Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/06/2025, n. 3473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3473 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2197/2021
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 2197/2021 All'udienza collegiale del giorno 04/06/2025 ore 10:20
Presidente Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Miele Relatore
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. BONOMO SIMONE ANDREA pres.
Appellato/i
Controparte_1 Avv. CELLI VITTORIA pres.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. L'appellante insiste anche nelle proprie richieste istruttorie. L'appellato si oppone. La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE DR Giulia Spadaro Raffaella Andreani
Assistente giudiziario pagina 1 di 17
composta dai magistrati: dott. Giulia Spadaro - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 04 giugno 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2197 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Simone Andrea Bonomo (C.F. – PEC: C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in , in Via Email_1 CP_1
Cesare Battisti n. 5, giusta procura in atti
- APPELLANTE -
E
(P.I. e C.F. in persona del Sindaco pro tempore, dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, con sede in , in Piazza del Popolo n 1
[...] CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vittoria Celli (C.F. – PEC: C.F._3
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in , in Via del Email_2 CP_1
Lido n. 104, giusta procura in atti
- APPELLATO -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 13/4/2021, ha proposto Parte_1
pagina 2 di 17 appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Latina n. 2052/2020, pubblicata in data 5/11/2020, resa nel giudizio di primo grado R.G. n.1206/2018, promosso dall'odierna appellata nei confronti del in persona del Sindaco pro-tempore. Controparte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: (classe 1989) ha convenuto in giudizio il per sentirlo Parte_1 Controparte_1 dichiarare responsabile e condannare, ex artt. 2051 o 2043 c.c., al risarcimento del danno alla persona
(quantificato in citazione in oltre Euro 160.000,00, riscontrato al pronto soccorso) patito in data
29.1.2016 alle ore 11.15 circa mentre attraversava perpendicolarmente, e sulle strisce pedonali, Via
Cesare Battisti - angolo Corso Matteotti. Riferiva che nel mettere il piede sinistro all'interno di una buca/avvallamento presente sul tratto non asfaltato (documentato da fotografia), posto tra la carreggiata e l'inizio della rampa, cadeva rovinosamente a terra rovinando con la gamba sinistra sul ciglio del marciapiede. Il costituitosi, rigettava ogni addebito evidenziando come il sinistro CP_1 fosse avvenuto con abbondante luce naturale (come si evince dalle fotografie) e come la situazione dei luoghi, perfettamente visibile, non costituisse affatto una anomalia. Concessi i triplici termini di cui all'art. 183 c.6 cpc la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di espletamento di prova orale o di CTU”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.1206/18, ogni diversa istanza disattesa: rigetta la domanda attorea e compensa le spese”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, fissata l'udienza di comparizione delle parti, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del proposto appello, adottati tutti i provvedimenti, ex art. 356 cpc in merito all'assunzione dei mezzi istruttori, riformare l'impugnata sentenza n. 2052/2020 del Tribunale di Latina. Nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 2052/2020 del
Tribunale di Latina, pubblicata il 5.11.2020, piaccia all'On.le Corte adita: in via principale accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c., ovvero ex art. 2043 c.c. del Controparte_1 nella determinazione dell'incidente di cui è causa, e per l'effetto condannare l'appellato al risarcimento di tutti i danni, anche morali, riportati dalla , indicati prudenzialmente Parte_1 nell'importo di euro 159.453,33; nonché la condanna del alla rifusione della Controparte_1 somma di euro 3.082,22 (tremilaottantadue/22) per le spese mediche sostenute, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro de quo sino al soddisfo e rivalutazione monetaria, per un totale complessivo di euro 163.282,55 (centosessantatremiladuecentoottantadue/55) o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal pagina 3 di 17 dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi in favore dello scrivente avvocato che si dichiara antistatario. In via istruttoria: lo scrivente procuratore insiste affinché la Corte disponga ex art. 356 cpc l'assunzione delle prove (già dedotte ma non ammesse in primo grado) ed a tal fine si riporta integralmente ai propri atti difensivi e reitera in questa sede le istanze istruttorie formulate nel precedente giudizio”.
§ 5. — L'appellato costituitosi con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in data 15/7/2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis rejectis, in via preliminare rigettare integralmente l'appello perché inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per le causali di cui in premessa;
nel merito rigettare l'appello proposto e le richieste istruttorie ivi formulate, perché infondato in fatto e in diritto e, per tutti i motivi sopra esposti, confermare la sentenza n.
2052/2020 del Tribunale di Latina, con condanna dell'appellante alle spese e alle competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.; in via subordinata nella sola denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse accertare una qualche responsabilità del , ridurre la domanda spiegata da Controparte_1 parte attrice-appellante, in quanto manifestamente eccessiva e sempre graduare la condanna in base alle percentuali di responsabilità sussistenti, anche in applicazione dell'art. 1227, comma I , c.c., sempre con condanna dell'appellante alle spese e alle competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.; sempre in via subordinata, in via istruttoria, in caso di ammissione delle prove ex adverso richieste si reiterano tutte le istanze e deduzioni contenute nelle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c. II e III termine.”.
§ 6. — In data 15/2/2022, si è tenuta l'udienza di trattazione mediante lo scambio di note scritte, all'esito della quale la Corte si è riservata. Con ordinanza camerale del 18/02/2022 la Corte ha rigettato le richieste istruttorie dell'appellante, così argomentando: “ritenuto che l'interrogatorio libero sia superfluo mentre le prove testimoniali non risultano formulate nel rispetto dell'art. 244
c.p.c. con riguardo alla mancata specificazione dei fatti su cui dovrebbero rispondere i testi, ed ultronea è la richiesta di Ctu sui luoghi del sinistro, che è pacifico essere stati modificati rispetto a tale evento ne è ravvisabile la necessità della Ctu medica”.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
pagina 4 di 17 § 7. — In via preliminare, la Corte disattende l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto la trattazione nel merito Controparte_1 dell'appello esclude la fondatezza dell'eccezione in questione.
Sempre in via preliminare, si deve rilevare che il ha sostanzialmente proposto Controparte_1 appello incidentale avverso il capo della sentenza relativo al regolamento delle spese, dal momento che,
a fronte della compensazione delle spese disposta dal giudice di prime cure, l'appellato ha chiesto la condanna di alla refusione delle spese anche del primo grado di giudizio. Parte_1
Ebbene, l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile poiché difetta l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (cfr. art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie).
§ 8. — L'appello principale formulato da si articola in otto motivi: Parte_1
§ 8.1. — Con il primo motivo viene dedotta la: “lesione del diritto di difesa - mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati dalle parti - omessa istruttoria sul comportamento di parte attrice - omessa ctu sull'anomalia dei luoghi - violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: violazione artt. 115 e c.p.c.”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “Ciò posto in diritto, venendo all'esame in fatto del sinistro, le risultanze istruttorie documentali (fotografie) prodotte dalla stessa parte attrice
(da cui possono trarsi inferenze che superano il riparto degli oneri probatori, per il principio dell'acquisizione della prova al processo) risultano tutte convergenti in ordine alla piena visibilità delle condizioni della strada… Il pieno accertamento fattuale in ordine allo stato dei luoghi derivante dalle numerose fotografie in atti rende, inoltre, del tutto superflua la prova costituenda (articolata come in epigrafe testualmente riportato), nonostante la parte attrice vi abbia comunque insistito”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo: “Si evidenzia preliminarmente che ai fini della decisione infatti sarebbe stato indispensabile valutare il contegno della danneggiata, in base alle risultanze della prova testimoniale e dopo aver accertato, mediante CTU che i luoghi oggetto di causa erano “anomali” e difformi alle prescrizioni di legge;
il Giudice di prime cure tuttavia, non ammettendo le istanze istruttorie (considerando superflua la prova costituenda) ha deciso sulla base delle uniche prove precostituite. Il Tribunale, dunque, avrebbe dovuto - quanto meno - ammettere in giudizio l'espletarsi della istruttoria richiesta dalla odierna appellante, anche e soprattutto in relazione alla complessità del caso di specie, atteso che le risultanze documentali allegate non erano neanche lontanamente sufficienti a basare la decisione finale relativamente al rigetto della domanda risarcitoria e soprattutto non erano idonee a ricostruire l'evento e la sua dinamica. Ciò posto lo scrivente procuratore ritiene che il Tribunale di Latina abbia fondato il proprio convincimento su pagina 5 di 17 circostanze estranee ai fatti di causa, non avendo il medesimo attinto ad alcuna risultanza istruttoria
(visto il totale rigetto delle relative istanze articolate nel corso del giudizio). Risulta per l'effetto essere stato completamente disatteso il principio di disponibilità delle prove e/o di acquisizione delle stesse in giudizio, in evidente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il cd. principio dispositivo ex art. 115 c.p.c. impone al Giudice di fondare la propria decisione solo sulle prove e sui documenti prodotti dalle parti in giudizio, vietando allo stesso di attingere fuori dal processo la conoscenza dei fatti, salvo si tratti di
“fatti notori”, cioè rientranti nella comune esperienza in quanto aventi carattere generale ed obiettivo.
