CA
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
---------------------
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Dott. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 320/2020 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 30/05/2024 e promossa in questo grado
Da
(c.f. ) nato a Parte_1 C.F._1
Caltanissetta il 23.07.1949 ed ivi residente, nella qualità di fidejussore della fallita società
(P.I. ), rappresentato e difeso Parte_2 P.IVA_1
congiuntamente e/o divisamente dagli Avv.ti M. A. Pititto e R. Fiore del foro di Palermo come da procura in atti, elettivamente domiciliato presso la casella di posta elettronica certificata dell'Avv.to M. A. Pititto;
APPELLANTE contro
con sede Legale in Milano, Piazza (C.F. Controparte_1
e P.IVA , in persona del legqale rappresentante pro-tempore P.IVA_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in Catania presso lo Studio dell'Avv. T. Monterosso, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLATO
E nei confronti di
(P.I. Controparte_2
) in persona del suo curatore pro-tempore; P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE * * * * * *
All'udienza del 30.05.2024 le parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: ( ): “1. ritenere e dichiarare che, per Parte_1
Part [... effetto ed in conseguenza dell'atto di conferimento aziendale del 4.1.2002, la
è subentrata nella titolarità dei rapporti originariamente Controparte_2
intestati alla ditta individuale sin dalla loro costituzione;
2. per Parte_1
l'effetto, ritenere e dichiarare la legittimazione attiva della LCA di Controparte_2
(oggi fallita) e del suo fidejussore sig. odierno
[...] Parte_1
appellante, a proporre tutte le domande dagli stessi formulate con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, anche con riferimento ai rapporti di c/c n.175956 e di c. ant. n.3004114 originariamente intestati alla ditta per tutto il corso Parte_1
del loro svolgimento;
3. ritenere e dichiarare inammissibile, infondata e comunque sfornita di prova, per tutti i motivi già esposti con gli atti del primo grado del giudizio e con il presente atto, sia l'eccezione di prescrizione decennale dell'azione, sia quella di prescrizione delle presunte rimesse solutorie, formulate dalla banca convenuta in relazione ai rapporti di conto corrente n.175956, di conto anticipi n.30041/14 e di conto anticipi n.1127/06; 4. ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative alle condizioni economiche applicate dalla banca, odierna appellata, ai rapporti oggetto di causa e che, in assenza di qualsivoglia pattuizione scritta per i detti rapporti non sono dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza al tasso legale pro tempore vigente art.1284 e/o a quello sostitutivo ex art.117 tub;
per l'effetto, e previa consulenza tecnica
d'ufficio come più avanti formulata, rideterminare il saldo dei detti conti depurandoli dal tasso ultralegale, dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido, dalle spese e con corretta applicazione delle valute;
5. ritenere e dichiarare che per alcuni contratti di conto corrente e di conto anticipi oggetto di causa nei quali viene accertata usura genetica, nessun interesse è dovuto ai sensi dell'art.1815 c.c.; 6. ritenere e dichiarare che per i rapporti oggetto di giudizio, per alcuni periodi ove il superamento si
è verificato in epoca successiva alla stipula di ciascuno dei contratti e per i soli trimestri di sua rilevazione, gli interessi vanno ricondotti entro il tasso soglia;
7. ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive;
8. ritenere e dichiarare la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata dalla banca su tuttii rapporti oggetto di lite sia nel periodo anteriore al 30.6.2000 che nel periodo successivo e che, pertanto, i detti rapporti dovranno essere rielaborati senza alcuna forma di capitalizzazione degli interessi;
9. ritenere e dichiarare che la clausola relativa alla c.m.s. applicata ai rapporti oggetto di lite è nulla sia per mancanza di valida causa negoziale che per indeterminatezza della relativa pattuizione e che quindi nessuna somma è dovuta a detto titolo;
10. da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed accertare il saldo attuale dei conti intrattenuti dalla società correntista presso la banca convenuta”.
Per l'effetto, le sottoscritte procuratrici insistono, ancora una volta, per la integrazione ed ammissione delle richieste istruttorie già formulate con le note d'udienza del 15.11.2023.
