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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2024, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5556/23 RG iscritta in data 18.7.23, avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1
procura allegata al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Mario Conte e Alessandra Giarletta, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Eboli alla via Talete n. 5;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentato e difeso, come da procura Controparte_1 C.F._2 allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Lucia Miranda, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via M. Fabio n. 12;
RESISTENTE
NONCHE'
avv. , quale curatore speciale dei minori (7/9/09) e CP_2 CP_3 Persona_1 Per_2
(29/4/11);
[...]
RESISTENTE
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE All'udienza del 30.5.24, fissata in trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, la causa era riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.7.23 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in data 20.7.09 e che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1
(7/9/09) e (29/4/11), chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, allegando Per_1 Per_2 altresì che con delega depositato in data 11.11.14 il Tribunale di Salerno aveva omologato le condizioni della separazione consensuale tra le parti. Inoltre, chiedeva pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei minori, in quanto il padre nei successivi dieci anni dalla separazione non aveva mai incontrato gli stessi, non aveva mai provveduto alla corresponsione di qualsiasi mantenimento ed, a fronte di un provvedimento del Tribunale per i minori, con il quale di disponeva che il resistente dovesse attenersi a quanto prescritto in sede di separazione, oltre a dover seguire il percorso di sostegno alla genitorialità a cura dei S.S. di Eboli, egli non vi aveva provveduto.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, introduceva il presente giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ammettendo di aver avuto un atteggiamento arrendevole rispetto ai figli, pur evidenziando le sue difficoltà di salute e le sue precarie condizioni economiche dovendo far fronte al mantenimento anche di altri due figli, nati nel 2018 e nel 2020, dalla relazione con altra donna. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda di decadenza, concludendo per l'affido esclusivo in favore della ricorrente.
Nominata la curatrice speciale dei minori, ella si costituiva e dava atto della totale mancanza di rapporti tra i minori ed il padre.
Espletata la comparizione dei coniugi, il giudice delegato con ordinanza depositata in data 15.11.24, disponeva l'affido esclusivo rafforzato dei minori, determinando in € 200,00 l'assegno di Org_ mantenimento per i minori, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici nonché contribuzione nella misura del 100% per le spese straordinarie a carico della madre, in considerazione delle condizioni economiche del padre.
Ritenuto non necessario procedere all'ascolto dei minori (non avendo contestato il resistente la sua assenza dalla loro vita), la causa, all'udienza del 30.5.24, fissata con modalità di trattazione scritta, era riservata in decisione.
Tanto premesso, osserva questo Tribunale che il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L.
898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione consensuale.
Ne segue che va pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
Deve, quindi, statuirsi sulle ulteriori domande proposte dalle parti, quali quella di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposta dalla ricorrente e di mantenimento dei figli, dovendo darsi atto della superfluità delle audizioni dei minori in quanto il resistente, nella sua memoria di costituzione, non ha contestato i fatti come dedotti dalla ricorrente, pur limitandosi a giustificare la situazione a fronte di un suo senso di arrendevolezza, dichiarando di potere valutare la possibilità di attivarsi.
Orbene, è circostanza evincibile dall'esame della documentazione prodotta in atti (si veda decreto del
TM depositato in data 13.4.16, nonché sentenza di condanna divenuta irrevocabile per aver omesso il versamento del mantenimento), nonché dalle stesse difese delle parti, che dalla data del decreto di omologa delle condizioni di separazione, il resistente non ha mai incontrato i minori se non in due occasioni, mancando dalla loro vita da circa 10 anni, senza aver mai contribuito in alcun modo al loro mantenimento. Non si è neanche presentato in udienza per rendere le sue dichiarazioni, per porre in essere almeno un tentativo di incontrare i minori. Il suo è un atteggiamento di totale apatia, indifferenza verso la crescita dei figli, quella stessa indifferenza che aveva manifestato innanzi al TM laddove, come si evince dalla lettura del provvedimento, egli aveva dichiarato di non voler incontrare i figli in presenza della madre, dichiarando di voler chiedere una modifica innanzi al Tribunale ordinario per le modalità di visita, senza poi in concreto presentare alcun ricorso. Anche i percorsi prescritti dal Tribunale al resistente non sono stati posti in essere.