Nel caso di specie, il Giudicante ha ritenuto che le rappresentazioni documentali - ovvero mere fotografie dell'incidente (all.14), prodotte in giudizio dalla odierna appellante - fossero sufficienti ad escludere la responsabilità del ex art 2051 c.c. Il Tribunale, nel caso di nostro Controparte_1 interesse, avrebbe dovuto accertare la sussistenza di tutti gli elementi idonei a rinvenire una responsabilità del convenuto per il danno subito dalla . Invero, nonostante lo CP_1 Parte_1 scrivente procuratore abbia insistito (reiterando la richiesta fino all'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc) per l'ammissione dei mezzi di prova – tra cui l'interrogatorio libero della appellante e la prova per testi – il Giudicante riteneva la causa matura per la decisione, sulla base di alcune fotografie rappresentanti, tra l'altro, lo stato dei luoghi e la evidente anomalia della carreggiata. È pacifico che il Giudice sia sicuramente libero di valutare le prove in suo possesso, prove introdotte dalle stesse parti del giudizio o dal medesimo ordinate, ma ciò implica necessariamente che le stesse debbano, in primis, essere apprezzate, vale a dire visionate, studiate e altresì comparate al fine di addivenire ad un giudizio che sia quanto più certo ed obiettivo. Si ritiene, dunque, assolutamente contrario al diritto di difesa definire un giudizio sulla base di mere congetture o, peggio, soggettive interpretazioni dei fatti oggetto di controversia, specie quando siano frutto di un'autonoma valutazione, considerato il mancato esperimento di una istruttoria probatoria ad hoc nella quale avrebbero avuto un ruolo predominante le prove costituende della prova per testi, dell'interrogatorio libero ovvero la CTU sui luoghi oggetto del sinistro. A conferma di ciò, va tenuto conto che, nel processo, le parti possono influenzare il cd. “giudizio di fatto”, avente ad oggetto la dimostrazione del fatto storico controverso, proprio in virtù del principio richiamato sopra ex art. 115 c.p.c. Invero, il principio dispositivo risponde all'evidente ratio di assicurare il rispetto dei principi fondamentali della difesa ex art. 24 Cost, e del contraddittorio art. 101 c.p.c., evitando che una parte possa subire una decisione basata su fatti in ordine ai quali non sia stata posta nella adeguata condizione di difendersi”.
Il motivo di appello è infondato.
pagina 6 di 17 La Suprema Corte ha chiarito che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale) si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, n. 18285 del 25/06/2021).
Ciò posto, è agevole rilevare che il Giudice a quo, dando per presupposto il fatto che la sia caduta nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, ha basato la propria decisione sulle Parte_1 risultanze documentali in osservanza del principio di acquisizione della prova (ovvero del principio, vigente nel nostro ordinamento processuale in uno con il principio dispositivo, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute concorrono, tutte e indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte: cfr. tra molte Cass. Civ., n. 23286 del 28/08/2024) e non sul mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attrice.
Né era necessario ammettere i mezzi istruttori richiesti dall'attrice, essendo gli stessi inammissibili e/o superflui secondo quanto deciso dalla Corte con l'ordinanza camerale del 18/02/2022 sopra riportata.
§ 8.2 — Il secondo motivo è rubricato: “sullo stato dei luoghi e sulla loro rilevanza ai fini della dinamica del sinistro”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “…Il punto in cui ebbe a cadere l'attrice era infatti comunque al raccordo con il marciapiede, di talché l'utente avrebbe dovuto apprestare la massima attenzione nell'approcciarsi ad un punto, comunque, di raccordo stradale. Peraltro è notorio che al bordo della carreggiata via siano o vi possano essere, ad esempio, cunette di scolo, gradini etc. che necessitano di un minimo di attenzione per essere superati, attenzione che, ove prestata avrebbe sicuramente evitato l'evento”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “In data 1.2.2016 la polizia municipale di effettuava un intervento presso il luogo del sinistro (cfr verbale all.5 della citazione) e gli CP_1 agenti certificavano la presenza del dislivello del manto stradale. Dal verbale, inoltre, si evinceva che con mail delle ore 10.57 del 01.2.2016 il comando della P.M. di segnalava l'anomalia CP_1 all'ufficio dissesti stradali del (mail: Controparte_1
; la scrivente difesa ha fondato il presente giudizio Email_3 sulla base del fatto che i luoghi oggetto di causa non fossero a norma con il codice della strada e che, per tale ragione, abbiano direttamente cagionato l'infortunio della sig.ra . A tal fine sono Parte_1 state depositate sia foto dello stato dei luoghi, un verbale di intervento della polizia municipale oltre pagina 7 di 17 che una perizia tecnica. Nelle note conclusive si è poi (dato atto che i) luoghi oggetto del presente giudizio nel mese di settembre 2020 sono stati adeguati alla normativa di settore (cfr immagini allegate); con le immagini predette viene fornita prova che l'amministrazione comunale, dopo che la polizia municipale aveva segnalato l'anomalia all'ufficio dissesti stradali con mail delle ore 10.57 del
01.2.2016 (cfr allegato al fascicolo di parte attrice), ha diminuito il dislivello aggiungendo uno strato di asfalto ( allegato n.1 alle note) , attenuando di fatto la pericolosità del punto. Per tutte queste ragioni il comportamento tenuto dal convenuto nelle more del giudizio è da considerarsi come espressione di una responsabilità oggettiva”.
