolò Maria Vallini Vaccari;
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia;
RESISTENTE
Oggetto: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 19-ter d.lgs. 150/2011).
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-undecies e ss. c.p.c., depositato in data
04.03.2024 il sig. ha adito l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso Parte_1 il provvedimento del Questore di Verona (Cat. A.12/2023/Imm./4^ Sez./SM/22VR019524) emesso in data 11.12.2023, e notificato in data 02.02.2024, con il quale è stata respinta la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo l'integrale rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.
All'esito dell'udienza del 17.09.2024 parte ricorrente veniva invitata a integrare la documentazione prodotta in giudizio e veniva fissata nuova udienza di discussione cartolare al 31.10.2024 poi differita al 19.12.2024.
A tale ultima udienza, con note di trattazione scritta depositate in data 18.12.2024, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la causa è stata riservata in decisione al Collegio.
****
Il ricorso – che è stato proposto tempestivamente – è infondato per i motivi appresso evidenziati.
In via preliminare, è opportuno procedere ad un preliminare inquadramento del panorama normativo applicabile.
Come noto, fino al 05.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, c.d. “Decreto
Sicurezza”), l'ordinamento italiano prevedeva la figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 32, co.3 d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5 co.
6 d.lgs. n. 286/1998.
L'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non ritenesse di accogliere la domanda di protezione internazionale ma ritenesse comunque sussistenti
«gravi motivi di carattere umanitario», dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 285/1998.
La norma da ultimo richiamata prevedeva, a sua volta, che il riconoscimento della protezione umanitaria fosse subordinato all'esistenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», ossia – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza – una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello status di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano.
La protezione c.d. umanitaria costituiva, dunque, una misura connotata da caratteri di residualità, potendo essere accordata quando non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, e di atipicità, trattandosi di una fattispecie costruita mediante il ricorso ad una clausola “aperta” e che l'operatore doveva riempire di contenuti in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto.
In data 05.10.2018, è entrato in vigore il d.l. n. 113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5 co. 6 del d.lgs. n. 286/1998 e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari. A norma di tale provvedimento il diritto alla protezione umanitaria, oltre che nelle ipotesi maggiori di status e protezione sussidiaria, poteva essere riconosciuto solo qualora ricorrano le ipotesi previste dall'art. 20 bis TUI (introdotto con il d.l. n. 113/2017) “permesso di soggiorno per calamità”, dall'art. 42 bis (introdotto con il d.l. n. 113/2017) “permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile” e dall'art. 19 comma 2 lettera d-bis (introdotta con il d.l. n. 113/2017) nel caso in cui lo straniero versi in condizioni “di salute di eccezionale gravità.
La disciplina del d.lgs. n. 25/2008 e del d.lgs. n. 286/1998, è stata nuovamente modificata dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre
2020, n. 173, che, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 co 6 del d.lgs. n.
286/1998, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La suddetta novella legislativa ha poi modificato l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 ampliando il novero di ipotesi in cui vige il divieto di espulsione del cittadino straniero.
In particolare, in aggiunta al disposto di cui al comma 1 dell'art. 19 cit. (secondo cui “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”), il ridetto decreto legge n. 130/2020 ha esteso il divieto di espulsione nei casi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
ha altresì previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il diritto dello stesso ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche laddove l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, la novella ha introdotto e delineato i parametri di radicamento sulla scorta dei quali deve essere valutato in concreto l'interesse alla tutela della vita privata e familiare:
- il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli eventualmente esistenti in Italia, che debbono essere effettivi ed esprimersi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di parentela, ancorché dalla legge non sia preteso un rapporto di necessaria convivenza;
- il secondo è sociale e si traduce nella necessità dell'accertamento di un effettivo inserimento del richiedente nel tessuto socio-economico del territorio italiano;
- il terzo parametro è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un elemento di valenza presuntiva (circa lo sradicamento dal contesto di provenienza e del conseguente radicamento in Italia) che va apprezzato avuto riguardo al campo delle relazioni familiari, affettive, sociali e, soprattutto, lavorative nonché, più genericamente, economiche, che contraddistinguono la sfera privata di una persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Tali parametri, poi, vanno qualificati secondo i più recenti orientamenti scolpiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, a mente dei quali: a) non può escludersi l'integrazione sociale del cittadino straniero in ragione del fatto che il contratto a tempo indeterminato sia stato sottoscritto pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass. Civ. n. 33315/2022); b) l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. Civ. n.
