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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/11/2025, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1850/2020 RG avente ad
OGGETTO: retribuzione vertente TRA rapp. e dif. dall'Avv. NAPOLITANO IRENE, elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via Duomo, n. 290
RICORRENTE E
, titolare della ditta individuale OVER POMPE di Auriemma Controparte_1 Giuseppe, RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 16/03/2020, la ricorrente, premesso di avere lavorato per la OVER POMPE di ditta avente come oggetto sociale la riparazione e manutenzione di pompe Controparte_1 ed altro, dal 02.03.2017 al 31.12.2018, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per 40 ore settimanali, con qualifica di impiegata amministrativa (2° livello retributivo, OP.COM. E IMP. ORD.), come da lettera di assunzione, nella quale era richiamato ed applicato il CCNL per i dipendenti , deduceva di avere in Parte_2 precedenza conseguito il titolo di studio in ragioneria e di avere una pregressa esperienza di lavoro nel settore avendo lavorato anche per la e che, ai fini Controparte_2 dell'assunzione con la OVER POMPE, erano stati determinanti il titolo di studio in ragioneria e la pregressa esperienza nel settore. Ciò premesso, evidenziava che per tutta la durata del rapporto aveva sempre svolto mansioni qualitativamente superiori a quelle per le quali era stata assunta ed aveva lavorato un numero di ore superiori rispetto al normale orario di lavoro. Quanto al primo profilo, deduceva che, per tutta la durata del rapporto, aveva svolto mansioni di impiegata d'ordine con funzioni amministrative, addetta alla prima nota cassa ed alla contabilità clienti e fornitori, e che dal mese di Aprile 2018 si era altresì occupata del settore commerciale redigendo i preventivi per l'offerta di impianti e occupandosi dell'acquisto di beni necessari allo svolgimento dell'attività del datore;
pertanto la stessa doveva essere collocata al 3° livello del CCNL per i dipendenti Metalmeccanici Piccola Industria CCNL e non al 2°livello. Quanto all'orario, la deduceva poi che per tutta la durata del rapporto aveva lavorato Pt_1 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle ore 17.30, percependo una retribuzione mensile pari a quella indicata nelle buste paga depositate e dunque parametrata ad un minor numero di ore di lavoro. Deduceva infine che in data 31.12.2018 veniva licenziata per motivo oggettivo ovvero per riduzione commesse, così come da comunicazione di preavviso di licenziamento del 23.12.2018 in atti. Si doleva che non le erano state corrisposte le mensilità dei mesi di novembre e dicembre 2018, né la 13^ mensilità 2018, il TFR, la retribuzione per le ferie godute, per la riduzione di orario e permessi, per il lavoro straordinario ed una serie di voci retributive meglio specificate negli allegati conteggi, a mente dei quali la stessa era creditrice dell'importo di € 17.427,92 (di cui € 6.652,58 per differenze retributive da retribuzione ordinaria, € 111,76 per differenze retributive per festività non godute, € 1.757,39 per differenze retributive per tredicesima gratifica natalizia,
€ 2.179,87 per mancata corresponsione di ferie, € 1.459,08 per mancata corresponsione di riduzione orario e permessi, € 2.398,54 per mancata corresponsione di lavoro straordinario, ed € 2.868,70 per mancata corresponsione di TFR). Concludeva quindi nei seguenti termini
“perché voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso così provvedere:
1. Accertare e dichiarare che è intercorso tra le parti, per il periodo temporale indicato, il rapporto lavorativo dedotto;
2. Accertare e dichiarare che tale rapporto di lavoro deve essere ricondotto al livello retributivo 3, con qualifica di impiegata d'ordine con funzioni amministrative, prima notista e addetta alla contabilità clienti e fornitori, così come da C.C.N.L. per i dipendenti del settore Metalmeccanici - Piccola Impresa o ad un diverso profilo di C.C.N.L. di categoria che l'Ill.mo Giudice riterrà di applicare secondo il suo prudente apprezzamento.
