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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/04/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Angelo Scarpati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3839/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 696/2021 del 20.5.2021 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata- Sez. II
TRA
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente Parte_1 domiciliato in Pozzuoli (NA), alla Via Celle n. 2, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Gioiello, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di opposizione
OPPONENTE E
in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Napoli alla Via C. Console n. 3, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Galgano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note di trattazione depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 09-01-2025.
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1 in persona del sindaco p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 696/2021 del 20-05-2021, emesso dal tribunale di Torre
Annunziata, Sez. II, per la somma di euro 336.961,39, oltre interessi legali dalla domanda e spese.
Il decreto ingiuntivo era stato richiesto da poiché Controparte_1 assumeva di essere creditrice del della Parte_1 complessiva somma di euro 336.961,39, in ragione dei crediti alla stessa ceduti dalla Telecom Italia s.p.a., riguardanti le fatture specificamente indicate in atti.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opponente deduceva che: in virtù della legge
190/2014 nulla era dovuto dal risultando Parte_1 debitore per tali obbligazioni il , ed eccependo, in ogni Controparte_2 caso, la prescrizione dei diritti vantati in giudizio dall'opposta, contestando il valore probatorio e contenutistico delle comunicazioni depositate dalla controparte, datate 13-02-2018 e 2-10-2019.
Nel merito, chiedeva dichiararsi l'infondatezza della domanda proposta dall' per aver tempestivamente disdetto i servizi oggetto Controparte_1 dei già menzionati documenti fiscali.
Pertanto, chiedeva dichiarare che alcuna somma era dovuta in favore dell' e revocare il decreto ingiuntivo n. 696/2021 del 20- Controparte_1
05-2021, con vittoria di spese e competenze di lite.
L contestava l'opposizione, replicando che la Telecom Controparte_1
Italia s.p.a. non sarebbe venuta a conoscenza delle comunicazioni di disdetta del servizio inviatele dal sull'eccezione riguardante la carenza di Pt_1 legittimazione passiva, deduceva che la norma richiamata dall'opponente non faceva riferimento alle prestazioni oggetto del servizio per il quale si chiedeva il pagamento, rispetto al quale, invece, restava debitore il Parte_1
[...]
Nel merito, insisteva per l'accoglimento della domanda, per cui chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di lite, con condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
L invocava la provvisoria esecutorietà del decreto CP_1 Controparte_1 ingiuntivo, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., che, con ordinanza del 9.5.2022, non era concessa.
All'udienza del 09-05-2022, il giudicante concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con decorrenza dal giorno 17-05-2022; decorsi tali termini, con ordinanza del 19-10-2022, rilevata d'ufficio la nullità del contratto ex art. 17 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, assegnava un termine alle parti per depositare memorie contenenti osservazioni sulla questione.
2 Tenuto conto della reiterata eccezione di nullità ex art. 17 del R. D. 2440/1923 sollevata da parte opponente, il giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 22-05-2024, rinviava all'udienza del 09-01-2025 per la precisazione delle conclusioni.
2. Nel merito, l'opposizione appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
Prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02).
Tanto premesso, si osserva come, per costante giurisprudenza, il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533;
Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261).
Nella fattispecie oggetto di esame spetta dunque all' Controparte_1 odierna opposta, la prova dei fatti costituitivi.
Come già evidenziato nel corso del processo giusta ordinanza del 19.10.2022, resa dal precedente istruttore, con specifico riferimento al caso di specie, il contratto stipulato tra l' e l'opponente ente locale Controparte_1 necessita di forma scritta ad substantiam.
A tal proposito, deve rammentarsi, infatti, quanto previsto dagli artt. 16 e 17
RD. 18 novembre 1823 n.2440, che impongono la forma scritta per i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione;
si tratta, invero, di disposizioni che trovano il proprio fondamento nei generali principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Costituzione. Proprio l'identità di ratio consente di ritenere applicabile il medesimo obbligo di forma scritta anche ai contratti stipulati dagli enti locali, nonostante l'abrogazione degli artt. 87 e 140 del RD. n. 383 del 1934 ad opera dell'art. 274, lett. A) del dlgs. n.267/2000 con riferimento a Comuni e Province, trattandosi di un principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico (territoriale) (in questo senso, da ultima, Cass., Sezioni Unite n.9775/2022).
Ne deriva, dunque, che il professionista, che agisce per ottenere il pagamento del proprio diritto di credito, deve provare la fonte contrattuale del proprio
3 credito, che, nel caso di specie, è costituito da un contratto in forma scritta ad substantiam.
Ebbene, tale prova non è stata fornita dalla società opposta, creditrice in senso sostanziale, in ragione di quanto di seguito precisato.
Invero, è noto che, nel regime processuale antecedente l'entrata in vigore della cd. Riforma IA ( regime cui è sottoposto, ratione temporis, il giudizio de quo), il termine ultimo per articolare i mezzi istruttori e per produrre documentazione a sostegno delle proprie domande ed eccezioni è dato dalla II memoria ex art. 183 c.p.c.; a detta regola fa( ceva) eccezione il giuramento decisorio, che ai sensi dell'art. 233 c.p.c. può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, come pure la proposizione della querela di falso, ex art. 221 c.p.c., e il deposito di documenti che legittimerebbero la revocazione, ex art. 395, n. 3 c.p.c..
Va osservato, peraltro, sul punto, che è ormai rimasta minoritaria l'opinione che tendeva a distinguere tra prove costituende e prove precostituite e che affermava che le seconde maturassero in un secondo momento;
invero, sia la giurisprudenza di legittimità che quella costituzionale convengono sul fatto che tutte le prove dirette devono essere articolate e prodotte entro lo stesso termine
(cfr. Cass. n. 5539/2004 e Cass. n. 15646/2003; cfr. Corte Cost. n. 401/2000), e cioè con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 cpc ( previgente).
Ne discende, allora, che il contenuto della terza memoria di cui all'art. 183 comma 6 cpc era limitato alla mera articolazione della prova contraria, da intendersi sia come prova costituenda, sia come prova costituita (v. Cassazione
n. 2656/2005).
Venendo, allora, al caso di specie, come, peraltro, tempestivamente rilevato dalla parte opponente, non può non evidenziarsi come la documentazione fondante la pretesa creditoria sia stata depositata dall'opposta solo in sede di terza memoria ex art. 183 comma 6 cpc ( del 6.9.2022), memoria, come ribadito, il cui contenuto è normativamente limitato alla sola articolazione della prova contraria;
di tal che siffatto deposito documentale deve considerarsi tamquam non esset, poiché tardivo.
Nondimeno, per esigenze di completezza, va aggiunto che secondo consolidato avviso del giudice di legittimità, il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario con le riforme del '90-'95 deve ritenersi inteso non solo nell'interesse di parte, ma anche nell'interesse pubblico all'ordinato e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo e dall'eventuale accettazione del contraddittorio (Cass. n. 16921/200367, Cass.
n. 5539/2004, Cass. n. 378/2002, Cass. n. 4376/2000).
In ragione di quanto detto, dunque, non può considerarsi provata, in questa sede, l'esistenza di un contratto redatto in forma scritta ad substantiam, cosicchè la pretesa creditoria consacrata nel provvedimento monitorio è destituita di fondamento;
pertanto, in accoglimento dell'opposizione proposta dal previa revoca del decreto ingiuntivo n. Parte_1
4 696/2021 del 20.5.2021, deve dichiararsi che non è dovuta, da parte del in favore della Intesa San Paolo spa, la somma di Parte_1 euro 336.961,39.
Tutte le altre questioni restano assorbite dalla pronuncia di nullità del contratto.
3. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c.; quanto ai compensi, essi si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai parametri minimi, tenuto conto della natura della causa, delle questioni affrontate nonché del carattere meramente documentale dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, in persona del Giudice monocratico, dott. Angelo Scarpati, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 696/2021 del 20-05-2021, dichiara non dovuta, da parte del in favore della Intesa San Paolo spa, Parte_1 la somma di euro 336.961,39;
2) Condanna la Intesa San Paolo spa, in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore del in pers. del legale Parte_1 rapp.te p.t., delle spese di lite che liquida in € 634,00 per spese vive ed euro
11.229,00 per compensi, oltre rimborso generale delle spese al 15% ed oltre iva e cpa se dovuti.
Torre Annunziata, così deciso in data 16.4.2025
Il giudice monocratico dott. Angelo Scarpati
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