§ 8.3 — Con il terzo motivo vengono dedotti: “ulteriori elementi a sostegno della evidente responsabilità ex art. 2051 ovvero art. 2043 c.c.”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “D'altra parte non può neppure ritenersi che la presenza della cunetta possa considerarsi un'anomalia localizzata tale da sorprendere l'utente, giacché essa costeggiava la strada ed il marciapiede per tutta la sua lunghezza. Ancorché dal punto vista costruttivo possa condividersi la necessità (prevista anche dalla normativa vigente e comunque dalla normale buona tecnica costruttiva) di una maggiore cura nella predisposizione delle congiunzioni, è comunque certo che la situazione dello stato dei luoghi fosse perfettamente estesa e ben visibile, essendo l'infortunio avvenuto in pieno giorno. Deriva da ciò la conclusione che la cunetta ha rappresentato mera occasione e non già causa dell'infortunio, attribuibile invece all'assorbente fatto dello stesso danneggiato”.
Parte appellante, oltre a ripetere quanto già dedotto in merito al verbale d'intervento della polizia municipale e alla avvenuta segnalazione dell'anomalia all'ufficio comunale preposto, sostiene a fondamento del motivo: “Non conformità dei luoghi all'art. 40, co. 11 cds, dalla relazione dell'Ing.
e dalle immagini, il dislivello stradale che ha causato ingenti danni fisici alla odierna Per_1 appellante non risultava conforme a quanto espressamente stabilito dall'art. 40 co. 11 del Codice della
Strada, il quale recita “in corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote;
a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi”. Non conformità dei luoghi al dm.
236/1989 par.
4.2.1 Sempre dalla suddetta relazione peritale emergeva che la buca/avvallamento non risultava altresì conforme a quanto testualmente prescritto dal DM. 236/1989 par. 4.2.1, a detta del quale “negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un percorso pagina 8 di 17 preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno, ove previsti. I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni. La loro larghezza deve essere tale da garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente distanti fra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote. Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva nonché acustica se percorso con bastone. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza o meno di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni cromatiche. In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporsi rampe di pendenza contenute e raccordate in maniera continua col piano carrabile, che consentano il passaggio di una sedia a ruote.
Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti.” Ebbene, dalla documentazione tecnica e fotografica allegata dallo scrivente procuratore in primo grado, si evinceva chiaramente la non conformità dei luoghi, nonché la loro insidiosità per gli utenti. Inoltre, va tenuto presente che, la circostanza per cui il luogo di sinistro si presentasse ben illuminato è del tutto irrilevante, posto che la responsabilità ascritta al CP_1 inerisce allo stato della pavimentazione su quel tratto pedonale. Ciononostante, il Tribunale riteneva non sussistente la responsabilità del in merito all'incidente occorso, per giunta sulla Controparte_1 base di una mera considerazione – indubbiamente superficiale – per cui fosse onere della Parte_1 dimostrare la ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c. È indubbio che le argomentazioni poste a sostegno di tale tesi siano errate, tutt'al più appare logico sostenere che le ragioni della odierna appellante debbano essere rivalutate anche e soprattutto nel rispetto di quanto previsto dalla disposizione normativa. Per cui incombeva ed incombe sul l'onere di Controparte_1 dimostrare di aver apprestato tutte le dovute cautele al fine di evitare l'incidente, ovvero di provare il caso fortuito e dunque la effettiva e concreta imprevedibilità di quanto ingiustamente patito dalla appellante”.
