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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/06/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 652 del 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 652 del 2018 promossa da:
, nata il [...] a [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Vittoria Longo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Terracina (LT), Viale della Vittoria n. 35, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], con il patrocinio dell'Avv. Bruno CP_2
Barone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Fondi (LT), via G. Toniolo n.
41, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DI
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Vittoria Longo Controparte_3 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Terracina, Viale della Vittoria n. 35, giusta procura speciale in atti;
TERZO INTERVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente e della terza intervenuta all'udienza di p.c.: “…precisa le conclusioni come in atti”; conclusioni di parte ricorrente di cui al ricorso introduttivo: “Chiede
Pagina 1 / che, previa fissazione dell'udienza delle parti innanzi al IG. Presidente, esperito il tentativo di conciliazione e, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti, il Tribunale adito
Voglia: / 1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Terracina tra il IG. e la IG.ra CP_2
in data 26.08.1989 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune Controparte_1
di Terracina. / 2) disporre a carico del IG. , quale mantenimento, un assegno mensile CP_2 in favore della IG.ra dell'importo complessivo di € 300,00. / Con vittoria di Controparte_1 spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio”.
Conclusioni di parte intervenuta rassegnate in sede di atto di intervento: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, disporre a carico del IG. , quale CP_2 mantenimento, un assegno mensile in favore della IG.ra dell'importo complessivo Controparte_3 di € 500,00. / Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio.”
Conclusioni di parte resistente all'udienza di p.c.: “… precisa le conclusioni come in atti.”; conclusioni rassegante da parte resistente nella memoria di costituzione per la fase dinanzi al
G.I.: “Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore, nella suesposta qualità, insiste affinché l'On.le
Tribunale voglia, contrariis reiectis, così provvedere: / A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario intervenuto tra i coniugi in data 26.8.1989; / B) rigettare
l'avversa richiesta di condanna del resistente a versare a favore della SI.ra , a Controparte_1 titolo di mantenimento, la somma di € 300,00 ovvero, per tutte le motivazioni già indicate;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di tale diritto, rideterminare equitativamente, ex art. 155 c.c., il quantum;
/ C) rigettare l'avversa richiesta di condanna del resistente a versare alla figlia, SI.ra , a titolo di mantenimento, la somma di € 500,00 ovvero, per tutte Controparte_3
le motivazioni dianzi illustrate;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di tale diritto, rideterminare equitativamente, ex art. 155 c.c., il quantum;
/ Con vittoria di spese e compenso professionale”.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Ai fini dell'intellegibilità della decisione, si dà atto che la causa era stata già trattenuta in decisione, ma successivamente rimessa sul ruolo assegnando alle parti termine per depositare l'estratto dell'atto di matrimonio, al fine di avere contezza della procedibilità della domanda sullo status,
Pagina 2 mandando, inoltre, alla G.d.F. di integrare l'indagine sulle parti, stante l'incompletezza della documentazione prodotta.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato come indicato in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. SULLO STATUS.
Va rilevato che le parti non hanno depositato entro il termine assegnato dal G.I. l'estratto dell'atto di matrimonio e che il G.I. non ha concesso l'ulteriore termine richiesto dalla difesa di parte ricorrente per provvedere a tale deposito rilevato che “l'ordinanza che richiedeva il deposito dell'estratto di matrimonio risulta comunicata alle parti in data 8 aprile 2024 e che prevedeva il termine per il deposito sino al 15 novembre 2024 senza che alcuna delle parti abbia chiesto alcuna rimessione in termini” (v. verbale di udienza di precisazione delle conclusioni).
Tuttavia, parte ricorrente, dopo che la causa era stata trattenuta in decisione, ha depositato l'estratto di matrimonio (v. nota di deposito del 6 dicembre 2024), da cui risulta che le parti in data 26 agosto
1989 hanno contratto matrimonio in Terracina il 26 agosto 1989, matrimonio trascritto al n. 11 parte
2, serie A, anno 1989, Registro Atti di Matrimonio del suindicato Comune, e che, con rogito del 17 marzo 2009 del Notaio dott. , i coniugi hanno scelto il regime della separazione dei Persona_1
beni.
Ebbene, il Collegio, alla luce del principio di economia processuale, considerato anche che entrambe le parti avevano chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritiene di poter utilizzare il documento in questione ai fini della decisione, anche considerata la documentazione già in atti al momento dell'assunzione in decisione, quale un certificato anagrafico di matrimonio, in cui comunque erano riportati gli estremi della trascrizione dell'atto di matrimonio, sebbene da quel documento non fosse possibile comprendere il regime patrimoniale dei coniugi.
Ciò premesso, la domanda volta ad ottenere la pronuncia sullo status è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla luce di quanto risulta dall'estratto di matrimonio suindicato e considerato che è stata depositata, inoltre, copia conforme all'originale del decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi n. cron. 5257/2012 del 21 agosto 2012.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato depositato il ricorso in data 2 febbraio 2018 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
Pagina 3 Il fallimento del tentativo di conciliazione in sede presidenziale e la volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale escludono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
2. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA FIGLIA MAGGIORENNE.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali eSIenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente, pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
Anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno, valutate le circostanze.
Ciò premesso, pur essendo a conoscenza il Collegio di recenti pronunce della Cassazione (v. ordinanza n. 17183/2020) che ponendosi in termini distonici rispetto al pregresso consolidato orientamento giurisprudenziale anche di legittimità, ritengono che l'onere della prova sia a carico della parte richiedente l'assegno, questo Collegio aderisce invece al pregresso constante indirizzo giurisprudenziale, anche della Cassazione, secondo cui l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, sicché il genitore che agisce nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, mentre incombe sul genitore che chiede di essere esonerato dall'obbligazione ex lege, l'onere di dimostrare che la prole sia divenuta autosufficiente ovvero che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa sia imputabile alla prole (cfr. Cass. sent. 24018 del 2008, Cass. sent. 11828 del 2009). Quest'ultimo orientamento è stato recentemente ribadito dalla I sezione della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8892 del 2024, che ha chiarito come l'obbligo “del genitore separato, o divorziato, di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da
Pagina 4 parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. n. 1773/12; n. 1830/11; n. 6509/17).
Pure va considerato il principio “(Cass. civ. sez. I, n. 18076 del 20 agosto 2014) secondo cui "ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poichè il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori.”(così Cass. sent. 5883 del 2018).
Nel caso di specie, la figlia maggiorenne delle parti, , è intervenuta in giudizio e, Controparte_3
dedotta la sua non indipendenza economica essendo studentessa universitaria che svolge meri lavori saltuari di baby-sitter, difficilmente conciliabili con lo studio che risentirebbe del tempo dedicato a tale occasionale attività, ha chiesto di disporre a carico del padre, un assegno di CP_2 mantenimento in suo favore di € 500,00.
Il resistente, dal canto suo, ha contestato la domanda della figlia, rilevando il difetto CP_2 di prova documentale in ordine all'iscrizione al corso di studi universitario da parte della figlia, l'età della stessa (25 anni all'epoca della fase presidenziale del presente giudizio) e la circostanza che la stessa ha allegato di lavorare come baby sitter, attività lavorativa che, nella prospettazione del resistente, impegnerebbe la figlia durante tutto l'anno, considerando che la stessa ne ha evidenziato l'incompatibilità con lo studio universitario, sicché ha chiesto il rigetto della domanda o, in subordine, la rideterminazione in via equitativa del quantum.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f., rilevato che “è pacifico come la figlia
sia studentessa universitaria ed ancora venticinquenne, senza che in contrario giovi la CP_3 saltuaria attività di baby sitter di cui si evidenzia oltretutto l'interruzione per motivi di studio”, in via provvisoria e urgente, ha disposto a carico del padre un assegno di mantenimento in favore della figlia di € 300,00 oltre al contributo al 50% nelle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Roma.
In sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., parte intervenuta ha dato atto di essersi laureata in data 22 maggio 2019 e di essere in cerca di un lavoro stabile e adeguato al proprio titolo di studi, senza tuttavia documentare alcunché.