Infine, nella denegata ipotesi di ammissione dell'eccezione di prescrizione formulata da parte avversa, si chiede che l'eventuale accertamento delle asserite rimesse solutorie sia eseguito secondo il principio di diritto enunciato dalla S.C. con le note ordinanze n.
9141/20 e n.23858/21, che prevede che il conto vada prima epurato da tutti gli addebiti illegittimi e che detta indagine venga eseguita anche per il periodo coperto da prescrizione, essendo imprescrittibile l'eccezione di nullità sollevata dalla correntista - come era già stato richiesto e precisato dall'odierno deducente nel giudizio di prime cure
a pagina otto, penultimo capoverso, della propria memoria n.1 ex art. 183 VI comma
c.p.c., richiesta nella quale insiste”.
In subordine e senza rinuncia alle superiori richieste istruttorie, le sottoscritte procuratrici concludono chiedendo l'accoglimento di tutte le domande, sia di merito che istruttorie, formulate con l'atto di appello proposto dal sig. e con le Parte_1
note scritte di udienza depositate nel suo interesse, per tutti i motivi ivi esposti e per il rigetto di ogni avversa domanda, anche istruttoria, eccezione e difesa, ivi compreso l'
“appello incidentale condizionato” proposto dalla banca appellata al punto XI della propria comparsa di costituzione. Si chiede, pertanto, che la causa venga posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di rito per le difese conclusionali”.
( : “La comparente, nell'insistere nelle formulate eccezioni e Controparte_3 CP_4 difese avverso l'appello promosso da controparte, insiste in atti in tutte le formulate richieste, e, nel rigetto di ogni domanda ed istanza avversaria, precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate con la comparsa di risposta, i verbali di causa e gli scritti difensivi, conclusioni che devono intendersi integralmente ritrascritte e riproposte.
Nel rigetto di ogni istanza e domanda avversaria, chiede che la causa venga posta in decisione con i termini di legge”. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 25.3.2013, la Controparte_2
debitrice principale, ed i fideiussori e Parte_1 Parte_3
evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Caltanissetta il e, Controparte_5
precisando di avere intrattenuto con la convenuta diversi rapporti bancari (conto corrente, conto anticipi, etc.) che partitamente indicavano, denunciavano l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia e l'invalidità della garanzia fideiussoria, nonché la nullità delle clausole afferenti alla capitalizzazione trimestrale e ad ogni altra condizione economica favorevole alla banca convenuta, ivi inclusa la commissione di massimo scoperto;
chiedevano che, previa declaratoria di nullità di tutte le clausole indicate come illegittime e delle garanzie rilasciate, venisse rideterminato il saldo debitorio dei ripetuti rapporti, con condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme che erano state indebitamente trattenute ed al risarcimento del danno asseritamente patito per via del mancato impiego degli importi in questione ai fini dell'ampliamento dell'attività produttiva.
Si costituiva l'istituto di credito convenuto il quale contestava “funditus” l'assunto avversario ed eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della società rispetto ai rapporti che erano stati personalmente intrattenuti con la banca da
[...]
quale persona fisica, in uno alla prescrizione dei rapporti estinti da più Controparte_6
di dieci anni;
chiedeva il rigetto di tutte le domande che erano state ex adverso proposte, con condanna della controparte alle rifusione delle spese di giudizio.
Seguiva la fase istruttoria, con produzione di documentazione conferente ed espletamento di una consulenza contabile affidata alla dr.ssa . CP_7
All'esito, il giudice emetteva la sentenza n° 182/2020, con la quale quantificava l'importo effettivamente dovuto dalla parte attrice in € 119.373,89 (previa compensazione con il controcredito di € 4.128,55 vantato da quest'ultima), rigettava tutte le domande proposte e condannava la parte attrice a rifondere le spese processuali alla CP_3
Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello Parte_1
[...]