21240/2020); c) la valutazione deve tenere conto anche della frequenza di corsi di lingua o della partecipazione ad attività di volontariato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); d) l'esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto (cfr.
Cass. Civ. n. 8373/2022); e) la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10130/2022); f) la tutela ex art. 8 CEDU, in presenza di radicamento familiare, può prescindere da integrazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. n. 10201/2022); g) la condizione di integrazione può ritenersi provata dallo svolgimento di tirocini formativi o frequentazione di corsi scolastici (cfr. Cass. Civ. n. 23571/2022).
La disciplina legislativa introdotta per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130 è stata poi ulteriormente modificata a seguito dell'adozione del decreto legge n. 20 del 2023 (c.d. decreto Cutro) che ha espunto dalla previsione di cui all'art. 19, comma 1.1, il divieto di espulsione laddove l'allontanamento del richiedente possa tramutarsi in una lesione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
La normativa da ultimo richiamata, tuttavia, non trova applicazione con riguardo alle domande di protezione speciale presentate prima dell'entrata in vigore del ridetto decreto legge, ragion per cui nei confronti dell'odierno ricorrente (che ha formalizzato la domanda in sede amministrativa in data 11.07.2022) opera la disciplina, invero più favorevole, prevista dal decreto legge n.
130/2020.
Entro questo quadro di riferimento, mette conto osservare che il richiedente non ha diritto alla concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale, posto che non può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla sua positiva integrazione in Italia.
Per quanto concerne anzitutto il profilo lavorativo, dalle allegazioni documentali in atti (cfr. doc.
4 allegato al ricorso) emerge che il ricorrente, giunto in Italia ancora nel 2016, ha svolto attività lavorativa soltanto occasionale e per limitati periodi temporali negli anni 2018, 2021 e 2022, percependo redditi esigui (in dettaglio, il predetto ha lavorato: alle dipendenze della Cooperativa
S.In.Co. dal 01.09.2018 al 30.11.2018, con redditi percepiti di euro 1134,00; come bracciante agricolo presso la ditta VA IG dal 21.09.2021 al 31.10.2021, percependo redditi di euro
226,32; presso la ditta dal 01.10.2021 al 16.10.2021, percependo redditi di euro Parte_2
163,24; presso la ditta FA HE dal 03.05.2021 al 31.05.2021 e dal 20.04.2022 al 31.05.2022; presso l'azienda agricola SA RI dal 01.09.2021 al 30.09.2021, percependo redditi di euro
233,02; presso la ditta El NI DI sempre nel settore agricoltura dal 02.06.2022 al
31.07.2022, percependo una retribuzione pari complessivamente a circa 1.750,00 euro;
presso la società agricola dal 16.07.2022 al 31.08.2022). Controparte_2
Rispetto poi al 2023 risulta che egli ha svolto attività di lavoro dipendente presso la ditta Pt_3
per il periodo dal 24.05.2023 al 31.10.2023 percependo redditi complessivi per euro
[...]
1.367,00 (doc. 4 note difensive del 18.12.2024). Nulla è stato poi allegato rispetto all'arco temporale dal suddetto mese di ottobre sino alla data dell'udienza di discussione finale
(19.12.2024), periodo in relazione al quale non risulta che il sig. abbia svolto alcuna Parte_1 attività lavorativa né che si sia positivamente e diligentemente adoperato per reperire nuove occupazioni e rendersi autosufficiente economicamente.
Difettano pertanto indici di un concreto ed adeguato radicamento del ricorrente nel contesto lavorativo del Paese di accoglienza, posto che la sola documentazione prodotta, in assenza di elementi di integrazione aggiuntivi (invero non allegai), non consente, tenuto anche conto del lungo tempo trascorso dall'arrivo in Italia, di formulare una prognosi favorevole circa un suo adeguato inserimento nel tessuto socio-economico del territorio italiano nonché di ritenere che egli abbia compiuto ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento
(Cass. n. 27475/2023).