3. Per l'effetto accertare e dichiarare che la Sig.ra vanta nei confronti del Parte_1 sig. quale titolare della omonima la impresa individuale OVER POMPE Controparte_1 di un credito di € 17.427,92, di cui € 6.652,58 per differenze retributive da Controparte_1 retribuzione ordinaria, € 111,76 per differenze retributive per festività non godute, € 1.757,39 per differenze retributive per tredicesima gratifica natalizia, € 2.179,87 per mancata corresponsione di ferie, € 1.459,08 per mancata corresponsione di riduzione orario e permessi,
€ 2.3998,54 per mancata corresponsione di lavoro straordinario, ed € 2.868,70 per mancata corresponsione di TFR;
4. Per l'effetto condannare il sig. quale titolare della omonima la impresa Controparte_1 individuale OVER POMPE di al pagamento in favore della ricorrente di € Controparte_1 17.427,92, per le causali sopra indicate oltre interessi, rivalutazione monetaria e danni da svalutazione monetaria come per legge;
5. Per l'effetto condannare il sig. quale titolare della omonima la impresa Controparte_1 individuale OVER POMPE di al pagamento di spese, spese forfettarie Controparte_1 15%, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato per fattone anticipo”. Nonostante la regolare notifica del ricorso restava contumace parte convenuta. La causa veniva assegnata alla dott.ssa Filomena Naldi che fissava la prima udienza per il 16-9- 2021, alla quale dichiarata la contumacia della parte convenuta ed ammessa la prova testimoniale la causa veniva rinviata al 31.3.2022 per escussione testi;
a tale udienza veniva escusso un solo teste e la causa veniva rinviata al 29.9.2022, alla quale veniva rinviata d'ufficio al 15.6.2023; a tale ultima il Gop dott. ssa rinviava al 28.3.2024, udienza trattata dalla Per_1 dott. Naldi che rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 19.9.2024; a tale udienza veniva escusso il secondo teste indicato e la causa veniva rinviata per discussione al 15-5-2025. Nelle more interveniva il decreto del Presidente del Tribunale n. 59/25 con cui la presente causa, tra le altre, veniva scardinata alla scrivente la quale la fissava all'odierna udienza, alla quale la decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc. La domanda è solo parzialmente fondata e, pertanto, può essere accolta nei limiti della presente motivazione. Va in limine rilevato che la parte ha rivendicato differenze retributive in ragione del superiore livello di inquadramento invocato, oltre che del superiore orario lavorativo assuntamente osservato nel corso del rapporto;
la stessa ha poi dedotto che non le sarebbero state corrisposte alcune voci retributive (cfr. in particolare la retribuzione di novembre e dicembre 2018, la 13^ anno 2018, il TFR, ecc.). Tanto premesso, ai fini dell'accertamento che occupa, giova ritrascrivere le risultanze della prova orale espletata. Il teste dopo aver dichiarato di aver introdotto un giudizio monitorio nei Testimone_1 confronti di parte convenuta e di non aver ancora ricevuto le somme con lo stesso richieste, ha dichiarato quanto segue: “conosco la ricorrente perché siamo stati colleghi di lavoro, io ero operaio mentre la ricorrente lavorava in amministrazione e si occupava della contabilità e degli ordini ai fornitori. ADR Io ho lavorato da marzo 2017 a marzo 2018, sono stato licenziato per le richieste della causa di lavoro. ADR lavoravo in un capannone in cui c'era un'area adibita ad officina meccanica ed un'area dove c'era l'ufficio amministrativo, era un unico spazio ampio con degli armadietti che fungono da divisione. A.D.R. io lavoravo dalle 8.00 alle 17.00, la ricorrente lavorava dalle 8.00 in poi e andava via dopo di me. Avevamo un'ora di pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00. ADR la ricorrente era l'unica che si occupava della contabilità e della gestione dei fornitori. ADR io so che c'era poi una signora che l'aiutava come collaboratrice e si chiamava , non ricordo