Si è costituito il contestando la fondatezza del gravame di cui ha chiesto Controparte_3
il rigetto. Pa Dopo l'integrazione del contraddittorio nei confronti della LCA Parte_4
dichiarata fallita nel corso del giudizio di primo grado (e non costituita nella presente fase), la Corte, con ordinanza del 15.06.2021, ha disposto il richiamo del c.t.u. nominato in prime cure al quale ha conferito l'incarico di “espungere la cms dai conteggi relativi al
CC n.917/86 poi n. 117421, al CC n. 120281 poi n. 127626 e al conto anticipi n.47 tenuto conto della nullità della relativa clausola, ritenuta e dichiarata con la sentenza di primo grado”.
Indi, in esito al deposito dell'elaborato integrativo con il quale è stata riconfermata la sussistenza della esposizione debitoria a carico della società fallita ma con rideterminazione dell'importo complessivo in € 90.896,02, sono state raccolte le conclusioni delle parti a mezzo del deposito di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 30.05.2024 e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di scritti difensivi.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della curatela della LCA di che, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo del Parte_1 Parte_4
giudizio, ha omesso di costituirsi.
Con il primo ed il secondo motivo di impugnazione, fra loro connessi e perciò qui trattati congiuntamente, l'appellante censura la sentenza laddove dichiara la “carenza di legittimazione attiva” della società attrice correntista e la “prescrizione della domanda” con riferimento ai rapporti bancari intrattenuti dalla persona fisica e Parte_2
conferiti successivamente, con effetto dal 01/01/2002, nella società di capitali dichiarata poi fallita.
Precisa al riguardo il che “in data 27.7.2001, era stata costituita la Pt_1 Pt_2
e che, con successivo verbale assembleare del 4.1.2002 per Controparte_2
notar (Rep. n.58543, Racc. n.9656), la ditta individuale veniva conferita alla Persona_1
nuova s.r.l. Conseguentemente, l'operatività dei rapporti bancari intestati alla ditta individuale era stata canalizzata nel conto corrente n.91787 aperto (qualche mese prima)
a nome della nuova società a responsabilità limitata, sicché i saldi debitori del conto corrente n. 570175956 e del conto anticipi n.3004114 erano confluiti, mediante giroconto, sul ripetuto c/c n.91787, con il quale costituiva un “unicum”.
A dire dell'impugnante, la decisione del Tribunale confliggeva apertamente con gli orientamenti della giurisprudenza e con le stesse disposizioni che regolano la materia (art. 2558 c.c.), atteso che “per effetto dell'atto di conferimento più volte citato, la srl cessionaria/conferitaria è subentrata in tutte le posizioni giuridiche attive e passive derivanti dai rapporti bancari oggetto di causa, già intestati alla ditta individuale
– cedente/conferita - ancora in corso di svolgimento alla data del Parte_1 conferimento dell'1.1.2002 ed, in particolare, dai rapporti di c/c n. 570175900 e di c. ant.
n.3004114”.
Le doglianze sono infondate, dovendosi condividere le ragioni chiaramente esposte dal
Tribunale di Caltanissetta e che qui espressamente si richiamano.
Occorre precisare anzitutto che dalla documentazione versata in atti emerge che i rapporti bancari intestati alla persona fisica - e cioè il conto corrente Controparte_6
n.175956, il conto anticipi n. 3004114 e quello n° 1127/06-, al momento della proposizione della domanda (04.04.2013) risultavano estinti da oltre dieci anni, sicché ogni pretesa ad essi relativa era ormai prescritta.
A prescindere da ciò, la costituzione della avvenuta in data Controparte_2
27.7.2001, ha comunque determinato la nascita di un nuovo soggetto giuridico che non si pone affatto “in continuità” con la persona fisica , per l'evidente Parte_1 ragione che l'atto costitutivo ha dato vita ad una società di capitali, munita di personalità giuridica, soggetto giuridico nuovo e del tutto autonomo dal . Pt_1
Ne deriva che il rapporto bancario di conto corrente (contrassegnato dal n° 917/87) intercorso tra la predetta società e la banca appellata non può considerarsi affatto la prosecuzione di quelli preesistenti intestati alla persona fisica , come Pt_1 pretenderebbe la parte impugnante. La “operazione di giroconto” disposta da quest'ultimo dal proprio conto in favore di quello della società non costituisce prosecuzione e non ha alcuna “continuità giuridica” con i rapporti bancari (poi estinti) che facevano capo al disponente, quanto e piuttosto delle vere e proprie “disposizioni per cassa del correntista” che la banca non poteva esimersi dall'eseguire in ragione del rapporto di mandato che la legava al cliente.
