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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/12/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- ZI TO Presidente
- IA Fiorella Componente
- HE DE Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 1198/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domande di separazione consensuale tra coniugi e scioglimento del matrimonio proposte da
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Salvatore Martina;
e
, rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Salvatore Martina;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato a Porto Cesareo in data 13/11/2002 e iscritto nei R.G.V.G. 1198/2025
registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 10, parte I, anno
2002). Hanno precisato che dalla loro unione sono nate Persona_1
, 16/09/2002) e (Copertino, 06/07/2011). Per_2 Persona_3
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale e la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo (ricorso depositato in data 12/03/2025). In particolare, con riferimento alle condizioni di separazione hanno concordato che:
a) affidamento condiviso delle figlie e della Persona_1 minore alla madre sig.ra Persona_3 Parte_1 ed al padre con collocamento e Controparte_1 residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione della madre, sig.ra , in Porto Cesareo (LE) alla via Amba Pt_1
Alagi n. 178. Per l'effetto di quanto sopra, le scelte più importanti, sempre nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le vicende relative alle figlie. In ogni caso, considerato il collocamento presso la madre, nonché la lontananza geografica del padre, le decisioni su questioni inerenti l'ordinaria amministrazione verranno prese separatamente ed autonomamente dalla madre. Inoltre, la sig.ra Pt_1 avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella delle figlie, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza, la sig.ra sarà tenuta Pt_1
a darne notizia al sig. con congruo preavviso. CP_1
b) Il sig. godrà del diritto di visita/tenere con sé le CP_1 figlie nel periodo in cui si troverà in Porto Cesareo,
2 R.G.V.G. 1198/2025
compatibilmente con i propri impegni di lavoro e salvo esigenze diverse che i genitori stabiliranno di volta in volta.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché delle volontà delle figlie stesse.
c) Per quanto concerne le festività natalizie, queste verranno trascorse dalle figlie a settimane alternate negli anni, con inizio per il corrente anno (2024) presso la sig.ra . Pt_1
Relativamente alle festività pasquali, ad anni alterni verranno trascorse presso la sig.ra ed il sig. Pt_1
In ordine alle vacanze estive, queste verranno CP_1 comunque organizzate in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori, nonché delle esigenze delle figlie. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie. Qualora il sig. avesse intenzione di trascorrere dei periodi di CP_1 vacanza con le figlie dovrà darne notizia alla sig.ra Pt_1 con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
d) In ordine ai rapporti economici, il sig. si Controparte_1 impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario delle figlie, la somma di
€ 500,00 (euro cinquecento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
e) Il sig. rimborserà, inoltre, alla sig.ra il 50% CP_1 Pt_1
(cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse delle figlie e , Per_1 Per_3 dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa e previa comunicazione e condivisione della stessa. In particolare, i ricorrenti si danno
3 R.G.V.G. 1198/2025
reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: - mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
- scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- sportive-ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi- vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, motorino, auto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
- spese di custodia della minorenne
(baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
4 R.G.V.G. 1198/2025
f) Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere i CP_1 sopraccitati contributi nell'interesse delle figlie fintanto che le stesse continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti.
g) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.
h) I genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie nel proprio passaporto.
l) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del
27/05/2025).
1.3.- All'udienza dell'08/07/2025, le parti hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo e secondo le condizioni integrative e modificative di cui alla memoria depositata in data 03/07/2025, qui trascritte:
− le condizioni di affidamento, collocamento e diritto di visita si riferiscono solo alla figlia minore;
Per_3
− in merito al diritto di visita del padre con riferimento alla figlia minore si precisa che il sig. Per_3 CP_1 compatibilmente con i propri impegni di lavoro e salvo esigenze diverse che i genitori stabiliranno di volta in volta s'impegna ad incontrare e tenere con sé la figlia per almeno due fine settimana al mese da concordare con la figlia e la
5 R.G.V.G. 1198/2025
madre e in difetto di accordo da individuarsi nel primo e nel terzo fine settimana di ogni mese. In occasione delle festività la figlia minore trascorrerà con il padre gli anni pari dal 24/12 al 30/12 e il giorno di Pasqua e gli anni dispari dal
31/12 al 6/01 ed il lunedì dell'angelo. Tuttavia si precisa che il Sig. risiede per motivi di lavoro in Controparte_1
RA (RO) e fermo restando il suo impegno a rispettare il calendario di visita e trascorrere con la figlia i giorni nei termini sopra esposti, il tutto dovrà essere comunque rapportato e conciliato con la possibilità di spostamento e impegni di lavoro del Sig. e con le esigenze di CP_1 studio e personali della minore. Nel periodo estivo ovvero nel periodo autunnale il padre potrà prendere e tenere con sé la figlia minore per almeno 20 giorni con facoltà di allontanarsi dalla residenza abituale e portarla all'estero per dieci giorni consecutivi da concordarsi preventivamente con la madre. In caso di disaccordo il periodo sarà dal 10 al 30 agosto gli anni pari e dal 10 al 30 luglio gli anni dispari mentre nel periodo autunnale da concordare tra i genitori.
