Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00023/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01067/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2023, proposto da
OL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Sanapo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vernole, non costituito in giudizio;
nei confronti
Nuova Casa - Società Cooperativa Edilizia in Liquidazione Coatta Amministrativa, Commissario Liquidatore di Nuova Casa - Società Cooperativa Edilizia, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento e la declaratoria
della non debenza della somma di € 35.669,86, inclusi rivalutazione, sanzioni e interessi, richiesta dal comune di Vernole con note prot. nn. 7115 del 10.7.2023 e 7264 del 12.7.2023, nonché con determinazione n. 282 del 21.7.2023 e deliberazione del Commissario Straordinario n. 44 del 25.11.2022, a titolo di oneri di urbanizzazione e di acquisto di area ricadente in zona PEEP, sita alla via Livio De Carlo/Piazza Caduti per Lavoro;
e per l'annullamento
- delle note prot. nn. 7115 del 10.7.2023 e 7264 del 12.7.2023, nonché della determinazione dirigenziale n. 282 del 21.7.2023, con cui l'Autorità comunale ha richiesto il versamento della somma di € 35.669,86, comprensiva di rivalutazione e interessi, a titolo di oneri di urbanizzazione e di acquisto di area ricadente in zona PEEP;
- della deliberazione del Commissario Straordinario n. 44 del 25.11.2022, recante «Presa d’atto dell’adeguamento alle leggi vigenti dell’art. 7 della Convenzione PEEP fra il Comune di Vernole e la “Nuova Casa Società Cooperativa Edilizia” per la cessione della proprietà di un suolo per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale del PEEP di Vernole»;
- nonché di ogni altro atto a questi presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso, in quanto lesivo, ancorché ignoto, donde la riserva di motivi aggiunti;
e per la condanna
del Comune di Vernole alla refusione di quanto già versato (e da versarsi) dalla società OL s.r.l., oltre interessi e rivalutazione; nonché,
anche in via subordinata, per il risarcimento
dei maggiori danni subiti dalla società ricorrente a causa dell'illegittima condotta del Comune di Vernole e della lesione dell'affidamento generato dall'Autorità comunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa IE RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha agito dinanzi a questo T.A.R. per l’accertamento della non debenza della somma di € 35.669,86 (comprensiva di sanzioni, interessi e rivalutazione monetaria) richiesta dal Comune di Vernole, a titolo di oneri di urbanizzazione e di acquisto di area, per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale E.R.P., in zona PEEP in Vernole.
La ricorrente altresì, ha chiesto l’annullamento delle note in epigrafe indicate e, in particolare, della nota prot. n. 7115 del 10/07/2023, a firma del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica - Demanio Assetto del Territorio del Comune di Vernole, avente ad oggetto “ Convenzione PEEP tra il Comune di Vernole e la “Nuova Casa Società Cooperativa Edilizia” per la cessione della proprietà di un suolo per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale nel PEEP di Vernole. Adempimenti per la stipula integrativa” e della determinazione dirigenziale n. 282 del 21.07.2023, avente ad oggetto “ Accoglimento richiesta rateizzazione della Società OL srl per Convenzione ERP in Zona PEEP di Vernole” , mediante deduzione delle seguenti censure:
-Violazione del principio di affidamento e buona fede. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria. Illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.
Ha chiesto, inoltre, il rimborso delle somme versate e, in via subordinata, il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della condotta illegittima dell’Amministrazione comunale e della lesione del legittimo affidamento.
Il Comune di Vernole, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente giova richiamare i tratti salienti della vicenda.
Con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 29 maerzo1983 è stato approvato il piano PEEP del centro urbano del Comune di Vernole.
In data 15 gennaio 2007 è stata stipulata una convenzione tra il Comune di Vernole e la società “Nuova Casa Società Cooperativa Edilizia”, ai sensi dell’art. 35, della Legge, 22 ottobre 1971, n. 865 e dell’art. 46 della L. n. 457 del 1978, per la cessione della proprietà di un suolo per la costruzione di alloggi di Edilizia Residenziale ricadenti in area PEEP; il tutto per un importo complessivo di € 59.035,41, di cui € 44.733,33 per costo dell’area, ed € 14.302, 08 per oneri concessori.
In data 23 marzo 2007, è stato rilasciato alla “Nuova Casa Società Cooperativa Edilizia” il permesso di costruire n. 50/07/8221 per l’esecuzione dei lavori di cui alla convenzione urbanistica sopra citata, previo pagamento della prima rata di € 29.517,71 del prezzo stabilito in convenzione e presentazione di una polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo da versarsi entro il 31 luglio 2007.
Con atto di vendita del 29 ottobre 2013, Rep. n. 24630, per notaio Maria Stellacci, il Commissario liquidatore della “Nuova Casa Società Cooperativa Edilizia” ha trasferito la piena proprietà del citato complesso residenziale in corso di costruzione alla società OL s.r.l. con espressa dichiarazione, della società acquirente “ dell’essere a conoscenza della convenzione a favore del Comune di Vernole già citata e di accettarne i relativi effetti formali e sostanziali, impegnandosi ad osservare le prescrizioni tutte nascenti dalla detta convenzione ”.
Con nota del 17 gennaio 2022, acquisita al prot. comunale n. 11829 del 23 novembre 2022, l’odierna ricorrente ha chiesto la modifica della citata convenzione nella parte dell’art. 7, rubricato “ Affitto e Vendita degli Alloggi. Criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione e per la determinazione del prezzo di vendita”, per l’espunzione dei divieti di alienazione ivi contenuti.
Il Comune di Vernole, con la determinazione dirigenziale n. 282 del 21 luglio 2023 ha ritenuto ammissibile e, quindi, accoglibile la citata richiesta previo pagamento delle somme residue dovute in conseguenza dell’accordo convenzionale sopra richiamato, stante il subentro dell’OL srl al precedente proprietario.
Alla luce dei fatti sopra richiamati, parte ricorrente si è determinata a promuovere l’odierno giudizio censurando la condotta comunale per: 1) illegittimità della richiesta di pagamento; e ciò in considerazione del difetto di imputabilità soggettiva del debito oltre che per intervenuta prescrizione; 2) violazione del principio del legittimo affidamento e di buona fede oltre che per eccesso di potere sotto plurimi profili.
Chiarito quanto sopra, è possibile passare ad esaminare le censure sollevate dalla società ricorrente.
Infondate sono, innanzitutto, le censure con cui la ricorrente si duole della propria carenza di legittimazione passiva alla riscossione delle somme in esame.
Sul punto è sufficiente richiamare il pacifico orientamento della giurisprudenza, tanto del Consiglio di Stato, quanto della Corte di Cassazione, secondo il quale le obbligazioni che nascono dalla stipula di una convenzione urbanistica hanno natura di obbligazioni reali o propter rem sicché le stesse, caratterizzate dalla stretta inerenza alla res e destinate a circolare unitamente ad essa per il carattere dell’ambulatorietà che le contraddistingue, gravano anche sull’acquirente nel caso di trasferimento del bene (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 30.11.2011, n. 6333, id. Sez. IV, 23.11.2018, n. 6624 e, più di recente, sempre Sez. IV, 27.08.2024, n. 7250; Cass. Civ., Sez. II, 09.06.2011 n. 12571, id. Sez. III, 17.06.1996, n. 5541 e n. 11196/2007).
La natura solidale dell’obbligazione trova, nella specie, conferma nell’atto di compravendita, per Notaio Stellacci, del 29.10.2013, rep. n. 24630, con cui la società OL srl ha acquistato la piena proprietà del complesso residenziale in esame.
In particolare, come si evince dalla lettura del predetto atto notarile, la società OL s.r.l., nel dichiarare di “ essere a conoscenza della convenzione a favore del Comune di Vernole e di accettarne i relativi effetti formali e sostanziali” si è impegnata “ ad osservare le prescrizioni tutte nascenti dalla detta convenzione”.
Tanto basta a respingere tutte le ulteriori censure prospettate dalla ricorrente sotto il profilo in esame, in difetto, come nella specie, di un atto di liberazione nei confronti della subentrante società OL s.r.l. tale da renderla esente dall’adempimento delle obbligazioni di che trattasi.
In conclusione sul punto, è evidente la legittimità dell’operato del Comune di Vernole che ha inteso richiedere l’adempimento delle obbligazioni nascenti dalla stipula della convenzione urbanistica richiamata alla società OL s.r.l. in conseguenza dell’acquisto del terreno e, quindi, del subentro di quest’ultima al precedente obbligato (la Nuova Casa Società Cooperativa Edilizia).
Vanno, del pari, respinte le censure con cui la società ricorrente ha dedotto l’intervenuta prescrizione del credito municipale di che trattasi.
E ciò in quanto il Comune di Vernole, ha compiuto atti idonei ad interrompere il termine di prescrizione del proprio credito in data anteriore alla richiesta di pagamento oggi contestata.
Il riferimento, in particolare, è alla nota prot. n. 7888 del 15.07.2013 con cui il Comune di Vernole ha inteso sollecitare la regolarizzazione dei pagamenti dovuti
Del che ne viene dato conto, non contestato, nella gravata determinazione n.7115 del 10.07.2023.
In senso contrario all’assunto attoreo depongono, poi, le richieste di pagamento inviate direttamente all’odierna ricorrente nel rispetto del termine decennale decorrente dalla data di acquisto della piena proprietà del complesso immobiliare in esame.
Non persuadono nemmeno le censure prospettate attraverso il richiamo al principio generale del legittimo affidamento e alla buona fede negoziale.
E ciò in quanto, avuto riguardo alla natura giuridica reale o propter rem delle obbligazioni di cui si discorre, sarebbe stato onere della ricorrente, in omaggio al principio generale dell’autoresponsabilità che regola i rapporti giuridici, anche quelli tra privati e P.A., attivarsi celermente e verificare presso gli uffici comunali il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione della convenzione urbanistica e, quindi, in ultima istanza, l’avvenuto ed integrale pagamento delle somme dovute in conseguenza delle obbligazioni contratte dal precedente proprietario.
Ma, per quanto in atti, non risulta che parte ricorrente abbia assunto condotte tali da assolvere ai sopra riferiti doveri di correttezza comportamentale.
Né elementi di segno contrario possono trarsi dal riferimento attoreo alle dichiarazioni di avvenuto pagamento riportate nei richiamati deliberati comunali, posto che tali dichiarazioni, in difetto di altre e diverse risultanze documentali, non assurgono, in quanto tali, a prova scritta idonea a dimostrare l’avvenuto pagamento.
Né parte ricorrente, su cui gravava l’onere della prova in omaggio al principio generale della vicinanza della prova, ha dimostrato il preteso pagamento delle somme oggetto di contestazione.
Le residue doglianze sono tutte generiche e indimostrate.
Le considerazioni che precedono valgono anche a respingere la domanda di risarcimento danni proposta dalla ricorrente stante la legittimità (e quindi la mancata integrazione di una condotta contra ius ) dell’operato dell’Amministrazione comunale intimata.
In conclusione, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Nulla va statuito in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Vernole.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO PA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
IE RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE RO | IO PA |
IL SEGRETARIO