Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/03/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 515/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 515/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 21.3.2025, senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il TE C.F._1
14.2.1987, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. ANNAMARIA PACE (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza C.F._2
alla via Messina n. 97 presso lo studio del difensore, pec:
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-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
23.8.1983, residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. MASSIMO MARIA MOLINARI (C.F.:
, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza C.F._4
alla via del Popolo n. 62 presso lo studio del difensore, pec:
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1
- RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione di udienza con scadenza in data 21.3.2025; per il Pubblico
Ministero come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I All'udienza del 21.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, avendo le parti chiesto la decisione in conformità alle condizioni di cui alla proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata all'esito dell'udienza del 7.2.2025 (che hanno accettato per sottoscrizione), rinunciando per l'effetto a ogni ulteriore e diversa domanda dalle stesse esulante, condizioni che di seguito si riportano:
«1. i coniugi e sono autorizzati a vivere Controparte_1 TE separati nel mutuo rispetto;
2. i figli minori e vengono affidati in maniera Persona_1 Persona_2 condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse per i minori riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale, devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso ciascun genitore;
3. dispone che i minori abitino con la madre;
4. stabilisce che i minori trascorrano con il padre i seguenti giorni: per due pomeriggi a settimana, nei giorni di martedì, giovedì, salvo diverso accordo per giustificate eSIenze, dalle ore 17.00 alle ore 20.00;
a settimane alterne dalle ore 13.00 del sabato o dall'uscita da scuola alle ore 20,00 della domenica;
per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare con il padre entro il 31 maggio di ogni anno e, in mancanza di accordo, dal 1 al 15 del mese di agosto;
2 R.G. N. 515/2023 durante le festività Natalizie i figli trascorreranno, ad anni alterni, con uno dei genitori, il periodo dalle ore 16,00 del 23 dicembre alle ore 21,00 del 30 dicembre e,
l'anno successivo, dalle ore 21,00 del 30 dicembre alle ore 18,00 del 6 gennaio;
durante le festività Pasquali i figli trascorreranno, ad anni alterni, con uno dei genitori, il periodo dalle ore 10,00 del Sabato Santo fino alle ore 18,00 del giorno della
Santa Pasqua e, l'anno successivo, dalle ore 18,00 del giorno della Santa Pasqua fino alle ore 20,00 del Lunedì Santo;
5. determina in €. 200,00 per ciascun figlio (e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT), e così complessivamente €. 400.00 il contributo mensile dovuto da a Controparte_1 titolo di mantenimento indiretto per i figli, da corrispondere a TE presso il di lei domicilio entro il giorno 7 di ogni mese a decorrere dalla mensilità di febbraio 2025, sulla poste pay n., 5333172782149367 intestata alla SI.ra ; TE
6. pone a carico del padre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo C.N.F.
2017;
7. disporre che l'assegno unico universale per i figli a carico, o altra provvidenza di legge, siano totalmente devoluti nella misura del 100% in favore della SI.ra TE
;
[...]
8. le parti si obbligano a chiudere i conti correnti cointestati;
9. quanto alla abitazione utilizzata dalla SI.ra e dai figli, questa TE si impegna a rilasciare la indicata abitazione in Tito alla Via Cafarelli n. 11, di proprietà del SI. , entro e non oltre il 30 settembre 2025; Parte_2
11. la SI.ra si impegna a comunicare al la nuova residenza dei TE CP_1 figli, purché nell'ambito del territorio regionale;
12. le parti si obbligano, inoltre, a non interessarsi reciprocamente delle vicende private dell'altro e di non utilizzare espressioni sconveniente e/o offensive anche in presenza dei figli riguardanti l'altro genitore».
II Orbene, la domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni vicendevolmente mosse in relazione alle cause della fine
3 R.G. N. 515/2023 dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni di separazione personale oggetto della proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e accettata dalle parti, il Collegio ritiene che esse siano conformi all'interesse dei figli minorenni (Potenza, 1.3.2014) e Per_1
(Potenza, 10.5.2018) sia in riferimento all'aspetto relazionale attinente Per_2 all'esercizio del diritto alla bigenitorialità, sia avuto riguardo al profilo del sostentamento materiale rispetto alla capacità reddituale ed economica dei genitori, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che
-a ragione di ciò- possano esser poste a fondamento della presente sentenza.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 515 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra e , con l'intervento del TE Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: TE
) nata a [...] il [...], e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
) nato a [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._3
matrimonio in Tito (PZ) in data 25.8.2012;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del
Comune di Tito in provincia di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2012, atto N. 20, P. II, S.A);
3) dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato dalle condizioni riportate in motivazione, che omologa;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di conSIlio del 24.3.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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