Ne consegue, perciò, che la società di capitali – la LCA di Controparte_2
, dichiarata fallita con sentenza n ° 24 del 18/10/2013 emessa dal Tribunale di
Caltanissetta, era priva di legittimazione ad agire ed a richiedere la restituzione di somme relative ai rapporti di conto corrente intrattenuti dalla persona fisica con la banca, Pt_1
attesa -si ripete- la diversità dei due soggetti giuridici e l'autonomia dei rapporti contrattuali facenti capo rispettivamente all'uno ed all'altra.
Ciò, peraltro, risulta suffragato anche dalle parole della c.t.u. nominata, che al riguardo si è così espressa: “Alla Srl è stato aperto un conto con saldo iniziale pari a zero. E' vero che esiste il conferimento della ditta individuale nella Srl, ma non sono stati riscontrati elementi certi che permettano di dire che il conto corrente intestato alla ditta individuale
Cont sia confluito nella ” (cfr. relaz. a firma della dott.ssa pag. 303). Per_2 Le brevi considerazioni che precedono valgono in parte a travolgere il terzo motivo di gravame, con il quale il garante censura l'impugnato provvedimento per non avere dichiarato l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata dalla banca convenuta su tutti i conti oggetto di causa, sia ante che post 30.6.2000.
In particolare si afferma che “…per i rapporti accesi in testa alla ditta individuale, aperti Co prima del 1995 e poi girocontati sul conto corrente acceso in testa alla nell'anno 2002, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere e dichiarare la nullità della clausola della capitalizzazione trimestrale per la violazione dell'art.1283 c.c… per non essere stati adeguati detti rapporti alla intervenuta normativa di cui agli artt. 2, 6 e 7 della Circolare
CICR del 2000, secondo la quale i contratti sorti anteriormente all'entrata in vigore della medesima (come nel caso di specie) dovevano essere adeguati alle nuove disposizioni con successiva e valida pattuizione scritta….”; mentre, con riferimento ai conti intestati alla società fallita (contratti bancari rispettivamente numero: c/c nr.917/87, conto anticipi nr.
47, c/c nr.1202/81, sono tutti successivi alla 30/06/2000), si sostiene che questi ultimi, pur essendo successivi alla precisata data, non erano stati allineati alle disposizioni della succitata delibera in dipendenza delle quali -come noto- la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è ammissibile a condizione che sia riconosciuta analoga capitalizzazione agli interessi creditori.
Orbene, per quanto dianzi esposto, l'operazione di ricalcolo richiesta dall'appellante è inammissibile, stante la accertata carenza di legittimazione della società debitrice e la intervenuta prescrizione delle somme che, a suo dire, sarebbero state indebitamente versate sui conti riferibili alla persona fisica . Parte_1
Quanto, invece, ai rapporti facenti capo alla società, si osserva che la contestazione dell'appellante confligge apertamente con quanto pattuito all'art. 7 delle lettere-contratto:
“gli interessi in misura fissa o indicizzata sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nel modulo allegato…” il quale, a propria volta, espressamente prevede “la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia in dare che in avere”.
A ciò si aggiunga poi che lo stesso c.t.u. nominato, sulla base della produzione contrattuale e degli estratti conto, ha ritenuto la capitalizzazione trimestrale dei rapporti intestati alla società “ validamente pattuita e Controparte_2 reciprocamente applicata agli interessi debitori e creditori”, anche se poi, sulla scorta del mandato che gli era stato conferito dal giudice di prime cure, ha proceduto alla rideterminazione dei diversi saldi applicando il duplice calcolo degli interessi su base annuale e dell'assenza totale di capitalizzazione.
