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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/12/2025, n. 5202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5202 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14370-24
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 23 dicembre 2025, alle ore 13:25, il Giudice IA OL,
aperto il verbale relativo alla causa iscritta al n. 14370/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per la quale con provvedimento del
15 dicembre 2025 è stata disposta ex art. 127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, dà atto che gli avv.ti Michele
DE BE e IC MA hanno provveduto, nel termine assegnato al de-
posito delle note scritte con la quali “anche in considerazione della manca-
ta contestazione della domanda da parte resistente rimasta contumace”,
hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi precisate.
IL GIUDICE
viste le note depositate dalle parti ed esaminate le relative istanze, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il Giudice
IA OL
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:33, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale.
Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Interna- zionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione monocratica, nella persona del giudice IA Pan-
dolfo, ha emesso ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14370/2024 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
nata a (circoscrizione di Lujan, Parte_1 Per_1
provincia di Buenos Aires - Argentina), il 27 febbraio 1968 e residente a
Zapiola 1929 – Buenos Aires – Lujan - Argentina;
e
nato a [...] (circoscrizione di Lujan, Parte_2
provincia di Buenos Aires - Argentina) il 29 marzo 1979 e residente in [...]
ta 47 Km 1.500 s/n – Buenos Aires – Lujan - Argentina, entrambi rappre-
sentati e difesi dagli avv.ti Michele DE BE (
[...]
) e IC MA ( Email_1 [...]
), per procura allegata al ricorso ex art. 281 Email_2
undecies c.p.c.
- ricorrenti -
E
( ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
Tribunale di Palermo
- 2 - Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Sta-
to;
- resistente contumace -
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
- interveniente necessario -
Oggetto: accertamento cittadinanza italiana iure sanguinis.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, nella contumacia del , così provvede: Controparte_1
1) accoglie la domanda avanzata nel presente procedimento da
[...]
e e, per Parte_3 Parte_2
l'effetto, dichiara che i predetti ricorrenti sono cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annota-
zioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle au-
torità consolari competenti;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia – introdotta con ricorso ex art. 281 unde-
cies c.p.c., depositato in data 21 novembre 2024 – Parte_1
hanno chiesto il riconoscimento della
[...] Parte_2
Tribunale di Palermo
- 3 - Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
cittadinanza italiana iure sanguinis. A sostegno della propria domanda hanno dedotto di discendere da “ , nato a [...]_2
HE CE il 10 marzo 1898 … il quale emigrava in Argentina, ove si sposava con la sig.ra e non si naturalizzava. Dal ma- Persona_3
trimonio nasceva il sig. , il quale si sposava Persona_4
con la sig.ra e Persona_5 Persona_5
ebbero due figli: [e] Persona_6 Persona_7
” [cfr. ricorso, pag. 6 e 7].
[...]
❖❖❖
Tanto premesso, va preliminarmente ribadita la contumacia del resi-
stente , ritualmente evocato in giudizio e non costi- Controparte_1
tuitosi.
Ancora in via preliminare va riconosciuta la competenza del Tribunale
adito ai sensi dell'art. 1, comma 36, L. n. 206/2021 che, modificando l'art. 4, comma 5, D.L. n. 13/2017, ha affidato la competenza per le con-
troversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana iure sanguinis, nell'ipotesi in cui il ricorrente risiede all'estero, alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, isti-
tuite presso i Tribunali, avendo riguardo, territorialmente, al foro di na-
scita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.
Da ultimo sempre in via preliminare va altresì riconosciuto l'interesse ad agire dei ricorrenti.
Invero risulta documentalmente che i ricorrenti hanno tentato di pre-
notare un appuntamento con il Consolato di riferimento (Buenos Aires)
Tribunale di Palermo
- 4 - Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
tramite il portale dedicato [prenot@mi; cfr. doc. 10, produzione parte ricorrente] al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguinis,
ai sensi della L. n. 91/1992, quale discendente - in linea diretta - di citta-
dino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro.
Sul punto va rilevato che è fatto, oramai, notorio che i versa- Parte_4
no in una condizione di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibi-
lità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate.
