Art. 2. 1. Salvo diverso accordo tra le parti del rapporto sottostante, i fondi provenienti dalla escussione di garanzie bancarie di buona esecuzione, prestate a fronte di obbligazioni che non hanno potuto essere adempiute a causa dei divieti stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 1, ed eventualmente affluiti in conti accesi a nome dei soggetti kuwaitiani garantiti, non potranno essere trasferiti per un periodo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo proroga disposta con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.
2. Non possono altresi' essere trasferiti per il medesimo periodo di cui al comma 1 gli importi relativi a garanzie bancarie afferenti ad obbligazioni scadute nella vigenza dei divieti di cui all'articolo 1, delle quali venga richiesta l'escussione nel periodo suddetto.
2. Non possono altresi' essere trasferiti per il medesimo periodo di cui al comma 1 gli importi relativi a garanzie bancarie afferenti ad obbligazioni scadute nella vigenza dei divieti di cui all'articolo 1, delle quali venga richiesta l'escussione nel periodo suddetto.