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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 11691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11691 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 9834/2025 R.G. promossa da in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Pantani per mandato allegato al ricorso telematico,
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Fivoli giusta procura allegata alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: opposizione a verbale di accertamento ispettivo. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 17 marzo 2025 la società in epigrafe ha convenuto in giudizio la , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, proponendo opposizione avverso il verbale conclusivo di accertamento ispettivo notificatole il 9 luglio 2024, con cui le è stata prescritta la regolarizzazione della posizione di quattro soggetti, CP_2
, e formalmente
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 qualificati come procacciatori e che, invece, avrebbero dovuto essere inquadrati come agenti, con il conseguente onere di pagamento dei contributi previdenziali omessi nel periodo aprile 2019 – marzo 2024, quantificati, complessivamente, nella somma di € 75.453,40, comprensiva delle sanzioni e, per quanto riguarda Firr e interessi di mora, nella somma di € 28.977,29. A sostegno dell'opposizione, la società ha lamentato l'errata riqualificazione in termini di contratto di agenzia, malgrado l'insussistenza dei requisiti del suddetto tipo contrattuale, dei rapporti negoziali intrattenuti con i predetti soggetti, con i quali erano stati stipulati dei meri contratti di procacciamento di affari. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la
, contestando le avverse deduzioni e insistendo per la Controparte_1 fondatezza di ogni pretesa;
in via riconvenzionale, accertata la sussistenza dei rapporti di agenzia ai sensi degli artt. 1742 e ss. c.c. tra l'opponente e i collaboratori , e CP_5 Controparte_4 Controparte_3 CP_2 con conseguente conferma della pretesa contributiva e del Firr per tutti i periodi indicati nel verbale ispettivo del 9 luglio 2024, la ha chiesto la CP_1 condanna dell'opponente al pagamento della somma complessiva di € 124.807,83, con aggiornamento delle sanzioni civili e degli interessi di mora FIRR alla data del 9 maggio 2025. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, l'opposizione non è fondata e va rigettata. In via preliminare, occorre rilevare che nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento ispettivo grava sulla , ai sensi Controparte_1 dell'art. 2697 c.c., l'onere probatorio di dimostrare la sussistenza del contratto d'agenzia, posto a fondamento delle pretese contributive richieste. Per pacifico indirizzo interpretativo del Supremo Collegio, detta prova, in assenza di un contratto scritto – come nella specie – può essere fornita anche mediante testimoni e per mezzo di presunzioni, giacché i limiti probatori stabiliti dall'art. 1742 c.c. valgono tra le parti del contratto e non verso
, terzo rispetto al contratto d'agenzia e che fa valere quest'ultimo CP_1 come fatto giuridico fondante il rapporto previdenziale contributivo (cfr., di recente, Cass., sez. lav., n. 29243 del 20 ottobre 2023 e Cass., sez. lav., n. 5880 del 4 marzo 2021). Al riguardo, va tuttavia destituito di fondamento l'assunto secondo cui la prova del credito contributivo possa discendere di per sé dal verbale di accertamento ispettivo posto a fondamento della domanda monitoria, che in quanto atto pubblico farebbe fede sino a querela di falso. È pacifico in giurisprudenza che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (cfr. Cass., sez. lav., n. 15073 del 6 giugno 2008). Infatti, a norma dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che questi attesta essere avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti. Per quanto riguarda il contenuto delle dichiarazioni rese dinanzi agli ispettori, invece, non sussiste la medesima efficacia probatoria relativa all'autenticità dell'atto pubblico, e il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini probatori, dovendo procedere alla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rilevarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo (cfr. Cass., sez. lav., n. 5715 del 10 marzo 2011). Parimenti, sono liberamente valutabili le considerazioni svolte dagli ispettori, alla stregua del materiale raccolto nel corso dell'ispezione. Questi principi sono stati riaffermati anche di recente dalla Corte regolatrice. Cass., sez. lav., n. 33242 del 18 dicembre 2024, in particolare, ha
“ricordato che le dichiarazioni raccolte dagli ispettori del lavoro e degli enti previdenziali, pur non potendo fare piena prova fino a querela di falso (come invece i fatti che il verbalizzante dichiara essere avvenuti in sua presenza o da lui direttamente compiuti) sono comunque liberamente valutabili dal giudice ai fini della prova dei fatti per cui è causa (così, tra le più recenti, Cass. n. 23252 del 2024), indipendentemente dal fatto che i dichiaranti siano stati successivamente sentiti come testi (arg. ex Cass. n. 24976 del 2017)”. Con la pronuncia n. 33703 del 20 dicembre 2024 la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha, poi, così ribadito: “Questa Corte ha in proposito affermato (Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012, Rv. 623620 - 01) che, nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti costitutivi della Pt_2 pretesa contributiva, che l' fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il Pt_3 rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. Ha più di recente precisato Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23252 del 28/08/2024 (Rv. 672193
- 01) che i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato
o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli”.
3. Nel merito, posto che, come detto, grava sulla l'onere di CP_1 dimostrare la fondatezza della pretesa contributiva, a parere del decidente le conclusioni degli ispettori e la ricostruzione operata nel verbale ispettivo trovano adeguato riscontro dalla documentazione complessivamente disaminata.
