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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 6385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6385 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. IC RA presidente dott. AN MA PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4572 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 29 settembre 2025 e vertente
TRA
(c.f: , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
ATTRICE
E
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Faletti e dall'avv. Domenico Bonaccorsi Di
TT
CONVENUTA
OGGETTO: azione di revocazione ex art. 395, n.5 c.p.c.
1
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto azione di revocazione ai sensi Parte_1 dell'art. 395, n. 5 c.p.c. avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2825/2023
(emessa a seguito del rinvio disposto dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n.
23491/2019), che ha condannato l'Amministrazione al pagamento in favore della dott.ssa della somma di 6.713,95 € per ciascuno anno di frequenza del corso di Controparte_1 specializzazione in chirurgia generale (dal 1982 al 1987).
Parte attrice ha dedotto al riguardo che la sentenza impugnata è in contrasto la sentenza del Tribunale di Roma n. 2369/2019 – passata in giudicato con riguardo alla domanda proposta in quel giudizio da , perché non appellata da quest'ultima - che Controparte_1 aveva rigettato nel merito analoga domanda della avente identità di petitum e causa CP_1 petendi.
Si è costituita in giudizio , eccependo in primo luogo la nullità della Controparte_1 notificazione dell'atto di citazione per omessa notifica presso la residenza della convenuta e in secondo luogo l'inammissibilità della domanda di revocazione (in quanto la questione relativa al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 2369/2019 è già stata esaminata dalla Corte di appello nel giudizio conclusosi con la sentenza di cui si chiede la revocazione).
Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda di revocazione.
L'eccezione preliminare di nullità della notificazione dell'atto di citazione (perché avvenuta presso il domicilio eletto dalla in occasione del giudizio in riassunzione CP_1 conclusosi con la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2825/2023, anziché presso il luogo di residenza della convenuta) è infondata, in quanto l'eventuale vizio della notificazione resta sanato dalla tempestiva costituzione in giudizio della convenuta, che ha avuto piena conoscenza del giudizio e si è difesa nel merito.
Venendo ad esaminare la domanda di revocazione si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 395, n. 5 c.p.c., la sentenza pronunciata in grado di appello o in unico grado può essere impugnata per revocazione se “è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione”.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il contrasto di giudicati che può dar luogo al rimedio della revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 5, c.p.c. presuppone che l'esistenza del giudicato non sia stata fatta valere come motivo di eccezione davanti al giudice del secondo giudizio (Cass. 38230/2021; Cass. 788/2017; Cass. 155/2014) mentre, ove il giudice di appello non si sia pronunciato o si sia pronunciato in maniera errata sull'eccezione
2 di giudicato esterno proposta davanti a lui, la parte interessata ha l'onere di denunciare il corrispondente vizio con il ricorso per cassazione (Cass. 17247/2006; Cass. 2131/1996).
La proponibilità della revocazione, a norma dell'art. 395, n. 5, c.p.c., avverso la sentenza d'appello che si denunci in contrasto con altra precedente sentenza avente tra le parti autorità di cosa giudicata, è dunque preclusa quando detta sentenza abbia statuito sull'eccezione di giudicato sollevata dalla parte interessata, pure se per disattenderla in relazione alla mancata prova dell'eccezione medesima, restando in tale ipotesi esperibile solo il rimedio del ricorso per cassazione (Cass. 1308/1983).
Applicando tali princìpi al caso di specie si osserva che il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 2369/2019 (che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta – tra gli altri – da in conseguenza del tardivo recepimento Controparte_1 della direttiva 82/76/CEE) è già stato fatto valere come motivo di eccezione dalla
[...] per opporsi all'analoga domanda di risarcimento del danno Parte_1 formulata da nel giudizio definito con la sentenza della Corte di appello Controparte_1 di Roma n. 2825/2023.
Con la sentenza di cui la chiede la revocazione ai Parte_1 sensi dell'art. 395, n. 5 c.p.c., la Corte di appello ha espressamente esaminato “l'eccezione di giudicato in relazione alla domanda della dott.ssa ” e l'ha respinta Controparte_1 perché “del tutto indimostrata”, in quanto “la sentenza che sarebbe passata in giudicato non è invero prodotta in giudizio, né tantomeno con l'attestazione del suo passaggio in giudicato”
(pag. 12 della sentenza).
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali sopra richiamati, il ricorso al rimedio revocatorio invocato dalla deve dunque ritenersi inammissibile, in Controparte_2 quanto sull'eccezione di giudicato si è già pronunciata la sentenza di appello di cui si chiede la revocazione, avverso la quale sarebbe stato semmai possibile esperire ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. (in questo senso v. Cass.
38230/2021, in motivazione, sul presupposto che “il giudicato esterno è assimilabile agli
"elementi normativi", sicché la sua interpretazione deve effettuarsi alla stregua dell'esegesi delle norme”).
Alla soccombenza dell'attrice segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 3.500,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n.
147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di revocazione proposta ai sensi dell'art. 395, n. 5 c.p.c. dalla avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. Parte_1
3 2825/2023;
2) condanna la al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di , liquidandole in complessivi 3.500,00 € oltre Controparte_1
IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002 in quanto l'appellante soccombente è un'Amministrazione statale (Cass.
1778/2016).
