Art. 4.
La nomina di cui al precedente art. 1 sara' conferita di ufficio o a domanda dei congiunti.
La nomina di cui all'art. 2 sara' conferita a domanda degli interessati, da presentare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La nomina di cui al precedente art. 1 sara' conferita di ufficio o a domanda dei congiunti.
La nomina di cui all'art. 2 sara' conferita a domanda degli interessati, da presentare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.