il cognome. ADR: sia io che la Per_2 ricorrente lavoravamo dal lunedì al venerdì. ADR: Se mi serviva qualcosa ad esempio dei materiali oppure dei preventivi per il lavoro che facevo mi rivolgevo alla ricorrente. ADR: So che la ricorrente non ha percepito le spettanze di fine rapporto, me lo ha riferito lei. Anche io non ho percepito le spettanze di fine rapporto”. Il teste , figlia della ricorrente, dichiarava “Non ho mai avuto rapporti Tes_2 lavorativi con il resistente. ADR: Ricordo che mia madre ha lavorato per il resistente a partire dall'anno 2017 sino al 2018, verso la fine, ed ha sempre svolto mansioni di ragioniera. ADR: Preciso che mia madre mi raccontava, lamentandosi, che per il resistente, oltre a svolgere mansioni di ragioneria e contabilità, si occupava anche dei rapporti con i fornitori e ricercava clienti. Preciso che capitava che alcuni fornitori le telefonassero sul cellulare in orario non lavorativo, mentre era a casa. ADR: Ricordo che mia madre lavorava dalle ore 07.30 alle ore 19.00, tanto posso riferire poiché capitava sia che uscissimo assieme da casa con la stessa auto e la accompagnavo a lavoro, sia che uscisse di casa in autonomia con la sua auto. Quando è capitato che l'andassi a prendere, ricordo che terminava di lavorare alle ore 19.00. ADR: Il posto di lavoro si trovava sulla SS Variante 7 bis. ADR: Preciso che mia madre lavorava dal lunedì al venerdì e mi pare anche il sabato, forse mezza giornata, a settimane alterne, ma non ricordo con precisione. ADR: All'epoca dei fatti, come attualmente, vivevo con mia madre. ADR: Non ricordo se mia madre osservasse un orario di lavoro giornaliero continuo o avesse una pausa per il pranzo ma sicuramente non tornava a casa per il pranzo. ADR: Quando la accompagnavo al lavoro ricordo che la lasciavo all'ingresso dell'ufficio alle ore 07.20/07.30”. Ebbene, alla luce dell'istruttoria espletata, ad avviso del giudicante, non può ritenersi raggiunta la prova del diritto della parte a differenze retributive maturate in virtù dell'invocato inquadramento nel terzo livello del CCNL, in luogo del secondo livello accordatole all'atto dell'assunzione. E' noto come, in linea generale, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato deve necessariamente seguire tre fasi, segnatamente l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti del contratto collettivo di categoria ed infine il raffronto dei risultati di tali due indagini (cfr. Cass. n.5128/2007). In ordine al primo passaggio di tale operazione trifasica in ricorso è dedotto che la ricorrente per tutta la durata del rapporto aveva svolto mansioni di impiegata d'ordine con funzioni amministrative, addetta alla prima nota cassa ed addetta alla contabilità clienti e fornitori, e che dal mese di Aprile 2018 si era altresì occupata del settore commerciale redigendo i preventivi per l'offerta di impianti e occupandosi dell'acquisto di beni necessari allo svolgimento dell'attività del datore. Ebbene, ad avviso del Tribunale, tali circostanze non hanno ricevuto suffragio dall'istruttoria svolta, atteso che quanto al teste collega di lavoro sino al marzo 2018, lo stesso riferiva Tes_1 delle mansioni della in maniera oltremodo generica, essendo peraltro addetto a Pt_1 mansioni del tutto eterogenee in quanto operaio;
né può tacersi che l'unica affermazione specifica e frutto di conoscenza diretta allo stesso riconducibile circa le mansioni della ricorrente (“Se mi serviva qualcosa ad esempio dei materiali oppure dei preventivi per il lavoro che facevo mi rivolgevo alla ricorrente”) è in contraddizione con le stesse allegazioni contenute in ricorso, dove è specificato che solo da aprile 2018 (dunque da epoca successiva alla cessazione del rapporto del Tardi) la ricorrente iniziava ad occuparsi di redigere preventivi. A fronte di ciò, si osserva come del tutto irrilevante si appalesa la dichiarazione della teste Tes_2 non tanto e non solo in quanto soggetto