I caratteri distintivi del contratto di agenzia, nel quale il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 c.c. costituisce un elemento naturale, sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente diretta a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una zona, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo di osservare oltre alle norme di correttezza e di lealtà le istruzioni ricevute dal preponente medesimo, mentre il procacciatore di affari raccoglie le ordinazioni dei clienti (cfr. Cass., sez. lav., n. 21484 del 7 novembre 2005). In merito ai tratti distintivi tra il contratto di agenzia e il rapporto di procacciatore di affari la Corte di legittimità ha ulteriormente precisato che
“Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l'incarico nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo. Il rapporto di procacciatore di affari si concreta, invece, nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dai clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni (cfr. Cass., sez. lav., n. 13629 del 24 giugno 2005 e, in termini, più di recente, Cass., sez. lav., n. 23214 del 28 agosto 2024 e Cass., sez. 2, n. 1263 del 19 gennaio 2025). Nello stesso senso, la Suprema Corte ha successivamente precisato che, il riconoscimento in concreto di un rapporto di agenzia ovvero di un rapporto di procacciamento di affari, ricollegandosi alla diversa stabilità dell'incarico di promozione di affari, comporta un diverso atteggiarsi dei fatti costitutivi dell'una ovvero dell'altra fattispecie, sebbene al rapporto di procacciamento di affari possano applicarsi in via analogica talune disposizioni relative al contratto di agenzia (come quelle relative alle provvigioni), che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto, con esclusione, dunque, di quelle relative all'indennità di mancato preavviso, all'indennità suppletiva di clientela ed all'indennità di cessazione del rapporto (cfr. Cass., sez. lav., n. 19828 del 28 agosto 2013). Sicché, la qualificazione di un rapporto come mandato o come agenzia va operata avendo riguardo principalmente al criterio della stabilità e alla natura dell'incarico, che nel contratto di agenzia ha ad oggetto tipicamente la promozione di affari, sicché un'attività promozionale può rientrare nello schema del mandato, e non dell'agenzia, solo se è episodica e occasionale e, quindi, con le caratteristiche del procacciamento di affari. In questi termini, la Corte regolatrice, ricomponendo i principi testé enunciati, ha così ribadito il proprio indirizzo consolidato: “secondo la consolidata interpretazione di questa Corte, i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente (art. 1742 c.c.), realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto del procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (così Cass. n. 19828 del 28/08/2013, Cass. n. 13629 del 24/06/2005). Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perchè il rapporto di procacciamento d'affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l'attività promozionale stabile di conclusione di contratti” (cfr. Cass., sez. lav., n. 2828 del 12 febbraio 2016).
4. Il requisito della continuità, poi, pur non essendo, da solo, esclusivamente determinante della qualificazione del rapporto, è per certo uno degli elementi che contribuisce a far inferire la sussistenza di una attività di ricerca di affari a carattere non episodico, connotata da una ripetitività nel tempo. D'altro canto, è pur vero che, in assenza di continuità nel rapporto di procacciamento di affari, difetterebbe la stessa competenza funzionale del giudice del lavoro, poiché in materia di rapporti di agenzia e di procacciamento d'affari si applicano le disposizioni relative alle controversie individuali di lavoro, ai sensi dell'art. 409, comma primo, n. 3, c.p.c., soltanto ove il rapporto presenti le caratteristiche del coordinamento, della continuità e della prevalente personalità della prestazione (cfr. Cass., sez. lav., n. 8214 del 6 aprile 2009). Con la conseguenza che, in aggiunta al rilevato carattere della continuità, è necessario valorizzare la sussistenza nel rapporto di agenzia - e la carenza in quello di procacciatore - di un vincolo giuridico a svolgere l'attività pattuita in favore della controparte, cosicché nel contratto atipico di procacciamento la conclusione di contratti è rimessa all'esclusiva iniziativa del procacciatore, il quale non è in alcuno modo censurabile nel caso in cui non procuri affari, né riceve indennità o trattamenti economici aggiuntivi, anche di carattere meritocratico, nel caso di sviluppo del volume di affari della controparte (cfr. in termini, da ultimo, Cassazione, sez. lav., n. 1856 dell' 1 febbraio 2016). Né, peraltro, il procacciatore può in alcun modo essere tacciato di inadempimento per non essersi attivato alla conclusione di affari per conto della controparte, o essere chiamato a risarcire l'eventuale danno cagionato. Sotto questa angolazione, se le controversie relative al contratto atipico di procacciamento d'affari, che si concreta in un'attività di collaborazione consistente nel raccogliere proposte di contratto, ovvero ordinazioni presso terzi e nel trasmetterle al preponente, sono soggette al rito e alla competenza del giudice del lavoro qualora il relativo rapporto presenti le caratteristiche previste dall'art. 409 n. 3 c.p.c., il carattere della continuità va però tenuto distinto da quello della stabilità, che si verifica quando la prestazione si ripete periodicamente nel tempo, non soltanto di fatto, ma anche in osservanza di un impegno contrattuale, come nel caso del rapporto di agenzia, prevedente l'obbligo di svolgere un'attività di promozione dei contratti;
con la conseguenza che l'attività del procacciatore d'affari, pur non corrispondendo ad una “necessità” giuridica, ma dipendendo esclusivamente dall'iniziativa del procacciatore e non potendo perciò, in tal senso, qualificarsi come “stabile”, può tuttavia di fatto svolgersi periodicamente nel tempo e presentare perciò il carattere della continuità richiesto dal citato art. 409 n. 3 c.p.c., ai fini della individuazione del giudice competente e del rito applicabile alle relative controversie (cfr. Cass., sez. lav., n. 7799 dell'8 agosto1998).
