Articolo 4 della Legge 10 ottobre 1950, n. 870
Articolo 3Articolo 5
Versione
24 novembre 1950
Art. 4.
La nomina di cui al precedente art. 1 sara' conferita di ufficio o a domanda dei congiunti.
La nomina di cui all'art. 2 sara' conferita a domanda degli interessati, da presentare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 24 novembre 1950