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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/12/2025, n. 5598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5598 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7568/25
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il giudice in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al nr. 7568/25 R.G. promosso da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
NE LA
- parte ricorrente -
CONTRO
Novara, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
, in persona Controparte_2 del Prefetto p.t.
- parte resistente – avente ad oggetto: impugnazione avverso il decreto di espulsione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 4.12.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione tempestivamente depositato il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Novara in data 31.12.2024 allegando la mancata valutazione da parte della p.a. degli interessi familiari del ricorrente in Italia. La P.A. si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso per le motivazioni ivi dedotte All'udienza del 4.12.2025 la parte ricorrente concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso. pagina 1 di 2 Tanto premesso, il ricorso è infondato per le ragioni che seguono. È pacifico tra le parti che in data 31/12/2024 il ricorrente si presentava presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Novara chiedendo informazioni sull'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari presentata in data 3 maggio 2023 mediante invio di kit postale. Le verifiche del caso facevano emergere che il Questore di Novara aveva rigettato l'istanza con decreto 333/2024 del 4.10.2024 in quanto carente dei requisiti necessari;
tale provvedimento veniva immediatamente notificato. In considerazione della sopraggiunta condizione di irregolarità sul territorio nazionale, nei confronti dell'odierno ricorrente veniva emesso e notificato il provvedimento di espulsione da parte del prefetto di Novara qui impugnato. Ciò premesso, il ricorrente impugna il provvedimento evidenziando la mancata ponderazione degli interessi e degli elementi familiari del ricorrente in Italia. Ma tali doglianze sono prive di pregio. La P.A. ha correttamente valutato tutti gli interessi in gioco, quello pubblicistico dato dalla irregolarità dello straniero in Italia, e quello familiare-personale che è risultato recessivo rispetto al precedente interesse. Ed infatti dagli atti emerge che la domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari presentata dal richiedente è stata rigettata in quanto la documentazione presentata a corredo della stessa è risultata carente per plurime ragioni. E tra le ragioni che hanno determinato il rigetto della domanda - che non risultano essere contestate dal ricorrente medesimo – vi sono: il genitore da ricongiungere (ossia l'odierno ricorrente) è ancora in età lavorativa;
non è documentata l'assenza di altri figli in Albania (per quanto concerne la figlia , che Persona_1 il ricorrente asserisce vivere in Grecia, si evidenzia che questi nulla ha prodotto al riguardo); il mantenimento dei genitori da parte del figlio è stato documentato con copie di versamenti di denaro inviati in data successiva alla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento: quest'ultima è datata 26.06.2024 mentre le ricevute, in totale 4 per 500 euro ciascuna, sono datate dal 07.08.2024 al 24.08.2024. A ciò si aggiunga che nelle date in cui il figlio avrebbe effettuato questi versamenti in Italia è risultato che il medesimo in realtà si trovava fuori dal territorio italiano (risulta registrata la sua uscita a Malpensa al 18.7.2024 e un suo rientro il 27.8.2024), così come lo stesso ricorrente risulta partito il 29.6.2024 e rientrato con nave il 5.9.2024. Emerge dunque come la P.A. abbia concretamente bilanciato ponderato i due interessi in gioco dando poi preminenza all'interesse pubblicistico. Pertanto, per le ragioni esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa: rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare a favore della resistente costituita la spese di lite che si liquidano in euro 1.200 oltre Iva e Cpa come per legge
Torino, 27.12.2025 Il Giudice dott.ssa Silvia Carosio
pagina 2 di 2
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Il giudice in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al nr. 7568/25 R.G. promosso da:
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
NE LA
- parte ricorrente -
CONTRO
Novara, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
, in persona Controparte_2 del Prefetto p.t.
- parte resistente – avente ad oggetto: impugnazione avverso il decreto di espulsione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 4.12.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione tempestivamente depositato il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Novara in data 31.12.2024 allegando la mancata valutazione da parte della p.a. degli interessi familiari del ricorrente in Italia. La P.A. si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso per le motivazioni ivi dedotte All'udienza del 4.12.2025 la parte ricorrente concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso. pagina 1 di 2 Tanto premesso, il ricorso è infondato per le ragioni che seguono. È pacifico tra le parti che in data 31/12/2024 il ricorrente si presentava presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Novara chiedendo informazioni sull'istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari presentata in data 3 maggio 2023 mediante invio di kit postale. Le verifiche del caso facevano emergere che il Questore di Novara aveva rigettato l'istanza con decreto 333/2024 del 4.10.2024 in quanto carente dei requisiti necessari;
tale provvedimento veniva immediatamente notificato. In considerazione della sopraggiunta condizione di irregolarità sul territorio nazionale, nei confronti dell'odierno ricorrente veniva emesso e notificato il provvedimento di espulsione da parte del prefetto di Novara qui impugnato. Ciò premesso, il ricorrente impugna il provvedimento evidenziando la mancata ponderazione degli interessi e degli elementi familiari del ricorrente in Italia. Ma tali doglianze sono prive di pregio. La P.A. ha correttamente valutato tutti gli interessi in gioco, quello pubblicistico dato dalla irregolarità dello straniero in Italia, e quello familiare-personale che è risultato recessivo rispetto al precedente interesse. Ed infatti dagli atti emerge che la domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari presentata dal richiedente è stata rigettata in quanto la documentazione presentata a corredo della stessa è risultata carente per plurime ragioni. E tra le ragioni che hanno determinato il rigetto della domanda - che non risultano essere contestate dal ricorrente medesimo – vi sono: il genitore da ricongiungere (ossia l'odierno ricorrente) è ancora in età lavorativa;
non è documentata l'assenza di altri figli in Albania (per quanto concerne la figlia , che Persona_1 il ricorrente asserisce vivere in Grecia, si evidenzia che questi nulla ha prodotto al riguardo); il mantenimento dei genitori da parte del figlio è stato documentato con copie di versamenti di denaro inviati in data successiva alla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento: quest'ultima è datata 26.06.2024 mentre le ricevute, in totale 4 per 500 euro ciascuna, sono datate dal 07.08.2024 al 24.08.2024. A ciò si aggiunga che nelle date in cui il figlio avrebbe effettuato questi versamenti in Italia è risultato che il medesimo in realtà si trovava fuori dal territorio italiano (risulta registrata la sua uscita a Malpensa al 18.7.2024 e un suo rientro il 27.8.2024), così come lo stesso ricorrente risulta partito il 29.6.2024 e rientrato con nave il 5.9.2024. Emerge dunque come la P.A. abbia concretamente bilanciato ponderato i due interessi in gioco dando poi preminenza all'interesse pubblicistico. Pertanto, per le ragioni esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa: rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare a favore della resistente costituita la spese di lite che si liquidano in euro 1.200 oltre Iva e Cpa come per legge
Torino, 27.12.2025 Il Giudice dott.ssa Silvia Carosio
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