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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/03/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 3584/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile e domanda di risarcimento danni
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
rilasciata ex art. 83, co3, c.p.c., su documento informatico separato sottoscritto con forma digitale e congiunto all'atto introduttivo, dall'avv. Livia Sabatino, presso il cui studio, in San AN
IN (SA), alla via A. Amato n. 15/I, elettivamente domicilia.
RICORRENTE
-PECORARO nato il [...] a [...], CF. , residente in Pt_2 C.F._2
VI LI (SA), alla via G.Verdi, n. 32/33.
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come da scritti difensivi e da verbale di udienza del 26/02/2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
premettendo di essere proprietario dell'immobile sito in VI LI (SA), al Viale
G. Verdi n. 32/33, Comparto urbano Pagliarone - Palazzina D, scala A, piano quarto, interno 13,
identificato al catasto fabbricati del citato Comune al foglio 4, p.lla 1002, sub.312 (lotto n. 23).
2. Deduceva che l'immobile gli era pervenuto dal Comune di VI LI in forza di contratto di compravendita per Notar del 30.11.2022 (Rep. 4739, Racc. 4047), registrato Per_1
1 in Salerno il 15.12.2022 (n.40640 serie 1T) e che la parte alienante lo aveva a sua volta acquisito in forza di sentenza di confisca n. 1104/2008, resa dal Tribunale di Salerno e passata in giudicato.
3. Riferiva che tale immobile era occupato sine titulo dal Sig. che, vanamente, Controparte_1
anche a mezzo raccomandate del 24.3.2023 e del 12.4.2023, era stato invitato al rilascio dell'immobile.
4. Documentava, altresì, di avere ritualmente esperito la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con verbale negativo per assenza della parte chiamata.
5. Concludeva pertanto chiedendo di: “Accertare e dichiarare, previo riconoscimento dell'esclusivo diritto di piena proprietà del sig. , nato a [...], il [...], Parte_1 sull'immobile sito in VI LI (SA), al Viale G. Verdi n.32/33, identificato al catasto fabbricati del citato Comune al foglio 4, p.lla 1002, sub.312 (lotto n. 23), che il Sig.
(nato il [...] a [...], CF. ) occupa sine titulo Controparte_1 C.F._2
l'immobile di proprietà del Sig. - sito in VI LI (SA), al Viale G. Parte_1
Verdi n.32/33, Comparto urbano Pagliarone - Palazzina D, scala A, piano quarto, interno 13,
identificato al catasto fabbricarti del citato Comune al foglio 4, p.lla 1002, sub.312 – e per
l'effetto, in accoglimento della presente domanda, condannare il medesimo Sig. Controparte_1
a rilasciare immediatamente, libero e sgombero da persone e cose, il predetto immobile, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso dell'odierno ricorrente, , fissando Parte_1
contestualmente la data di esecuzione per il rilascio”.
6. Nonostante la regolare notifica del ricorso non si costituiva in giudizio. Controparte_1
7. All'udienza del 26/02/2025 veniva dichiarata la contumacia di e la causa era Controparte_1
trattenuta in decisione con termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.
***
1. In via preliminare va rilevato che il giudizio, introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., segue le forme del nuovo procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 281 decies e ss.
c.p.c., come riformato dal d.lgs. n. 149/2022 e si conclude con sentenza ai sensi degli articoli 281
sexies e 281 terdecies c.p.c..
2. Tanto premesso, appare necessario procedere alla corretta interpretazione della domanda, in considerazione delle allegazioni di fatto, anche al fine di individuare il regime probatorio da applicare.
È noto che i rimedi delle azioni di restituzione e di rivendicazione contro l'occupazione sine titulo siano accomunate dallo scopo pratico e dal petitum a cui entrambe tendono – ossia ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi – ma si distinguono nettamente per natura
2 e per causae petendi: con la prima si mira a stabilire lo status quo ante modificato in esecuzione o per effetto di un rapporto giuridico (es. con un contratto di locazione o di comodato) e con la seconda (ex art. 948 c.c.) a far accertare il diritto di proprietà vantato dal titolare sul bene e,
conseguenzialmente, condannare chi lo possiede o lo detiene alla sua restituzione.
2.1. Ebbene, ritiene il Tribunale che la domanda proposta da parte ricorrente vada qualificata come rivendica, prospettando il ricorrente che tale bene sia nel possesso ingiustificato del resistente, privo di titolo per abitarvi.
L'azione di rivendica è posta dal nostro ordinamento a tutela della proprietà con una duplice finalità: i) presuppone l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà; ii) è tesa a recuperare il bene posseduto o detenuto da altro soggetto e quindi mira a ricongiungere il possesso alla proprietà.
