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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/11/2025, n. 3741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3741 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo
nella causa civile iscritta al n. 8593/2023 del ruolo civile contenzioso, n.2065/23 promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Salvatore Serio Parte_1
mandato in atti
Attore opponente
Contro
e per essa la in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino mandato in atti
Convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo del 14.12.2023
regolarmente notificato il sig. conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
sentir revocare l'opposta ingiunzione di Controparte_3
pagamento n.2065/23 emesso in data 19.11.2023 avente ad oggetto pagamento retei di finanziamento insoluti. Spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre interessi e risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa. 2
Parte attrice eccepiva quindi preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto;
la mancanza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo in oggetto;
tutta la dinamica del finanziamento e quindi la legittimità del comportamento posto in essere dalla società di credito.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
e per essa la in persona del legale
[...] Controparte_2
rappresentante pro-tempore contestando tutto quanto eccepito ed impugnato dall' opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna dell' opponente alle spese di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentale e CTU tecnica contabile, precisate le conclusioni la stessa veniva rinviata all'udienza a trattazione scritta del 24.11.2025 per la discussione previa assegnazione dei termini per deposito di note conclusionali e quindi trattenuta per la decisione ex art.281 sexies 3° co. c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società opposta atteso che con copiosa idonea e tempestiva produzione documentale versata in atti la società opposta ha adeguatamente provato di avere tutti requisiti previsti dalla legge (e comunicati regolarmente al debitore ceduto )per agire direttamente al fine di ottenere il soddisfacimento dei diritti di credito sorti in virtù del rapporto di finanziamento in oggetto. 3
In particolare dalla documentazione versata in atti si può agevolmente evincere che il contratto di finanziamento sottoscritto dal sig.
[...]
Parte_1
con l'allora TE NP Personal Finance s.p.a. attraverso varie cessioni ( tutte regolarmente documentate dalla società opposta) la società
si è resa cessionaria a titolo oneroso e pro soluto Controparte_1
di un portafoglio di crediti pecuniari nel frattempo confluiti nella titolarità della
Controparte_4
I relativi obblighi pubblicitari sono stati assolti mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna, oltre che con notifica di comunicazione congiunta di cessione del credito e contestuale intimazione di pagamento del 26.01.2023
Nel merito occorre premettere che la legge n.24 del 28.02.2001 art.1 co° 1
fornendo l'interpretazione autentica in merito alla modalità di calcolo della usura “ab origine” prevede che ai fini dell'applicazione dell'art.644 c.p. e dell'art.1815 2 co° c.c. si intendono usurai gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo indipendentemente dal momento del loro pagamento. 4
Tanto premesso, il CTU, (la cui relazione si condivide e che deve intendersi parte intrante della presente) sulla base della documentazione versata in atti ed in particolare sulla base del contratto di finanziamento n.1427925 datato
05.02.2013 regolarmente sottoscritto dalla parti ed applicando la formula impartita dalla NC d'TA ( nel suo elaborato peritale che si ritiene di condividere in ogni sua parte) ha accertato che non vi è stato alcun superamento del tasso-soglia alla data di stipula del contratto in oggetto, né
con riferimento al tasso d'interesse del finanziamento né con riguardo al tasso di mora.
Pertanto è evidente che gli assunti dell' opponente,
relativi all'asserita usurarietà dei tassi di interesse applicati al contrato di finanziamento 05.02.2013. oltre che privi di pregio giuridico sono rimasti totalmente sforniti di supporto probatorio.
Ha accertato, inoltre la rispondenza del TAEG effettivamente applicato dalla
Finanziaria con quello riportato nel contratto di finanziamento.
Dopo aver appurato la corrispondenza tra il Taeg applicato ed il Taeg
riportato in contratto, in CTU quantificava l'esatto dare avere tra le parti alla data di decadenza del beneficio del termine ( 01.07.2014) pari ad
€.11.399,61 per sorte capitale oltre €.2.297,70 per n.8 rate scadute e non pagate.
All''importo così determinato pari ad €.13.697,31 vanno aggiunti tuttavia i soli interessi legali dal 01.07.2014 al soddisfo-
Conseguentemente il decreto Ingiuntivo opposto va revocato ciò non di meno l' opponente va condannato al pagamento in favore della società opposta della somma di €.13.697,31 oltre interessi legali dal 01.07.2014 al soddisfo. 5
Quanto alle spese, si ritiene che nella specie, ricorrono giustificati motivi per la compensazione integrale delle stesse tra le parti. Spese CTU definitivamente a carico della opposta
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così dispone:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo n.2065/23 emesso dal Tribunale di Lecce in data 19.11.2023
2) Condanna l' opponente al pagamento in favore della Società opposta della complessiva somma di €.13.697,31 oltre interessi legali dal 01.07.2014
al soddisfo;
3) spese integralmente compensate.
4)Definitivamente a carico della società opposta le spese di C.T.U.