4.1 Per quanto qui di interesse, poi, la Corte di legittimità, riassumendo le pattuizioni tipiche del rapporto di agenzia, vi ha incluso espressamente il "riconoscimento di anticipi di provvigioni" (cfr. Cass., sez. lav., n. 1974 del 2 febbraio 2016), quale elemento significativo della stabilità del rapporto, in ragione della circostanza che la loro corresponsione è inequivoco indice dell'affidamento riposto dalle parti sulla futura prosecuzione del rapporto. D'altro canto, l'omessa individuazione di una zona di assegnazione non è ostativa all'individuazione di un rapporto di agenzia, poiché "la configurabilità del contratto di agenzia non trova ostacolo nel fatto che l'atto di conferimento dell'incarico non abbia designato espressamente e formalmente la zona nella quale l'incarico deve essere espletato, ove tale indicazione sia evincibile dal riferimento all'ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano" (cfr. Cass., sez. lav., n. 20322 del 4 settembre 2013 e Cass., sez. lav., n. 13117 dell'11 giugno 2014). La distinzione tra le indicate figure contrattuali, pertanto, appare evidente nei casi estremi di una attività di promozione svolta in maniera continuativa sulla base di un vero e proprio obbligo contrattuale, ipotesi che configura un rapporto di agenzia, ovvero di una singola o episodica attività di promozione svolta in maniera occasionale, certamente integrante la diversa figura del procacciatore di affari. In ogni caso, l'attività dell'agente, per come risultante delle norme del codice civile che la disciplinano, si caratterizza per la diretta attività di conclusione dei contratti nell'interesse della preponente, peraltro seguendo le istruzioni ricevute, come prevede l'art. 1746 c.c. In questi termini, di recente il Supremo Collegio, nella sentenza n. 4561 del 20 febbraio 2024, ha così ricordato: “In particolare, pur nella pluralità di prestazioni riconducibili all'attività dell'agente, "l'esistenza del contratto di agenzia è legata al riscontro che il soggetto che svolge l'attività promozionale abbia anche partecipato attivamente alla conclusione del contratto, a nulla rilevando che le condizioni di stipula del contratto siano legate a schemi e contenuti negoziali predeterminati dal preponente (…) È del resto proprio la circostanza che l'agente abbia attivamente partecipato alla conclusione del contratto che giustifica il suo diritto alla provvigione "solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione", o "anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente"" (sentenza n. 18686 del 2008, cit., in motivazione, pagina 5, nell'esame del primo motivo di ricorso). In consonanza con tali enunciazioni, questa Corte ha ribadito a più riprese la necessità di riscontrare il nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente e la conclusione dell'affare che è all'origine della richiesta di provvigione. Il nesso di causalità postula un'attività destinata a incidere sui singoli affari conclusi dall'agente con i clienti (Cass., sez. lav., 2 agosto 2018, n. 20453). Il diritto alla provvigione rinviene il suo fatto genetico nella promozione e nella conclusione dei contratti e, alla promozione e alla conclusione dei contratti, tale diritto risulta non solo connesso nella genesi, ma anche commisurato nel suo contenuto concreto (Cass., sez. lav., 16 aprile 2021, n. 10158)”. 5. Tenuto conto di detti principi, posto che nel caso di specie non ricorrono contestazioni sulla circostanza che i contratti di cui alle fatture e agli estratti conto relativi ai quattro rapporti in discussione siano stati stipulati con il diretto intervento degli stessi, ai fini della qualificazione del rapporto assumono decisivo rilievo le modalità di esecuzione che univocamente si evincono dalla documentazione prodotta, specificamente la durata pluriennale dei rapporti e la fatturazione e liquidazione delle provvigioni con cadenza trimestrale, le quali, in uno con i rilevanti importi provvigionali annuali, denotano per una assoluta stabilità e non, per contro, per l'occasionalità che contrassegna il rapporto di procacciamento. Dalla disamina delle fatture dei collaboratori si evince altresì la discrasia temporale tra il momento di maturazione della provvigione, indicato nella descrizione della causale, e quello di effettiva liquidazione della stessa, giacché la data riportata in fattura risulta sempre successiva rispetto al periodo di effettiva maturazione del compenso, sì da dimostrare che l'attesa del buon esito dell'affare rappresenta il momento satisfattivo della prestazione: ulteriore indice, questo, dalla natura di agenzia del rapporto nel suo concreto atteggiarsi. A ciò va aggiunto che le fatture emesse dal espressamente CP_3 riguardano clienti “a saldo”, sicché maggiormente denotando l'effettiva conclusione dell'affare cui è connesso il diritto al compenso provvigionale, tipico del rapporto di agenzia (cfr. doc. nn. 13). Non è rilevante, per contro, la circostanza che le fatture non siano sequenziali, giacché il diritto di esclusiva di cui all'art. 1743 c.c. non impedisce che l'agente possa operare per più case mandanti. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, infatti, “Il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 cod. civ. è elemento non essenziale ma naturale del contratto di agenzia e, quindi, può essere derogato dalle parti in forza di clausola espressa ovvero di una tacita manifestazione di volontà, desumibile dal comportamento tenuto dalle stesse parti sia al momento della conclusione del contratto, sia durante la sua esecuzione” (cfr. Cass., sez. lav., n. 21073 del 9 ottobre 2007 e Cass., sez. lav., n. 17063 del 5 agosto 2011). Inoltre, negli estratti conto provvigionali trasmessi dai quattro collaboratori sono indicati i nominativi di svariati clienti, alcuni costanti e ripetitivi, attestando una sostanziale continuità pluriennale di promozione e conclusione di affari soprattutto nei confronti di un pacchetto di clienti ormai fidelizzato – che nel corso dello stesso periodo ha effettuato anche più ordini di acquisto – evidenziando una stabilità fattuale tale da creare un affidamento reciproco tra le parti. Peraltro, come sopra osservato la zona degli agenti può essere ricavata, in base “all'ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano”, viepiù laddove, come nel caso di specie, difetta un contratto scritto tra le parti del rapporto.