§ 8.4 — Con il quarto motivo viene dedotto il: “mancato assolvimento dell'onere probatorio del - responsabilità ex art. 2051 c.c. ovvero ex art 2043 c.c.”. Controparte_1
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “… Le superiori considerazioni non possono peraltro ritenersi eccessivamente severe o avulse dal contesto giurisprudenziale (oltre che di pagina 9 di 17 legittimità) anche di merito, dal momento che la stessa Corte di Appello di Roma (cfr. Sent. n. 1105/13,
5113/11, 3378/11, n.5302/16, n.7312/16 nonche' le recentissime n.495/19, in cui si citano ulteriori recenti arresti di legittimità, n.2252/19 e 2954/19) ha fatto larga applicazione dei suddetti principi, giungendo ad affermare esplicitamente – nella motivazione della sentenza n. 5113/11 – che il danneggiato (caduto in quel caso su una grata metallica bagnata e scivolosa) “avrebbe potuto evitare di camminare sul tratto reso scivoloso, cosicché la caduta sarebbe stata evitato con un livello di maggiore attenzione. Tali argomentazioni, attenendo al nesso di causalità, appaiono ugualmente spendibili anche qualora si volesse sussumere la fattispecie nell'alveo dell'art. 2043 c.c.”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo: “L'art. 2051 c.c. rappresenta una delle ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva;
come è noto la norma si riferisce alla c.d. responsabilità da cose in custodia, per la quale il soggetto custode della res è tenuto al risarcimento nell'eventualità in cui la cosa arrechi un danno ad un soggetto/danneggiato, anche qualora in capo allo stesso custode non sia ravvisabile una condotta imputabile a titolo di colpa o di dolo. L'elemento oggettivo idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra danno arrecato dalla cosa e responsabilità del custode è rappresentato dal c.d. caso fortuito, da ciò derivandone una serie di risvolti pratici sul regime dell'onere della prova. In altri termini, sussiste una presunzione di responsabilità del custode, salvo che quest'ultimo provi il caso fortuito per il verificarsi del danno. L'onere della prova, difatti, incombe interamente sul soggetto custode della cosa, il quale appunto dovrà provare la rilevanza del caso fortuito per i danni cagionati dalla cosa medesima. Nel caso di specie, il non solo non si CP_1 apprestava ad assolvere l'onere probatorio predetto, ma violava altresì l'art. 2697 co. II c.c., ai sensi del quale “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Invero, il convenuto si limitava ad allegare una CTP sullo stato dei luoghi, senza dimostrare l'effettiva sussistenza, al momento del sinistro de quo, del caso fortuito. Unica ipotesi, ripetiamo, di esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Ciononostante, il Giudicante, pur dando atto della esistenza della sconnessione del manto stradale sul luogo dell'incidente, rigettava la domanda di parte attrice, nonostante il difetto della prova in capo al dell'esistenza del caso fortuito per l'evento occorso. L' odierna appellante, invece, Controparte_1 dimostrava (nei limiti degli elementi probatori che questa difesa ha potuto produrre in giudizio) la situazione di pericolo, caratterizzata dal dissesto del manto stradale, nonché dall'elemento oggettivo della non visibilità (trattandosi, appunto, di un difetto occulto, anche a causa dell'analogia cromatica dell'attraversamento pedonale) e da quello soggettivo dell'imprevedibilità (tenuto conto che un qualsiasi tratto pedonale debba consentire agli utenti un attraversamento quanto più facilitato e, certamente, non pericoloso). Difatti, il non dimostrava e non allegava la sussistenza del caso CP_1
pagina 10 di 17 fortuito, limitandosi a dedurre un comportamento negligente della vittima, senza provare le relative circostanze di fatto. Né provava in alcun modo che la danneggiata avesse tenuto un comportamento colposo, tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso. Sul punto la recente pronuncia della Corte di Cassazione ha affermato che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (Cass. III,
n. 8811 del 12.05.2020). Ebbene, il Giudicante riteneva, erroneamente, che la parte attrice avrebbe dovuto provare l'obiettiva pericolosità della cosa e la probabilità o inevitabilità del danno, ma, al contrario, la medesima era onerata della sola prova del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, incombendo sul – in qualità di custode della cosa de qua – l'onere della prova Controparte_1 dell'inesistenza del nesso causale o della sussistenza del nesso tra l'evento ed un fatto né prevedibile e né evitabile. In altri termini, il Giudice di prime cure, errava nel prendere in considerazione la sola condotta della vittima senza esaminare se l'evento – causa fosse imprevedibile, eccezionale o anomalo e dunque il in quel determinato contesto non potesse prevederlo Difatti, “l'art. 2051 c.c., CP_1 nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale” (Cass. n. 2477/18; Cass. n.