Pagina 5 Dalla relazione della G.d.F. risulta, per quel che più rileva, che la stessa non ha percepito alcun reddito da lavoro dipendente e/o assimilati negli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023; è censita negli elenchi di cui alla banca dati degli aventi diritto al Reddito di Cittadinanza, ma lo ha percepito per il solo mese di aprile 2021, essendole stato revocato nel corso dello stesso mese;
è titolare del diritto di nuda proprietà superficiaria, nella misura di 1/2, sull'immobile sito in
Terracina (LT), categoria A/2, costituente l'ex casa coniugale;
non risulta intestataria di beni mobili costituenti autoveicoli e motoveicoli. Dagli atti del registro risulta per il 2012 un atto di compravendita di fabbricato, come avente causa, per il valore dichiarato di € 75.000,00; per il 2017 un contratto di locazione n.q. di conduttore di un immobile sito in Roma con valore dichiarato di €
2.580,00, con durata dal 01.10.2017 al 30.09.2018, per il 2018 un contratto di locazione n.q. di conduttore di immobile sito in Roma con valore dichiarato di € 3.480,00 con durata dal 01.10.2018 al 30 giugno 2019. E' stata titolare della carta prepagata Click accesa presso Unicredit, revocata il 7 marzo 2023, di cui sono stati allegati solamente gli estratti relativi agli anni 2019, 2019 e 2020, dal cui esame non emergono movimenti SInificativi;
è delegata a operare, a far data dal 24 settembre
2019, sul conto corrente n. 101396435 intestato alla ricorrente con saldo al 30 giugno 2023 pari a €
50.651,62.
È stato prodotto, pure, l'estratto conto previdenziale di emesso il 31 agosto 2023 Controparte_3 da cui risulta l'assenza di registrazione contributive a nome della stessa negli archivi Inps, sicché, considerato che la figlia intervenuta delle parti ha ammesso nella memoria di costituzione saltuari lavori da baby-sitter, è palese che tali lavori sono stati svolti tutti in nero, senza che sia possibile verificare l'entità effettiva dei guadagni percepiti.
Nel caso di specie, si ritiene che per il periodo decorrente dalla domanda alla Controparte_3
pubblicazione della sentenza abbia diritto a percepire un assegno di mantenimento, non avendo provato che la figlia sia effettivamente entrata nel mondo del lavoro con una CP_2
retribuzione sufficiente a garantirle una vita dignitosa.
Tuttavia, ritiene il Tribunale, che, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, tale diritto non vada più riconosciuto: la giovane è nata nel 1994, e dunque ha oltre trenta anni;
ha allegato, senza produrre copia del diploma di laurea, di essersi laureata il 22 maggio 2019, e a parte alcune e mail ,
(tutte, tranne una, trasmesse il 5 agosto 2019), con trasmissione del curriculum, nemmeno depositato in atti, (circostanza che non consente di prendere visione delle esperienze lavorative vantate dalla ragazza, circostanza che sarebbe stata rilevante ai fini della decisione), CP_3
non ha allegato la prosecuzione del percorso universitario o comunque di formazione
[...]
professionale, né allegato nuove esperienze lavorative.
Pagina 6 E tuttavia, per usare le condivise parole della Suprema Corte, 'l'avanzare dell'età non può “essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente. Con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole”…”gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto, ex art. 147 c.c., delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società. La situazione soggettiva del figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo e negli studi, comporti il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, o di uno di essi, non è tutelabile perchè contrastante con il principio di autoresponsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti” (cfr. Cass. sent. n. 12952 del 2016).
Deve ritenersi, dunque, a livello presuntivo, non avendo allegato, malgrado la Controparte_3 durata del processo, né di aver rinvenuto, dopo la laurea, un'attività lavorativa, né la prosecuzione del percorso di studio o di formazione professionale, considerata l'età della giovane, il tempo ormai trascorso dalla fine del percorso universitario e il fatto che non siano stati documentati problemi di salute della stessa o altre circostanze concretamente ostative al rinvenimento di un lavoro, che ad oggi lo stato di mancata autosufficienza economica della figlia debba essere ritenuto alla stessa imputabile.
Al fine, invece, di verificare l'entità dell'assegno dovuto da alla figlia, per il periodo CP_2
decorrente dalla domanda alla pubblicazione della sentenza, vanno comparate le condizioni
Pagina 7 economiche e reddituali delle parti, tenuto conto che anche la ricorrente, convivente con la figlia, ha l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia.
Ciò premesso, la ricorrente, nell'atto introduttivo, ha dedotto di lavorare saltuariamente come domestica nei periodi estivi, con lavoro occasionale, momentaneo e irregolare.
Da quanto prodotto e allegato dalla G.d.F è emerso, per quel che più rileva, che la ricorrente, negli anni 2018, 2019, 2020, 2022 e 2023 non risulta aver percepito redditi da lavoro dipendente e/o assimilati, mentre, nell'anno 2021, risulta aver lavorato regolarmente, con contratto a tempo determinato, dal 15 giugno 2021 al 31 agosto 2021, percependo un reddito lordo pari a € 3.951,97 derivante da redditi da lavoro dipendente e assimilati a tempo determinato erogato dalla Circeo
Market s.r.l. con imposta netta di € 507,20 (v. certificazione unica allegata alla relazione della
G.d.F. depositata il 10 novembre 2023); risulta censita negli elenchi di cui alla banca dati degli aventi diritto al Reddito di Cittadinanza, che ha percepito per il solo mese di aprile 2021, essendole stato revocato nello stesso mese e risulta aver presentato istanza di reddito di emergenza in data 26 novembre 2020 e in data 8 aprile 2021 all'esito della quale ha percepito nelle due annualità €
1.120,00 e € 1.680,00; è titolare del diritto di usufrutto su proprietà superficiaria in relazione all'immobile su cui i figli vantano il diritto di proprietà superficiaria, ossia l'ex casa coniugale sita in Terracina (LT), immobile di categoria A/2, di sette vani;
risulta registrato a suo nome, quale dante causa, un atto di compravendita di fabbricato stipulato il 25 febbraio 2022 con valore dichiarato di € 63.380,00; quanto ai rapporti con gli istituti di credito, per quel che più rileva, risulta titolare presso Unicredit Spa del conto corrente di corrispondenza n. 101396435, su cui è delegata a operare la figlia con saldo al 30 giugno 2023 di € 50.651,62, di cui è stata allegata la lista CP_3
movimenti per il periodo indagato dal cui esame emergono versamenti di denaro contante, v. a titolo esemplificativo € 2.469,16 versati il 4 giugno 2020, € 1.000,00 versati il 14 ottobre 2021, €
4.000,00 versati il 25 novembre 2021, € 50.000,00 ed € 17.500,00 versati il 1° marzo 2022, operazioni di prelievo, un'entrata di € 8.515,75 in data 28 ottobre 2019 per riscatto di polizza assicurativa e la percezione di stipendi da Circeo Market srl nel periodo estivo dell'anno 2021; risulta titolare presso Poste Italiane Spa del libretto di risparmio n. 42829699 con saldo pari a 0 alla data del 18 agosto 2023, della Postepay Evolution n. 5333171117062493 con saldo pari a € 752,00 in data 18 agosto 2023, dalla cui lista movimenti dal 14 settembre 2020 al 18 agosto 2023 risultano operazioni di ricarica di importo, per ciascuna, di € 700,00, con causale “prestito infruttifero”, erose da uscite per operazioni di gioco/scommessa, nonché entrate per vincite, e della carta n.
4023601020467429 con saldo al 18 agosto 2023 pari a € 511,03, dalla cui lista movimenti dal 28 giugno 2022 al 18 agosto 2023 non risulta nulla di rilevante se non operazioni di ricarica.