Nel caso di specie, la zona in cui i collaboratori hanno operato si ricava dal settore di mercato e dalla clientela indicata negli estratti conto, che denotano l'area, anche settoriale, nella quale questi hanno costantemente rappresentato l'odierna ricorrente nel corso degli anni, soprattutto nei confronti di alcuni clienti che hanno costantemente effettuato svariati e regolari ordini di acquisto. Questo complesso probatorio, infine, risulta definitivamente comprovato dalla circostanza che , e CP_5 Controparte_4 Controparte_3 sono iscritti alla camera di commercio per esercitare attività di agenti CP_2 nel commercio del pellame, come si evince dalle visure camerali prodotte dalla stessa società opponente (cfr. doc. nn.
2 -5 del ricorso), sicché, in definitiva, tutti i pretesi collaboratori svolgono in modo professionale attività di agenti nel settore di mercato in cui opera la ricorrente, maggiormente avvalorando la conclusione che la raccolta continuativa degli ordini, con liquidazione trimestrale di rilevanti compensi provvigionali in un arco temporale protrattosi per anni sia indicativo del titolo negoziale riconosciuto nel corso dell'accertamento ispettivo. Del resto, la risulta iscritta sul portale già dal 2011 CP_2 CP_1 come agente di commercio per altre imprese preponenti appartenenti al medesimo settore merceologico della ricorrente (concia della pelle) e la sua posizione previdenziale è allo stato attiva (cfr. doc. n. 12 della memoria),
sul proprio profilo Linkedin si definisce Responsabile Controparte_3 commerciale e Rappresentante (cfr. doc. n. 15 della memoria) Parte_1
e risulta iscritto sul portale già dal 2006 come agente di commercio CP_1 per altre imprese preponenti appartenenti al medesimo settore merceologico della ricorrente (concia della pelle), con posizione previdenziale allo stato attiva (doc. n. 16 della memoria), risulta iscritto dal 2005 sul Controparte_4 portale come agente di commercio per altre imprese preponenti CP_1 appartenenti al medesimo settore merceologico della ricorrente (concia della pelle), con posizione previdenziale attiva (doc. n. 20 della memoria) e CP_6 risulta iscritto sul portale dal 2021 come agente di commercio
[...] CP_1 per altre imprese preponenti appartenenti al medesimo settore merceologico della ricorrente (concia della pelle), con posizione previdenziale attiva (doc. n. 24 della memoria). A fronte di queste evidenze documentali non risultano ammissibili le richieste istruttorie formulate dall'opponente, la quale ha articolato in ricorso capitoli di prova testimoniale di tipo generico e valutativo e, nella memoria responsiva alla domanda riconvenzionale, mezzi di prova che non risultano consequenziali alle difese svolte in memoria di costituzione, oltre che non rilevanti per dimostrare l'occasionalità o episodicità delle prestazioni rese.
6. Complessivamente, pertanto, il ricorso va rigettato, avendo la fondazione resistente assolto l'onere di comprovare la natura dei rapporti di agenzia dissimulati sotto lo schema di contratti atipici di procacciamento. In assenza di contestazione da parte della ricorrente in merito ai presupposti di fatto della domanda riconvenzionale, sotto il profilo dell'incremento delle somme dovute fino al 9 maggio 2025 a titolo di omissione della regolarità contributiva per sanzioni civili e interessi di mora sul FIRR – all'evidenza non sanata, vertendo questo giudizio per l'appunto sulla contestata riqualificazione – e sulla quantificazione operata delle varie voci di credito, la domanda riconvenzionale proposta in memoria di costituzione merita accoglimento, con condanna della società opponente al pagamento della somma di € 124.807,83, oltre alle ulteriori sanzioni civili sui contributi e interessi di mora sul FIRR maturati sino al soddisfo.
7. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria. Sotto questo profilo, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando – come nella specie – non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021).