Tale facoltà è riconosciuta anche in favore della madre e per un periodo di tempo della stessa durata con conseguente sospensione del diritto di visita del padre;
se però, nel caso in cui nel periodo dei dieci giorni di cui innanzi il genitore resterà nella provincia di Lecce, l'altro genitore potrà concordare due incontri con la minore della durata di quattro ore ciascuno. Nel caso di prolungata assenza della madre la minore dovrà essere affidata prioritariamente al padre e successivamente a terzi. Per consentire l'esercizio di tale facoltà, la madre dovrà comunicare al padre, almeno una settimana prima, il periodo di assenza mentre quest'ultimo dovrà far conoscere la propria disponibilità a tenere la figlia almeno quattro giorni prima. Quanto fin qui
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esposto, tuttavia, dovrà sempre svolgersi assecondando il volere e soprattutto le esigenze della minore.
− In ordine ai rapporti economici la Sig.ra Parte_1 rinuncia a qualsivoglia mantenimento economico per se stessa, mentre a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario delle figlie il sig. CP_1 corrisponderà mensilmente la somma di € 500,00
[...]
(euro cinquecento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il contributo di €.500,00 è da intendersi diviso in €.250,00 per la figlia minore e in Per_3
€.250,00 per la figlia maggiore al momento studente Per_1 universitaria e non ancora autosufficiente economicamente.
Il contributo verrà versato entro il giorno 5 direttamente alla
Sig.ra . Pt_1
− Tutte le spese straordinarie inerenti le figlie ed Per_3 Per_1 saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. Per quanto non specificato ci si riporta integralmente al contenuto in materia del protocollo del Tribunale di Lecce.
Il giudice delegato, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come integrate e modificate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
7 R.G.V.G. 1198/2025
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la decisione in ordine alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1198/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 12/03/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(AN TR OT (BR), 07/02/1981) e Controparte_1
(Nogara (VR), 01/10/1982) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come modificate e integrate nella memoria depositata in data 03/07/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Porto Cesareo per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
HE DE ZI TO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- ZI TO Presidente
- IA Fiorella Componente
- HE DE Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 1198/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domande di separazione consensuale tra coniugi e scioglimento del matrimonio proposte da
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Salvatore Martina;
e
, rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Salvatore Martina;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato a Porto Cesareo in data 13/11/2002 e iscritto nei R.G.V.G. 1198/2025
registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 10, parte I, anno
2002). Hanno precisato che dalla loro unione sono nate Persona_1
, 16/09/2002) e (Copertino, 06/07/2011). Per_2 Persona_3
Hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale e la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo (ricorso depositato in data 12/03/2025). In particolare, con riferimento alle condizioni di separazione hanno concordato che:
a) affidamento condiviso delle figlie e della Persona_1 minore alla madre sig.ra Persona_3 Parte_1 ed al padre con collocamento e Controparte_1 residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione della madre, sig.ra , in Porto Cesareo (LE) alla via Amba Pt_1
Alagi n. 178. Per l'effetto di quanto sopra, le scelte più importanti, sempre nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le vicende relative alle figlie. In ogni caso, considerato il collocamento presso la madre, nonché la lontananza geografica del padre, le decisioni su questioni inerenti l'ordinaria amministrazione verranno prese separatamente ed autonomamente dalla madre. Inoltre, la sig.ra Pt_1 avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella delle figlie, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza, la sig.ra sarà tenuta Pt_1
a darne notizia al sig. con congruo preavviso. CP_1
b) Il sig. godrà del diritto di visita/tenere con sé le CP_1 figlie nel periodo in cui si troverà in Porto Cesareo,
2 R.G.V.G. 1198/2025
compatibilmente con i propri impegni di lavoro e salvo esigenze diverse che i genitori stabiliranno di volta in volta.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché delle volontà delle figlie stesse.
c) Per quanto concerne le festività natalizie, queste verranno trascorse dalle figlie a settimane alternate negli anni, con inizio per il corrente anno (2024) presso la sig.ra . Pt_1
Relativamente alle festività pasquali, ad anni alterni verranno trascorse presso la sig.ra ed il sig. Pt_1
In ordine alle vacanze estive, queste verranno CP_1 comunque organizzate in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori, nonché delle esigenze delle figlie. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie. Qualora il sig. avesse intenzione di trascorrere dei periodi di CP_1 vacanza con le figlie dovrà darne notizia alla sig.ra Pt_1 con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
d) In ordine ai rapporti economici, il sig. si Controparte_1 impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario delle figlie, la somma di
€ 500,00 (euro cinquecento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
e) Il sig. rimborserà, inoltre, alla sig.ra il 50% CP_1 Pt_1
(cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse delle figlie e , Per_1 Per_3 dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa e previa comunicazione e condivisione della stessa. In particolare, i ricorrenti si danno
3 R.G.V.G. 1198/2025
reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: - mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
- scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- sportive-ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi- vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, motorino, auto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
- spese di custodia della minorenne
(baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
4 R.G.V.G. 1198/2025
f) Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere i CP_1 sopraccitati contributi nell'interesse delle figlie fintanto che le stesse continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti.
g) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.
h) I genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire le figlie nel proprio passaporto.
l) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del
27/05/2025).
1.3.- All'udienza dell'08/07/2025, le parti hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo e secondo le condizioni integrative e modificative di cui alla memoria depositata in data 03/07/2025, qui trascritte:
− le condizioni di affidamento, collocamento e diritto di visita si riferiscono solo alla figlia minore;
Per_3
− in merito al diritto di visita del padre con riferimento alla figlia minore si precisa che il sig. Per_3 CP_1 compatibilmente con i propri impegni di lavoro e salvo esigenze diverse che i genitori stabiliranno di volta in volta s'impegna ad incontrare e tenere con sé la figlia per almeno due fine settimana al mese da concordare con la figlia e la
5 R.G.V.G. 1198/2025
madre e in difetto di accordo da individuarsi nel primo e nel terzo fine settimana di ogni mese. In occasione delle festività la figlia minore trascorrerà con il padre gli anni pari dal 24/12 al 30/12 e il giorno di Pasqua e gli anni dispari dal
31/12 al 6/01 ed il lunedì dell'angelo. Tuttavia si precisa che il Sig. risiede per motivi di lavoro in Controparte_1
RA (RO) e fermo restando il suo impegno a rispettare il calendario di visita e trascorrere con la figlia i giorni nei termini sopra esposti, il tutto dovrà essere comunque rapportato e conciliato con la possibilità di spostamento e impegni di lavoro del Sig. e con le esigenze di CP_1 studio e personali della minore. Nel periodo estivo ovvero nel periodo autunnale il padre potrà prendere e tenere con sé la figlia minore per almeno 20 giorni con facoltà di allontanarsi dalla residenza abituale e portarla all'estero per dieci giorni consecutivi da concordarsi preventivamente con la madre. In caso di disaccordo il periodo sarà dal 10 al 30 agosto gli anni pari e dal 10 al 30 luglio gli anni dispari mentre nel periodo autunnale da concordare tra i genitori.
Tale facoltà è riconosciuta anche in favore della madre e per un periodo di tempo della stessa durata con conseguente sospensione del diritto di visita del padre;
se però, nel caso in cui nel periodo dei dieci giorni di cui innanzi il genitore resterà nella provincia di Lecce, l'altro genitore potrà concordare due incontri con la minore della durata di quattro ore ciascuno. Nel caso di prolungata assenza della madre la minore dovrà essere affidata prioritariamente al padre e successivamente a terzi. Per consentire l'esercizio di tale facoltà, la madre dovrà comunicare al padre, almeno una settimana prima, il periodo di assenza mentre quest'ultimo dovrà far conoscere la propria disponibilità a tenere la figlia almeno quattro giorni prima. Quanto fin qui
6 R.G.V.G. 1198/2025
esposto, tuttavia, dovrà sempre svolgersi assecondando il volere e soprattutto le esigenze della minore.
− In ordine ai rapporti economici la Sig.ra Parte_1 rinuncia a qualsivoglia mantenimento economico per se stessa, mentre a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario delle figlie il sig. CP_1 corrisponderà mensilmente la somma di € 500,00
[...]
(euro cinquecento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il contributo di €.500,00 è da intendersi diviso in €.250,00 per la figlia minore e in Per_3
€.250,00 per la figlia maggiore al momento studente Per_1 universitaria e non ancora autosufficiente economicamente.
Il contributo verrà versato entro il giorno 5 direttamente alla
Sig.ra . Pt_1
− Tutte le spese straordinarie inerenti le figlie ed Per_3 Per_1 saranno sostenute al 50% da entrambi i genitori. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. Per quanto non specificato ci si riporta integralmente al contenuto in materia del protocollo del Tribunale di Lecce.
Il giudice delegato, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come integrate e modificate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
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Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Il giudizio, come da separata ordinanza collegiale, deve proseguire per la decisione in ordine alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1198/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 12/03/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(AN TR OT (BR), 07/02/1981) e Controparte_1
(Nogara (VR), 01/10/1982) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come modificate e integrate nella memoria depositata in data 03/07/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Porto Cesareo per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/12/2025.
Il giudice estensore La Presidente
HE DE ZI TO
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