Va inoltre evidenziato che nulla è stato allegato e documentato dal ricorrente sul piano del suo inserimento sociale e culturale in Italia, né è stata dedotta l'esistenza di legami familiari, seri e qualificati, valorizzabili ai fini del riconoscimento della protezione speciale.
Tenuto conto che alla luce dei rilievi che precedono non emerge l'effettività di alcun serio legame lavorativo, familiare, sociale, culturale con il Paese di accoglienza da parte del richiedente e considerato che non ricorrono nella specie nemmeno i presupposti per ravvisare una qualche forma di vulnerabilità invero non allegata in giudizio, nel descritto contesto, non sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8
CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Si deve, peraltro, far presente che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “non è ipotizzabile né un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero 'parametri di benessere', né quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di 'estrema difficoltà economica e sociale, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico'” (cfr., ex multis, Cass. n.
22257/2019) e, da ultimo, che “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del
d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente” (Cass. n. 9080/2023).
Vale infine osservare che le fonti informative consultate sulla Nigeria escludono che la zona di provenienza del ricorrente (Edo State-Benin City come emerge dalla documentazione dimessa in atti dalla amministrazione resistente) sia interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di intensità tale, che qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno sia concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione, ovvero che sia sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, sicché non Contr ricorrono i presupposti per l'applicabilità del disposto normativo di cui all'art. 19 1.1. prima parte). Dall'analisi delle fonti consultate emerge come in Nigeria la situazione sia indubbiamente critica sotto il profilo del rispetto dei diritti umani e si sia inoltre registrato negli ultimi anni un aumento dell'insicurezza. Tuttavia, le principali criticità nel paese, pur in espansione, continuino a rimanere relegate in alcune aree specifiche. Sulla base delle informazioni disponibili, le principali situazioni di criticità in Nigeria riguardano:
- la violenza Jihadista di e dell'Islamic State's West Africa Province (ISWAP) nella Per_1
Regione Nord-Est e sempre più nelle Regioni Nord-Ovest e Centro-Nord;
- violenza criminale e banditismo nella regione nord-occidentale e nel Delta del Niger;
-conflitti tra agricoltori e allevatori nelle regioni del nord-ovest e del nord-est, nonché nella cosiddetta “Middle Belt zone” (regione centro-settentrionale) e sempre più nella Nigeria meridionale;
- scontri intercomunitari/etnici;
-conflitti tra agricoltori e allevatori nelle regioni del nord-ovest e del nord-est, nonché nella cosiddetta “Middle Belt zone” (regione centro-settentrionale) e sempre più nella Nigeria meridionale;
- disordini nell'ex stato del RA (oggi Regioni del Sud-Est e del Sud-Sud);
- proteste che diventano violente, anche a causa dell'intervento delle forze dell'ordine;
- violenza dovuta a culti, in particolare nelle regioni Sud-Ovest e Sud-Sud;
- violenza legata alle elezioni.
Nella zona di specifica provenienza del ricorrente non risulta accertata una situazione di criticità tale per cui possa ritenersi che il predetto, così come altri civili (tenuto conto dell'assenza di allegazioni individualizzanti), siano esposti al rischio di subire, in via generalizzata, trattamenti inumani o degradanti.