Notevoli sono le conseguenze sotto il profilo probatorio che discendono dalla diversa qualificazione: mentre nell'azione di restituzione è sufficiente, per l'attore, dimostrare l'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il suo successivo venir meno, nell'ipotesi di rivendicazione, poiché fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes e non su un rapporto obbligatorio personale inter-partes, occorre che di tale diritto venga data fornita piena prova,
mediante la cd. “probatio diabolica”. Ciò comporta che, in questo caso, l'attore deve dimostrare la propria titolarità fornendo la prova che il suo dante causa aveva, a sua volta, validamente acquistato il diritto da un altro soggetto e così di seguito fino a risalire ad un acquisto a titolo originario.
In relazione al caso in esame parte ricorrente ha fornito la prova richiesta depositando l'atto notarile di compravendita del 30 novembre 2022 ove risulta attestata la provenienza dell'immobile in oggetto, acquisito al patrimonio del Comune alienante in virtù di sentenza di confisca penale passata in giudicato (cft. allegato n. 2 al ricorso).
Difatti è pacifico che l'acquisto della proprietà di un bene mediante atto di confisca costituisce un provvedimento ablativo radicale, rispetto al quale si originano diritti pieni ed incondizionati a favore dell'ente locale.
La natura di acquisto a titolo originario è stata ribadita dalla Cassazione, per la quale l'acquisto,
da parte dello Stato, di un bene sottoposto alla misura di prevenzione della confisca ex lege n.
575/1965 ha, dopo l'entrata in vigore della l. n. 228/2012, natura originaria e non derivativa (Cass.
pen. n. 21125 del 2007; implicitamente, Cass. pen. n. 52736 del 2014; n. 34428 del 2001).
Ne consegue che il ricorrente ha pienamente adempiuto all'onere probatorio sullo stesso incombente atteso che ha acquisito la proprietà dell'immobile de quo da un dante causa a titolo
3 originario, ovvero dal Comune di VI LI, che avendo ricevuto il bene in virtù di atto di confisca, ne era proprietario a titolo originario.
3. Venendo al merito, parte ricorrente ha fornito prova dell'abusiva occupazione dell'immobile oggetto del presente giudizio da parte del resistente.
Si rimanda, in primo luogo, al certificato anagrafico relativo al sig. attestante Controparte_1
che lo stesso, alla data del 22/04/2024, era residente nell'immobile de quo (cfr documentazione in atti).
Parimenti rilevante è la firma apposta dal sulla cartolina di avvenuto ricevimento CP_1 dell'invito alla mediazione, inoltrata e ricevuta proprio presso l'indirizzo di residenza ovvero
Viale G. Verdi VI LI;
non da ultimo, ad ulteriore riprova dell'occupazione dell'immobile, si rimanda alla documentazione fotografica da cui emerge che sul citofono al civico n.32 viale G. Verdi vi è proprio il cognome dell'odierno resistente (cfr foto allegate in atti).
La mancata costituzione dell'interessato, infine, corrobora che lo stesso non ha valide ragioni per opporsi al rilascio.
In definitiva, tutti questi elementi formano un idoneo quadro probatorio atto a dimostrare l'effettiva occupazione abusiva dell'immobile de quo da parte del . CP_1
3.1. Ciò detto, gravava sul convenuto l'onere di dimostrare l'esistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione ed il godimento del bene (Cass. 18660/2013); onere che, nel caso di specie, non è stato assolto non essendosi il convenuto costituita in giudizio.
4. Segue, pertanto la condanna di al rilascio dell'immobile in contestazione in Controparte_1
favore di parte ricorrente.
5. Per quanto, invece, riguarda la domanda tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittima occupazione dell'immobile in questione, va richiamata la recente sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33645 del 2022.
In particolare, con la sentenza in questione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Pertanto, il diritto al risarcimento nasce con l'occupazione senza titolo, o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo, ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto o indiretto.
4 Nell'occupazione abusiva d'immobile è pur sempre richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Non è il mero “non uso” ad essere oggetto della pretesa risarcitoria, bensì la perdita subita che attiene alla compressione e compromissione del godimento, diretto od anche indiretto mediante il corrispettivo dello stesso godimento concesso ad altri. In sostanza l'attore deve, pur sempre, allegare che intendeva godere del proprio diritto “usando”, in estrema sostanza, lo stesso, circostanza che gli è stata impedita dalla condotta occupativa del convenuto. Non è la mera inerzia ad essere risarcita, ma la negazione, per effetto dell'altrui condotta, della facoltà di utilizzo manifestazione primaria del diritto di proprietà.