27724/18)”.
§ 8.5 — Con il quinto motivo viene dedotta la: “esclusiva responsabilità del , Controparte_1 omessa prova del caso fortuito”.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “…anche in ipotesi di responsabilità del custode, si deve comunque ritenere che la completa visibilità della cosa da parte del danneggiato, costituisca un elemento indiziario della sussistenza di un caso fortuito, individuabile nella dipendenza del sinistro nel fatto dello stesso danneggiato il quale, con il proprio comportamento, ha di fatto assorbito ogni aspetto causale eventualmente presente anche nella cosa.”
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “l'ente convenuto in giudizio non ha allegato al proprio atto difensivo nessun elemento in grado di provare il caso fortuito (requisito indispensabile per esonerare da responsabilità il custode). La responsabilità del sinistro de quo, pertanto, è imputabile in via esclusiva alla parte appellata ai sensi dell'art. 2051 c.c., responsabilità pagina 11 di 17 che ricade per tutti i danni cagionati dal difetto stradale che la stessa avrebbe dovuto adeguatamente custodire. Inoltre, il avrebbe dovuto, principalmente, eliminare il dissesto stradale e CP_1 ripristinare lo stato ex ante;
non può, difatti, dubitarsi in ordine al principio secondo cui un soggetto proprietario di un bene e del quale ne abbia la piena disponibilità, abbia l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione e connessa gestione (ciò al fine di assicurare la sicurezza degli utenti). Il sinistro della avveniva unicamente a causa della buca/avvallamento presente in prossimità Parte_1 del marciapiede, in quanto non veniva dimostrata l'ipotesi del caso fortuito da parte dell'appellato, in conseguenza della quale si sarebbe potuta eventualmente ravvisare una esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c. Dalle dinamiche suesposte sussiste, dunque, il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento verificatosi con il conseguente danno arrecato alla parte appellante e dal quale deriva, indubbiamente, una oggettiva responsabilità del . È proprio il riferimento normativo Controparte_1 ex art. 2051 c.c. a delineare il principio per cui, ai fini dell'accertamento della responsabilità del custode, non è richiesta la prova dell'elemento soggettivo (dolo o colpa), bensì è sufficiente provare il verificarsi del danno. A tal proposito Cassazione Civile, sez. III del 09.04.03 n. 5578, laddove si precisa che “la disposizione dell'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui sussistenza è sufficiente che ricorra, e sia provato dal danneggiato il nesso materiale tra la res che taluno abbia in custodia ed il danno ad essa arrecato”. Ebbene, specificata la dinamica dell'incidente occorso, si evidenzia la piena e pacifica responsabilità oggettiva dell'odierno appellato per danni cagionati da cose in custodia;
dinamica che, tra l'altro, ben poteva essere confermata in primo grado dai testimoni presenti sul posto (se solo il Tribunale avesse correttamente ritenuto necessario espletare l'istruttoria richiesta e reiterata nei proprio scritti difensivi dallo scrivente procuratore).
§ 8.6 — Con il sesto motivo viene dedotta la: “eliminazione tardiva dell'anomalia – ripristino dello stato dei luoghi nel settembre 2020”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo: “…gli agenti della polizia municipale accertavano la anomalia dello stato dei luoghi siti in via Cesare Battisti (cfr allegato n. 16 fascicolo di primo grado), e quest'ultimi furono oggetto di ripristino ed adeguamento nel settembre 2020 (cfr. istanza ex art. 177 c.p.c. formulata nelle note conclusive all. 15). Inoltre, come anticipato, l'appellato, nel corso del giudizio di primo grado non provvedeva alla tempestiva eliminazione della situazione di pericolo, rappresentata dalla buca/avvallamento. Difatti, anche successivamente al sinistro de quo,
l'anomalia stradale ha continuato a costituire per diverso tempo un imprevedibile, inevitabile e poco visibile pericolo per i pedoni. Conseguentemente, la condotta dell'Amministrazione risultava, altresì, essere in contrasto con quanto imposto allo stesso dalle norme vigenti in materia e dalla comune diligenza e prudenza. È incontrovertibile che sia dovere di chi gestisca le strutture pubbliche (tra cui pagina 12 di 17 strade e marciapiedi) vigilare sulla corretta e costante manutenzione delle stesse, senza che la mancanza di ciò comporti un pericolo per l'incolumità di chi ne usufruisce. Tra i doveri di vigilanza rientra sicuramente consentire una sicura deambulazione a chi passeggia sul marciapiede, senza che ciò diventi pericoloso per l'incolumità degli utenti, evitando che il percorso sia insidioso.