Pagina 8 Per ciò che concerne parte resistente, da quanto prodotto e allegato dalla G.d.F. è emerso, per quel che più rileva, che parte resistente dal 20 maggio 2015, è titolare dell'omonima ditta CP_2 individuale avente ad oggetto l'attività di Corsi sportivi e ricreativi e, dal 16 ottobre 2017, è amministratore unico della Power's Center Società Sportiva Dilettantistica S.r.l., avente ad oggetto la formazione, promozione, preparazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, con capitale sociale di € 10.000,00 di cui detiene l'80 %; dalla relazione depositata il 10 novembre 2023
e dai modelli Persone Fisiche allegati risulta che negli anni 2018, 2019, 2020 ha dichiarato una perdita d'impresa in regime semplificato di € 21.355,00, una perdita di € 15.278,00 e una perdita di
€ 9.923,00, nel 2021 risulta un reddito d'impresa pari a € 300.00. Risulta dall'indagine che è proprietario per 1/9 di un immobile sito in Terracina (LT), cat. A/4; dal 29 ottobre 2015 è proprietario dell'autovettura Ford Kuga 2.0, tg. FB326AA, immatricolata in pari data, valore dichiarato € 27.200,00, e dal 24 luglio 2020 del motoveicolo Honda, tg. EA75818, valore dichiarato
€ 2.000,00; risultano, infine, registrati a suo nome, nell'anno 2018, un contratto di locazione di azienda, stipulato il 2 agosto 2018 in qualità di avente causa, per valore dichiarato di € 43.200,00 e un contratto di locazione di immobile ad uso diverso da abitativo, stipulato il 24 luglio 2018 in qualità di conduttore, per valore dichiarato di € 8.400,00; intrattiene rapporti con diversi Istituti di credito e, in particolare, ha beneficiato di un finanziamento a valere sul FRPC Sezione V (Fondo
Rotativo Piccolo Credito Rotcovid), linea di finanziamento messa a disposizione della Regione
Lazio a favore di imprese e liberi professionisti danneggiati dalla chiusura per il Covid 19, del valore di € 10.000,00 erogato in data 4 luglio 2020 da;
risulta titolare presso Credito CP_4
Emiliano Spa di rapporto di conto corrente n. 010/0002448-9, con saldo al 30 giugno 2023 pari a €
1.315,16, di cui sono stati allegati gli estratti conto relativi al 2018, 2019, 2020, dal cui esame risultano operazioni di versamento di denaro contante, v. a titolo esemplificativo e non esaustivo €
3.900,00 versati in data 10 aprile 2018, € 2.000,00 versati il 19 giugno 2018, € 1.000,00 versati il 20 dicembre 2018, € 1.000,00 versati il 4 marzo 2019, € 1.000,00 versati il 16 dicembre 2019, €
1.210,00 versati il 29 aprile 2020 ed € 4.000,00 versati il 2 luglio 2020, e, risultano diversi addebiti in uscita con assegno;
pure è stato prodotto l'estratto del suddetto conto corrente per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023, e dallo stesso risultano due bonifici di € 2.300,00 ciascuno a favore di
[...]
a titolo di prestito;
risulta titolare presso Unicredit Spa del conto corrente n. 101747701 Per_2 con saldo al 21 luglio 2023 pari a € 484,51, dalla cui lista movimenti dal 1 gennaio 2018 al 24 luglio 2023 risultano frequenti operazioni di versamento a sportello, v. a titolo esemplificativo e non esaustivo € 10.000,00 versati il 22 giugno 2018, seguiti da emissione di assegni per lo stesso importo, € 10.000,00 versati il 2 luglio 2018, € 3.300,00 versati il 19 dicembre 2018, € 5.900,00 versati il 15 gennaio 2019, € 3.565,60 versati il 7 maggio 2019, € 3.000,00 versati il 27 maggio
Pagina 9 2019, 3.500,00 versati il 16 agosto 2019, € 4.500,00 versati il 16 settembre 2019,€ 4.250,00 versati il 18.11.2019, € 3.000,00 versati il 3 febbraio 2020, € 3.795,00 versati il 12 febbraio 2020, €
6.500,00 in data 12 agosto 2020, cui è seguita un'uscita di pari importo il 18 agosto 2020 per
“assegni resi impagati” a favore di Banca Intesa;
€ 3.000,00 versati il 3 marzo 2022, € 2.400,00 versati il 15 febbraio 2023, risultano anche entrate derivanti da finanziamento, con erogazione di €
10.178,71 accreditati il 9 luglio 2018 e € 10.000,00 accreditati l'8 luglio 2020, e entrate come quella di € 17.982,87 in data 27 settembre 2018 con causale “Rimborso anticipazione per conto cliente
Powers Center”, risultano, infine, gli addebiti delle rate di rimborso di prestiti concessi dall'Unicredit come più avanti indicati (per l'importo di € 267,98 dapprima e € 275,91 poi, l'una riferita al prestito n. 17355992 e l'altra riferita al prestito n. 18626109, e € 208,33 in favore di
), e, da aprile 2019 a marzo 2020, uscite mensili per canoni di affitto di € 601,33 e CP_4
701,33 l'una; sempre presso Unicredit Spa risulta titolare della carta prepagata Genius con saldo al
24 luglio 2023 di € 21,38, dalla cui lista movimenti dal 1 gennaio 2018 al 24 luglio 2023, non risulta nulla di rilievo se non operazioni di ricarica e di versamento e, con il medesimo Istituto, risulta aver contratto un prestito personale n. 17355992 erogato per € 13.533,46 ed estinto il 9 luglio
2018 e un prestito personale n. 18626109, contratto insieme ad altra persona fisica, erogato per €
23.762,92 il 9 luglio 2018; sempre presso Unicredit Spa risulta avere potere di firma in qualità di rappresentante legale sui rapporti intestati a Power's Center Società Sportiva Dilettantistica Srl ossia carta aziendale prepagata easy (contratto n. 22806873 del 1° luglio 2020), conto corrente affidato n. 400366377 su cui regola la carta di debito internazionale avente contratto n. 22806592, attivata il 1° luglio 2020 ad oggi estinta, finanziamento n. 8522783 erogato il 27 maggio 2020 per €
25.000,00 e finanziamento n. 8093872 erogato il 17 settembre 2018 per € 70.000,00; risulta titolare presso Poste Italiane Spa di libretto di risparmio n. 30519775, cointestato con un altro soggetto, con saldo al 3 agosto 2023 pari a € 578,53, dalla cui lista movimenti dal 1 gennaio 2018 al 3 agosto
2023 risultano: un addebito di € 16.000,00 in data 19 maggio 2018, un accredito di € 10.000,00 in data 30 giugno 2018 seguito da un prelievo di pari importo in pari data;
titolare del buono postale fruttifero n. 84525061, del valore nominale di € 6.000,00 e di due altri buoni del valore nominale di
€ 10.000,00 l'uno che risultano entrambi essere stati rimborsati;
nella qualità di legale rappresentante della Power'S Center SSD S.r.l., risulta essere stato titolare presso Codifis Sa del servizio di credito al consumo, attivato il 13 dicembre 2019 e chiuso il 9 febbraio 2023 e del servizio di PagoDIL attivato il 13 gennaio 2020 e chiuso il 31 dicembre 2022.
Quanto alla Power's Center Società Sportiva Dilettantistica s.r.l., dalla relazione della è Pt_1
emerso che risulta beneficiaria di un finanziamento a valere sul Fondo Rotativo Piccolo Credito
Sezione V dell'importo di € 10.000,00 erogato il 23 luglio 2020 da e di un CP_4
Pagina 10 finanziamento a valere sul Fondo Rotativo Piccolo Credito Sezione Ordinaria per un importo di €
21.584,00 erogato il 23 novembre 2018 ed estinto il 15 giugno 2023; presso l'Istituto di credito sportivo risulta censita quale intestataria di rapporti diretti, quali una garanzia per mutuo liquidità
Covid 19 e un” mutuo liquidità per Covid 19” stipulato il 6 aprile 2021, di importo originario di €
25.000,00 e debito residuo di € 23.697,90, in regolare ammortamento con rate mensili di € 260,42; presso Unicredit Spa risulta censita quale titolare di carta aziendale prepagata e di conto corrente affidato n. 400366377, con saldo finale al 26 settembre 2023 pari a € 16.929,55, su cui regola carta di debito internazionale oggi estinta, dalla cui lista movimenti dal 1 gennaio 2018 al 26 settembre Con 2023 risultano entrate incassate con frequenti versamenti di denaro,, accrediti per finanziamento, entrate erose da uscite varie tra cui si annovera quella di € 3.001,39 (importo risultante nell'anno 2023) per “affitto locale” , e, infine, risulta beneficiaria di finanziamento erogato il 27 maggio 2020 per € 25.000,00 e finanziamento erogato il 17 settembre 2018 per €
70.000,00. Sono stati, pure, allegati i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2018 da cui risulta una perdita di esercizio di € 41.401,00, al 31 dicembre 2019 da cui risulta un utile di esercizio di €
17.598,00, al 31 dicembre 2020 da cui risulta una perdita di esercizio di € 15.313,00, al 31 dicembre
2021 da cui risulta un utile di esercizio di € 9.913,00, al 31 dicembre 2022 da cui risulta un utile di esercizio di € 574,00.