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la società opponente al pagamento in favore della
, per i titoli di cui in parte motiva, dell'importo di € Controparte_1
124.807,83, oltre alle ulteriori sanzioni civili sui contributi e interessi di mora sul FIRR maturati dal 9 maggio 2025 sino al soddisfo. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 8.401, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 17 novembre 2025 Il giudice Cesare Russo
Il giudice del lavoro, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 9834/2025 R.G. promossa da in persona del legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Pantani per mandato allegato al ricorso telematico,
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Fivoli giusta procura allegata alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: opposizione a verbale di accertamento ispettivo. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 17 marzo 2025 la società in epigrafe ha convenuto in giudizio la , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, proponendo opposizione avverso il verbale conclusivo di accertamento ispettivo notificatole il 9 luglio 2024, con cui le è stata prescritta la regolarizzazione della posizione di quattro soggetti, CP_2
, e formalmente
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 qualificati come procacciatori e che, invece, avrebbero dovuto essere inquadrati come agenti, con il conseguente onere di pagamento dei contributi previdenziali omessi nel periodo aprile 2019 – marzo 2024, quantificati, complessivamente, nella somma di € 75.453,40, comprensiva delle sanzioni e, per quanto riguarda Firr e interessi di mora, nella somma di € 28.977,29. A sostegno dell'opposizione, la società ha lamentato l'errata riqualificazione in termini di contratto di agenzia, malgrado l'insussistenza dei requisiti del suddetto tipo contrattuale, dei rapporti negoziali intrattenuti con i predetti soggetti, con i quali erano stati stipulati dei meri contratti di procacciamento di affari. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la
, contestando le avverse deduzioni e insistendo per la Controparte_1 fondatezza di ogni pretesa;
in via riconvenzionale, accertata la sussistenza dei rapporti di agenzia ai sensi degli artt. 1742 e ss. c.c. tra l'opponente e i collaboratori , e CP_5 Controparte_4 Controparte_3 CP_2 con conseguente conferma della pretesa contributiva e del Firr per tutti i periodi indicati nel verbale ispettivo del 9 luglio 2024, la ha chiesto la CP_1 condanna dell'opponente al pagamento della somma complessiva di € 124.807,83, con aggiornamento delle sanzioni civili e degli interessi di mora FIRR alla data del 9 maggio 2025. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, l'opposizione non è fondata e va rigettata. In via preliminare, occorre rilevare che nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento ispettivo grava sulla , ai sensi Controparte_1 dell'art. 2697 c.c., l'onere probatorio di dimostrare la sussistenza del contratto d'agenzia, posto a fondamento delle pretese contributive richieste. Per pacifico indirizzo interpretativo del Supremo Collegio, detta prova, in assenza di un contratto scritto – come nella specie – può essere fornita anche mediante testimoni e per mezzo di presunzioni, giacché i limiti probatori stabiliti dall'art. 1742 c.c. valgono tra le parti del contratto e non verso
, terzo rispetto al contratto d'agenzia e che fa valere quest'ultimo CP_1 come fatto giuridico fondante il rapporto previdenziale contributivo (cfr., di recente, Cass., sez. lav., n. 29243 del 20 ottobre 2023 e Cass., sez. lav., n. 5880 del 4 marzo 2021). Al riguardo, va tuttavia destituito di fondamento l'assunto secondo cui la prova del credito contributivo possa discendere di per sé dal verbale di accertamento ispettivo posto a fondamento della domanda monitoria, che in quanto atto pubblico farebbe fede sino a querela di falso. È pacifico in giurisprudenza che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (cfr. Cass., sez. lav., n. 15073 del 6 giugno 2008). Infatti, a norma dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che questi attesta essere avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti. Per quanto riguarda il contenuto delle dichiarazioni rese dinanzi agli ispettori, invece, non sussiste la medesima efficacia probatoria relativa all'autenticità dell'atto pubblico, e il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini probatori, dovendo procedere alla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rilevarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo (cfr. Cass., sez. lav., n. 5715 del 10 marzo 2011). Parimenti, sono liberamente valutabili le considerazioni svolte dagli ispettori, alla stregua del materiale raccolto nel corso dell'ispezione. Questi principi sono stati riaffermati anche di recente dalla Corte regolatrice. Cass., sez. lav., n. 33242 del 18 dicembre 2024, in particolare, ha
“ricordato che le dichiarazioni raccolte dagli ispettori del lavoro e degli enti previdenziali, pur non potendo fare piena prova fino a querela di falso (come invece i fatti che il verbalizzante dichiara essere avvenuti in sua presenza o da lui direttamente compiuti) sono comunque liberamente valutabili dal giudice ai fini della prova dei fatti per cui è causa (così, tra le più recenti, Cass. n. 23252 del 2024), indipendentemente dal fatto che i dichiaranti siano stati successivamente sentiti come testi (arg. ex Cass. n. 24976 del 2017)”. Con la pronuncia n. 33703 del 20 dicembre 2024 la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha, poi, così ribadito: “Questa Corte ha in proposito affermato (Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012, Rv. 623620 - 01) che, nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti costitutivi della Pt_2 pretesa contributiva, che l' fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il Pt_3 rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. Ha più di recente precisato Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23252 del 28/08/2024 (Rv. 672193
- 01) che i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato
o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli”.
3. Nel merito, posto che, come detto, grava sulla l'onere di CP_1 dimostrare la fondatezza della pretesa contributiva, a parere del decidente le conclusioni degli ispettori e la ricostruzione operata nel verbale ispettivo trovano adeguato riscontro dalla documentazione complessivamente disaminata.