Orbene, è pacifico che i tempi di attesa così lunghi o addirittura l'im-
possibilità di fatto di prenotare l'appuntamento, sono del tutto irragione-
voli e determinano una ingiusta lesione dei diritti degli interessati. Con
l'evidente conseguenza che, "L'inerzia e la paralisi dell'operato dei consolati
italiani all'estero, che precludono l'avvio o la conclusione del procedimento
amministrativo nei termini di legge per il riconoscimento della cittadinanza
italiana iure sanguinis, integrano un diniego implicito del diritto al ricono-
scimento della cittadinanza, fondando l'interesse ad agire in giudizio del
ricorrente” (Trib. Reggio Calabria n. 1674/2025; Trib. Roma, Ord. n.
610/2021; Trib. Firenze, Ord. n. 3228/2023; Trib. Roma, Ord. n.
17692/2017).
Sul punto bisogna, peraltro, rammentare che, ai sensi dell'art. 2 della
L. n. 241/1990, qualsiasi procedimento amministrativo deve essere con-
cluso entro termini determinati e certi, e anche la mera incertezza in or-
dine alla sua definizione e/o il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato (nel caso di specie quello riguardante l'interesse a ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure
Tribunale di Palermo
- 5 - Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
sanguinis), comporta una implicita e concreta lesione dello stesso inte-
grando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, nella fattispecie, l'assoluta incertezza in ordine alla definizio-
ne da parte dell'Autorità consolare della richiesta formulata dagli odierni ricorrenti (la cui conclusione ex art. 3, D.P.R. 18/4/1994, n. 362 - Rego-
lamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana – è fissata in 730 giorni) giustifica l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale.
Da ultimo, va peraltro rilevato che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce condizione di procedibilità per la pro-
posizione della domanda giudiziale dal momento che, in materia di accer-
tamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, vige un sistema a doppio binario e pertanto “non può ritenersi che la presentazione della domanda
in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la pre-
sentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad
uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa
precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto sog-
gettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario”
(cfr. Cass, SS.UU., n. 28873/2008).
Invero, il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura am-
ministrativa, peraltro non prevista né dalla legge n. 91/1992, né dai de-
creti applicativi della stessa.
In ossequio a tale principio la giurisprudenza di merito ha, più volte,
Tribunale di Palermo
- 6 - Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
statuito che sarebbe contrario al nostro ordinamento imporre al soggetto una scelta aprioristica sul mezzo da utilizzare per l'esercizio di un diritto soggettivo attinente a uno status della persona ed ha, quindi, affermato che: "La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato
dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario,
essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità
amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il
proprio status di cittadino, e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del
quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una pre-
ventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconosci-
mento della condizione di cittadino” (Trib. Roma, Ord. n. 25/02/2020;
Trib. Roma, Ord. del 2/11/2018, e Trib. Roma, Ord. del 23/10/2019).
❖
Nel merito, il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento, atteso che tutte le circostanze dedotte a fondamento della domanda hanno tro-
vato adeguato riscontro nella copiosa documentazione allegata in atti, de-
bitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era Persona_2
stato mai naturalizzato cittadino argentino [doc. 4, in atti] e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sangui-
nis” al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna del ricor-
rente dal cittadino italiano che, mai naturalizzatosi Persona_2
cittadino argentino, ha trasmesso il proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1, L. n. 91/1992 che dispone che “è cittadino per na-
Tribunale di Palermo
- 7 - Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
scita: … il figlio di padre o madre cittadini”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va pertanto accolto.
❖❖❖
Quanto alle spese di lite, la mancata costituzione in giudizio del resi-
stente giustifica l'integrale compensazione delle Controparte_1
spese processuali tra le parti.
❖❖❖
Così deciso a Palermo, il 23 dicembre 2025
IL GIUDICE
IA OL
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice IA OL, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/09, n. 193, conv. con mod. dalla L. 22/2/10, n. 24, e del D.Lgs. 7/3/05, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/11, n. 44.