In sede di memoria di costituzione il resistente ha dichiarato di pagare € 500,00 a titolo di mantenimento di due figli nati da una successiva unione more uxorio e attualmente conviventi con la madre in Russia.
Dalla relazione della G.d.F. risulta aver spedito somme di denaro a soggetti russi per un totale di
420.352,06 rubli (pari a circa € 4.652,14) e 3.496,36 dollari (pari a circa € 3033,72).
Dalla relazione della G.d.F. risulta che tutte le parti coinvolti nel procedimento non sono state trasparenti nelle proprie allegazioni sulla propria situazione: la figlia ad. es., aveva dedotto CP_3
di fare la pendolare e di non aver potuto prendere una casa in locazione a Roma (v. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., pag. 1), mentre, al contrario, risulta che ha condotto una casa in locazione a Roma;
la situazione contabile della ricorrente non appare compatibile con la situazione economica dedotta nel ricorso introduttivo;
l'attività imprenditoriale del resistente, senz'altro ha risentito, anche per il tipo di attività imprenditoriale svolta, dell'epidemia di Covid 19, ma sia i conti del resistente quale imprenditore individuale sia i conti della società di cui il resistente è
Amministratore Unico appaiono estremamente movimentati a testimoniare una vitalità dell'attività imprenditoriale che appare ben superiore a quanto emerge dalle dichiarazioni dei redditi e dai bilanci.
Pagina 11 Alla luce della situazione complessiva delle parti, per quanto emersa in giudizio, ritiene il Tribunale di confermare per il periodo decorrente dalla domanda alla pubblicazione della sentenza l'assegno di € 300,00, disposto in sede presidenziale e non oggetto di reclamo, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo presso il Tribunale di Roma come stabilito dal Presidente f.f. all'esito dell'udienza presidenziale.
3. SULL'ASSEGNO DIVORZILE PER PARTE RICORRENTE.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 del 2018, come noto, hanno rivisitato funditus l'istituto, elaborando una soluzione difforme da quella seguita dai due precedenti orientamenti contrapposti della giurisprudenza di legittimità, quello seguito per decenni e inaugurato dalla sentenza a S.U.
11490 del 1990, teso a valorizzare la funzione assistenziale dell'assegno e che poneva, quale parametro di adeguatezza dei mezzi, il tenore di vita goduto in costanza di vita matrimoniale, che l'assegno di mantenimento era teso a preservare, pur con i correttivi poi elaborati dalla giurisprudenza (v. Cass. 7295 del 2013, 6164 del 2015 sulla durata del rapporto matrimoniale;
v.
Cass. 6455 del 2015 sulla costituzione di un nuovo nucleo familiare), e quello recentemente affermato con la sentenza n. 11504 del 2017, che, nella valorizzazione dei principi di auto- responsabilità e autodeterminazione, utilizzava quale parametro di adeguatezza l'autosufficienza economica.
In particolare, il carattere innovativo della sentenza n. 18287 del 2018 sta nell'aver superato la tradizionale distinzione tra criteri attributivi (la mancanza di mezzi adeguati o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) e criteri meramente determinativi dell'assegno (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, indicati nella prima parte del comma 6 dell'art. 5 l. 898 del 1970), ritenendo, alla luce della ricostruzione della ratio dell'istituto conforme ai principi costituzionali di solidarietà e di pari dignità dei coniugi espressi dagli artt. 2, 3, 29 Cost. nonché coerente con il quadro della legislazione dei paesi europei, che il Giudice, nel valutare l'an dell'assegno, utilizzi un criterio composito,
“assistenziale-perequativo”, che faccia riferimento in maniera paritetica a tutti i criteri indicati dall'art. 5 co.
6. l. 898 del 1970, declinatori dei suindicati principi costituzionali e ove venga valutata, nel parametro dell'adeguatezza, il contenuto prevalentemente perequativo-compensativo, che tenga conto dell'apporto fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio comune e al profilo professionale ed economico acquisito nel corso del matrimonio dall'altro coniuge.
La Cassazione, poi, con la sentenza n. 11178 del 2019, sezione Prima civile, ha chiarito che “le
Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconosciuto l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio
Pagina 12 dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia,
o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
Ciò premesso, ritiene il Collegio di aderire alla ricostruzione dell'istituto resa dall'organo nomofilattico, coerente con una lettura del dato normativo interpretato in massima aderenza ai principi costituzionali, e che, valorizzando l'elemento perequativo- compensativo, pare aver trovato un giusto punto di equilibrio tra i due orientamenti contrapposti sopra citati.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la domanda della ricorrente non sia meritevole di accoglimento, non avendo la stessa provato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno in suo favore.
La ricorrente, infatti, non ha formulato istanze istruttorie ammissibili e non ha provato, e, a ben vedere, ancor prima allegato, che le sue attuali condizioni economiche siano frutto delle scelte condivise dalle parti in sede di matrimonio o che siano conseguenza del contributo dalla medesima fornito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuna delle parti, né che la stessa abbia sacrificato prospettive professionali e reddituali per la famiglia.
Infatti, la ricorrente, in costanza di matrimonio, come già evidenziato dal Presidente f.f. “ha bensì collaborato nell'attività del marito trovandovi, peraltro, la realizzazione delle proprie aspettative lavorative, come confermato che all'esito della separazione, ella abbia volontariamente scelto di continuare nell'attività imprenditoriale, che neppure risulta in alcun modo che la stessa, per supportare l'attività del coniuge, abbia in qualche modo dovuto rinunziare a diverse possibilità di realizzazione professionale, che, al contrario, dall'attività svolta insieme al marito la ha CP_1
ricavato la titolarità di una palestra precedentemente co-gestita con il marito, sicché, almeno sino alla cessazione dell'attività, le aspettative professionali della stessa erano state tutt'altro che sacrificate, avendo, al contrario, ella raggiunto un'autonomia gestionale di cui precedentemente era priva”. Dall'istruttoria espletata non sono emersi elementi che abbiano inficiato tale valutazione, anzi dalla relazione della G.d.F. risulta comunque una situazione economica della ricorrente più florida rispetto alla rappresentazione data dalla suddetta nei propri atti difensivi, come
Pagina 13 si evince anche dai versamenti in denaro di cui si è detto sopra e ove si consideri che è risultata titolare di conto corrente n. 101396435 con saldo al 3 luglio 2023 di € 50.651,62.
4. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la soccombenza di parte ricorrente con riferimento alla domanda di assegno divorzile, considerata, tuttavia la natura della causa, e le condizioni delle parti, si ritiene congruo disporre la compensazione di un mezzo delle spese di lite e porre a carico di parte ricorrente il residuo mezzo, come liquidato in dispositivo.
Stante la soccombenza reciproca di parte resistente e parte intervenuta con riferimento alla domanda di assegno di mantenimento si ritiene congruo compensare le spese di lite tra le suddette parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 652 del 2018, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1
in Terracina (LT), in data 26 agosto 1989, matrimonio trascritto al Registro Atti di CP_2
Matrimonio del Comune di Terracina (LT) al n. 11, parte II, serie A, anno 1989.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terracina (LT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Dispone che versi a a titolo di mantenimento, la somma mensile di € CP_2 Controparte_3
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva, con decorrenza dalla domanda alla pubblicazione della sentenza, con rivalutazione annuale secondo gli Indici Istat.
4. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da con decorrenza dalla Controparte_3
pubblicazione della sentenza, sicché a decorrere dalla pubblicazione della sentenza nulla dovrà più versare a a titolo di mantenimento. CP_2 Controparte_3
4. Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte ricorrente.
5. Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente un mezzo delle spese di lite, compensato il residuo mezzo, che liquida, al netto del mezzo compensato, in € 3.808,00, oltre alle spese forfettarie del
15% ai sensi dell'art. 2 del d.m. 55 del 2014 e Iva e C.p.a. come per legge.
6. Compensa integralmente le spese di lite tra parte resistente e parte intervenuta.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terracina (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di conSIlio del 20 giugno 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino.