I caratteri distintivi del contratto di agenzia, nel quale il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 c.c. costituisce un elemento naturale, sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente diretta a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una zona, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo di osservare oltre alle norme di correttezza e di lealtà le istruzioni ricevute dal preponente medesimo, mentre il procacciatore di affari raccoglie le ordinazioni dei clienti (cfr. Cass., sez. lav., n. 21484 del 7 novembre 2005). In merito ai tratti distintivi tra il contratto di agenzia e il rapporto di procacciatore di affari la Corte di legittimità ha ulteriormente precisato che
“Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l'incarico nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo. Il rapporto di procacciatore di affari si concreta, invece, nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dai clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni (cfr. Cass., sez. lav., n. 13629 del 24 giugno 2005 e, in termini, più di recente, Cass., sez. lav., n. 23214 del 28 agosto 2024 e Cass., sez. 2, n. 1263 del 19 gennaio 2025). Nello stesso senso, la Suprema Corte ha successivamente precisato che, il riconoscimento in concreto di un rapporto di agenzia ovvero di un rapporto di procacciamento di affari, ricollegandosi alla diversa stabilità dell'incarico di promozione di affari, comporta un diverso atteggiarsi dei fatti costitutivi dell'una ovvero dell'altra fattispecie, sebbene al rapporto di procacciamento di affari possano applicarsi in via analogica talune disposizioni relative al contratto di agenzia (come quelle relative alle provvigioni), che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto, con esclusione, dunque, di quelle relative all'indennità di mancato preavviso, all'indennità suppletiva di clientela ed all'indennità di cessazione del rapporto (cfr. Cass., sez. lav., n. 19828 del 28 agosto 2013). Sicché, la qualificazione di un rapporto come mandato o come agenzia va operata avendo riguardo principalmente al criterio della stabilità e alla natura dell'incarico, che nel contratto di agenzia ha ad oggetto tipicamente la promozione di affari, sicché un'attività promozionale può rientrare nello schema del mandato, e non dell'agenzia, solo se è episodica e occasionale e, quindi, con le caratteristiche del procacciamento di affari. In questi termini, la Corte regolatrice, ricomponendo i principi testé enunciati, ha così ribadito il proprio indirizzo consolidato: “secondo la consolidata interpretazione di questa Corte, i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente (art. 1742 c.c.), realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto del procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (così Cass. n. 19828 del 28/08/2013, Cass. n. 13629 del 24/06/2005). Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perchè il rapporto di procacciamento d'affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l'attività promozionale stabile di conclusione di contratti” (cfr. Cass., sez. lav., n. 2828 del 12 febbraio 2016).
4. Il requisito della continuità, poi, pur non essendo, da solo, esclusivamente determinante della qualificazione del rapporto, è per certo uno degli elementi che contribuisce a far inferire la sussistenza di una attività di ricerca di affari a carattere non episodico, connotata da una ripetitività nel tempo. D'altro canto, è pur vero che, in assenza di continuità nel rapporto di procacciamento di affari, difetterebbe la stessa competenza funzionale del giudice del lavoro, poiché in materia di rapporti di agenzia e di procacciamento d'affari si applicano le disposizioni relative alle controversie individuali di lavoro, ai sensi dell'art. 409, comma primo, n. 3, c.p.c., soltanto ove il rapporto presenti le caratteristiche del coordinamento, della continuità e della prevalente personalità della prestazione (cfr. Cass., sez. lav., n. 8214 del 6 aprile 2009). Con la conseguenza che, in aggiunta al rilevato carattere della continuità, è necessario valorizzare la sussistenza nel rapporto di agenzia - e la carenza in quello di procacciatore - di un vincolo giuridico a svolgere l'attività pattuita in favore della controparte, cosicché nel contratto atipico di procacciamento la conclusione di contratti è rimessa all'esclusiva iniziativa del procacciatore, il quale non è in alcuno modo censurabile nel caso in cui non procuri affari, né riceve indennità o trattamenti economici aggiuntivi, anche di carattere meritocratico, nel caso di sviluppo del volume di affari della controparte (cfr. in termini, da ultimo, Cassazione, sez. lav., n. 1856 dell' 1 febbraio 2016). Né, peraltro, il procacciatore può in alcun modo essere tacciato di inadempimento per non essersi attivato alla conclusione di affari per conto della controparte, o essere chiamato a risarcire l'eventuale danno cagionato. Sotto questa angolazione, se le controversie relative al contratto atipico di procacciamento d'affari, che si concreta in un'attività di collaborazione consistente nel raccogliere proposte di contratto, ovvero ordinazioni presso terzi e nel trasmetterle al preponente, sono soggette al rito e alla competenza del giudice del lavoro qualora il relativo rapporto presenti le caratteristiche previste dall'art. 409 n. 3 c.p.c., il carattere della continuità va però tenuto distinto da quello della stabilità, che si verifica quando la prestazione si ripete periodicamente nel tempo, non soltanto di fatto, ma anche in osservanza di un impegno contrattuale, come nel caso del rapporto di agenzia, prevedente l'obbligo di svolgere un'attività di promozione dei contratti;
con la conseguenza che l'attività del procacciatore d'affari, pur non corrispondendo ad una “necessità” giuridica, ma dipendendo esclusivamente dall'iniziativa del procacciatore e non potendo perciò, in tal senso, qualificarsi come “stabile”, può tuttavia di fatto svolgersi periodicamente nel tempo e presentare perciò il carattere della continuità richiesto dal citato art. 409 n. 3 c.p.c., ai fini della individuazione del giudice competente e del rito applicabile alle relative controversie (cfr. Cass., sez. lav., n. 7799 dell'8 agosto1998).