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente ha manifestato una generica volontà di voler utilizzare l'immobile, senza tuttavia, fornire alcuna specificazione in proposito;
è risultato altresì carente la prova circa gli eventuali danni che avrebbe subito in seguito all'occupazione abusiva dell'immobile da parte del convenuto (ad esempio, dimostrando la sua intenzione concreta di voler adibire a prima casa l'immobile o di voler concedere l'immobile in locazione durante il periodo di occupazione ovvero di avere sostenuto spese che altrimenti non avrebbe dovuto affrontare per risiedere esso stesso durante tale periodo in un altro immobile ovvero ancora mediante la dimostrazione di avere avuto concreta intenzione nel frattempo di venderlo).
Del resto, nelle missive stragiudiziali del 24/03/2023 e 12/04/2023 viene richiesto solo il rilascio senza alcun riferimento a tale volontà.
Ne consegue il rigetto della domanda di versamento dell'indennità di occupazione.
6. Quanto alle spese di lite, comprese quelle di mediazione, esse vanno poste a carico di CP_1
, in applicazione del principio della soccombenza, determinate secondo il DM 55/14 in
[...]
base ai valori medi (indeterminabile-complessità bassa- fino ad euro 26.000,00), con attribuzione all'avv. Livia Sabatino dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini,
definitivamente pronunziando nel giudizio n. 3584/2024, R.G., disattesa ogni ulteriore e diversa istanza così provvede:
1-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al rilascio immediato, in Controparte_1
favore del ricorrente, dell'immobile sito in VI LI (SA), al Viale G. Verdi
n.32/33, identificato al catasto fabbricati del citato Comune al foglio 4, p.lla 1002, sub.312 (lotto n. 23), meglio individuato in atti, libero e sgombero da persone e cose;
2- rigetta la domanda di risarcimento del danno e/o di indennità di occupazione;
5 3-condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che si Controparte_1
liquidano in euro 139,86 per spese documentate (euro 122,00 per la mediazione ed euro 17,86 per la notifica) ed € 1.700,00 per competenze legali oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%; dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv. Livia
Sabatino, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, in data 12.03.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 3584/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: occupazione senza titolo di immobile e domanda di risarcimento danni
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
rilasciata ex art. 83, co3, c.p.c., su documento informatico separato sottoscritto con forma digitale e congiunto all'atto introduttivo, dall'avv. Livia Sabatino, presso il cui studio, in San AN
IN (SA), alla via A. Amato n. 15/I, elettivamente domicilia.
RICORRENTE
-PECORARO nato il [...] a [...], CF. , residente in Pt_2 C.F._2
VI LI (SA), alla via G.Verdi, n. 32/33.
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come da scritti difensivi e da verbale di udienza del 26/02/2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
premettendo di essere proprietario dell'immobile sito in VI LI (SA), al Viale
G. Verdi n. 32/33, Comparto urbano Pagliarone - Palazzina D, scala A, piano quarto, interno 13,
identificato al catasto fabbricati del citato Comune al foglio 4, p.lla 1002, sub.312 (lotto n. 23).
2. Deduceva che l'immobile gli era pervenuto dal Comune di VI LI in forza di contratto di compravendita per Notar del 30.11.2022 (Rep. 4739, Racc. 4047), registrato Per_1
1 in Salerno il 15.12.2022 (n.40640 serie 1T) e che la parte alienante lo aveva a sua volta acquisito in forza di sentenza di confisca n. 1104/2008, resa dal Tribunale di Salerno e passata in giudicato.
3. Riferiva che tale immobile era occupato sine titulo dal Sig. che, vanamente, Controparte_1
anche a mezzo raccomandate del 24.3.2023 e del 12.4.2023, era stato invitato al rilascio dell'immobile.
4. Documentava, altresì, di avere ritualmente esperito la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi con verbale negativo per assenza della parte chiamata.
5. Concludeva pertanto chiedendo di: “Accertare e dichiarare, previo riconoscimento dell'esclusivo diritto di piena proprietà del sig. , nato a [...], il [...], Parte_1 sull'immobile sito in VI LI (SA), al Viale G. Verdi n.32/33, identificato al catasto fabbricati del citato Comune al foglio 4, p.lla 1002, sub.312 (lotto n. 23), che il Sig.