Pagina 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 652 del 2018 promossa da:
, nata il [...] a [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Vittoria Longo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Terracina (LT), Viale della Vittoria n. 35, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], con il patrocinio dell'Avv. Bruno CP_2
Barone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Fondi (LT), via G. Toniolo n.
41, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DI
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Vittoria Longo Controparte_3 C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Terracina, Viale della Vittoria n. 35, giusta procura speciale in atti;
TERZO INTERVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente e della terza intervenuta all'udienza di p.c.: “…precisa le conclusioni come in atti”; conclusioni di parte ricorrente di cui al ricorso introduttivo: “Chiede
Pagina 1 / che, previa fissazione dell'udienza delle parti innanzi al IG. Presidente, esperito il tentativo di conciliazione e, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti, il Tribunale adito
Voglia: / 1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Terracina tra il IG. e la IG.ra CP_2
in data 26.08.1989 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune Controparte_1
di Terracina. / 2) disporre a carico del IG. , quale mantenimento, un assegno mensile CP_2 in favore della IG.ra dell'importo complessivo di € 300,00. / Con vittoria di Controparte_1 spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio”.
Conclusioni di parte intervenuta rassegnate in sede di atto di intervento: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, disporre a carico del IG. , quale CP_2 mantenimento, un assegno mensile in favore della IG.ra dell'importo complessivo Controparte_3 di € 500,00. / Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva, anche di carattere istruttorio.”
Conclusioni di parte resistente all'udienza di p.c.: “… precisa le conclusioni come in atti.”; conclusioni rassegante da parte resistente nella memoria di costituzione per la fase dinanzi al
G.I.: “Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore, nella suesposta qualità, insiste affinché l'On.le
Tribunale voglia, contrariis reiectis, così provvedere: / A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario intervenuto tra i coniugi in data 26.8.1989; / B) rigettare
l'avversa richiesta di condanna del resistente a versare a favore della SI.ra , a Controparte_1 titolo di mantenimento, la somma di € 300,00 ovvero, per tutte le motivazioni già indicate;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di tale diritto, rideterminare equitativamente, ex art. 155 c.c., il quantum;
/ C) rigettare l'avversa richiesta di condanna del resistente a versare alla figlia, SI.ra , a titolo di mantenimento, la somma di € 500,00 ovvero, per tutte Controparte_3
le motivazioni dianzi illustrate;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento di tale diritto, rideterminare equitativamente, ex art. 155 c.c., il quantum;
/ Con vittoria di spese e compenso professionale”.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
Ai fini dell'intellegibilità della decisione, si dà atto che la causa era stata già trattenuta in decisione, ma successivamente rimessa sul ruolo assegnando alle parti termine per depositare l'estratto dell'atto di matrimonio, al fine di avere contezza della procedibilità della domanda sullo status,
Pagina 2 mandando, inoltre, alla G.d.F. di integrare l'indagine sulle parti, stante l'incompletezza della documentazione prodotta.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato come indicato in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. SULLO STATUS.
Va rilevato che le parti non hanno depositato entro il termine assegnato dal G.I. l'estratto dell'atto di matrimonio e che il G.I. non ha concesso l'ulteriore termine richiesto dalla difesa di parte ricorrente per provvedere a tale deposito rilevato che “l'ordinanza che richiedeva il deposito dell'estratto di matrimonio risulta comunicata alle parti in data 8 aprile 2024 e che prevedeva il termine per il deposito sino al 15 novembre 2024 senza che alcuna delle parti abbia chiesto alcuna rimessione in termini” (v. verbale di udienza di precisazione delle conclusioni).
Tuttavia, parte ricorrente, dopo che la causa era stata trattenuta in decisione, ha depositato l'estratto di matrimonio (v. nota di deposito del 6 dicembre 2024), da cui risulta che le parti in data 26 agosto
1989 hanno contratto matrimonio in Terracina il 26 agosto 1989, matrimonio trascritto al n. 11 parte
2, serie A, anno 1989, Registro Atti di Matrimonio del suindicato Comune, e che, con rogito del 17 marzo 2009 del Notaio dott. , i coniugi hanno scelto il regime della separazione dei Persona_1
beni.
Ebbene, il Collegio, alla luce del principio di economia processuale, considerato anche che entrambe le parti avevano chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritiene di poter utilizzare il documento in questione ai fini della decisione, anche considerata la documentazione già in atti al momento dell'assunzione in decisione, quale un certificato anagrafico di matrimonio, in cui comunque erano riportati gli estremi della trascrizione dell'atto di matrimonio, sebbene da quel documento non fosse possibile comprendere il regime patrimoniale dei coniugi.
Ciò premesso, la domanda volta ad ottenere la pronuncia sullo status è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla luce di quanto risulta dall'estratto di matrimonio suindicato e considerato che è stata depositata, inoltre, copia conforme all'originale del decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi n. cron. 5257/2012 del 21 agosto 2012.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato depositato il ricorso in data 2 febbraio 2018 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
Pagina 3 Il fallimento del tentativo di conciliazione in sede presidenziale e la volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale escludono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
2. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA FIGLIA MAGGIORENNE.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali eSIenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente, pertanto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018).
Anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno, valutate le circostanze.
Ciò premesso, pur essendo a conoscenza il Collegio di recenti pronunce della Cassazione (v. ordinanza n. 17183/2020) che ponendosi in termini distonici rispetto al pregresso consolidato orientamento giurisprudenziale anche di legittimità, ritengono che l'onere della prova sia a carico della parte richiedente l'assegno, questo Collegio aderisce invece al pregresso constante indirizzo giurisprudenziale, anche della Cassazione, secondo cui l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, sicché il genitore che agisce nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, mentre incombe sul genitore che chiede di essere esonerato dall'obbligazione ex lege, l'onere di dimostrare che la prole sia divenuta autosufficiente ovvero che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa sia imputabile alla prole (cfr. Cass. sent. 24018 del 2008, Cass. sent. 11828 del 2009). Quest'ultimo orientamento è stato recentemente ribadito dalla I sezione della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8892 del 2024, che ha chiarito come l'obbligo “del genitore separato, o divorziato, di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da
Pagina 4 parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. n. 1773/12; n. 1830/11; n. 6509/17).
Pure va considerato il principio “(Cass. civ. sez. I, n. 18076 del 20 agosto 2014) secondo cui "ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poichè il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori.”(così Cass. sent. 5883 del 2018).
Nel caso di specie, la figlia maggiorenne delle parti, , è intervenuta in giudizio e, Controparte_3
dedotta la sua non indipendenza economica essendo studentessa universitaria che svolge meri lavori saltuari di baby-sitter, difficilmente conciliabili con lo studio che risentirebbe del tempo dedicato a tale occasionale attività, ha chiesto di disporre a carico del padre, un assegno di CP_2 mantenimento in suo favore di € 500,00.
Il resistente, dal canto suo, ha contestato la domanda della figlia, rilevando il difetto CP_2 di prova documentale in ordine all'iscrizione al corso di studi universitario da parte della figlia, l'età della stessa (25 anni all'epoca della fase presidenziale del presente giudizio) e la circostanza che la stessa ha allegato di lavorare come baby sitter, attività lavorativa che, nella prospettazione del resistente, impegnerebbe la figlia durante tutto l'anno, considerando che la stessa ne ha evidenziato l'incompatibilità con lo studio universitario, sicché ha chiesto il rigetto della domanda o, in subordine, la rideterminazione in via equitativa del quantum.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f., rilevato che “è pacifico come la figlia
sia studentessa universitaria ed ancora venticinquenne, senza che in contrario giovi la CP_3 saltuaria attività di baby sitter di cui si evidenzia oltretutto l'interruzione per motivi di studio”, in via provvisoria e urgente, ha disposto a carico del padre un assegno di mantenimento in favore della figlia di € 300,00 oltre al contributo al 50% nelle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Roma.
In sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., parte intervenuta ha dato atto di essersi laureata in data 22 maggio 2019 e di essere in cerca di un lavoro stabile e adeguato al proprio titolo di studi, senza tuttavia documentare alcunché.