Ritiene pertanto il Collegio, a fronte di questo totale disinteresse per i figli, di dover accogliere la domanda di decadenza, ricordandosi che la Suprema Corte ha più volte ribadito che “E' legittima la pronuncia della decadenza della responsabilità genitoriale in capo a colui sul quale è stata riscontrata l'incapacità di occuparsi in modo responsabile del figlio, e di assicurare allo stesso un minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico, indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità. Tale giudizio deve essere svolto tenendo conto del superiore interesse del minore, attraverso un apprezzamento di fatto ove risulti insita la verifica della irrealizzabilità, in concreto, del diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia di origine” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/12/2019, n. 32413)
In particolare, il giudice di merito, nel pronunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali.
Nel caso di specie, il Tribunale osserva che, nella valutazione complessiva dei comportamenti tenuti dal resistente, emerge la persistente inerzia dallo stesso tenuta nei confronti dei figli, non avendo mai provato, nel corso degli anni (anche quando sollecitato), una qualsiasi azione positiva per recuperare il rapporto con i minori.
In definitiva, allo stato attuale deve ritenersi che l'atteggiamento di totale disinteresse, l'indifferenza manifestata rispetto ai figli di costruire un rapporto stabile e solido, il perdurante disinteresse nei confronti dei figli, l'assenza di qualsivoglia contributo economico necessario per le esigenze dei figli
(egli si è trincerato davanti alla suo condizione di salute e dell'esistenza di altri due figli) sono da ritenersi condotte particolarmente gravi tali da fondare una dichiarazione di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Pertanto, il Tribunale dichiara decaduto dall'esercizio della responsabilità Controparte_1 genitoriale nei confronti dei figli minori (7/9/09) e (29/4/11). Per_1 Per_2
Essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale, nulla va disposto sull'affido dei figli che sarà di esclusiva competenza della madre.
Quanto agli incontri padre figli, deve lasciarsi loro, in considerazione dell'età, piena libertà di incontrare o meno il padre.
In ordine al mantenimento dei figli, in considerazione dell'età, dello stato di disoccupazione del resistente, delle sue condizioni di salute e di altri due figli piccoli, avuti di recente, va confermato l'assegno di mantenimento di € 100,00 per ciascuno dei minori, da porsi a carico del resistente. Si ritiene, tuttavia, che dovrà essere la sola ricorrente a far fronte alle spese straordinarie, proprie per le condizioni economiche, di vita e di salute del resistente.
Quanto alle spese di lite, esse vanno poste a carico del resistente, stante l'accoglimento della domanda di decadenza, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori prossimi ai minimi, vista la natura delle difese, come determinati dal DM 55/14 e succ. modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata ad [...] il Parte_1
23.6.88, e nato a [...] il [...], celebrato nel Comune di Eboli Controparte_1 in data 20.7.09 e trascritto nel relativo Registro Atti Matrimonio del predetto comune;
2) accoglie la domanda di decadenza e, per l'effetto, dichiara decaduto Controparte_1 dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori (7/9/09) Per_1
e (29/4/11); Per_2 3) dispone che il padre possa incontrare liberamente i minori, solo previo consenso di questi;
4) determina in € 100,00 l'assegno di mantenimento dovuto in favore di ciascun figlio, da porsi a carico del resistente;
5) dispone che sia la madre a sostenere le spese straordinarie per i figli;
6) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Eboli per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 ed al D.P.R. n. 306/2000;
7) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano, nel loro complessivo ammontare (1/1), in € 4000,00, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura del 15%, come per legge.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 3.6.24
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi