Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01020/2025REG.PROV.COLL.
N. 01003/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1003 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocato Calogero Ubaldo Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sciacca, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, con cui era respinto il ricorso volto all’annullamento: - della nota prot. n. 21504 del 3 luglio 2019, notificata in data 4 luglio 2019, con la quale il Comune appellato denegava la domanda di sanatoria edilizia presentata ai sensi della l. reg. n. 37/1985 in data 26 marzo 1985;
- ove occorra della relazione istruttoria del tecnico comunale del 26 novembre 1998 e della successiva relazione confermativa prot. n. 3885 del 9 maggio 2018;
- ove occorra della nota del Comune n. 933 del 29 marzo 2019 con la quale non sono state ritenute accogliibili le osservazioni procedimentali degli odierni appellanti;
- nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso o presupposto;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il Cons. LV IA e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I coniugi odierni appellanti, premesso di aver acquistato, nel 1986, un immobile, composto da piano terra, primo e secondo piano, sito in Sciacca, nella c.da -OMISSIS-, ricadente all’interno della particella -OMISSIS-, realizzato in assenza di titolo edilizio nell’anno 1976 entro i 150 mt dalla battigia (per come risulta da aerofotogrammetria del 1977, allegata al doc. 5 del ricorso di primo grado e rilasciata dalla SAS), espongono che la zona costiera in cui ricade l’immobile risulta ormai fortemente antropizzata e munita di strade ed opere pubbliche. Riferiscono che, in relazione al predetto immobile, la dante causa degli odierni appellanti presentava al Comune di Sciacca, in data 26 marzo 1985 ai sensi della l. reg. n. 37/1985 domanda di condono edilizio, di cui, a distanza di oltre trent’anni si preannunciava il diniego con la nota prot. n. 11641 del 13 dicembre 2018.
Avverso la sentenza che ha respinto il ricorso, dunque, gli istanti deducono i seguenti motivi di censura: 1 – violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 9, 41, 97 e 117 Cost. e 3 e 10 bis , l. n. 241/90, nonché dell’art. 23, l. reg. n. 37/85, dell’art. 15, lett. A), l. reg. n. 78/1976; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, difetto dei presupposti e di istruttoria, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione, laddove il T.A.R. ha ritenuto congrua la motivazione in ordine all’epoca della costruzione dell’immobile, attribuendolo a dopo il 1976, in ragione della dichiarazione della dante causa contenuta nel modello di domanda n. 47/85-A e in quella sostitutiva di atto di notorietà del 1985 a firma del coniuge della stessa da quanto rilevabile nella nota di trascrizione dell’atto di compravendita del 29 novembre 1986 in favore degli odierni appellanti e laddove ha statuito che il fotogramma n. 593, striscia 11, della ripresa aerea eseguita nel novembre 1977 sul territorio di Sciacca dalla S.A.S. TD s.r.l. non dimostrerebbe l’esistenza del fabbricato entro il termine del 31 dicembre 1976; infatti, la giurisprudenza più recente nel caso di immobili realizzati in epoca risalente ammette un temperamento dell’onere della prova circa il loro stato legittimo (invoca a riguardo C.G.A.R.S., sent. n. 327/2020); ancora, il T.A.R. avrebbe omesso di considerare che lo stesso tecnico della stessa dante causa degli odierni appellanti, nella propria relazione allegata alla domanda di sanatoria affermava che l’immobile in questione risultava realizzato entro il 31 dicembre 1976 e tra l’altro, in relazione al predetto immobile con apposita perizia giurata riporta l’esistenza di una pratica presentata al genio civile nel 1979 per il deposito dei calcoli statici dell’immobile; peraltro, la preesistenza dell’immobile risulterebbe corroborata da ulteriori circostanze probatorie quali la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà reso da una terza persone in ordine al godimento dell’immobile in data anteriore al 1980 (documento n. 10 allegato al ricorso di primo grado) e la fotografia (documento n. 11) in possesso della stessa dichiaratamente risalente al 20 agosto 1976;
2 - erroneità della sentenza appellata, nella parte in cui asserisce che il vincolo di inedificabilità nei 150 metri dalla battigia, sancito dall'art. 15, comma 1, lett. a), della l.reg. n. 78/1976, non sarebbe mai stato un mero indirizzo di pianificazione urbanistica.
