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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/12/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 2402/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani – sezione civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Francesco Pellecchia Presidente
2) Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
3) Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2402 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Scricco Marina, presso il cui studio, sito in Barletta Parte_1 alla via Vitrani n. 43, elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
Resistente contumace
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.6.2023, ha chiesto al Tribunale di Trani di dichiarare la Parte_1 separazione personale dal coniuge , con il quale ha contratto matrimonio Controparte_1 concordatario in Barletta il 25.6.2009 (atto n. 124 parte II serie A anno 2009). A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto: che dall'unione coniugale sono nati due figli, , Per_1 il 1.12.2009, ed il 18.2.2013; che la convivenza coniugale, inizialmente serena, è divenuta Persona_2 CP_ progressivamente intollerabile, a causa dei comportamenti assunti dal resistente;
che il ha intrattenuto nel tempo più relazioni extraconiugali, perdonate dalla per preservare l'unione familiare Pt_1
e garantire il benessere dei minori;
che tuttavia, in seguito alla scoperta di un'ulteriore relazione, il CP_2
1
[...] ha abbandonato il tetto coniugale;
che dopo l'allontanamento, avvenuto nel mese di gennaio 2023, non ha fatto più pervenire sue notizie alla moglie ed ai figli;
che qualche settimana prima del deposito del CP_ ricorso introduttivo del presente giudizio, il le ha comunicato di non voler più fare ritorno a casa, intendendo stabilirsi definitivamente in Canada;
che il resistente ha assunto un comportamento di totale disinteresse morale e materiale nei confronti dei figli, ostacolando con la sua assenza l'assunzione delle decisioni nell'interesse degli stessi;
con riguardo alle condizioni economiche, di essere docente di scuola CP_ primaria, assunta con contratto a tempo determinato, e che il sino al 31.12.2022, ha svolto attività lavorativa con la qualifica di pizzaiolo. Ciò posto, ha chiesto al Tribunale: di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con Parte_1 addebito al resistente;
di affidare in via esclusiva i minori, ed a sé, stante il totale Per_1 Persona_2 disinteresse del padre, con contestuale collocamento degli stessi presso di lei;
di assegnare a sé la casa CP_ coniugale, in virtù del collocamento dei figli minori e di invitare il a portare via tutti i suoi beni personali;
di regolamentare il diritto di visita del padre e dei minori;
di determinare il concorso del padre al mantenimento ordinario dei minori nella misura non inferiore ad € 800,00 mensili, ossia € 400,00 per ciascun figlio, somma annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di prevedere che l'assegno unico sia integralmente da ella percepito.
Con decreto del 15.6.2023, è stata fissata l'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. e disposta la comunicazione della pendenza del procedimento al P.M. in sede. All'udienza del 20.9.2023, fissata per la comparizione personale delle parti, il Giudice relatore ha fissato nuova prima udienza e disposto la rinnovazione della notifica, atteso che la stessa non è avvenuta nel rispetto del termine ex art. 473 bis.14, comma 5 c.p.c.. Nel prosieguo è stata dichiarata la nullità della notifica avvenuta, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso la casa coniugale. Celebrata la successiva prima udienza di comparizione, il Giudice relatore ha dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente, regolarmente citato, ed ha riservato il giudizio per l'adozione dei provvedimenti provvisori. Quindi, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. del 14.4.2024: ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
ha affidato i minori in via esclusiva alla con collocazione abitativa prevalente presso Pt_1 la stessa, a cui ha assegnato la casa coniugale;
ha regolamentato il diritto di visita;
ha posto a carico del CP_ l'obbligo di versare la somma mensile pari ad € 400,00 - € 200,00 per ciascun figlio- oltre alla rivalutazione annuale ISTAT, a titolo di mantenimento ordinario per i figli minori;
ha onerato il resistente del concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie per i minori.