In tal senso depongono le fonti informative consultate dal Collegio:
- (formerly: European Asylum Support Office, Controparte_4
EASO): Nigeria- Country Focus, July 2024 https://www.ecoi.net/en/file/local/2112320/2024_07_EUAA_COI_Report_Nigeria_Countr
y_Focus.pdf;
- ACLED: Non-State Armed Groups And Illicit Economies In West Africa, Armed bandits in
Nigeria, July 2024, https://acleddata.com/acleddatanew/wp- content/uploads/2024/07/Armed-bandits-in-Nigeria-Non-state-armed-groups-and-illicit-
Email_1
- : THIRTEENTH REPORT ON VIOLENCE IN NIGERIA 2023 CP_5
(covering from 1 January 2023 to 31 December 2023), https://www.nigeriawatch.org/media/html/Reports//NGA-Watch-Report23VF.pdf;
- The State of the World's Human Rights;
Nigeria 2023, 24 April Controparte_6
2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107991.html;
- Department of State: 2023 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria, CP_7
23 April 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107771.html
- Freedom House: Freedom in the World 2024 - Nigeria, 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2105060.html
- HRW - Human Rights Watch: World Report 2024 - Nigeria, 11 January 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2103137.html
-ACLED – Armed Conflict Location and Event Data Project, Data Export Tool, in www.acleddata.com/data-export-tool/
-ACLED - Armed Conflict Location and Event Data Project, Conflict Watchlist 2023 https://acleddata.com/conflict-watchlist-2023/nigeria/ e Nigeria Election Violence Tracker https://acleddata.com/nigeria-election-violence-tracker/ ,
-Council on Foreign Relations, Nigeria Security Tracker, https://www.cfr.org/nigeria/nigeria- security-tracker/p29483 ;
- UN Security Council: Activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel
Report of the Secretary-General, 30 giugno 2023, https://unowas.unmissions.org/sites/default/files/s_2023_490_sg_report_eng_june_2023_0.p df;
- UN Security Council: Protection of civilians in armed conflict, Report of the Secretary-General,
12 May 2023, https://reliefweb.int/report/world/protection-civilians-armed-conflict-report- secretary-general-s2023345-enarruzh;
-OHCHR, Universal Periodic Review – Nigeria, https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/ng- index;
- EASO, Nigeria Security situation, Country of Origin Information Report, June 2021 https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria
_Security_situation.pdf; - PIND, Niger Delta Annual Conflict Report, January - December 2022, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december-2022/;
- KE (Jumo) Ayandele, in ACLED, Mapping Nigeria's Kidnapping Crisis: Players,
Targets, and Trends, 20 May 2021, https://acleddata.com/2021/05/20/mapping-nigerias- kidnapping-crisisplayers-targets-and-trends/;
- in ACLED, Lessons from the #EndSARS Movement in Nigeria, Persona_2
9 February 2021, https://acleddata.com/2021/02/09/lessons-from-the-endsars-movement-in- nigeria/;
Si ritiene pertanto si possa confermare la valutazione già formulata nella “Nota di orientamento
Nigeria EUAA, ottobre 2021” (EASO – European Asylum Support Office: Country Guidance:
Nigeria; Common analysis and guidance note, ottobre 2021, https://www.ecoi.net/en/file/local/2063766/Country_Guidance_Nigeria_2021.pdf) la quale, pur riscontrando “che in diverse parti della Nigeria sono in corso numerosi conflitti armati ai sensi dell'articolo 15, lettera c), DQ”, osserva che “in nessuno Stato della Nigeria il grado di violenza indiscriminata raggiunge un livello talmente elevato per cui si potrebbe fondatamente ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, a seconda dei casi, nella regione in questione correrebbe un rischio effettivo di subire la minaccia grave di cui all'articolo 15, lettera c), DQ per effetto della mera presenza sul territorio di quel paese o quella regione”.
Inoltre, la predetta nota inserisce l'Edo State, Stato di provenienza del ricorrente, tra gli “Stati in cui, in generale, un civile non corre un rischio effettivo di essere coinvolto personalmente ai sensi dell'articolo
15, lettera c), DQ”.
Per tutte le ragioni svolte il ricorso va respinto.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti tenuto conto della natura della causa e delle posizioni soggettive coinvolte.
P. Q. M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando nella causa n. 4255/2024 R.G., ogni altra eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 18.02.2025. Il Giudice relatore est. dott. Matteo Del Vesco
Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Federica Benvenuti Presidente dott. Gianluca Brol Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice designato est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento incardinato a norma degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-undecies e ss c.p.c. promosso con ricorso depositato in data 04.03.2024 da
(C.F. ), nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Nicolò Maria Vallini Vaccari;
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia;
RESISTENTE
Oggetto: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 19-ter d.lgs. 150/2011).