legato da stretto vincolo di parentela alla parte (in quanto figlia della stessa), ma soprattutto in quanto soggetto estraneo al contesto lavorativo che giammai potrebbe riferire del contenuto mansionistico della ricorrente, tant'è che le dichiarazioni rese su tale aspetto sono state espressamente qualificate come de relato actoris, in quanto tali irrilevanti (cfr. Cassazione n. 7414/2017). Parimenti destituita di fondamento è la tesi attorea in ordine allo svolgimento di lavoro straordinario, circostanza che non è stata confermata dall'istruttoria svolta in maniera sufficientemente rigorosa, secondo quanto richiesto per consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 16150/2018). Ed invero, quanto al teste lo stesso dichiarava di lavorare dalle ore 8 alle ore 17,00 con Tes_1 un'ora di pausa e che la ricorrente si tratteneva oltre l'orario a cui lui andava via, ma ovviamente senza potere specificare fino a che ora;
quanto alla teste , poi, in disparte Tes_2 quanto osservato in ordine al rapporto di parentela con la parte, si rileva come la stessa ha riferito di un orario diverso e di gran lunga superiore a quello dedotto in ricorso, il ché rende la deposizione scarsamente attendibile ed inidonea a fondare il contenuto della presente decisione. Ricordando come a mente dell'art. 2940 c.c. l'onere probatorio, sia quanto allo svolgimento di mansioni sussumibili in un superiore livello di inquadramento che allo svolgimento del surplus di ore di lavoro svolto, incombeva su parte ricorrente, non essendo stata siffatta prova raggiunta, la domanda va in parte qua respinta. Transitando all'esame delle altre rivendicazioni retributive, rispetto alle quali non era necessaria la prova di alcun fatto costitutivo diverso dall'esistenza del rapporto di lavoro che nel caso di specie è documentale, va invece osservato come incombeva sul datore di lavoro l'onere di provare il relativo pagamento, prova che parte convenuta, con la propria scelta difensiva contumaciale, ha di fatto rinunciato ad offrire, per cui la domanda andrà accolta (cfr. ex multiis ordinanza cassazione 10663/2024). In particolare, alla parte spetteranno € 1.445,00 per ciascuna delle mensilità di novembre e dicembre 2018 (per le quali la stessa ha dedotto di non avere percepito alcunché) ed € 1.445,00 a titolo di 13^ mensilità 2018 (che parimenti ha dichiarato di non avere ricevuto), importi determinati come da buste paga dei relativi mesi;
inoltre alla parte spetteranno € 1.271,71 come TFR per l'anno 2017 (cfr. busta paga del mese di dicembre 2017) ed € 1.337,74 come TFR anno 2018 (cfr. busta paga di dicembre 2018). Di contro nulla è dovuto per le altre voci pure conteggiate dalla parte ed in particolare differenze retributive per festività non godute, per mancata corresponsione di ferie, per mancata corresponsione di riduzione orario e permessi, stante il totale deficit di allegazione in ricorso sui relativi fatti costituivi che incombeva su parte ricorrente dedurre e provare. Il ricorso va pertanto accolto nei limiti che precedono e parte resistente va condannata a corrispondere alla ricorrente € 6.944,45 di cui € 2.609,45 per TFR oltre accessori come in dispositivo. Le spese di lite sono compensate per metà stante il parziale accoglimento, per la restante parte le stesse seguono la soccombenza come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso condanna in qualità di Controparte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, a pagare a la somma Parte_1 di € 6.944,45 di cui € 2.609,45 per TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
- Compensa le spese di lite per metà e condanna parte resistente al pagamento della restante parte che liquida in € 1.345,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione. Si comunichi. Così deciso in Nola, 25/11/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Francesca Fucci
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1850/2020 RG avente ad