In seguito, è stato disposto l'ascolto dei minori, all'esito del quale, la causa è stata riservata in decisione al collegio. Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, non costituitosi in seguito alla notifica del ricorso e dei successivi atti e verbali di causa, perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito avanzata dalla ricorrente Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze processuali emerge una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento la cessazione di ogni forma di coabitazione tra i coniugi ed il totale CP_ disinteresse del nei confronti dell'intero nucleo familiare. Stante il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento della domanda, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
2 Quanto alla richiesta di addebito, deve evidenziarsi che la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che la irreversibile crisi coniugale sia stata cagionata esclusivamente dal comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi. Deve sussistere, in altri termini, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (Cass. n. 17317/16). In punto di onere probatorio, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà o più in generale per violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, la prova della relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (cfr. Cass., ord. n. 16691/2020; Cass., ord. n. 3923/2018). Nel caso di specie, con riferimento alle modalità dell'allontanamento dalla casa coniugale, alcuna richiesta di prova è stata articolata e difetta, in ogni caso, ai fini della pronuncia di addebito della separazione per violazione dell'obbligo di coabitazione, la prova del nesso causale tra l'allontanamento e l'intollerabilità della convivenza, atteso che le stesse dichiarazioni di ricorrente resistente circa i comportamenti assunti dal marito durante il rapporto coniugale manifestano una profonda crisi già in atto, tale per cui non v'è prova che l'allegata condotta di abbandono del tetto coniugale sia la causa dell'intollerabilità della convivenza e non costituisca anzi la conseguenza e la manifestazione esteriore della predetta crisi. Quindi, la domanda di addebito della separazione proposta va rigettata, in quanto infondata. Va, pertanto, pronunciata la separazione ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
Sui provvedimenti nell'interesse dei minori Con riguardo ai minori, deve rilevarsi che dalle risultanze processuali è emerso un profondo disinteresse del padre nei confronti dei figli, non solo desumibile dal comportamento processuale del genitore, che pur a fronte della domanda di affidamento esclusivo proposta dalla ricorrente, non ha inteso costituirsi in giudizio, ma anche dalle dichiarazioni rese dei minori durante l'ascolto. Entrambi i minori hanno rappresentato di non vedere il padre da tempo, di non sapere dove si trovi e di averlo rivisto solamente a fine gennaio del 2024 per un breve incontro, un anno dopo la fine della convivenza presso la casa coniugale. In merito al regime di affidamento, deve osservarsi che il giudice è tenuto ad attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando il genitore che appaia più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, anche in deroga al regime dell'affidamento condiviso. In particolare, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., l'affidamento del minore ad un solo genitore può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. L'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale in ordine alle scelte più importanti, quali quelle attinenti alla salute, all'educazione, all'istruzione ed alla residenza abituale del minore, può essere giudizialmente derogato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 337 quater c.c., prevedendo che sia il genitore affidatario in via esclusiva ad esercitare la responsabilità genitoriale anche con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie. Tale concentrazione della genitorialità in capo ad uno solo dei genitori non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale dell'altro genitore, ma ne modifica l'esercizio.
3 Pertanto, il genitore non affidatario ha il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Ebbene, ritiene il Collegio che sussistano gli elementi per disporre l'affido esclusivo dei figli alla madre, anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse, atteso che il sostanziale disinteresse del padre impone nel preminente interesse dei minori la concentrazione delle capacità genitoriali in capo alla Pt_1 costituendo la totale mancanza di interesse per le sorti dei figli, sia dal punto di vista educativo che economico, un elemento di sé pregiudizievole per gli stessi, tale da giustificare la deroga al regime preferenziale dell'affidamento condiviso. Del resto, l'assenza di qualsivoglia rapporto tra padre e figli, tenuto anche conto dell'età di e Per_1
determinerebbe l'impossibilità di un esercizio della responsabilità genitoriale rispondente Persona_2 alle capacità, alle inclinazioni naturali ed alle aspirazioni dei figli. Va altresì disposto il collocamento prevalente dei minori presso l'abitazione della madre, che costituisce il genitore di esclusivo riferimento per i figli e che si occupa in modo continuativo dell'accudimento degli stessi. Ne consegue, l'assegnazione alla della casa coniugale ex art. 337 sexies c.c. per consentire ai minori Pt_1 di conservare il loro habitat domestico. Circa il diritto di visita dei minori e del padre, in considerazione dell'età dei minori e del lungo periodo di allontanamento del padre, si ritiene che non sia opportuno disciplinare in modo puntuale il diritto-dovere di visita, dovendosi prevedere che ove il padre manifesti l'intenzione di incontrare i minori, previo avviso alla madre e tenuto conto delle esigenze di e gli incontri dovranno Per_1 Persona_2 svolgersi in modalità assistita presso la sede dei Servizi Sociali di Barletta, secondo un calendario di incontri stabilito dal personale della struttura. Quanto agli aspetti relativi al mantenimento dei minori, va anzitutto chiarito che grava su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere i figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Sul punto, giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte, in ordine ai criteri applicabili per la determinazione dell'assegno di mantenimento. Il quadro normativo costituito dagli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. impone, ai fini della determinazione dell'assegno, sia la valutazione di aspetti che attengono al figlio, quali le attuali e concrete esigenze di vita dello stesso, il tenore di vita da questi goduto in costanza di matrimonio (ovvero durante la convivenza), i tempi di permanenza presso ciascun genitore, che di profili che riguardano i genitori, ossia le risorse economiche di ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da ciascuno assunti. La giurisprudenza è costante nel ritenere che il dato normativo, nello stabilire che entrambi i coniugi sono tenuti ad adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non prevede, per la determinazione del contributo al mantenimento, un criterio automatico, limitato al calcolo percentuale dei redditi, ma impone l'applicazione di un sistema più completo ed elastico di valutazione (Cass. n. 25134/18).
Orbene, non sono note le attuali condizioni reddituali del resistente, ma v'è prova dello svolgimento di attività lavorativa sino al 31.12.2022 alle dipendenze della con sede in Controparte_3
Barletta alla Via Cialdini n. 6, con contratto di lavoro a tempo determinato e la qualifica di pizzaiolo, con una retribuzione mensile lorda di circa € 1.500,00 (vd. all. n. 13 ricorso). Di contro, la è una docente di scuola elementare, con retribuzione mensile di circa € 1.500/1.600, Pt_1 gestisce un b&b, è proprietaria e comproprietaria di diversi immobili (vd all. 9) e titolare di risparmi investiti in buoni fruttiferi postali (all. n. 11). Nel caso in esame, tenuto conto delle presumibili esigenze dei minori, dei tempi di permanenza presso la madre, della situazione reddituale e personale dei genitori, in particolare della circostanza che il resistente ha capacità lavorativa specifica e si trova in piena età lavorativa, il Collegio ritiene congruo determinare il 4 contributo al mantenimento per i figli a carico del padre nella misura mensile di € 200,00 per ciascun figlio oltre adeguamenti Istat. Vanno, infine, poste a carico di entrambi i genitori in eguale misura le spese straordinarie, da determinarsi secondo il Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Trani e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani. Nulla deve disporsi in ordine all'assegno unico, dovendo trovare applicazione nel caso in esame la specifica disciplina prevista nell'ipotesi di affidamento esclusivo. Le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto degli esiti del giudizio ed in particolare della soccombenza della ricorrente in ordine alla domanda di addebito della separazione e della richiesta relativa alla quantificazione dell'assegno per i minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunziando sulla controversia come innanzi proposta, garantito l'intervento del P.M., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Barletta il 25.6.2009 (atto n. 124 parte II serie A anno 2009);
3. Rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da;
Parte_1
4. Affida in via esclusiva alla madre i minori e con collocamento presso la Per_1 Persona_2 stessa, disponendo che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
5. Assegna la casa coniugale alla ricorrente;
Parte_1 CP_
6. Disciplina il diritto-dovere di visita del nei confronti dei figli minori come in parte motiva;
7. Pone a carico di l'obbligo di versare mensilmente in favore di , Controparte_4 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 (quattrocento/00) a titolo di contributo al mantenimento dei figli – in ragione di € 200,00 per ciascun figlio- somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo indici Istat;
8. Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese Controparte_1 straordinarie, da determinarsi secondo il Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Trani e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani;
9. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
10. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 124 parte II serie A anno 2009). Così deciso in Trani nella Camera di Consiglio del 9.12.2025 Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia
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