(nato il [...] a [...], CF. ) occupa sine titulo Controparte_1 C.F._2
l'immobile di proprietà del Sig. - sito in VI LI (SA), al Viale G. Parte_1
Verdi n.32/33, Comparto urbano Pagliarone - Palazzina D, scala A, piano quarto, interno 13,
identificato al catasto fabbricarti del citato Comune al foglio 4, p.lla 1002, sub.312 – e per
l'effetto, in accoglimento della presente domanda, condannare il medesimo Sig. Controparte_1
a rilasciare immediatamente, libero e sgombero da persone e cose, il predetto immobile, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso dell'odierno ricorrente, , fissando Parte_1
contestualmente la data di esecuzione per il rilascio”.
6. Nonostante la regolare notifica del ricorso non si costituiva in giudizio. Controparte_1
7. All'udienza del 26/02/2025 veniva dichiarata la contumacia di e la causa era Controparte_1
trattenuta in decisione con termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.
***
1. In via preliminare va rilevato che il giudizio, introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., segue le forme del nuovo procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 281 decies e ss.
c.p.c., come riformato dal d.lgs. n. 149/2022 e si conclude con sentenza ai sensi degli articoli 281
sexies e 281 terdecies c.p.c..
2. Tanto premesso, appare necessario procedere alla corretta interpretazione della domanda, in considerazione delle allegazioni di fatto, anche al fine di individuare il regime probatorio da applicare.
È noto che i rimedi delle azioni di restituzione e di rivendicazione contro l'occupazione sine titulo siano accomunate dallo scopo pratico e dal petitum a cui entrambe tendono – ossia ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi – ma si distinguono nettamente per natura
2 e per causae petendi: con la prima si mira a stabilire lo status quo ante modificato in esecuzione o per effetto di un rapporto giuridico (es. con un contratto di locazione o di comodato) e con la seconda (ex art. 948 c.c.) a far accertare il diritto di proprietà vantato dal titolare sul bene e,
conseguenzialmente, condannare chi lo possiede o lo detiene alla sua restituzione.
2.1. Ebbene, ritiene il Tribunale che la domanda proposta da parte ricorrente vada qualificata come rivendica, prospettando il ricorrente che tale bene sia nel possesso ingiustificato del resistente, privo di titolo per abitarvi.
L'azione di rivendica è posta dal nostro ordinamento a tutela della proprietà con una duplice finalità: i) presuppone l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà; ii) è tesa a recuperare il bene posseduto o detenuto da altro soggetto e quindi mira a ricongiungere il possesso alla proprietà.
Notevoli sono le conseguenze sotto il profilo probatorio che discendono dalla diversa qualificazione: mentre nell'azione di restituzione è sufficiente, per l'attore, dimostrare l'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il suo successivo venir meno, nell'ipotesi di rivendicazione, poiché fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes e non su un rapporto obbligatorio personale inter-partes, occorre che di tale diritto venga data fornita piena prova,
mediante la cd. “probatio diabolica”. Ciò comporta che, in questo caso, l'attore deve dimostrare la propria titolarità fornendo la prova che il suo dante causa aveva, a sua volta, validamente acquistato il diritto da un altro soggetto e così di seguito fino a risalire ad un acquisto a titolo originario.
In relazione al caso in esame parte ricorrente ha fornito la prova richiesta depositando l'atto notarile di compravendita del 30 novembre 2022 ove risulta attestata la provenienza dell'immobile in oggetto, acquisito al patrimonio del Comune alienante in virtù di sentenza di confisca penale passata in giudicato (cft. allegato n. 2 al ricorso).
Difatti è pacifico che l'acquisto della proprietà di un bene mediante atto di confisca costituisce un provvedimento ablativo radicale, rispetto al quale si originano diritti pieni ed incondizionati a favore dell'ente locale.
La natura di acquisto a titolo originario è stata ribadita dalla Cassazione, per la quale l'acquisto,
da parte dello Stato, di un bene sottoposto alla misura di prevenzione della confisca ex lege n.
575/1965 ha, dopo l'entrata in vigore della l. n. 228/2012, natura originaria e non derivativa (Cass.
pen. n. 21125 del 2007; implicitamente, Cass. pen. n. 52736 del 2014; n. 34428 del 2001).
Ne consegue che il ricorrente ha pienamente adempiuto all'onere probatorio sullo stesso incombente atteso che ha acquisito la proprietà dell'immobile de quo da un dante causa a titolo
3 originario, ovvero dal Comune di VI LI, che avendo ricevuto il bene in virtù di atto di confisca, ne era proprietario a titolo originario.
3. Venendo al merito, parte ricorrente ha fornito prova dell'abusiva occupazione dell'immobile oggetto del presente giudizio da parte del resistente.