OGGETTO: retribuzione vertente TRA rapp. e dif. dall'Avv. NAPOLITANO IRENE, elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via Duomo, n. 290
RICORRENTE E
, titolare della ditta individuale OVER POMPE di Auriemma Controparte_1 Giuseppe, RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 16/03/2020, la ricorrente, premesso di avere lavorato per la OVER POMPE di ditta avente come oggetto sociale la riparazione e manutenzione di pompe Controparte_1 ed altro, dal 02.03.2017 al 31.12.2018, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per 40 ore settimanali, con qualifica di impiegata amministrativa (2° livello retributivo, OP.COM. E IMP. ORD.), come da lettera di assunzione, nella quale era richiamato ed applicato il CCNL per i dipendenti , deduceva di avere in Parte_2 precedenza conseguito il titolo di studio in ragioneria e di avere una pregressa esperienza di lavoro nel settore avendo lavorato anche per la e che, ai fini Controparte_2 dell'assunzione con la OVER POMPE, erano stati determinanti il titolo di studio in ragioneria e la pregressa esperienza nel settore. Ciò premesso, evidenziava che per tutta la durata del rapporto aveva sempre svolto mansioni qualitativamente superiori a quelle per le quali era stata assunta ed aveva lavorato un numero di ore superiori rispetto al normale orario di lavoro. Quanto al primo profilo, deduceva che, per tutta la durata del rapporto, aveva svolto mansioni di impiegata d'ordine con funzioni amministrative, addetta alla prima nota cassa ed alla contabilità clienti e fornitori, e che dal mese di Aprile 2018 si era altresì occupata del settore commerciale redigendo i preventivi per l'offerta di impianti e occupandosi dell'acquisto di beni necessari allo svolgimento dell'attività del datore;
pertanto la stessa doveva essere collocata al 3° livello del CCNL per i dipendenti Metalmeccanici Piccola Industria CCNL e non al 2°livello. Quanto all'orario, la deduceva poi che per tutta la durata del rapporto aveva lavorato Pt_1 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle ore 17.30, percependo una retribuzione mensile pari a quella indicata nelle buste paga depositate e dunque parametrata ad un minor numero di ore di lavoro. Deduceva infine che in data 31.12.2018 veniva licenziata per motivo oggettivo ovvero per riduzione commesse, così come da comunicazione di preavviso di licenziamento del 23.12.2018 in atti. Si doleva che non le erano state corrisposte le mensilità dei mesi di novembre e dicembre 2018, né la 13^ mensilità 2018, il TFR, la retribuzione per le ferie godute, per la riduzione di orario e permessi, per il lavoro straordinario ed una serie di voci retributive meglio specificate negli allegati conteggi, a mente dei quali la stessa era creditrice dell'importo di € 17.427,92 (di cui € 6.652,58 per differenze retributive da retribuzione ordinaria, € 111,76 per differenze retributive per festività non godute, € 1.757,39 per differenze retributive per tredicesima gratifica natalizia,
€ 2.179,87 per mancata corresponsione di ferie, € 1.459,08 per mancata corresponsione di riduzione orario e permessi, € 2.398,54 per mancata corresponsione di lavoro straordinario, ed € 2.868,70 per mancata corresponsione di TFR). Concludeva quindi nei seguenti termini
“perché voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso così provvedere:
1. Accertare e dichiarare che è intercorso tra le parti, per il periodo temporale indicato, il rapporto lavorativo dedotto;
2. Accertare e dichiarare che tale rapporto di lavoro deve essere ricondotto al livello retributivo 3, con qualifica di impiegata d'ordine con funzioni amministrative, prima notista e addetta alla contabilità clienti e fornitori, così come da C.C.N.L. per i dipendenti del settore Metalmeccanici - Piccola Impresa o ad un diverso profilo di C.C.N.L. di categoria che l'Ill.mo Giudice riterrà di applicare secondo il suo prudente apprezzamento.