Con un secondo gruppo di censure, la pare appellante deduce la violazione e falsa applicazione delle norme sopra già riportate, anche in relazione alla violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
L’Amministrazione non si è costituita.
La parte appellante ha ribadito le proprie difese con memoria per l’udienza di discussione.
All’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I – Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
II – Come più volte affermato da questo Consiglio (da ultimo, sent. n. 661/2025) “ È da tempo acclarato dalla giurisprudenza che l’onere della prova circa la preesistenza delle opere a una certa data gravi sul proprietario dell’immobile e che la stessa debba essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, quest’ultimi debbano essere basati su elementi come ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali, ecc.
Detta prova però può essere offerta anche mediante il ricorso alle presunzioni che siano dotate dei caratteri della gravità, precisione e concordanza così come richiesto dall’art. 2729 c.c.
Il requisito della gravità delle presunzioni implica che queste debbano avere un alto grado di attendibilità e probabilità per convincere il giudice e debbano essere chiare e non ambigue. In pratica non è necessaria la certezza assoluta ma è sufficiente un grado di probabilità superiore a quello dell’opposta tesi. La giurisprudenza concorda con questo orientamento, sostenendo che non è richiesto raggiungere la certezza assoluta attraverso l’inferenza presuntiva, ma che sia sufficiente accertare il rapporto logico tra il fatto noto e il fatto da provare, basandosi su canoni di probabilità e regole di esperienza. Il requisito della concordanza delle presunzioni semplici significa che più presunzioni devono convergere sulla stessa conclusione ”.
Nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., gli odierni appellanti hanno fornito più che un valido principio di prova in ordine alla realizzazione dell’immobile in data antecedente al 31 dicembre 1976, per come riportato in fatto. Si tratta di aerofogrammetrie e fotografie, che seppure non tutte sono riferibili ad epoca anteriore al dicembre 1976, sono tuttavia attribuibili ad un tempo prossimo al dicembre 1976 e comunque precedente al 1980, ovvero alla data assunta a fondamento della decisione dell’Amministrazione, per come dichiarata da soggetti terzi (la cui eventuale responsabilità quanto alla veridicità delle dichiarazioni non è oggetto del presente giudizio).
Gli elementi forniti dagli appellanti sono, dunque, idonei a costituire presunzioni che ai sensi dell’art. 2729 c.c. cit. consentono al giudice di dedurre la verosimile esistenza del fabbricato alla data dell’apposizione del vincolo ex art. 15 comma della l. reg. n. 78/1976, con conseguente inversione dell’onere della prova circa l’epoca di realizzazione del manufatto: che, dunque, nel caso di specie – ai fini dell’ulteriore attività amministrativa a svolgersi sulla domanda di condono – dovrà considerarsi realizzato anteriormente alla cit. legge regionale, salvo che il Comune di Sciacca disponga di ulteriori elementi istruttori idonei a dimostrarne, all’opposto, la posteriorità.
III – Da quanto sin qui ritenuto discende che l’appello deve essere accolto, senza che sia necessario esaminare gli ulteriori motivi, con il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado quanto al provvedimento di diniego impugnato (non avendo gli altri atti valore provvedimentale), in riforma della sentenza appellata, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione nei sensi predetti.
IV – La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi e limiti indicati in motivazione.
Spese del doppio grado compensate, ferma la refusione dei contributi unificati alla parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità idonee ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN de NC, Presidente
LV IA, Consigliere, Estensore
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV IA | AN de NC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.