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-undecies e ss. c.p.c., depositato in data
04.03.2024 il sig. ha adito l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso Parte_1 il provvedimento del Questore di Verona (Cat. A.12/2023/Imm./4^ Sez./SM/22VR019524) emesso in data 11.12.2023, e notificato in data 02.02.2024, con il quale è stata respinta la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo l'integrale rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.
All'esito dell'udienza del 17.09.2024 parte ricorrente veniva invitata a integrare la documentazione prodotta in giudizio e veniva fissata nuova udienza di discussione cartolare al 31.10.2024 poi differita al 19.12.2024.
A tale ultima udienza, con note di trattazione scritta depositate in data 18.12.2024, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la causa è stata riservata in decisione al Collegio.
****
Il ricorso – che è stato proposto tempestivamente – è infondato per i motivi appresso evidenziati.
In via preliminare, è opportuno procedere ad un preliminare inquadramento del panorama normativo applicabile.
Come noto, fino al 05.10.2018 (data di entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, c.d. “Decreto
Sicurezza”), l'ordinamento italiano prevedeva la figura del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 32, co.3 d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 5 co.
6 d.lgs. n. 286/1998.
L'art. 32 co. 3 d.lgs. n. 25/2008 prevedeva che la Commissione Territoriale, nei casi in cui non ritenesse di accogliere la domanda di protezione internazionale ma ritenesse comunque sussistenti
«gravi motivi di carattere umanitario», dovesse trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 285/1998.
La norma da ultimo richiamata prevedeva, a sua volta, che il riconoscimento della protezione umanitaria fosse subordinato all'esistenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», ossia – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza – una particolare situazione di vulnerabilità che, pur non potendo legittimare la concessione dello status di rifugiato o della protezione comunitaria, comunque imponeva allo Stato il riconoscimento di una particolare forma di protezione, alla luce delle disposizioni costituzionali e internazionali a cui era vincolato lo Stato italiano.
La protezione c.d. umanitaria costituiva, dunque, una misura connotata da caratteri di residualità, potendo essere accordata quando non vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, e di atipicità, trattandosi di una fattispecie costruita mediante il ricorso ad una clausola “aperta” e che l'operatore doveva riempire di contenuti in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto.
In data 05.10.2018, è entrato in vigore il d.l. n. 113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5 co. 6 del d.lgs. n. 286/1998 e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari. A norma di tale provvedimento il diritto alla protezione umanitaria, oltre che nelle ipotesi maggiori di status e protezione sussidiaria, poteva essere riconosciuto solo qualora ricorrano le ipotesi previste dall'art. 20 bis TUI (introdotto con il d.l. n. 113/2017) “permesso di soggiorno per calamità”, dall'art. 42 bis (introdotto con il d.l. n. 113/2017) “permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile” e dall'art. 19 comma 2 lettera d-bis (introdotta con il d.l. n. 113/2017) nel caso in cui lo straniero versi in condizioni “di salute di eccezionale gravità.
La disciplina del d.lgs. n. 25/2008 e del d.lgs. n. 286/1998, è stata nuovamente modificata dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare”, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre
2020, n. 173, che, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 co 6 del d.lgs. n.
286/1998, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La suddetta novella legislativa ha poi modificato l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 ampliando il novero di ipotesi in cui vige il divieto di espulsione del cittadino straniero.
In particolare, in aggiunta al disposto di cui al comma 1 dell'art. 19 cit. (secondo cui “in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”), il ridetto decreto legge n. 130/2020 ha esteso il divieto di espulsione nei casi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
ha altresì previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il diritto dello stesso ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche laddove l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, la novella ha introdotto e delineato i parametri di radicamento sulla scorta dei quali deve essere valutato in concreto l'interesse alla tutela della vita privata e familiare:
- il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli eventualmente esistenti in Italia, che debbono essere effettivi ed esprimersi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di parentela, ancorché dalla legge non sia preteso un rapporto di necessaria convivenza;
- il secondo è sociale e si traduce nella necessità dell'accertamento di un effettivo inserimento del richiedente nel tessuto socio-economico del territorio italiano;
- il terzo parametro è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un elemento di valenza presuntiva (circa lo sradicamento dal contesto di provenienza e del conseguente radicamento in Italia) che va apprezzato avuto riguardo al campo delle relazioni familiari, affettive, sociali e, soprattutto, lavorative nonché, più genericamente, economiche, che contraddistinguono la sfera privata di una persona sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Tali parametri, poi, vanno qualificati secondo i più recenti orientamenti scolpiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, a mente dei quali: a) non può escludersi l'integrazione sociale del cittadino straniero in ragione del fatto che il contratto a tempo indeterminato sia stato sottoscritto pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass. Civ. n. 33315/2022); b) l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. Civ. n.