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
AN MA PELLEGRINI IC RA
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Clementina Casuscelli, M.O.T. presso la Corte di appello di Roma
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. IC RA presidente dott. AN MA PELLEGRINI consigliere relatore dott. Marco GENNA consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4572 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 29 settembre 2025 e vertente
TRA
(c.f: , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato
ATTRICE
E
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Faletti e dall'avv. Domenico Bonaccorsi Di
TT
CONVENUTA
OGGETTO: azione di revocazione ex art. 395, n.5 c.p.c.
1
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha proposto azione di revocazione ai sensi Parte_1 dell'art. 395, n. 5 c.p.c. avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2825/2023
(emessa a seguito del rinvio disposto dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n.
23491/2019), che ha condannato l'Amministrazione al pagamento in favore della dott.ssa della somma di 6.713,95 € per ciascuno anno di frequenza del corso di Controparte_1 specializzazione in chirurgia generale (dal 1982 al 1987).
Parte attrice ha dedotto al riguardo che la sentenza impugnata è in contrasto la sentenza del Tribunale di Roma n. 2369/2019 – passata in giudicato con riguardo alla domanda proposta in quel giudizio da , perché non appellata da quest'ultima - che Controparte_1 aveva rigettato nel merito analoga domanda della avente identità di petitum e causa CP_1 petendi.
Si è costituita in giudizio , eccependo in primo luogo la nullità della Controparte_1 notificazione dell'atto di citazione per omessa notifica presso la residenza della convenuta e in secondo luogo l'inammissibilità della domanda di revocazione (in quanto la questione relativa al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 2369/2019 è già stata esaminata dalla Corte di appello nel giudizio conclusosi con la sentenza di cui si chiede la revocazione).
Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda di revocazione.
L'eccezione preliminare di nullità della notificazione dell'atto di citazione (perché avvenuta presso il domicilio eletto dalla in occasione del giudizio in riassunzione CP_1 conclusosi con la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2825/2023, anziché presso il luogo di residenza della convenuta) è infondata, in quanto l'eventuale vizio della notificazione resta sanato dalla tempestiva costituzione in giudizio della convenuta, che ha avuto piena conoscenza del giudizio e si è difesa nel merito.
Venendo ad esaminare la domanda di revocazione si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 395, n. 5 c.p.c., la sentenza pronunciata in grado di appello o in unico grado può essere impugnata per revocazione se “è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione”.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il contrasto di giudicati che può dar luogo al rimedio della revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 5, c.p.c. presuppone che l'esistenza del giudicato non sia stata fatta valere come motivo di eccezione davanti al giudice del secondo giudizio (Cass. 38230/2021; Cass. 788/2017; Cass. 155/2014) mentre, ove il giudice di appello non si sia pronunciato o si sia pronunciato in maniera errata sull'eccezione
2 di giudicato esterno proposta davanti a lui, la parte interessata ha l'onere di denunciare il corrispondente vizio con il ricorso per cassazione (Cass. 17247/2006; Cass. 2131/1996).
La proponibilità della revocazione, a norma dell'art. 395, n. 5, c.p.c., avverso la sentenza d'appello che si denunci in contrasto con altra precedente sentenza avente tra le parti autorità di cosa giudicata, è dunque preclusa quando detta sentenza abbia statuito sull'eccezione di giudicato sollevata dalla parte interessata, pure se per disattenderla in relazione alla mancata prova dell'eccezione medesima, restando in tale ipotesi esperibile solo il rimedio del ricorso per cassazione (Cass. 1308/1983).
Applicando tali princìpi al caso di specie si osserva che il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 2369/2019 (che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta – tra gli altri – da in conseguenza del tardivo recepimento Controparte_1 della direttiva 82/76/CEE) è già stato fatto valere come motivo di eccezione dalla
[...] per opporsi all'analoga domanda di risarcimento del danno Parte_1 formulata da nel giudizio definito con la sentenza della Corte di appello Controparte_1 di Roma n. 2825/2023.
Con la sentenza di cui la chiede la revocazione ai Parte_1 sensi dell'art. 395, n. 5 c.p.c., la Corte di appello ha espressamente esaminato “l'eccezione di giudicato in relazione alla domanda della dott.ssa ” e l'ha respinta Controparte_1 perché “del tutto indimostrata”, in quanto “la sentenza che sarebbe passata in giudicato non è invero prodotta in giudizio, né tantomeno con l'attestazione del suo passaggio in giudicato”
(pag. 12 della sentenza).
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali sopra richiamati, il ricorso al rimedio revocatorio invocato dalla deve dunque ritenersi inammissibile, in Controparte_2 quanto sull'eccezione di giudicato si è già pronunciata la sentenza di appello di cui si chiede la revocazione, avverso la quale sarebbe stato semmai possibile esperire ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. (in questo senso v. Cass.
38230/2021, in motivazione, sul presupposto che “il giudicato esterno è assimilabile agli
"elementi normativi", sicché la sua interpretazione deve effettuarsi alla stregua dell'esegesi delle norme”).
Alla soccombenza dell'attrice segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 3.500,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n.
147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di revocazione proposta ai sensi dell'art. 395, n. 5 c.p.c. dalla avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. Parte_1
3 2825/2023;
2) condanna la al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di , liquidandole in complessivi 3.500,00 € oltre Controparte_1
IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002 in quanto l'appellante soccombente è un'Amministrazione statale (Cass.
1778/2016).
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
AN MA PELLEGRINI IC RA
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Clementina Casuscelli, M.O.T. presso la Corte di appello di Roma
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