Tribunale di Palermo
- 8 - Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 23 dicembre 2025, alle ore 13:25, il Giudice IA OL,
aperto il verbale relativo alla causa iscritta al n. 14370/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per la quale con provvedimento del
15 dicembre 2025 è stata disposta ex art. 127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, dà atto che gli avv.ti Michele
DE BE e IC MA hanno provveduto, nel termine assegnato al de-
posito delle note scritte con la quali “anche in considerazione della manca-
ta contestazione della domanda da parte resistente rimasta contumace”,
hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi precisate.
IL GIUDICE
viste le note depositate dalle parti ed esaminate le relative istanze, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il Giudice
IA OL
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:33, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale.
Tribunale di Palermo Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Interna- zionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione monocratica, nella persona del giudice IA Pan-
dolfo, ha emesso ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14370/2024 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
nata a (circoscrizione di Lujan, Parte_1 Per_1
provincia di Buenos Aires - Argentina), il 27 febbraio 1968 e residente a
Zapiola 1929 – Buenos Aires – Lujan - Argentina;
e
nato a [...] (circoscrizione di Lujan, Parte_2
provincia di Buenos Aires - Argentina) il 29 marzo 1979 e residente in [...]
ta 47 Km 1.500 s/n – Buenos Aires – Lujan - Argentina, entrambi rappre-
sentati e difesi dagli avv.ti Michele DE BE (
[...]
) e IC MA ( Email_1 [...]
), per procura allegata al ricorso ex art. 281 Email_2
undecies c.p.c.
- ricorrenti -
E
( ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
Tribunale di Palermo
- 2 - Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Sta-
to;
- resistente contumace -
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
- interveniente necessario -
Oggetto: accertamento cittadinanza italiana iure sanguinis.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, nella contumacia del , così provvede: Controparte_1
1) accoglie la domanda avanzata nel presente procedimento da
[...]
e e, per Parte_3 Parte_2
l'effetto, dichiara che i predetti ricorrenti sono cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_1
civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annota-
zioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle au-
torità consolari competenti;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia – introdotta con ricorso ex art. 281 unde-
cies c.p.c., depositato in data 21 novembre 2024 – Parte_1
hanno chiesto il riconoscimento della
[...] Parte_2
Tribunale di Palermo
- 3 - Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
cittadinanza italiana iure sanguinis. A sostegno della propria domanda hanno dedotto di discendere da “ , nato a [...]_2
HE CE il 10 marzo 1898 … il quale emigrava in Argentina, ove si sposava con la sig.ra e non si naturalizzava. Dal ma- Persona_3
trimonio nasceva il sig. , il quale si sposava Persona_4
con la sig.ra e Persona_5 Persona_5
ebbero due figli: [e] Persona_6 Persona_7
” [cfr. ricorso, pag. 6 e 7].
[...]
❖❖❖
Tanto premesso, va preliminarmente ribadita la contumacia del resi-
stente , ritualmente evocato in giudizio e non costi- Controparte_1
tuitosi.
Ancora in via preliminare va riconosciuta la competenza del Tribunale
adito ai sensi dell'art. 1, comma 36, L. n. 206/2021 che, modificando l'art. 4, comma 5, D.L. n. 13/2017, ha affidato la competenza per le con-
troversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana iure sanguinis, nell'ipotesi in cui il ricorrente risiede all'estero, alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, isti-
tuite presso i Tribunali, avendo riguardo, territorialmente, al foro di na-
scita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.
Da ultimo sempre in via preliminare va altresì riconosciuto l'interesse ad agire dei ricorrenti.
Invero risulta documentalmente che i ricorrenti hanno tentato di pre-
notare un appuntamento con il Consolato di riferimento (Buenos Aires)
Tribunale di Palermo
- 4 - Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
tramite il portale dedicato [prenot@mi; cfr. doc. 10, produzione parte ricorrente] al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguinis,
ai sensi della L. n. 91/1992, quale discendente - in linea diretta - di citta-
dino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro.
Sul punto va rilevato che è fatto, oramai, notorio che i versa- Parte_4
no in una condizione di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibi-
lità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate.