4.1 Per quanto qui di interesse, poi, la Corte di legittimità, riassumendo le pattuizioni tipiche del rapporto di agenzia, vi ha incluso espressamente il "riconoscimento di anticipi di provvigioni" (cfr. Cass., sez. lav., n. 1974 del 2 febbraio 2016), quale elemento significativo della stabilità del rapporto, in ragione della circostanza che la loro corresponsione è inequivoco indice dell'affidamento riposto dalle parti sulla futura prosecuzione del rapporto. D'altro canto, l'omessa individuazione di una zona di assegnazione non è ostativa all'individuazione di un rapporto di agenzia, poiché "la configurabilità del contratto di agenzia non trova ostacolo nel fatto che l'atto di conferimento dell'incarico non abbia designato espressamente e formalmente la zona nella quale l'incarico deve essere espletato, ove tale indicazione sia evincibile dal riferimento all'ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano" (cfr. Cass., sez. lav., n. 20322 del 4 settembre 2013 e Cass., sez. lav., n. 13117 dell'11 giugno 2014). La distinzione tra le indicate figure contrattuali, pertanto, appare evidente nei casi estremi di una attività di promozione svolta in maniera continuativa sulla base di un vero e proprio obbligo contrattuale, ipotesi che configura un rapporto di agenzia, ovvero di una singola o episodica attività di promozione svolta in maniera occasionale, certamente integrante la diversa figura del procacciatore di affari. In ogni caso, l'attività dell'agente, per come risultante delle norme del codice civile che la disciplinano, si caratterizza per la diretta attività di conclusione dei contratti nell'interesse della preponente, peraltro seguendo le istruzioni ricevute, come prevede l'art. 1746 c.c. In questi termini, di recente il Supremo Collegio, nella sentenza n. 4561 del 20 febbraio 2024, ha così ricordato: “In particolare, pur nella pluralità di prestazioni riconducibili all'attività dell'agente, "l'esistenza del contratto di agenzia è legata al riscontro che il soggetto che svolge l'attività promozionale abbia anche partecipato attivamente alla conclusione del contratto, a nulla rilevando che le condizioni di stipula del contratto siano legate a schemi e contenuti negoziali predeterminati dal preponente (…) È del resto proprio la circostanza che l'agente abbia attivamente partecipato alla conclusione del contratto che giustifica il suo diritto alla provvigione "solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione", o "anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente"" (sentenza n. 18686 del 2008, cit., in motivazione, pagina 5, nell'esame del primo motivo di ricorso). In consonanza con tali enunciazioni, questa Corte ha ribadito a più riprese la necessità di riscontrare il nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente e la conclusione dell'affare che è all'origine della richiesta di provvigione. Il nesso di causalità postula un'attività destinata a incidere sui singoli affari conclusi dall'agente con i clienti (Cass., sez. lav., 2 agosto 2018, n. 20453). Il diritto alla provvigione rinviene il suo fatto genetico nella promozione e nella conclusione dei contratti e, alla promozione e alla conclusione dei contratti, tale diritto risulta non solo connesso nella genesi, ma anche commisurato nel suo contenuto concreto (Cass., sez. lav., 16 aprile 2021, n. 10158)”. 5. Tenuto conto di detti principi, posto che nel caso di specie non ricorrono contestazioni sulla circostanza che i contratti di cui alle fatture e agli estratti conto relativi ai quattro rapporti in discussione siano stati stipulati con il diretto intervento degli stessi, ai fini della qualificazione del rapporto assumono decisivo rilievo le modalità di esecuzione che univocamente si evincono dalla documentazione prodotta, specificamente la durata pluriennale dei rapporti e la fatturazione e liquidazione delle provvigioni con cadenza trimestrale, le quali, in uno con i rilevanti importi provvigionali annuali, denotano per una assoluta stabilità e non, per contro, per l'occasionalità che contrassegna il rapporto di procacciamento. Dalla disamina delle fatture dei collaboratori si evince altresì la discrasia temporale tra il momento di maturazione della provvigione, indicato nella descrizione della causale, e quello di effettiva liquidazione della stessa, giacché la data riportata in fattura risulta sempre successiva rispetto al periodo di effettiva maturazione del compenso, sì da dimostrare che l'attesa del buon esito dell'affare rappresenta il momento satisfattivo della prestazione: ulteriore indice, questo, dalla natura di agenzia del rapporto nel suo concreto atteggiarsi. A ciò va aggiunto che le fatture emesse dal espressamente CP_3 riguardano clienti “a saldo”, sicché maggiormente denotando l'effettiva conclusione dell'affare cui è connesso il diritto al compenso provvigionale, tipico del rapporto di agenzia (cfr. doc. nn. 13). Non è rilevante, per contro, la circostanza che le fatture non siano sequenziali, giacché il diritto di esclusiva di cui all'art. 1743 c.c. non impedisce che l'agente possa operare per più case mandanti. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, infatti, “Il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 cod. civ. è elemento non essenziale ma naturale del contratto di agenzia e, quindi, può essere derogato dalle parti in forza di clausola espressa ovvero di una tacita manifestazione di volontà, desumibile dal comportamento tenuto dalle stesse parti sia al momento della conclusione del contratto, sia durante la sua esecuzione” (cfr. Cass., sez. lav., n. 21073 del 9 ottobre 2007 e Cass., sez. lav., n. 17063 del 5 agosto 2011). Inoltre, negli estratti conto provvigionali trasmessi dai quattro collaboratori sono indicati i nominativi di svariati clienti, alcuni costanti e ripetitivi, attestando una sostanziale continuità pluriennale di promozione e conclusione di affari soprattutto nei confronti di un pacchetto di clienti ormai fidelizzato – che nel corso dello stesso periodo ha effettuato anche più ordini di acquisto – evidenziando una stabilità fattuale tale da creare un affidamento reciproco tra le parti. Peraltro, come sopra osservato la zona degli agenti può essere ricavata, in base “all'ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano”, viepiù laddove, come nel caso di specie, difetta un contratto scritto tra le parti del rapporto.