Pagina 5 Dalla relazione della G.d.F. risulta, per quel che più rileva, che la stessa non ha percepito alcun reddito da lavoro dipendente e/o assimilati negli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023; è censita negli elenchi di cui alla banca dati degli aventi diritto al Reddito di Cittadinanza, ma lo ha percepito per il solo mese di aprile 2021, essendole stato revocato nel corso dello stesso mese;
è titolare del diritto di nuda proprietà superficiaria, nella misura di 1/2, sull'immobile sito in
Terracina (LT), categoria A/2, costituente l'ex casa coniugale;
non risulta intestataria di beni mobili costituenti autoveicoli e motoveicoli. Dagli atti del registro risulta per il 2012 un atto di compravendita di fabbricato, come avente causa, per il valore dichiarato di € 75.000,00; per il 2017 un contratto di locazione n.q. di conduttore di un immobile sito in Roma con valore dichiarato di €
2.580,00, con durata dal 01.10.2017 al 30.09.2018, per il 2018 un contratto di locazione n.q. di conduttore di immobile sito in Roma con valore dichiarato di € 3.480,00 con durata dal 01.10.2018 al 30 giugno 2019. E' stata titolare della carta prepagata Click accesa presso Unicredit, revocata il 7 marzo 2023, di cui sono stati allegati solamente gli estratti relativi agli anni 2019, 2019 e 2020, dal cui esame non emergono movimenti SInificativi;
è delegata a operare, a far data dal 24 settembre
2019, sul conto corrente n. 101396435 intestato alla ricorrente con saldo al 30 giugno 2023 pari a €
50.651,62.
È stato prodotto, pure, l'estratto conto previdenziale di emesso il 31 agosto 2023 Controparte_3 da cui risulta l'assenza di registrazione contributive a nome della stessa negli archivi Inps, sicché, considerato che la figlia intervenuta delle parti ha ammesso nella memoria di costituzione saltuari lavori da baby-sitter, è palese che tali lavori sono stati svolti tutti in nero, senza che sia possibile verificare l'entità effettiva dei guadagni percepiti.
Nel caso di specie, si ritiene che per il periodo decorrente dalla domanda alla Controparte_3
pubblicazione della sentenza abbia diritto a percepire un assegno di mantenimento, non avendo provato che la figlia sia effettivamente entrata nel mondo del lavoro con una CP_2
retribuzione sufficiente a garantirle una vita dignitosa.
Tuttavia, ritiene il Tribunale, che, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, tale diritto non vada più riconosciuto: la giovane è nata nel 1994, e dunque ha oltre trenta anni;
ha allegato, senza produrre copia del diploma di laurea, di essersi laureata il 22 maggio 2019, e a parte alcune e mail ,
(tutte, tranne una, trasmesse il 5 agosto 2019), con trasmissione del curriculum, nemmeno depositato in atti, (circostanza che non consente di prendere visione delle esperienze lavorative vantate dalla ragazza, circostanza che sarebbe stata rilevante ai fini della decisione), CP_3
non ha allegato la prosecuzione del percorso universitario o comunque di formazione
[...]
professionale, né allegato nuove esperienze lavorative.
Pagina 6 E tuttavia, per usare le condivise parole della Suprema Corte, 'l'avanzare dell'età non può “essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente. Con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole”…”gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto, ex art. 147 c.c., delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società. La situazione soggettiva del figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo e negli studi, comporti il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, o di uno di essi, non è tutelabile perchè contrastante con il principio di autoresponsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti” (cfr. Cass. sent. n. 12952 del 2016).
Deve ritenersi, dunque, a livello presuntivo, non avendo allegato, malgrado la Controparte_3 durata del processo, né di aver rinvenuto, dopo la laurea, un'attività lavorativa, né la prosecuzione del percorso di studio o di formazione professionale, considerata l'età della giovane, il tempo ormai trascorso dalla fine del percorso universitario e il fatto che non siano stati documentati problemi di salute della stessa o altre circostanze concretamente ostative al rinvenimento di un lavoro, che ad oggi lo stato di mancata autosufficienza economica della figlia debba essere ritenuto alla stessa imputabile.
Al fine, invece, di verificare l'entità dell'assegno dovuto da alla figlia, per il periodo CP_2
decorrente dalla domanda alla pubblicazione della sentenza, vanno comparate le condizioni
Pagina 7 economiche e reddituali delle parti, tenuto conto che anche la ricorrente, convivente con la figlia, ha l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia.
Ciò premesso, la ricorrente, nell'atto introduttivo, ha dedotto di lavorare saltuariamente come domestica nei periodi estivi, con lavoro occasionale, momentaneo e irregolare.
Da quanto prodotto e allegato dalla G.d.F è emerso, per quel che più rileva, che la ricorrente, negli anni 2018, 2019, 2020, 2022 e 2023 non risulta aver percepito redditi da lavoro dipendente e/o assimilati, mentre, nell'anno 2021, risulta aver lavorato regolarmente, con contratto a tempo determinato, dal 15 giugno 2021 al 31 agosto 2021, percependo un reddito lordo pari a € 3.951,97 derivante da redditi da lavoro dipendente e assimilati a tempo determinato erogato dalla Circeo
Market s.r.l. con imposta netta di € 507,20 (v. certificazione unica allegata alla relazione della
G.d.F. depositata il 10 novembre 2023); risulta censita negli elenchi di cui alla banca dati degli aventi diritto al Reddito di Cittadinanza, che ha percepito per il solo mese di aprile 2021, essendole stato revocato nello stesso mese e risulta aver presentato istanza di reddito di emergenza in data 26 novembre 2020 e in data 8 aprile 2021 all'esito della quale ha percepito nelle due annualità €
1.120,00 e € 1.680,00; è titolare del diritto di usufrutto su proprietà superficiaria in relazione all'immobile su cui i figli vantano il diritto di proprietà superficiaria, ossia l'ex casa coniugale sita in Terracina (LT), immobile di categoria A/2, di sette vani;
risulta registrato a suo nome, quale dante causa, un atto di compravendita di fabbricato stipulato il 25 febbraio 2022 con valore dichiarato di € 63.380,00; quanto ai rapporti con gli istituti di credito, per quel che più rileva, risulta titolare presso Unicredit Spa del conto corrente di corrispondenza n. 101396435, su cui è delegata a operare la figlia con saldo al 30 giugno 2023 di € 50.651,62, di cui è stata allegata la lista CP_3
movimenti per il periodo indagato dal cui esame emergono versamenti di denaro contante, v. a titolo esemplificativo € 2.469,16 versati il 4 giugno 2020, € 1.000,00 versati il 14 ottobre 2021, €
4.000,00 versati il 25 novembre 2021, € 50.000,00 ed € 17.500,00 versati il 1° marzo 2022, operazioni di prelievo, un'entrata di € 8.515,75 in data 28 ottobre 2019 per riscatto di polizza assicurativa e la percezione di stipendi da Circeo Market srl nel periodo estivo dell'anno 2021; risulta titolare presso Poste Italiane Spa del libretto di risparmio n. 42829699 con saldo pari a 0 alla data del 18 agosto 2023, della Postepay Evolution n. 5333171117062493 con saldo pari a € 752,00 in data 18 agosto 2023, dalla cui lista movimenti dal 14 settembre 2020 al 18 agosto 2023 risultano operazioni di ricarica di importo, per ciascuna, di € 700,00, con causale “prestito infruttifero”, erose da uscite per operazioni di gioco/scommessa, nonché entrate per vincite, e della carta n.
4023601020467429 con saldo al 18 agosto 2023 pari a € 511,03, dalla cui lista movimenti dal 28 giugno 2022 al 18 agosto 2023 non risulta nulla di rilevante se non operazioni di ricarica.
