TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/04/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6182/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6182/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1 e difeso dall'Avv. BARBARO MARIANNA e dall'Avv. VILLARI ANTONINO RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. BOTTARI DAVIDE e dall'Avv. INTILISANO PAOLO (
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per le parti: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/10/2024, il ricorrente, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile in Messina in data 05/03/1988 con e che dalla loro unione CP_1
sono nati figli, , due figli, ormai maggiorenni ed autonomi, chiedeva al Tribunale di pronunziare lo scioglimento del matrimonio civile, alle condizioni ivi indicate.
La sig.ra si costituiva nel detto giudizio non opponendosi alla richiesta di cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio;
pagina 1 di 2 Nelle more del giudizio, le parti hanno dato atto di aver definito congiuntamente le condizioni del divorzio, chiedendo al Tribunale adito di disporre la trasformazione del ricorso giudiziale in divorzio congiunto alle condizioni concordate e che l'udienza di comparizione delle parti fissata in data 20 marzo 2025 venisse celebrata con modalità di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
Ebbene, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Come risulta dai documenti prodotti, i ricorrenti si separavano consensualmente alle condizioni di cui alla sentenza dell'11 dicembre 2023, pronunciata dal Tribunale di Messina. Entrambi i coniugi dichiaravano che la separazione non aveva subito alcuna interruzione e, ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio. Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge
6.5.2015 n. 55).
Il Tribunale ritiene di poter quindi dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti di cui all'accordo depositato n atti.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 [...]
, in Messina in data 05/03/1988 (iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune CP_1
di Messina, anno 1988 , atto n. 55 parte I );
2. OMOLOGA le condizioni di cui all'accordo congiunto depositato in data 18/03/2025;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di messina per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/03/2025
Il Presidente est.
Raffaella Cimminiello
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6182/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1 e difeso dall'Avv. BARBARO MARIANNA e dall'Avv. VILLARI ANTONINO RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. BOTTARI DAVIDE e dall'Avv. INTILISANO PAOLO (
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per le parti: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/10/2024, il ricorrente, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile in Messina in data 05/03/1988 con e che dalla loro unione CP_1
sono nati figli, , due figli, ormai maggiorenni ed autonomi, chiedeva al Tribunale di pronunziare lo scioglimento del matrimonio civile, alle condizioni ivi indicate.
La sig.ra si costituiva nel detto giudizio non opponendosi alla richiesta di cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio;
pagina 1 di 2 Nelle more del giudizio, le parti hanno dato atto di aver definito congiuntamente le condizioni del divorzio, chiedendo al Tribunale adito di disporre la trasformazione del ricorso giudiziale in divorzio congiunto alle condizioni concordate e che l'udienza di comparizione delle parti fissata in data 20 marzo 2025 venisse celebrata con modalità di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c.
Ebbene, la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento. Come risulta dai documenti prodotti, i ricorrenti si separavano consensualmente alle condizioni di cui alla sentenza dell'11 dicembre 2023, pronunciata dal Tribunale di Messina. Entrambi i coniugi dichiaravano che la separazione non aveva subito alcuna interruzione e, ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio. Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge
6.5.2015 n. 55).
Il Tribunale ritiene di poter quindi dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti di cui all'accordo depositato n atti.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 [...]
, in Messina in data 05/03/1988 (iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune CP_1
di Messina, anno 1988 , atto n. 55 parte I );
2. OMOLOGA le condizioni di cui all'accordo congiunto depositato in data 18/03/2025;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di messina per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/03/2025
Il Presidente est.
Raffaella Cimminiello
pagina 2 di 2