3. Per l'effetto accertare e dichiarare che la Sig.ra vanta nei confronti del Parte_1 sig. quale titolare della omonima la impresa individuale OVER POMPE Controparte_1 di un credito di € 17.427,92, di cui € 6.652,58 per differenze retributive da Controparte_1 retribuzione ordinaria, € 111,76 per differenze retributive per festività non godute, € 1.757,39 per differenze retributive per tredicesima gratifica natalizia, € 2.179,87 per mancata corresponsione di ferie, € 1.459,08 per mancata corresponsione di riduzione orario e permessi,
€ 2.3998,54 per mancata corresponsione di lavoro straordinario, ed € 2.868,70 per mancata corresponsione di TFR;
4. Per l'effetto condannare il sig. quale titolare della omonima la impresa Controparte_1 individuale OVER POMPE di al pagamento in favore della ricorrente di € Controparte_1 17.427,92, per le causali sopra indicate oltre interessi, rivalutazione monetaria e danni da svalutazione monetaria come per legge;
5. Per l'effetto condannare il sig. quale titolare della omonima la impresa Controparte_1 individuale OVER POMPE di al pagamento di spese, spese forfettarie Controparte_1 15%, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato per fattone anticipo”. Nonostante la regolare notifica del ricorso restava contumace parte convenuta. La causa veniva assegnata alla dott.ssa Filomena Naldi che fissava la prima udienza per il 16-9- 2021, alla quale dichiarata la contumacia della parte convenuta ed ammessa la prova testimoniale la causa veniva rinviata al 31.3.2022 per escussione testi;
a tale udienza veniva escusso un solo teste e la causa veniva rinviata al 29.9.2022, alla quale veniva rinviata d'ufficio al 15.6.2023; a tale ultima il Gop dott. ssa rinviava al 28.3.2024, udienza trattata dalla Per_1 dott. Naldi che rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 19.9.2024; a tale udienza veniva escusso il secondo teste indicato e la causa veniva rinviata per discussione al 15-5-2025. Nelle more interveniva il decreto del Presidente del Tribunale n. 59/25 con cui la presente causa, tra le altre, veniva scardinata alla scrivente la quale la fissava all'odierna udienza, alla quale la decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc. La domanda è solo parzialmente fondata e, pertanto, può essere accolta nei limiti della presente motivazione. Va in limine rilevato che la parte ha rivendicato differenze retributive in ragione del superiore livello di inquadramento invocato, oltre che del superiore orario lavorativo assuntamente osservato nel corso del rapporto;
la stessa ha poi dedotto che non le sarebbero state corrisposte alcune voci retributive (cfr. in particolare la retribuzione di novembre e dicembre 2018, la 13^ anno 2018, il TFR, ecc.). Tanto premesso, ai fini dell'accertamento che occupa, giova ritrascrivere le risultanze della prova orale espletata. Il teste dopo aver dichiarato di aver introdotto un giudizio monitorio nei Testimone_1 confronti di parte convenuta e di non aver ancora ricevuto le somme con lo stesso richieste, ha dichiarato quanto segue: “conosco la ricorrente perché siamo stati colleghi di lavoro, io ero operaio mentre la ricorrente lavorava in amministrazione e si occupava della contabilità e degli ordini ai fornitori. ADR Io ho lavorato da marzo 2017 a marzo 2018, sono stato licenziato per le richieste della causa di lavoro. ADR lavoravo in un capannone in cui c'era un'area adibita ad officina meccanica ed un'area dove c'era l'ufficio amministrativo, era un unico spazio ampio con degli armadietti che fungono da divisione. A.D.R. io lavoravo dalle 8.00 alle 17.00, la ricorrente lavorava dalle 8.00 in poi e andava via dopo di me. Avevamo un'ora di pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00. ADR la ricorrente era l'unica che si occupava della contabilità e della gestione dei fornitori. ADR io so che c'era poi una signora che l'aiutava come collaboratrice e si