Pagina 8 Per ciò che concerne parte resistente, da quanto prodotto e allegato dalla G.d.F. è emerso, per quel che più rileva, che parte resistente dal 20 maggio 2015, è titolare dell'omonima ditta CP_2 individuale avente ad oggetto l'attività di Corsi sportivi e ricreativi e, dal 16 ottobre 2017, è amministratore unico della Power's Center Società Sportiva Dilettantistica S.r.l., avente ad oggetto la formazione, promozione, preparazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, con capitale sociale di € 10.000,00 di cui detiene l'80 %; dalla relazione depositata il 10 novembre 2023
e dai modelli Persone Fisiche allegati risulta che negli anni 2018, 2019, 2020 ha dichiarato una perdita d'impresa in regime semplificato di € 21.355,00, una perdita di € 15.278,00 e una perdita di
€ 9.923,00, nel 2021 risulta un reddito d'impresa pari a € 300.00. Risulta dall'indagine che è proprietario per 1/9 di un immobile sito in Terracina (LT), cat. A/4; dal 29 ottobre 2015 è proprietario dell'autovettura Ford Kuga 2.0, tg. FB326AA, immatricolata in pari data, valore dichiarato € 27.200,00, e dal 24 luglio 2020 del motoveicolo Honda, tg. EA75818, valore dichiarato
€ 2.000,00; risultano, infine, registrati a suo nome, nell'anno 2018, un contratto di locazione di azienda, stipulato il 2 agosto 2018 in qualità di avente causa, per valore dichiarato di € 43.200,00 e un contratto di locazione di immobile ad uso diverso da abitativo, stipulato il 24 luglio 2018 in qualità di conduttore, per valore dichiarato di € 8.400,00; intrattiene rapporti con diversi Istituti di credito e, in particolare, ha beneficiato di un finanziamento a valere sul FRPC Sezione V (Fondo
Rotativo Piccolo Credito Rotcovid), linea di finanziamento messa a disposizione della Regione
Lazio a favore di imprese e liberi professionisti danneggiati dalla chiusura per il Covid 19, del valore di € 10.000,00 erogato in data 4 luglio 2020 da;
risulta titolare presso Credito CP_4
Emiliano Spa di rapporto di conto corrente n. 010/0002448-9, con saldo al 30 giugno 2023 pari a €
1.315,16, di cui sono stati allegati gli estratti conto relativi al 2018, 2019, 2020, dal cui esame risultano operazioni di versamento di denaro contante, v. a titolo esemplificativo e non esaustivo €
3.900,00 versati in data 10 aprile 2018, € 2.000,00 versati il 19 giugno 2018, € 1.000,00 versati il 20 dicembre 2018, € 1.000,00 versati il 4 marzo 2019, € 1.000,00 versati il 16 dicembre 2019, €
1.210,00 versati il 29 aprile 2020 ed € 4.000,00 versati il 2 luglio 2020, e, risultano diversi addebiti in uscita con assegno;
pure è stato prodotto l'estratto del suddetto conto corrente per i mesi di aprile, maggio e giugno 2023, e dallo stesso risultano due bonifici di € 2.300,00 ciascuno a favore di
[...]
a titolo di prestito;
risulta titolare presso Unicredit Spa del conto corrente n. 101747701 Per_2 con saldo al 21 luglio 2023 pari a € 484,51, dalla cui lista movimenti dal 1 gennaio 2018 al 24 luglio 2023 risultano frequenti operazioni di versamento a sportello, v. a titolo esemplificativo e non esaustivo € 10.000,00 versati il 22 giugno 2018, seguiti da emissione di assegni per lo stesso importo, € 10.000,00 versati il 2 luglio 2018, € 3.300,00 versati il 19 dicembre 2018, € 5.900,00 versati il 15 gennaio 2019, € 3.565,60 versati il 7 maggio 2019, € 3.000,00 versati il 27 maggio
Pagina 9 2019, 3.500,00 versati il 16 agosto 2019, € 4.500,00 versati il 16 settembre 2019,€ 4.250,00 versati il 18.11.2019, € 3.000,00 versati il 3 febbraio 2020, € 3.795,00 versati il 12 febbraio 2020, €
6.500,00 in data 12 agosto 2020, cui è seguita un'uscita di pari importo il 18 agosto 2020 per
“assegni resi impagati” a favore di Banca Intesa;
€ 3.000,00 versati il 3 marzo 2022, € 2.400,00 versati il 15 febbraio 2023, risultano anche entrate derivanti da finanziamento, con erogazione di €
10.178,71 accreditati il 9 luglio 2018 e € 10.000,00 accreditati l'8 luglio 2020, e entrate come quella di € 17.982,87 in data 27 settembre 2018 con causale “Rimborso anticipazione per conto cliente
Powers Center”, risultano, infine, gli addebiti delle rate di rimborso di prestiti concessi dall'Unicredit come più avanti indicati (per l'importo di € 267,98 dapprima e € 275,91 poi, l'una riferita al prestito n. 17355992 e l'altra riferita al prestito n. 18626109, e € 208,33 in favore di
), e, da aprile 2019 a marzo 2020, uscite mensili per canoni di affitto di € 601,33 e CP_4
701,33 l'una; sempre presso Unicredit Spa risulta titolare della carta prepagata Genius con saldo al
24 luglio 2023 di € 21,38, dalla cui lista movimenti dal 1 gennaio 2018 al 24 luglio 2023, non risulta nulla di rilievo se non operazioni di ricarica e di versamento e, con il medesimo Istituto, risulta aver contratto un prestito personale n. 17355992 erogato per € 13.533,46 ed estinto il 9 luglio
2018 e un prestito personale n. 18626109, contratto insieme ad altra persona fisica, erogato per €
23.762,92 il 9 luglio 2018; sempre presso Unicredit Spa risulta avere potere di firma in qualità di rappresentante legale sui rapporti intestati a Power's Center Società Sportiva Dilettantistica Srl ossia carta aziendale prepagata easy (contratto n. 22806873 del 1° luglio 2020), conto corrente affidato n. 400366377 su cui regola la carta di debito internazionale avente contratto n. 22806592, attivata il 1° luglio 2020 ad oggi estinta, finanziamento n. 8522783 erogato il 27 maggio 2020 per €
25.000,00 e finanziamento n. 8093872 erogato il 17 settembre 2018 per € 70.000,00; risulta titolare presso Poste Italiane Spa di libretto di risparmio n. 30519775, cointestato con un altro soggetto, con saldo al 3 agosto 2023 pari a € 578,53, dalla cui lista movimenti dal 1 gennaio 2018 al 3 agosto
2023 risultano: un addebito di € 16.000,00 in data 19 maggio 2018, un accredito di € 10.000,00 in data 30 giugno 2018 seguito da un prelievo di pari importo in pari data;
titolare del buono postale fruttifero n. 84525061, del valore nominale di € 6.000,00 e di due altri buoni del valore nominale di
€ 10.000,00 l'uno che risultano entrambi essere stati rimborsati;
nella qualità di legale rappresentante della Power'S Center SSD S.r.l., risulta essere stato titolare presso Codifis Sa del servizio di credito al consumo, attivato il 13 dicembre 2019 e chiuso il 9 febbraio 2023 e del servizio di PagoDIL attivato il 13 gennaio 2020 e chiuso il 31 dicembre 2022.
Quanto alla Power's Center Società Sportiva Dilettantistica s.r.l., dalla relazione della è Pt_1
emerso che risulta beneficiaria di un finanziamento a valere sul Fondo Rotativo Piccolo Credito
Sezione V dell'importo di € 10.000,00 erogato il 23 luglio 2020 da e di un CP_4
Pagina 10 finanziamento a valere sul Fondo Rotativo Piccolo Credito Sezione Ordinaria per un importo di €
21.584,00 erogato il 23 novembre 2018 ed estinto il 15 giugno 2023; presso l'Istituto di credito sportivo risulta censita quale intestataria di rapporti diretti, quali una garanzia per mutuo liquidità
Covid 19 e un” mutuo liquidità per Covid 19” stipulato il 6 aprile 2021, di importo originario di €
25.000,00 e debito residuo di € 23.697,90, in regolare ammortamento con rate mensili di € 260,42; presso Unicredit Spa risulta censita quale titolare di carta aziendale prepagata e di conto corrente affidato n. 400366377, con saldo finale al 26 settembre 2023 pari a € 16.929,55, su cui regola carta di debito internazionale oggi estinta, dalla cui lista movimenti dal 1 gennaio 2018 al 26 settembre Con 2023 risultano entrate incassate con frequenti versamenti di denaro,, accrediti per finanziamento, entrate erose da uscite varie tra cui si annovera quella di € 3.001,39 (importo risultante nell'anno 2023) per “affitto locale” , e, infine, risulta beneficiaria di finanziamento erogato il 27 maggio 2020 per € 25.000,00 e finanziamento erogato il 17 settembre 2018 per €
70.000,00. Sono stati, pure, allegati i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2018 da cui risulta una perdita di esercizio di € 41.401,00, al 31 dicembre 2019 da cui risulta un utile di esercizio di €
17.598,00, al 31 dicembre 2020 da cui risulta una perdita di esercizio di € 15.313,00, al 31 dicembre
2021 da cui risulta un utile di esercizio di € 9.913,00, al 31 dicembre 2022 da cui risulta un utile di esercizio di € 574,00.