Lecce, 14.12 .2025
Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo
nella causa civile iscritta al n. 8593/2023 del ruolo civile contenzioso, n.2065/23 promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Salvatore Serio Parte_1
mandato in atti
Attore opponente
Contro
e per essa la in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino mandato in atti
Convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo del 14.12.2023
regolarmente notificato il sig. conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
sentir revocare l'opposta ingiunzione di Controparte_3
pagamento n.2065/23 emesso in data 19.11.2023 avente ad oggetto pagamento retei di finanziamento insoluti. Spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre interessi e risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa. 2
Parte attrice eccepiva quindi preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto;
la mancanza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo in oggetto;
tutta la dinamica del finanziamento e quindi la legittimità del comportamento posto in essere dalla società di credito.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
e per essa la in persona del legale
[...] Controparte_2
rappresentante pro-tempore contestando tutto quanto eccepito ed impugnato dall' opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna dell' opponente alle spese di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentale e CTU tecnica contabile, precisate le conclusioni la stessa veniva rinviata all'udienza a trattazione scritta del 24.11.2025 per la discussione previa assegnazione dei termini per deposito di note conclusionali e quindi trattenuta per la decisione ex art.281 sexies 3° co. c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società opposta atteso che con copiosa idonea e tempestiva produzione documentale versata in atti la società opposta ha adeguatamente provato di avere tutti requisiti previsti dalla legge (e comunicati regolarmente al debitore ceduto )per agire direttamente al fine di ottenere il soddisfacimento dei diritti di credito sorti in virtù del rapporto di finanziamento in oggetto. 3
In particolare dalla documentazione versata in atti si può agevolmente evincere che il contratto di finanziamento sottoscritto dal sig.
[...]
Parte_1
con l'allora TE NP Personal Finance s.p.a. attraverso varie cessioni ( tutte regolarmente documentate dalla società opposta) la società
si è resa cessionaria a titolo oneroso e pro soluto Controparte_1
di un portafoglio di crediti pecuniari nel frattempo confluiti nella titolarità della
Controparte_4
I relativi obblighi pubblicitari sono stati assolti mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna, oltre che con notifica di comunicazione congiunta di cessione del credito e contestuale intimazione di pagamento del 26.01.2023
Nel merito occorre premettere che la legge n.24 del 28.02.2001 art.1 co° 1
fornendo l'interpretazione autentica in merito alla modalità di calcolo della usura “ab origine” prevede che ai fini dell'applicazione dell'art.644 c.p. e dell'art.1815 2 co° c.c. si intendono usurai gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo indipendentemente dal momento del loro pagamento. 4
Tanto premesso, il CTU, (la cui relazione si condivide e che deve intendersi parte intrante della presente) sulla base della documentazione versata in atti ed in particolare sulla base del contratto di finanziamento n.1427925 datato
05.02.2013 regolarmente sottoscritto dalla parti ed applicando la formula impartita dalla NC d'TA ( nel suo elaborato peritale che si ritiene di condividere in ogni sua parte) ha accertato che non vi è stato alcun superamento del tasso-soglia alla data di stipula del contratto in oggetto, né
con riferimento al tasso d'interesse del finanziamento né con riguardo al tasso di mora.
Pertanto è evidente che gli assunti dell' opponente,
relativi all'asserita usurarietà dei tassi di interesse applicati al contrato di finanziamento 05.02.2013. oltre che privi di pregio giuridico sono rimasti totalmente sforniti di supporto probatorio.
Ha accertato, inoltre la rispondenza del TAEG effettivamente applicato dalla
Finanziaria con quello riportato nel contratto di finanziamento.
Dopo aver appurato la corrispondenza tra il Taeg applicato ed il Taeg
riportato in contratto, in CTU quantificava l'esatto dare avere tra le parti alla data di decadenza del beneficio del termine ( 01.07.2014) pari ad
€.11.399,61 per sorte capitale oltre €.2.297,70 per n.8 rate scadute e non pagate.
All''importo così determinato pari ad €.13.697,31 vanno aggiunti tuttavia i soli interessi legali dal 01.07.2014 al soddisfo-
Conseguentemente il decreto Ingiuntivo opposto va revocato ciò non di meno l' opponente va condannato al pagamento in favore della società opposta della somma di €.13.697,31 oltre interessi legali dal 01.07.2014 al soddisfo. 5
Quanto alle spese, si ritiene che nella specie, ricorrono giustificati motivi per la compensazione integrale delle stesse tra le parti. Spese CTU definitivamente a carico della opposta
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così dispone:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo n.2065/23 emesso dal Tribunale di Lecce in data 19.11.2023
2) Condanna l' opponente al pagamento in favore della Società opposta della complessiva somma di €.13.697,31 oltre interessi legali dal 01.07.2014
al soddisfo;
3) spese integralmente compensate.
4)Definitivamente a carico della società opposta le spese di C.T.U.
Lecce, 14.12 .2025
Il G.O. Marilena Caroppo