Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/06/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 115/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato ad [...] l'[...], c.f. Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Stefano Massimino (del
[...]
Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
(in persona del Commissario Straordinario p.t. Dott.ssa Controparte_1
Pa
, con sede in Acireale (c.f. ), rappresentata e Controparte_2 C.F._2
difesa per procura in atti dall'Avv. Antonio Lorito (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellata
OGGETTO: successione testamentaria.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 5.5.2025 – già fissata ex artt.
350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
universale di ved. (che era nata ad [...] il 15 dicembre Persona_1 Per_2
1900 ed ivi decedeva il 4 febbraio 1994), conveniva innanzi al Tribunale di Catania la
(già di Acireale onde Controparte_1 Controparte_3
sentir dichiarare la risoluzione per inadempimento della disposizione del testamento pubblico della de cuius mercè alla quale questa legava in favore dell'Istituzione convenuta la proprietà di “un fondo rustico di 17.346 mq. sito in c.da Grotta di
Acireale e degli immobili (in parte fabbricati rurali e in parte fabbricati urbani) ivi insistenti (in Catasto Terreni al foglio 55, part. 37, di mq. 598, e 38 di mq. 176, ed in
Catasto Urbano al foglio 55, part. 37, sub. 2, cat. A/2, cl. 2, vani 6), oltre a un agrumeto di seconda classe della superficie di ha 1.67.48”, al contempo imponendo alla legataria, a titolo di onere ex art. 647 c.c., di destinare il compendio lasciatole a casa di riposo da denominare (in onore del nipote premorto della de cuius) “Casa di riposo NI Catanzaro”, e facendo poi espresso divieto di rivendita a terzi del compendio immobiliare o, comunque, di sua distrazione dalla destinazione prescelta dalla testatrice.
A sostegno della sua domanda esso attore allegava che “l' ha Controparte_1
accettato il legato suddetto con verbale in Notar da Acireale del 18.11.1996 R_
(registrato in Acireale il 02.12.1996) e non ha ad oggi, trascorsi 21 anni, né avviato alcuna progettualità per adempiere al modus imposto dal legato della sig.ra ER
(o ) né ha mantenuto la qualità del bene ricevuto che si trova,
[...] Parte_2
come da perizia che si deposita, in totale stato di abbandono e degrado;
e, malgrado la diffida inviata dal sig. all (prot. 3680 del Parte_1 Controparte_1
20.09.2017), nonché all'Ente di controllo dell , Regione Siciliana, a mezzo CP_1
Racc. A.R. del 20.09.2017, nessun cenno è pervenuto all'attore il quale era disponibile, in via transattiva e bonaria, in memoria della sig.ra e del Sig. ER
, suo de cuius, ad effettuare una donazione all'Ente oggi Persona_4
convenuto pari ad un terzo del valore stimato dell'immobile”.
§§§ Costituitasi in contraddittorio l' di Acireale contestava la Controparte_1
domanda del negando, anzitutto, che quest'ultimo rivestisse realmente la Parte_1
qualità che vantava di erede di . Sempre in via preliminare eccepiva Persona_1
la prescrizione, ex art. 648 c.c., del (presunto) diritto azionato da controparte. Nel merito, negava che comunque sussistesse l'inadempimento addotto dal . Parte_1
Venuti in udienza, in esito all'assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma,
c.p.c. l'attore, con la sua prima memoria, eccepiva altresì la nullità del legato anzidetto per violazione di norma imperativa ex art. 1418 comma 1, c.c. o, comunque, ex art. 647, comma 3, c.c. per “impossibilità originaria alla realizzazione, atteso che sul bene immobile oggetto del modus insisteva dal 1984, ossia da ben 10 anni prima della pubblicazione del testamento, un vincolo naturalistico in quanto ubicato all'interno della Riserva Naturale della Timpa istituita con Decreto n. 84 del
14.03.1984 della Regione Siciliana”.
Eccezione – quest'ultima – che con la propria seconda memoria la convenuta istituzione chiedeva che fosse ritenuta pregiudizialmente inammissibile, siccome integrante mutatio libelli.
§§§
Datosi inutilmente corso alla procedura di mediazione disposta dal G.I. la causa, essendosi ritenuto che fosse già sufficientemente istruita documentalmente, giungeva dunque rapidamente al suo naturale epilogo.
Indi - raccolte le conclusioni delle parti, e posta la causa in decisione – con sentenza n. 2651/2023 del 20 giugno 2023 il Tribunale adito rigettava la domanda attorea di risoluzione del legato anzidetto in accoglimento, in particolare, dell'eccezione di prescrizione pure tempestivamente sollevata da parte convenuta.
Infatti – si affermava, previamente premessosi che “L'azione di risoluzione di una disposizione testamentaria, proposta dall'erede sostituito contro l'istituito per inadempimento dell'onere apposto alla istituzione, distinguendosi dalla petitio hereditatis, che presuppone la qualità di erede in colui che la esercita e, nel caso di sostituzione ordinaria, la risoluzione, quindi, della disposizione testamentaria in favore dell'istituito, è soggetta alle comuni norme sulla prescrizione (Cass.
11430/1993)” - “è agli atti la prova che parte convenuta accettò il legato modale in data 18 novembre 1996 (cfr. doc. 7 di parte attrice), sicché è da tale data che decorreva il suddetto termine prescrizionale, che è spirato il 18 novembre 2006 senza che parte attrice abbia mai posto in essere un qualche tempestivo atto interruttivo: infatti, prima della notificazione della citazione introduttiva del presente giudizio
(avvenuta il 25 ottobre 2017 e, dunque, ben oltre il termine anzidetto), il Parte_1
inviò all'ente convenuto unicamente una diffida in data 18-20 settembre 2017 (cfr. doc. 8 di parte attrice) – anche in questo caso, dunque, a prescrizione già abbondantemente maturata”.
Non essendo poi la relativa questione assorbita dalla rilevata prescrizione, osservava ulteriormente il primo giudice - quanto alla domanda di nullità dello stesso legato avanzata dal solo con la sua memoria ex art. 183, co. VI, 1), c.p.c. - che “di Parte_1
tutta evidenza la domanda di declaratoria di nullità della clausola testamentaria – come detto, avanzata da parte attrice per la prima volta nella memoria ex art. 183, co. VI, 1) c.p.c. – è inammissibile in quanto tardiva, dal momento che, da un lato, ai sensi della menzionata disposizione di legge, con la prima memoria istruttoria le parti possono unicamente precisare/modificare domande/eccezioni/conclusioni già proposte, e che, dall'altro, non risulta che tale pretesa fosse stata precedentemente dedotta dal all'udienza di comparizione e trattazione del 27 marzo 2018”. Parte_1
§§§
Avverso detta sentenza interponeva, con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 22 gennaio 2024, appello articolato su due motivi.
Deducendo anzitutto – con il primo - che avesse errato il primo giudice nel ritenere pregiudizialmente tardiva detta domanda di declaratoria di nullità del legato de quo: senza considerare che, tuttavia, la nullità medesima fosse “rilevabile anche d'ufficio
e, peraltro, preliminare rispetto alla disamina della spiegata domanda di risoluzione del contratto. Nessuna tardività o preclusione di sorta era quindi maturata al momento della esplicazione di tale eccezione in sede di memorie. Peraltro tale eccezione era già contenuta anche nell'atto di citazione, ancorchè in modo sintetico e non esplicito, essendo le deduzioni addotte in sede di memorie una mera precisazione di quanto già sostenuto con la domanda oggetto di citazione”.
Per altro verso, con il suo secondo motivo di impugnazione deduceva esso Parte_1
che il Tribunale avesse errato anche allorchè aveva accolto detta eccezione di prescrizione: senza considerare che, tuttavia, per l'adempimento del legato de quo non fosse stato fissato un termine di esecuzione. Inoltre, il primo giudice neppure aveva tenuto in debito conto che “l' ha documentato come nel tempo abbia CP_1
tentato, attraverso varie richieste ad Enti pubblici, di ottenere le risorse per la realizzazione dell'opera richiesta dal de cuius senza tuttavia ottenere l'esito sperato.
Pertanto, la prescrizione dell'azione di risoluzione non può dirsi decorrente dal momento dell'apertura della successione per come statuito dalla sentenza, ma piuttosto dal momento in cui la volontà volta alla realizzazione dell'opera è venuta meno, con conseguente definitivo inadempimento dell'onere. Nel caso in specie controparte ha sino ad oggi dichiarato di aver anche recentemente tentato
l'esecuzione dell'opera oggetto di legato, tuttavia invano;
non essendo quindi maturata la prescrizione, e sussistendo d'altra parte un grave inadempimento che pregiudica definitivamente la realizzazione del legato, si giustifica quindi la richiesta risoluzione”.
E per quanto così riassunto esso concludeva chiedendo alla Corte Parte_1
adita di“dichiarare in via principale - in riforma della sentenza impugnata nella parte in cui dichiara tardiva la domanda di nullità del legato modale oggetto della presente controversia - la nullità della predetta disposizione testamentaria per impossibilità originaria;
in via subordinata, in riforma della sentenza impugnata relativamente alla ritenuta prescrizione dell'azione, dichiarare la risoluzione per sopravvenuto inadempimento dell'onere apposto al legato in favore dell' . Con CP_1
vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e diritto alla restituzione di quanto già versato alla in forza del titolo esecutivo”. CP_1
§§§ Costituitasi in seconda istanza la – prima ancora di Controparte_1
contestare i due motivi dell'appello del – ex art. 346 c.p.c. riproponeva, in Parte_1
limine litis, la propria eccezione diretta a contestare il reale possesso da parte del della vantata qualità di erede di . E pertanto concludeva Parte_1 Persona_1
chiedendo alla Corte di ”dichiarare inammissibile, ovvero infondato, il gravame proposto per difetto di legittimazione processuale e sostanziale attiva dell'appellante; in via gradata, dichiarare inammissibile perchè tardiva, ovvero infondata, la domanda di riforma della sentenza di cui al primo motivo d'appello, quanto all'istanza di declaratoria di nullità del legato modale per impossibilità originaria del modus;
in via gradata, infondata la domanda di riforma della sentenza di cui al secondo motivo d'appello quanto all'istanza di risoluzione del legato per inadempimento dell'onere testamentario, dato l'inutile decorso del termine decennale di prescrizione;
in via estremamente gradata, rigettare l'appello in ragione della fondatezza delle altre eccezioni (già proposte dall'Ente appellato in primo grado) rimaste assorbite nella pronuncia di primo grado;
per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado e comunque rigettare i motivi d'appello; condannare l'appellante alla rifusione dei compensi e delle spese di lite per ritenuta soccombenza, disponendone la distrazione in favore del procuratore dell'Ente convenuto”.
§§§
In esito all'udienza già fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., la
Corte rinviava le parti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 350bis e 281sexies
c.p.c., a successiva udienza di discussione finale della causa.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
E' fondata – con valenza assorbente di ogni altra questione, dal cui vaglio ci si può dunque esimere – la riproposta eccezione diretta, come premesso, a contestare il reale possesso da parte del della vantata qualità di erede di . Parte_1 Persona_1 Previamente ribadito anche in questa sede che “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento - o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione - da parte del convenuto” (Cass.SS.UU. 2951/2016), deve allora darsi atto che il predetto non ha saputo, a petto delle contestazioni al riguardo sollevate da controparte, documentare anzitutto di essere stato realmente chiamato all'eredità in morte di
(od anche di essere erede di soggetto già chiamato alla stessa eredità Persona_1
e che l'aveva accettata). A sostegno della propria pretesa di essere erede di ER
costui ha soltanto versato in atti la dichiarazione di successione in morte
[...]
della de cuius che esso presentava, al tempo, all'Ufficio del Registro di Parte_1
Acireale: ed a tal proposito è appena il caso di rammentare che la dichiarazione di successione – se, per pacifico indirizzo interpretativo, neppure prova che chi l'abbia presentata abbia accettato, essendovi stato chiamato, la relativa eredità – tantomeno si presta a dar prova (sempre in favore di chi l'abbia presentata) di una delazione ereditaria.
Ciò posto, per debito di ragione non deve omettersi di dare pure atto che, già sulla base delle stesse allegazioni dell'odierno appellante, vi ha in atti persino prova positiva della circostanza che questi non sia stato chiamato all'eredità in morte di
Esso deduceva, infatti, che “La signora Persona_5 Parte_1 ER
(o ) disponeva delle proprie sostanze per testamento pubblico
[...] Parte_2
in notaio di ZA NE giusto verbale del 28.02.1994 reg.to al n.381/I. R_
Con detto testamento disponeva dei suoi beni istituendo vari legati. La qualità di erede della sig.ra o sarebbe stata, comunque, della Persona_1 Parte_2
sorella non avendo detta de cuius, in costanza di matrimonio nè in Parte_3
altra epoca, avuto figli, mentre il marito come detto, era Persona_6
premorto. La sorella decedeva prima della morte della sorella Parte_3
, e lasciava quale unico erede il figlio della stessa, sig. Parte_2 _4
, sposato con , essendo già deceduto l'altro figlio NI
[...] Controparte_4 o celibe e senza figli. Dalla unione tra e Controparte_5 Persona_4
non sono nati figli. Il sig. decedeva in Controparte_4 Persona_4
Acireale il 19.01.1993 lasciando quale unico erede “universale” il sig. Parte_1
oggi attore, giusto testamento olografo pubblicato in notar da
[...] R_
ZA NE il giorno 11 febbraio 1993 registrato in Acireale il 19 febbraio 1993 al n.237. Non vi è dubbio, pertanto, sulla qualità di unico discendente della sig.ra
, di oggi attore”. Parte_4 Parte_1
In realtà, dato certo è, piuttosto, quello che alla suddetta data del 4 febbraio 1994 era già deceduta non soltanto ma anche il di lei figlio Parte_3 Persona_4
(venuto meno ai vivi, come s'è visto, il 19.1.93): ciò che esclude che, nella specie, possa esservi stata delazione dell'eredità della de cuius per rappresentazione ex artt.
467 e segg. c.c., disposizioni codicistiche – queste - nell'esegesi delle quali risulta consolidata l'affermazione che “L'indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione, quale prevista dagli artt. 467 e 468 cod. civ., è tassativa, essendo il risultato d'una scelta operata discrezionalmente dal legislatore,
sicché non è data rappresentazione quando la persona cui si intenda subentrare non è un discendente, un fratello o una sorella del defunto” (ex ceteris Cass. II 5508/2012).
Nel caso a mani, pertanto, non può essersi registrata alcuna successione per rappresentazione, mentre priva di alcuna copertura normativa è la pretesa del Parte_1
di professarsi erede di per rappresentazione non di Persona_1 Parte_3
(sorella della de cuius) ma del figlio di quest'ultima . Persona_4
Senza non dire, d'altro canto, che ai sensi dell'art. 468 c.c. “La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli, anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto”: mentre, a tutto voler concedere, il risulta bensì erede testamentario, in Parte_1
universum jus, di detto , ma non anche suo discendente. Persona_4
§§§
Conclusivamente, per quanto così pur concisamente osservato e ritenuto l'appello interposto in atti da deve essere rigettato. Parte_1 Le spese vanno fatte seguire alla soccombenza, e si liquidano – sulla base dei parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed
€ 52.000,00 va, in ragione del valore indeterminabile “di bassa complessità” della causa, fatta applicazione), e valutate poi le caratteristiche dell'attività professionale prestata (di minimo impegno in fase di trattazione della causa) – nell'importo complessivo (cui si perviene sommando € 2.058,00 x fase di studio + € 1.418,00 x fase introduttiva + € 1.522,50 x fase di trattazione + € 3.470,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo;
importo che va devoluto all'Erario stante l'ammissione di parte appellata al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (senza che ciò risulti, peraltro, impedito dall'istanza di distrazione ex art. 93 c.p.c. nella quale il difensore della stessa appellata ha insistito, conf. Cass.SS.UU. 8561/2021).
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico del dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 4124/2023 del 20 giugno 2023 proposto, con citazione del 22 gennaio 2024, da nei confronti della di Parte_1 Controparte_1
Acireale – così provvede:
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si Parte_1
liquidano – in favore dell'Erario - in complessivi 8.468,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L.
247/2012 nonché – se dovuti al difensore di parte appellata - c.p.a. ed IVA come per legge sulla minor somma di € 4.869,40,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 19.VI.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)