In sede di memoria di costituzione il resistente ha dichiarato di pagare € 500,00 a titolo di mantenimento di due figli nati da una successiva unione more uxorio e attualmente conviventi con la madre in Russia.
Dalla relazione della G.d.F. risulta aver spedito somme di denaro a soggetti russi per un totale di
420.352,06 rubli (pari a circa € 4.652,14) e 3.496,36 dollari (pari a circa € 3033,72).
Dalla relazione della G.d.F. risulta che tutte le parti coinvolti nel procedimento non sono state trasparenti nelle proprie allegazioni sulla propria situazione: la figlia ad. es., aveva dedotto CP_3
di fare la pendolare e di non aver potuto prendere una casa in locazione a Roma (v. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., pag. 1), mentre, al contrario, risulta che ha condotto una casa in locazione a Roma;
la situazione contabile della ricorrente non appare compatibile con la situazione economica dedotta nel ricorso introduttivo;
l'attività imprenditoriale del resistente, senz'altro ha risentito, anche per il tipo di attività imprenditoriale svolta, dell'epidemia di Covid 19, ma sia i conti del resistente quale imprenditore individuale sia i conti della società di cui il resistente è
Amministratore Unico appaiono estremamente movimentati a testimoniare una vitalità dell'attività imprenditoriale che appare ben superiore a quanto emerge dalle dichiarazioni dei redditi e dai bilanci.
Pagina 11 Alla luce della situazione complessiva delle parti, per quanto emersa in giudizio, ritiene il Tribunale di confermare per il periodo decorrente dalla domanda alla pubblicazione della sentenza l'assegno di € 300,00, disposto in sede presidenziale e non oggetto di reclamo, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo presso il Tribunale di Roma come stabilito dal Presidente f.f. all'esito dell'udienza presidenziale.
3. SULL'ASSEGNO DIVORZILE PER PARTE RICORRENTE.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 del 2018, come noto, hanno rivisitato funditus l'istituto, elaborando una soluzione difforme da quella seguita dai due precedenti orientamenti contrapposti della giurisprudenza di legittimità, quello seguito per decenni e inaugurato dalla sentenza a S.U.
11490 del 1990, teso a valorizzare la funzione assistenziale dell'assegno e che poneva, quale parametro di adeguatezza dei mezzi, il tenore di vita goduto in costanza di vita matrimoniale, che l'assegno di mantenimento era teso a preservare, pur con i correttivi poi elaborati dalla giurisprudenza (v. Cass. 7295 del 2013, 6164 del 2015 sulla durata del rapporto matrimoniale;
v.
Cass. 6455 del 2015 sulla costituzione di un nuovo nucleo familiare), e quello recentemente affermato con la sentenza n. 11504 del 2017, che, nella valorizzazione dei principi di auto- responsabilità e autodeterminazione, utilizzava quale parametro di adeguatezza l'autosufficienza economica.
In particolare, il carattere innovativo della sentenza n. 18287 del 2018 sta nell'aver superato la tradizionale distinzione tra criteri attributivi (la mancanza di mezzi adeguati o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) e criteri meramente determinativi dell'assegno (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, indicati nella prima parte del comma 6 dell'art. 5 l. 898 del 1970), ritenendo, alla luce della ricostruzione della ratio dell'istituto conforme ai principi costituzionali di solidarietà e di pari dignità dei coniugi espressi dagli artt. 2, 3, 29 Cost. nonché coerente con il quadro della legislazione dei paesi europei, che il Giudice, nel valutare l'an dell'assegno, utilizzi un criterio composito,
“assistenziale-perequativo”, che faccia riferimento in maniera paritetica a tutti i criteri indicati dall'art. 5 co.
6. l. 898 del 1970, declinatori dei suindicati principi costituzionali e ove venga valutata, nel parametro dell'adeguatezza, il contenuto prevalentemente perequativo-compensativo, che tenga conto dell'apporto fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio comune e al profilo professionale ed economico acquisito nel corso del matrimonio dall'altro coniuge.
La Cassazione, poi, con la sentenza n. 11178 del 2019, sezione Prima civile, ha chiarito che “le
Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconosciuto l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio
Pagina 12 dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia,
o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
Ciò premesso, ritiene il Collegio di aderire alla ricostruzione dell'istituto resa dall'organo nomofilattico, coerente con una lettura del dato normativo interpretato in massima aderenza ai principi costituzionali, e che, valorizzando l'elemento perequativo- compensativo, pare aver trovato un giusto punto di equilibrio tra i due orientamenti contrapposti sopra citati.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la domanda della ricorrente non sia meritevole di accoglimento, non avendo la stessa provato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno in suo favore.
La ricorrente, infatti, non ha formulato istanze istruttorie ammissibili e non ha provato, e, a ben vedere, ancor prima allegato, che le sue attuali condizioni economiche siano frutto delle scelte condivise dalle parti in sede di matrimonio o che siano conseguenza del contributo dalla medesima fornito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuna delle parti, né che la stessa abbia sacrificato prospettive professionali e reddituali per la famiglia.
Infatti, la ricorrente, in costanza di matrimonio, come già evidenziato dal Presidente f.f. “ha bensì collaborato nell'attività del marito trovandovi, peraltro, la realizzazione delle proprie aspettative lavorative, come confermato che all'esito della separazione, ella abbia volontariamente scelto di continuare nell'attività imprenditoriale, che neppure risulta in alcun modo che la stessa, per supportare l'attività del coniuge, abbia in qualche modo dovuto rinunziare a diverse possibilità di realizzazione professionale, che, al contrario, dall'attività svolta insieme al marito la ha CP_1
ricavato la titolarità di una palestra precedentemente co-gestita con il marito, sicché, almeno sino alla cessazione dell'attività, le aspettative professionali della stessa erano state tutt'altro che sacrificate, avendo, al contrario, ella raggiunto un'autonomia gestionale di cui precedentemente era priva”. Dall'istruttoria espletata non sono emersi elementi che abbiano inficiato tale valutazione, anzi dalla relazione della G.d.F. risulta comunque una situazione economica della ricorrente più florida rispetto alla rappresentazione data dalla suddetta nei propri atti difensivi, come
Pagina 13 si evince anche dai versamenti in denaro di cui si è detto sopra e ove si consideri che è risultata titolare di conto corrente n. 101396435 con saldo al 3 luglio 2023 di € 50.651,62.
4. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la soccombenza di parte ricorrente con riferimento alla domanda di assegno divorzile, considerata, tuttavia la natura della causa, e le condizioni delle parti, si ritiene congruo disporre la compensazione di un mezzo delle spese di lite e porre a carico di parte ricorrente il residuo mezzo, come liquidato in dispositivo.
Stante la soccombenza reciproca di parte resistente e parte intervenuta con riferimento alla domanda di assegno di mantenimento si ritiene congruo compensare le spese di lite tra le suddette parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 652 del 2018, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1
in Terracina (LT), in data 26 agosto 1989, matrimonio trascritto al Registro Atti di CP_2
Matrimonio del Comune di Terracina (LT) al n. 11, parte II, serie A, anno 1989.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terracina (LT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Dispone che versi a a titolo di mantenimento, la somma mensile di € CP_2 Controparte_3
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come indicate in parte motiva, con decorrenza dalla domanda alla pubblicazione della sentenza, con rivalutazione annuale secondo gli Indici Istat.
4. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da con decorrenza dalla Controparte_3
pubblicazione della sentenza, sicché a decorrere dalla pubblicazione della sentenza nulla dovrà più versare a a titolo di mantenimento. CP_2 Controparte_3
4. Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte ricorrente.
5. Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente un mezzo delle spese di lite, compensato il residuo mezzo, che liquida, al netto del mezzo compensato, in € 3.808,00, oltre alle spese forfettarie del
15% ai sensi dell'art. 2 del d.m. 55 del 2014 e Iva e C.p.a. come per legge.
6. Compensa integralmente le spese di lite tra parte resistente e parte intervenuta.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terracina (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di conSIlio del 20 giugno 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino.
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