21240/2020); c) la valutazione deve tenere conto anche della frequenza di corsi di lingua o della partecipazione ad attività di volontariato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); d) l'esiguità delle retribuzioni non costituisce elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto (cfr.
Cass. Civ. n. 8373/2022); e) la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass. Civ. n. 10130/2022); f) la tutela ex art. 8 CEDU, in presenza di radicamento familiare, può prescindere da integrazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. n. 10201/2022); g) la condizione di integrazione può ritenersi provata dallo svolgimento di tirocini formativi o frequentazione di corsi scolastici (cfr. Cass. Civ. n. 23571/2022).
La disciplina legislativa introdotta per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130 è stata poi ulteriormente modificata a seguito dell'adozione del decreto legge n. 20 del 2023 (c.d. decreto Cutro) che ha espunto dalla previsione di cui all'art. 19, comma 1.1, il divieto di espulsione laddove l'allontanamento del richiedente possa tramutarsi in una lesione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
La normativa da ultimo richiamata, tuttavia, non trova applicazione con riguardo alle domande di protezione speciale presentate prima dell'entrata in vigore del ridetto decreto legge, ragion per cui nei confronti dell'odierno ricorrente (che ha formalizzato la domanda in sede amministrativa in data 11.07.2022) opera la disciplina, invero più favorevole, prevista dal decreto legge n.
130/2020.
Entro questo quadro di riferimento, mette conto osservare che il richiedente non ha diritto alla concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale, posto che non può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla sua positiva integrazione in Italia.
Per quanto concerne anzitutto il profilo lavorativo, dalle allegazioni documentali in atti (cfr. doc.
4 allegato al ricorso) emerge che il ricorrente, giunto in Italia ancora nel 2016, ha svolto attività lavorativa soltanto occasionale e per limitati periodi temporali negli anni 2018, 2021 e 2022, percependo redditi esigui (in dettaglio, il predetto ha lavorato: alle dipendenze della Cooperativa
S.In.Co. dal 01.09.2018 al 30.11.2018, con redditi percepiti di euro 1134,00; come bracciante agricolo presso la ditta VA IG dal 21.09.2021 al 31.10.2021, percependo redditi di euro
226,32; presso la ditta dal 01.10.2021 al 16.10.2021, percependo redditi di euro Parte_2
163,24; presso la ditta FA HE dal 03.05.2021 al 31.05.2021 e dal 20.04.2022 al 31.05.2022; presso l'azienda agricola SA RI dal 01.09.2021 al 30.09.2021, percependo redditi di euro
233,02; presso la ditta El NI DI sempre nel settore agricoltura dal 02.06.2022 al
31.07.2022, percependo una retribuzione pari complessivamente a circa 1.750,00 euro;
presso la società agricola dal 16.07.2022 al 31.08.2022). Controparte_2
Rispetto poi al 2023 risulta che egli ha svolto attività di lavoro dipendente presso la ditta Pt_3
per il periodo dal 24.05.2023 al 31.10.2023 percependo redditi complessivi per euro
[...]
1.367,00 (doc. 4 note difensive del 18.12.2024). Nulla è stato poi allegato rispetto all'arco temporale dal suddetto mese di ottobre sino alla data dell'udienza di discussione finale
(19.12.2024), periodo in relazione al quale non risulta che il sig. abbia svolto alcuna Parte_1 attività lavorativa né che si sia positivamente e diligentemente adoperato per reperire nuove occupazioni e rendersi autosufficiente economicamente.
Difettano pertanto indici di un concreto ed adeguato radicamento del ricorrente nel contesto lavorativo del Paese di accoglienza, posto che la sola documentazione prodotta, in assenza di elementi di integrazione aggiuntivi (invero non allegai), non consente, tenuto anche conto del lungo tempo trascorso dall'arrivo in Italia, di formulare una prognosi favorevole circa un suo adeguato inserimento nel tessuto socio-economico del territorio italiano nonché di ritenere che egli abbia compiuto ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento
(Cass. n. 27475/2023).
Va inoltre evidenziato che nulla è stato allegato e documentato dal ricorrente sul piano del suo inserimento sociale e culturale in Italia, né è stata dedotta l'esistenza di legami familiari, seri e qualificati, valorizzabili ai fini del riconoscimento della protezione speciale.
Tenuto conto che alla luce dei rilievi che precedono non emerge l'effettività di alcun serio legame lavorativo, familiare, sociale, culturale con il Paese di accoglienza da parte del richiedente e considerato che non ricorrono nella specie nemmeno i presupposti per ravvisare una qualche forma di vulnerabilità invero non allegata in giudizio, nel descritto contesto, non sussistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8
CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Si deve, peraltro, far presente che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “non è ipotizzabile né un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero 'parametri di benessere', né quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di 'estrema difficoltà economica e sociale, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico'” (cfr., ex multis, Cass. n.
22257/2019) e, da ultimo, che “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del
d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente” (Cass. n. 9080/2023).
Vale infine osservare che le fonti informative consultate sulla Nigeria escludono che la zona di provenienza del ricorrente (Edo State-Benin City come emerge dalla documentazione dimessa in atti dalla amministrazione resistente) sia interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di intensità tale, che qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno sia concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione, ovvero che sia sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, sicché non Contr ricorrono i presupposti per l'applicabilità del disposto normativo di cui all'art. 19 1.1. prima parte). Dall'analisi delle fonti consultate emerge come in Nigeria la situazione sia indubbiamente critica sotto il profilo del rispetto dei diritti umani e si sia inoltre registrato negli ultimi anni un aumento dell'insicurezza. Tuttavia, le principali criticità nel paese, pur in espansione, continuino a rimanere relegate in alcune aree specifiche. Sulla base delle informazioni disponibili, le principali situazioni di criticità in Nigeria riguardano:
- la violenza Jihadista di e dell'Islamic State's West Africa Province (ISWAP) nella Per_1
Regione Nord-Est e sempre più nelle Regioni Nord-Ovest e Centro-Nord;
- violenza criminale e banditismo nella regione nord-occidentale e nel Delta del Niger;
-conflitti tra agricoltori e allevatori nelle regioni del nord-ovest e del nord-est, nonché nella cosiddetta “Middle Belt zone” (regione centro-settentrionale) e sempre più nella Nigeria meridionale;
- scontri intercomunitari/etnici;
-conflitti tra agricoltori e allevatori nelle regioni del nord-ovest e del nord-est, nonché nella cosiddetta “Middle Belt zone” (regione centro-settentrionale) e sempre più nella Nigeria meridionale;
- disordini nell'ex stato del RA (oggi Regioni del Sud-Est e del Sud-Sud);
- proteste che diventano violente, anche a causa dell'intervento delle forze dell'ordine;
- violenza dovuta a culti, in particolare nelle regioni Sud-Ovest e Sud-Sud;
- violenza legata alle elezioni.
Nella zona di specifica provenienza del ricorrente non risulta accertata una situazione di criticità tale per cui possa ritenersi che il predetto, così come altri civili (tenuto conto dell'assenza di allegazioni individualizzanti), siano esposti al rischio di subire, in via generalizzata, trattamenti inumani o degradanti.