Sul concetto di insidia vale la pena sottolineare che la stessa è stata più volte descritta dalla Corte di
Cassazione come “una situazione di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità (secondo la valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se non per vizi logici o giuridici), integra pericolo occulto ed è configurabile anche con riferimento al danno cagionato da cosa in custodia (art. 2051 c.c.): in tale ipotesi ha solo l'effetto di caratterizzare in fatto l'oggetto concreto dell'onere della prova a carico del custode, poiché questo è tenuto a dimostrare, per liberarsi dalla responsabilità, l'insussistenza del nesso eziologico tra il suo potere di fatto sulla cosa, che ha prodotto o nell'ambito del quale si è prodotta l'insidia, ed il danno, in quanto determinato da cause non conoscibili né eliminabili con sufficiente immediatezza da parte sua, neppure con la più efficiente attività di vigilanza e manutenzione (Cass. Civ. sez. III, 19 novembre 2009, n.
224428)”.
§ 8.7 — Il settimo motivo viene rubricato: “sul comportamento incolpevole della ”. Parte_1
Si legge in proposito nella sentenza impugnata: “È peraltro assolutamente pacifico in giurisprudenza che nel comportamento colposo dello stesso danneggiato vada ricompreso anche l'uso del bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
15779 del 12/07/2006 nonché Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23939 del 12/11/2009).
Ed ancora “Il punto in cui ebbe a cadere l'attrice era infatti comunque al raccordo con il marciapiede, di talché l'utente avrebbe dovuto apprestare la massima attenzione nell'approcciarsi ad un punto, comunque, di raccordo stradale.”
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che: “Alla odierna appellante non poteva essere mosso alcun concorso di colpa nella verificazione dello spiacevole evento. Invero,
l'avvallamento stradale era oggettivamente invisibile, e situato in un punto della carreggiata, dove, per legge, ci dovrebbe essere continuità tra il manto stradale e la rampa di accesso al marciapiede. La responsabilità per l'incidente de quo è da addebitare esclusivamente alla condotta del poiché CP_1
“L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della p.a.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, pagina 13 di 17 cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass. civile, sez. III, 29/07/2016, n.15761). Oltretutto, la non poteva conoscere l'insidia predetta, Parte_1 in quanto all'epoca del sinistro era domiciliata in Roma per motivi di studio;
sarebbe erroneo ritenere che la stessa avrebbe dovuto avere contezza dell'anomalia stradale, in quanto non era solita frequentare abitualmente il centro della città di , compresa la zona dove veniva a verificarsi CP_1
l'incidente. Sul punto si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, ritenendo: “il fatto che il danneggiato abiti nei pressi dell'insidia non viene effettivamente utilizzato per porre una presunzione di conoscibilità a suo carico, non compatibile con i principi di cui all'art. 2051 c.c., ma come un elemento da considerare insieme ad altri nell'effettuare il necessario bilanciamento tra prevenzione e cautela sotteso alla responsabilità per custodia” (Cass. civile, sez. VI, 14/06/2016, n. 12174).
I suddetti motivi possono esaminarsi congiuntamente attesa la loro stretta connessione.
Va premesso in diritto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr. tra molte Cass. Civ. Sez. 6 -
3, n. 27724 del 30/10/2018).
Più specificatamente il caso fortuito - consistente nell'intervento di un fattore esterno che va inteso in senso ampio e può essere costituito anche dal fatto del terzo (pur se rimasto ignoto) e dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa del danno e presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (intese in senso oggettivo) - può presentarsi nella forma
"incidentale", quando la cosa in custodia ha assunto un ruolo di mera occasione del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che aveva in sé tutta la potenzialità dannosa, ovvero in quella di "fortuito concorrente", se alla determinazione del fatto dannoso concorre, con il fattore esterno, anche la cosa che per effetto del fattore esterno ha assunto un dinamismo dannoso (cfr. tra molte Cass.
6/02/2007 n. 2563; Cass. 20/10/2005 n. 20317).
Va altresì evidenziato che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere pagina 14 di 17 generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro
(cfr. Cass. 17/11/2021, n. 34886; Cass. 9/05/2024 n.12663).