Nel caso di specie, la zona in cui i collaboratori hanno operato si ricava dal settore di mercato e dalla clientela indicata negli estratti conto, che denotano l'area, anche settoriale, nella quale questi hanno costantemente rappresentato l'odierna ricorrente nel corso degli anni, soprattutto nei confronti di alcuni clienti che hanno costantemente effettuato svariati e regolari ordini di acquisto. Questo complesso probatorio, infine, risulta definitivamente comprovato dalla circostanza che , e CP_5 Controparte_4 Controparte_3 sono iscritti alla camera di commercio per esercitare attività di agenti CP_2 nel commercio del pellame, come si evince dalle visure camerali prodotte dalla stessa società opponente (cfr. doc. nn.
2 -5 del ricorso), sicché, in definitiva, tutti i pretesi collaboratori svolgono in modo professionale attività di agenti nel settore di mercato in cui opera la ricorrente, maggiormente avvalorando la conclusione che la raccolta continuativa degli ordini, con liquidazione trimestrale di rilevanti compensi provvigionali in un arco temporale protrattosi per anni sia indicativo del titolo negoziale riconosciuto nel corso dell'accertamento ispettivo. Del resto, la risulta iscritta sul portale già dal 2011 CP_2 CP_1 come agente di commercio per altre imprese preponenti appartenenti al medesimo settore merceologico della ricorrente (concia della pelle) e la sua posizione previdenziale è allo stato attiva (cfr. doc. n. 12 della memoria),
sul proprio profilo Linkedin si definisce Responsabile Controparte_3 commerciale e Rappresentante (cfr. doc. n. 15 della memoria) Parte_1
e risulta iscritto sul portale già dal 2006 come agente di commercio CP_1 per altre imprese preponenti appartenenti al medesimo settore merceologico della ricorrente (concia della pelle), con posizione previdenziale allo stato attiva (doc. n. 16 della memoria), risulta iscritto dal 2005 sul Controparte_4 portale come agente di commercio per altre imprese preponenti CP_1 appartenenti al medesimo settore merceologico della ricorrente (concia della pelle), con posizione previdenziale attiva (doc. n. 20 della memoria) e CP_6 risulta iscritto sul portale dal 2021 come agente di commercio
[...] CP_1 per altre imprese preponenti appartenenti al medesimo settore merceologico della ricorrente (concia della pelle), con posizione previdenziale attiva (doc. n. 24 della memoria). A fronte di queste evidenze documentali non risultano ammissibili le richieste istruttorie formulate dall'opponente, la quale ha articolato in ricorso capitoli di prova testimoniale di tipo generico e valutativo e, nella memoria responsiva alla domanda riconvenzionale, mezzi di prova che non risultano consequenziali alle difese svolte in memoria di costituzione, oltre che non rilevanti per dimostrare l'occasionalità o episodicità delle prestazioni rese.
6. Complessivamente, pertanto, il ricorso va rigettato, avendo la fondazione resistente assolto l'onere di comprovare la natura dei rapporti di agenzia dissimulati sotto lo schema di contratti atipici di procacciamento. In assenza di contestazione da parte della ricorrente in merito ai presupposti di fatto della domanda riconvenzionale, sotto il profilo dell'incremento delle somme dovute fino al 9 maggio 2025 a titolo di omissione della regolarità contributiva per sanzioni civili e interessi di mora sul FIRR – all'evidenza non sanata, vertendo questo giudizio per l'appunto sulla contestata riqualificazione – e sulla quantificazione operata delle varie voci di credito, la domanda riconvenzionale proposta in memoria di costituzione merita accoglimento, con condanna della società opponente al pagamento della somma di € 124.807,83, oltre alle ulteriori sanzioni civili sui contributi e interessi di mora sul FIRR maturati sino al soddisfo.
7. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria. Sotto questo profilo, secondo l'insegnamento del Supremo Collegio in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando – come nella specie – non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021).
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la società opponente al pagamento in favore della
, per i titoli di cui in parte motiva, dell'importo di € Controparte_1
124.807,83, oltre alle ulteriori sanzioni civili sui contributi e interessi di mora sul FIRR maturati dal 9 maggio 2025 sino al soddisfo. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 8.401, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 17 novembre 2025 Il giudice Cesare Russo