Si rimanda, in primo luogo, al certificato anagrafico relativo al sig. attestante Controparte_1
che lo stesso, alla data del 22/04/2024, era residente nell'immobile de quo (cfr documentazione in atti).
Parimenti rilevante è la firma apposta dal sulla cartolina di avvenuto ricevimento CP_1 dell'invito alla mediazione, inoltrata e ricevuta proprio presso l'indirizzo di residenza ovvero
Viale G. Verdi VI LI;
non da ultimo, ad ulteriore riprova dell'occupazione dell'immobile, si rimanda alla documentazione fotografica da cui emerge che sul citofono al civico n.32 viale G. Verdi vi è proprio il cognome dell'odierno resistente (cfr foto allegate in atti).
La mancata costituzione dell'interessato, infine, corrobora che lo stesso non ha valide ragioni per opporsi al rilascio.
In definitiva, tutti questi elementi formano un idoneo quadro probatorio atto a dimostrare l'effettiva occupazione abusiva dell'immobile de quo da parte del . CP_1
3.1. Ciò detto, gravava sul convenuto l'onere di dimostrare l'esistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione ed il godimento del bene (Cass. 18660/2013); onere che, nel caso di specie, non è stato assolto non essendosi il convenuto costituita in giudizio.
4. Segue, pertanto la condanna di al rilascio dell'immobile in contestazione in Controparte_1
favore di parte ricorrente.
5. Per quanto, invece, riguarda la domanda tesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittima occupazione dell'immobile in questione, va richiamata la recente sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33645 del 2022.
In particolare, con la sentenza in questione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta. Pertanto, il diritto al risarcimento nasce con l'occupazione senza titolo, o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo, ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto o indiretto.
4 Nell'occupazione abusiva d'immobile è pur sempre richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Non è il mero “non uso” ad essere oggetto della pretesa risarcitoria, bensì la perdita subita che attiene alla compressione e compromissione del godimento, diretto od anche indiretto mediante il corrispettivo dello stesso godimento concesso ad altri. In sostanza l'attore deve, pur sempre, allegare che intendeva godere del proprio diritto “usando”, in estrema sostanza, lo stesso, circostanza che gli è stata impedita dalla condotta occupativa del convenuto. Non è la mera inerzia ad essere risarcita, ma la negazione, per effetto dell'altrui condotta, della facoltà di utilizzo manifestazione primaria del diritto di proprietà.
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente ha manifestato una generica volontà di voler utilizzare l'immobile, senza tuttavia, fornire alcuna specificazione in proposito;
è risultato altresì carente la prova circa gli eventuali danni che avrebbe subito in seguito all'occupazione abusiva dell'immobile da parte del convenuto (ad esempio, dimostrando la sua intenzione concreta di voler adibire a prima casa l'immobile o di voler concedere l'immobile in locazione durante il periodo di occupazione ovvero di avere sostenuto spese che altrimenti non avrebbe dovuto affrontare per risiedere esso stesso durante tale periodo in un altro immobile ovvero ancora mediante la dimostrazione di avere avuto concreta intenzione nel frattempo di venderlo).
Del resto, nelle missive stragiudiziali del 24/03/2023 e 12/04/2023 viene richiesto solo il rilascio senza alcun riferimento a tale volontà.
Ne consegue il rigetto della domanda di versamento dell'indennità di occupazione.
6. Quanto alle spese di lite, comprese quelle di mediazione, esse vanno poste a carico di CP_1
, in applicazione del principio della soccombenza, determinate secondo il DM 55/14 in
[...]
base ai valori medi (indeterminabile-complessità bassa- fino ad euro 26.000,00), con attribuzione all'avv. Livia Sabatino dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini,
definitivamente pronunziando nel giudizio n. 3584/2024, R.G., disattesa ogni ulteriore e diversa istanza così provvede:
1-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al rilascio immediato, in Controparte_1
favore del ricorrente, dell'immobile sito in VI LI (SA), al Viale G. Verdi
n.32/33, identificato al catasto fabbricati del citato Comune al foglio 4, p.lla 1002, sub.312 (lotto n. 23), meglio individuato in atti, libero e sgombero da persone e cose;
2- rigetta la domanda di risarcimento del danno e/o di indennità di occupazione;
5 3-condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che si Controparte_1
liquidano in euro 139,86 per spese documentate (euro 122,00 per la mediazione ed euro 17,86 per la notifica) ed € 1.700,00 per competenze legali oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%; dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv. Livia
Sabatino, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, in data 12.03.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
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