Orbene, nel caso di specie, deve ritenersi che il primo giudice abbia fatto buon governo dei suddetti principi, ritenendo correttamente sussistente una ipotesi di caso fortuito, nella specie incidentale, qualificando la condotta imprudente della danneggiata come idonea a interrompere il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso.
Difatti, dalle fotografie dello stato dei luoghi depositate in primo grado, si evince che la
è caduta su un tratto di strada pianeggiante, in area aperta, ove era presente un avvallamento Parte_1 del manto stradale nel punto di raccordo con il marciapiede.
Occorre sottolineare, al riguardo, che l'incidente, secondo quanto allegato dalla danneggiata, è avvenuto alle ore 11.15 del 29/1/2016 e, pertanto, in presenza di visibilità mattutina, e che, contrariamente a quanto dedotto dalla stessa, l'esistenza di un pericolo impercettibile non si evince dalle foto prodotte in atti, soprattutto se si confrontano le foto prodotte da parte attrice (che sono in bianco e nero) con quelle (a colori) accluse alla ctp di parte convenuta che risultano essere state scattate nel maggio del 2016 e quindi solo a qualche mese di distanza dall'evento, quando lo stato dei lughi non era ancora stato modificato (secondo l'allegazione di parte attorea lo stato dei luoghi è stato modificato dal solo nel 2020). CP_1
La , che all'epoca era una ragazza di 27 anni, era quindi perfettamente in grado di Parte_1 accorgersi del pericolo, sia per la presenza della luce solare, che per la visibilità dell'avvallamento e deve dunque desumersi che la stessa procedesse senza prestare la dovuta attenzione allo stato dei luoghi, essendo oltretutto prevedibile la presenza di discontinuità nei punti di raccordo tra il manto stradale e il marciapiede.
La Suprema Corte ha precisato, al riguardo, che l'eventuale difforme comportamento incauto del danneggiato non deve essere necessariamente abnorme e imprevedibile, essendo sufficiente che sia colposo, e vale a escludere la responsabilità del custode pur in presenza di un contegno colposo di quest'ultimo. pagina 15 di 17 Sulla scorta di tali principi si è così ritenuto, in materia di danno da insidia stradale, che,
“quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso” (cfr. Cass. Civ. 13 gennaio
2015, n. 287), e, in una successiva pronuncia, nel confermare la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime, la Corte ha affermato: “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (cfr. Cass. Civ. 23 maggio 2023, n.14228).
Pertanto, accertata la piena visibilità dello stato dei luoghi e la prevedibilità del pericolo, deve concludersi che la condotta della danneggiata abbia certamente inciso in maniera autonoma nella sequenza causale determinativa dell'evento fino ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno.
Ne deriva che la responsabilità del quale custode, debba essere esclusa, Controparte_1 avendo avuto la cosa il ruolo di mera occasione del danno e non già di causa dell'infortunio, attribuibile al comportamento incauto della danneggiata.
Va altresì precisato che, come correttamente evidenziato dal primo giudice, avendo avuto la condotta imprudente del pedone rilevanza causale assorbente nella determinazione del sinistro, deve escludersi anche la sussistenza di una responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c..
A fronte di tali univoche risultanze, le considerazioni di parte appellante sulla violazione da parte del dell'art. 40 co. 11 del Codice della Strada e del DM. 236/1989 par.
4.2. nella CP_1 realizzazione dello stato dei luoghi perdono di rilevanza, peraltro non risultando dagli atti che la fosse persona con ridotte o impedite capacità motorie. Parte_1
In conclusione, l'appello va rigettato in quanto infondato, con conseguente assorbimento dell'ultimo motivo di appello concernente il quantum.
§ 9 — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base del D.M. n.55/2014, come modificato dal DM 147/2022, applicando la tariffa minima per le cause di valore indeterminabile (considerata l'espressione impiegata nelle conclusioni in relazione pagina 16 di 17 anche alla somma "maggiore o minore che si riterrà di giustizia": cfr. Cass.Civ.n.10984/2021 e ss.) e i parametri minimi attesa la elementarità della fattispecie, nel seguente modo:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 4.996,00
§ 10 — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1 incidentale proposto dal avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Latina n. Controparte_1
2052/2020, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dal Controparte_1
3. Condanna a rifondere al con distrazione in favore Parte_1 Controparte_1 dell'avvocato Vittoria Celli dichiaratosi antistatario, le spese del grado che liquida in € 4.996,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico di e del Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Roma il 4 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Raffaele Miele Dott.ssa Giulia Spadaro
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