Orbene, è pacifico che i tempi di attesa così lunghi o addirittura l'im-
possibilità di fatto di prenotare l'appuntamento, sono del tutto irragione-
voli e determinano una ingiusta lesione dei diritti degli interessati. Con
l'evidente conseguenza che, "L'inerzia e la paralisi dell'operato dei consolati
italiani all'estero, che precludono l'avvio o la conclusione del procedimento
amministrativo nei termini di legge per il riconoscimento della cittadinanza
italiana iure sanguinis, integrano un diniego implicito del diritto al ricono-
scimento della cittadinanza, fondando l'interesse ad agire in giudizio del
ricorrente” (Trib. Reggio Calabria n. 1674/2025; Trib. Roma, Ord. n.
610/2021; Trib. Firenze, Ord. n. 3228/2023; Trib. Roma, Ord. n.
17692/2017).
Sul punto bisogna, peraltro, rammentare che, ai sensi dell'art. 2 della
L. n. 241/1990, qualsiasi procedimento amministrativo deve essere con-
cluso entro termini determinati e certi, e anche la mera incertezza in or-
dine alla sua definizione e/o il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato (nel caso di specie quello riguardante l'interesse a ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure
Tribunale di Palermo
- 5 - Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
sanguinis), comporta una implicita e concreta lesione dello stesso inte-
grando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, nella fattispecie, l'assoluta incertezza in ordine alla definizio-
ne da parte dell'Autorità consolare della richiesta formulata dagli odierni ricorrenti (la cui conclusione ex art. 3, D.P.R. 18/4/1994, n. 362 - Rego-
lamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana – è fissata in 730 giorni) giustifica l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale.
Da ultimo, va peraltro rilevato che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce condizione di procedibilità per la pro-
posizione della domanda giudiziale dal momento che, in materia di accer-
tamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, vige un sistema a doppio binario e pertanto “non può ritenersi che la presentazione della domanda
in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la pre-
sentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad
uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa
precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto sog-
gettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario”
(cfr. Cass, SS.UU., n. 28873/2008).
Invero, il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura am-
ministrativa, peraltro non prevista né dalla legge n. 91/1992, né dai de-
creti applicativi della stessa.
In ossequio a tale principio la giurisprudenza di merito ha, più volte,
Tribunale di Palermo
- 6 - Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
statuito che sarebbe contrario al nostro ordinamento imporre al soggetto una scelta aprioristica sul mezzo da utilizzare per l'esercizio di un diritto soggettivo attinente a uno status della persona ed ha, quindi, affermato che: "La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato
dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario,
essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità
amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il
proprio status di cittadino, e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del
quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una pre-
ventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconosci-
mento della condizione di cittadino” (Trib. Roma, Ord. n. 25/02/2020;
Trib. Roma, Ord. del 2/11/2018, e Trib. Roma, Ord. del 23/10/2019).
❖
Nel merito, il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento, atteso che tutte le circostanze dedotte a fondamento della domanda hanno tro-
vato adeguato riscontro nella copiosa documentazione allegata in atti, de-
bitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era Persona_2
stato mai naturalizzato cittadino argentino [doc. 4, in atti] e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sangui-
nis” al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna del ricor-
rente dal cittadino italiano che, mai naturalizzatosi Persona_2
cittadino argentino, ha trasmesso il proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1, L. n. 91/1992 che dispone che “è cittadino per na-
Tribunale di Palermo
- 7 - Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale
scita: … il figlio di padre o madre cittadini”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va pertanto accolto.
❖❖❖
Quanto alle spese di lite, la mancata costituzione in giudizio del resi-
stente giustifica l'integrale compensazione delle Controparte_1
spese processuali tra le parti.
❖❖❖
Così deciso a Palermo, il 23 dicembre 2025
IL GIUDICE
IA OL
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice IA OL, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/09, n. 193, conv. con mod. dalla L. 22/2/10, n. 24, e del D.Lgs. 7/3/05, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/11, n. 44.
Tribunale di Palermo
- 8 - Sezione Immigrazione e Pro- tezione internazionale