Fondato è, invece, il quarto motivo di appello frutto, per il vero, di una mera svista del
Tribunale, cui si è posto rimedio attraverso il richiamo del c.t.u. nominato.
Appare corretta infatti la declaratoria di nullità della clausola che ha previsto il pagamento della commissione trimestrale sul massimo scoperto, osservandosi al riguardo che, pur nelle permanenti divergenze sussistenti in dottrina sulla sua natura, la commissione di massimo scoperto deve essere intesa, seguendo l'insegnamento della Corte di Cassazione, non tanto come “un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall'essere conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato - che solitamente è trimestrale - e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale, come per gli interessi passivi”, quanto e piuttosto come perseguente “una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determina somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo” (cfr. Cass. civ. n° 11772/2002 in motivazione).
Come insegna la giurisprudenza di legittimità, “la commissione di massimo scoperto integra il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento” (Cass. 24 luglio 2023 n.
22011, v. anche Cass. S.U. 20 giugno 2018 n. 16303).
Nelle ipotesi in cui la commissione viene perciò, a rappresentare un mero accessorio che, invece, si aggiunge agli interessi passivi e rappresenta un ulteriore corrispettivo preteso dalla banca per l'utilizzo del credito concesso al correntista, la nullità della clausola per la totale mancanza della causa è giustificata dal fatto che la remunerazione della utilizzazione della somma messa a disposizione dalla è rappresentato dagli interessi CP_4
corrispettivi, nella misura pattiziamente concordata ed alla commissione non è dunque riconducibile alcuna ulteriore funzione causale autonoma. (si veda Tribunale Sassari sez. I,
17/05/2023, n.480).
Nel caso presente, il tasso percentuale di applicazione della commissione è stato indicato dalle parti, ma dalla documentazione prodotta emerge che l'anzidetto onere è stato configurato quale “massimo debito raggiunto per valuta in ogni trimestre”, con inclusione pertanto delle passività maturate entro i limiti dell'affidamento concesso e, quindi, con illegittima duplicazione della remunerazione del servizio reso.
E dal momento che nell'elaborato contabile redatto dalla dr.ssa la c.m.s. non era CP_7 stata calcolata “ad aliquota zero”, come erroneamente affermato dal giudice di prime cure,
è stato necessario procedere al richiamo dell'ausiliare, il quale ha ricalcolato i “rapporti di dare ed avere” tra le parti e, previa espunzione della c.m.s. dai precedenti conteggi, ha indicato nell'importo di € 90.896,02, oltre interessi, il debito complessivo a carico della società correntista.
Di qui la riforma sul punto, a nulla valendo le contrarie argomentazioni svolte dalla difesa della parte appellata a mezzo dell'appello incidentale condizionato.
Del pari infondato è il quinto motivo di appello con il quale l'impugnante denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non essersi il giudice di prime cure pronunciato in merito alla censura relativa all'usura genetica.
Va innanzitutto chiarito che per configurare il vizio di “omessa pronuncia” non è sufficiente, per costante giurisprudenza, la mancanza di una pronuncia esplicita da parte del giudice, ma è essenziale che manchi totalmente un provvedimento che sia indispensabile per risolvere il caso concreto;
detta situazione non si verifica allorché la decisione adottata comporta il rifiuto della pretesa avanzata dalla parte, anche se manca una motivazione specifica in merito. E si presume una implicita reiezione quando la pretesa avanzata nella domanda non esaminata esplicitamente risulta incompatibile con il ragionamento logico-giuridico della decisione (v. Cass. 6 settembre 2023 n. 26029, Cass.
28 luglio 2023 nn. 23084 e 23100).
Se così è, nessun addebito nei termini esposti dalla parte appellante può essere mosso al giudice di prime cure il quale, sull'argomento, si è compiutamente espresso alle pagine 9 e
10 dell'impugnato provvedimento richiamando allo scopo le risultanze peritali.
Detto questo, va comunque ricordato che per il calcolo del TEG contrattuale, ai fini della verifica di un eventuale superamento dei limiti imposti dalla normativa antiusura del tasso di interesse pattuito nei contratti, occorre applicare le istruzioni della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti, considerate quali normativa secondaria di natura tecnica vincolante per il presente giudizio.
Ebbene, in applicazione di tali criteri, all'esito della CTU svolta in primo grado, dalle risultanze condivisibili e lineari, scevre da errori dal punto di vista logico, è stato accertato che, al momento della pattuizione, non si è verificato alcuno sforamento del tasso soglia di cui alla L. 108/96 nei rapporti bancari intercorsi tra le parti. Più precisamente, dalle indagini svolte dal c.t.u. è emerso che il superamento del tasso- soglia è avvenuto solo in alcuni trimestri, con la conseguenza che per tali periodi il tasso è stato ricondotto entro i limiti del tasso-soglia previsto dalla legge con applicazione del tasso legale.
E in merito dimorano numerosi pronunciamenti della Suprema Corte, tra cui: “Nei rapporti bancari, allorché il tasso degli interessi concordato dalle parti superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della l. n. 108 del 1996 , non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. (Cassazione civile, sez. III 17/08/2023, n. 24743).
Senza dire, poi, che l'allegazione dell'usura e l'indicazione dei tassi asseritamente applicati dalla banca è avvenuta senza la tempestiva produzione dei decreti di rilevazione della stessa soglia usura di riferimento (e cioè i Decreti Ministeriali di rilevazione trimestrale tempo per tempo, cui si è dianzi fatto cenno).
Dunque, anche la questione della presunta usurarietà dei tassi applicati deve essere superata, ragion per cui non si ritiene conducente accogliere la richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali svolte nel giudizio di primo grado.
Infondato anche il motivo sulla disciplina delle spese processuali, in quanto le domande attrici (invalidità della fideiussione, risarcimento del danno, azione restitutoria, etc.) sono state tutte disattese, salvo il ridimensionamento del credito che, da sé non potrebbe giustificare la condanna alle spese della banca, parte prevalentemente vincitrice della lite.
Sul punto appare utile richiamare Cass. Sez. Un. n° 32061/2022, secondo cui "in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale". Inoltre, come afferma costantemente la Suprema Corte:
In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione. Il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito sulle spese, comunque, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, è diretta solamente ad accertare che non risulti violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione della opportunità i compensarle in tutto o in parte, sia nella ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi. (Cass. 6 settembre 2021 n. 24056; conf. Cass. 27 dicembre 2022 n. 37825, Cass. 27 aprile 2023 n. 11157; in precedenza v. Cass. 17 ottobre
2017 n. 24502, Cass. 20 marzo 2017 n. 7146, Cass. 18 dicembre 2014 n. 26790).
Pertanto, visti tali principi, la statuizione assunta dal primo Giudice in base alla valutazione complessiva della soccombenza dei fideiussori, appare del tutto corretta.
Per le motivazioni sopra esposte, dunque, la sentenza deve essere parzialmente riformata nel senso che, sulla scorta della consulenza integrativa del c.t.u. nominato, l'esposizione debitoria della parte appellante nei confronti del alla data del Controparte_3
31.12.2012, deve essere rideterminata in € 90.896,02, oltre interessi nella misura pattuita.
In ragione della parziale reciproca soccombenza, infine, appare opportuno compensare tra le parti le spese processuali relative a questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, nella contumacia della curatela della LCA di in Pt_1 Parte_5 parziale accoglimento dell'impugnazione proposta da Parte_1
avverso la sentenza n° 182/2020 del Tribunale di Caltanissetta, così dispone:
-ridetermina, alla data del 31.12.2012, il credito vantato dal in € Controparte_8
90.896,02, oltre interessi nella misura pattuita;
-conferma nel resto la gravata sentenza;
-compensa tra le parti le spese processuali relative alla presente fase.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 28.11.2024.
IL PRESIDENTE L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice
Dott. Roberto Rezzonico