chiamava , non ricordo il cognome. ADR: sia io che la Per_2 ricorrente lavoravamo dal lunedì al venerdì. ADR: Se mi serviva qualcosa ad esempio dei materiali oppure dei preventivi per il lavoro che facevo mi rivolgevo alla ricorrente. ADR: So che la ricorrente non ha percepito le spettanze di fine rapporto, me lo ha riferito lei. Anche io non ho percepito le spettanze di fine rapporto”. Il teste , figlia della ricorrente, dichiarava “Non ho mai avuto rapporti Tes_2 lavorativi con il resistente. ADR: Ricordo che mia madre ha lavorato per il resistente a partire dall'anno 2017 sino al 2018, verso la fine, ed ha sempre svolto mansioni di ragioniera. ADR: Preciso che mia madre mi raccontava, lamentandosi, che per il resistente, oltre a svolgere mansioni di ragioneria e contabilità, si occupava anche dei rapporti con i fornitori e ricercava clienti. Preciso che capitava che alcuni fornitori le telefonassero sul cellulare in orario non lavorativo, mentre era a casa. ADR: Ricordo che mia madre lavorava dalle ore 07.30 alle ore 19.00, tanto posso riferire poiché capitava sia che uscissimo assieme da casa con la stessa auto e la accompagnavo a lavoro, sia che uscisse di casa in autonomia con la sua auto. Quando è capitato che l'andassi a prendere, ricordo che terminava di lavorare alle ore 19.00. ADR: Il posto di lavoro si trovava sulla SS Variante 7 bis. ADR: Preciso che mia madre lavorava dal lunedì al venerdì e mi pare anche il sabato, forse mezza giornata, a settimane alterne, ma non ricordo con precisione. ADR: All'epoca dei fatti, come attualmente, vivevo con mia madre. ADR: Non ricordo se mia madre osservasse un orario di lavoro giornaliero continuo o avesse una pausa per il pranzo ma sicuramente non tornava a casa per il pranzo. ADR: Quando la accompagnavo al lavoro ricordo che la lasciavo all'ingresso dell'ufficio alle ore 07.20/07.30”. Ebbene, alla luce dell'istruttoria espletata, ad avviso del giudicante, non può ritenersi raggiunta la prova del diritto della parte a differenze retributive maturate in virtù dell'invocato inquadramento nel terzo livello del CCNL, in luogo del secondo livello accordatole all'atto dell'assunzione. E' noto come, in linea generale, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato deve necessariamente seguire tre fasi, segnatamente l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti del contratto collettivo di categoria ed infine il raffronto dei risultati di tali due indagini (cfr. Cass. n.5128/2007). In ordine al primo passaggio di tale operazione trifasica in ricorso è dedotto che la ricorrente per tutta la durata del rapporto aveva svolto mansioni di impiegata d'ordine con funzioni amministrative, addetta alla prima nota cassa ed addetta alla contabilità clienti e fornitori, e che dal mese di Aprile 2018 si era altresì occupata del settore commerciale redigendo i preventivi per l'offerta di impianti e occupandosi dell'acquisto di beni necessari allo svolgimento dell'attività del datore. Ebbene, ad avviso del Tribunale, tali circostanze non hanno ricevuto suffragio dall'istruttoria svolta, atteso che quanto al teste collega di lavoro sino al marzo 2018, lo stesso riferiva Tes_1 delle mansioni della in maniera oltremodo generica, essendo peraltro addetto a Pt_1 mansioni del tutto eterogenee in quanto operaio;
né può tacersi che l'unica affermazione specifica e frutto di conoscenza diretta allo stesso riconducibile circa le mansioni della ricorrente (“Se mi serviva qualcosa ad esempio dei materiali oppure dei preventivi per il lavoro che facevo mi rivolgevo alla ricorrente”) è in contraddizione con le stesse allegazioni contenute in ricorso, dove è specificato che solo da aprile 2018 (dunque da epoca successiva alla cessazione del rapporto del Tardi) la ricorrente iniziava ad occuparsi di redigere preventivi. A fronte di ciò, si osserva come del tutto irrilevante si appalesa la dichiarazione della teste Tes_2 non tanto e non solo in quanto soggetto legato da stretto vincolo di parentela alla parte (in quanto figlia della stessa), ma soprattutto in quanto soggetto estraneo al contesto lavorativo che giammai potrebbe riferire del contenuto mansionistico della ricorrente, tant'è che le dichiarazioni rese su tale aspetto sono state espressamente qualificate come de relato actoris, in quanto tali irrilevanti (cfr. Cassazione n. 7414/2017). Parimenti destituita di fondamento è la tesi attorea in ordine allo svolgimento di lavoro straordinario, circostanza che non è stata confermata dall'istruttoria svolta in maniera sufficientemente rigorosa, secondo quanto richiesto per consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 16150/2018). Ed invero, quanto al teste lo stesso dichiarava di lavorare dalle ore 8 alle ore 17,00 con Tes_1 un'ora di pausa e che la ricorrente si tratteneva oltre l'orario a cui lui andava via, ma ovviamente senza potere specificare fino a che ora;
quanto alla teste , poi, in disparte Tes_2 quanto osservato in ordine al rapporto di parentela con la parte, si rileva come la stessa ha riferito di un orario diverso e di gran lunga superiore a quello dedotto in ricorso, il ché rende la deposizione scarsamente attendibile ed inidonea a fondare il contenuto della presente decisione. Ricordando come a mente dell'art. 2940 c.c. l'onere probatorio, sia quanto allo svolgimento di mansioni sussumibili in un superiore livello di inquadramento che allo svolgimento del surplus di ore di lavoro svolto, incombeva su parte ricorrente, non essendo stata siffatta prova raggiunta, la domanda va in parte qua respinta. Transitando all'esame delle altre rivendicazioni retributive, rispetto alle quali non era necessaria la prova di alcun fatto costitutivo diverso dall'esistenza del rapporto di lavoro che nel caso di specie è documentale, va invece osservato come incombeva sul datore di lavoro l'onere di provare il relativo pagamento, prova che parte convenuta, con la propria scelta difensiva contumaciale, ha di fatto rinunciato ad offrire, per cui la domanda andrà accolta (cfr. ex multiis ordinanza cassazione 10663/2024). In particolare, alla parte spetteranno € 1.445,00 per ciascuna delle mensilità di novembre e dicembre 2018 (per le quali la stessa ha dedotto di non avere percepito alcunché) ed € 1.445,00 a titolo di 13^ mensilità 2018 (che parimenti ha dichiarato di non avere ricevuto), importi determinati come da buste paga dei relativi mesi;
inoltre alla parte spetteranno € 1.271,71 come TFR per l'anno 2017 (cfr. busta paga del mese di dicembre 2017) ed € 1.337,74 come TFR anno 2018 (cfr. busta paga di dicembre 2018). Di contro nulla è dovuto per le altre voci pure conteggiate dalla parte ed in particolare differenze retributive per festività non godute, per mancata corresponsione di ferie, per mancata corresponsione di riduzione orario e permessi, stante il totale deficit di allegazione in ricorso sui relativi fatti costituivi che incombeva su parte ricorrente dedurre e provare. Il ricorso va pertanto accolto nei limiti che precedono e parte resistente va condannata a corrispondere alla ricorrente € 6.944,45 di cui € 2.609,45 per TFR oltre accessori come in dispositivo. Le spese di lite sono compensate per metà stante il parziale accoglimento, per la restante parte le stesse seguono la soccombenza come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso condanna in qualità di Controparte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, a pagare a la somma Parte_1 di € 6.944,45 di cui € 2.609,45 per TFR, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
- Compensa le spese di lite per metà e condanna parte resistente al pagamento della restante parte che liquida in € 1.345,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione. Si comunichi. Così deciso in Nola, 25/11/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Francesca Fucci