Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/06/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario NA Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3820 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/12/1976, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Secci, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giorgia Meli, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 16/09/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carbonia, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 CP_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
B) I figli minori , e , saranno affidati in via condivisa ad Per_1 Per_2 Persona_3 entrambi i genitori, i quali dovranno continuare a fornire loro cura, educazione e istruzione, mantenendo con loro rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
C) I genitori, i quali continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
come meglio descritte nell'apposito piano genitoriale.
D) Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
E) La casa coniugale di Carbonia sarà assegnata alla signora CP_1 affinché vi abiti unitamente con i figli.
F) La signora e il signor NA sosterranno nella misura del 50% ciascuno CP_1 le spese per tutti i debiti pendenti.
G) I figli minori saranno collocati, anche ai fini anagrafici, presso la madre nella casa familiare.
H) , e trascorreranno tre giorni la settimana alternati con Per_1 Per_2 Persona_3
i genitori, salvo diversi accordi tra le parti, da concordarsi previo preavviso.
I) Durante le festività natalizie staranno con ciascun genitore ad anni alterni, il 24 dicembre dalle ore 16,00 alle ore 12,00 del giorno seguente e il 25 dicembre
Pag. 2 di 3 dalle ore 12,00 alle ore 20,00 del giorno seguente;
il 31 dicembre dalle ore 16,00 alle ore 12,00 del giorno seguente e il 1° gennaio dalle ore 12,00 alle ore 20,00 del giorno seguente;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua dalle ore 11,00 alle ore 21,30 dello stesso giorno e il Lunedì dell'Angelo dalle ore 11,00 alle ore 21,30.
Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori, tenuto conto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici di tutti e tre, oltre che degli impegni lavorativi dei genitori.
L) Considerate le condizioni economiche delle parti, entrambe economicamente autosufficienti, nonché i tempi di permanenza dei minori con ciascuno dei genitori, ciascuno provvederà al mantenimento degli stessi, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, quali spese mediche non rimborsabili, scolastiche e ricreative previo accordo per quelle subordinate al consenso, come individuate dalla delibera del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017 e come meglio descritte nel piano genitoriale.
M) La madre avrà diritto a percepire l'assegno unico nella misura del 100% dell'importo spettante come per legge;
con esso provvederà anche al pagamento delle utenze della casa assegnatale e dovrà occuparsi personalmente di farne richiesta presso le opportune sedi.
N) Il signor si impegna a trasferire il 50% della proprietà di Parte_1 sua pertinenza dell'immobile adibito ad abitazione alla signora , CP_1 successivamente alla sentenza di divorzio, entro un mese da tale data, una tantum a titolo di mantenimento anche di ogni eventuale futura richiesta di assegno;
le spese notarili verranno sostenute in egual misura da entrambi i ricorrenti.
O) I coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 30/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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