In tal senso depongono le fonti informative consultate dal Collegio:
- (formerly: European Asylum Support Office, Controparte_4
EASO): Nigeria- Country Focus, July 2024 https://www.ecoi.net/en/file/local/2112320/2024_07_EUAA_COI_Report_Nigeria_Countr
y_Focus.pdf;
- ACLED: Non-State Armed Groups And Illicit Economies In West Africa, Armed bandits in
Nigeria, July 2024, https://acleddata.com/acleddatanew/wp- content/uploads/2024/07/Armed-bandits-in-Nigeria-Non-state-armed-groups-and-illicit-
Email_1
- : THIRTEENTH REPORT ON VIOLENCE IN NIGERIA 2023 CP_5
(covering from 1 January 2023 to 31 December 2023), https://www.nigeriawatch.org/media/html/Reports//NGA-Watch-Report23VF.pdf;
- The State of the World's Human Rights;
Nigeria 2023, 24 April Controparte_6
2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107991.html;
- Department of State: 2023 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria, CP_7
23 April 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107771.html
- Freedom House: Freedom in the World 2024 - Nigeria, 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2105060.html
- HRW - Human Rights Watch: World Report 2024 - Nigeria, 11 January 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2103137.html
-ACLED – Armed Conflict Location and Event Data Project, Data Export Tool, in www.acleddata.com/data-export-tool/
-ACLED - Armed Conflict Location and Event Data Project, Conflict Watchlist 2023 https://acleddata.com/conflict-watchlist-2023/nigeria/ e Nigeria Election Violence Tracker https://acleddata.com/nigeria-election-violence-tracker/ ,
-Council on Foreign Relations, Nigeria Security Tracker, https://www.cfr.org/nigeria/nigeria- security-tracker/p29483 ;
- UN Security Council: Activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel
Report of the Secretary-General, 30 giugno 2023, https://unowas.unmissions.org/sites/default/files/s_2023_490_sg_report_eng_june_2023_0.p df;
- UN Security Council: Protection of civilians in armed conflict, Report of the Secretary-General,
12 May 2023, https://reliefweb.int/report/world/protection-civilians-armed-conflict-report- secretary-general-s2023345-enarruzh;
-OHCHR, Universal Periodic Review – Nigeria, https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/ng- index;
- EASO, Nigeria Security situation, Country of Origin Information Report, June 2021 https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria
_Security_situation.pdf; - PIND, Niger Delta Annual Conflict Report, January - December 2022, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december-2022/;
- KE (Jumo) Ayandele, in ACLED, Mapping Nigeria's Kidnapping Crisis: Players,
Targets, and Trends, 20 May 2021, https://acleddata.com/2021/05/20/mapping-nigerias- kidnapping-crisisplayers-targets-and-trends/;
- in ACLED, Lessons from the #EndSARS Movement in Nigeria, Persona_2
9 February 2021, https://acleddata.com/2021/02/09/lessons-from-the-endsars-movement-in- nigeria/;
Si ritiene pertanto si possa confermare la valutazione già formulata nella “Nota di orientamento
Nigeria EUAA, ottobre 2021” (EASO – European Asylum Support Office: Country Guidance:
Nigeria; Common analysis and guidance note, ottobre 2021, https://www.ecoi.net/en/file/local/2063766/Country_Guidance_Nigeria_2021.pdf) la quale, pur riscontrando “che in diverse parti della Nigeria sono in corso numerosi conflitti armati ai sensi dell'articolo 15, lettera c), DQ”, osserva che “in nessuno Stato della Nigeria il grado di violenza indiscriminata raggiunge un livello talmente elevato per cui si potrebbe fondatamente ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, a seconda dei casi, nella regione in questione correrebbe un rischio effettivo di subire la minaccia grave di cui all'articolo 15, lettera c), DQ per effetto della mera presenza sul territorio di quel paese o quella regione”.
Inoltre, la predetta nota inserisce l'Edo State, Stato di provenienza del ricorrente, tra gli “Stati in cui, in generale, un civile non corre un rischio effettivo di essere coinvolto personalmente ai sensi dell'articolo
15, lettera c), DQ”.
Per tutte le ragioni svolte il ricorso va respinto.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti tenuto conto della natura della causa e delle posizioni soggettive coinvolte.
P. Q. M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando nella causa n. 4255/2024 R.G., ogni altra eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 18.02.2025. Il Giudice relatore est. dott. Matteo Del Vesco
Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti