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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 04/04/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1354/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1354/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. CAUCHI GIUSY, rappresentante e difensore
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. CAUCHI GIUSY, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero chiede di omologare la separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e premesso Parte_1 Controparte_1
di avere contratto matrimonio concordatario il 19.6.1991, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 1991 Parte II Serie A n. 170, scegliendo con atto notarile del
19.11.2009 il regime della separazione dei beni – unione dalla quale sono nati due figli, entrambi
1 ormai maggiorenni ed indipendenti economicamente – chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 22.1.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e la causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci.
Sussistendone i presupposti di legge – e rilevando che neppure il Pubblico Ministero si è opposto al loro accoglimento – può senz'altro omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti alle condizioni indicate in ricorso.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
27.11.1968, e nato a [...] il [...], alle condizioni contenute nel Controparte_1 ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 170, P. II
Serie A, anno 1991).
- NULLA sulle spese
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 3.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1354/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. CAUCHI GIUSY, rappresentante e difensore
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. CAUCHI GIUSY, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero chiede di omologare la separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e premesso Parte_1 Controparte_1
di avere contratto matrimonio concordatario il 19.6.1991, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 1991 Parte II Serie A n. 170, scegliendo con atto notarile del
19.11.2009 il regime della separazione dei beni – unione dalla quale sono nati due figli, entrambi
1 ormai maggiorenni ed indipendenti economicamente – chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 22.1.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate e la causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci.
Sussistendone i presupposti di legge – e rilevando che neppure il Pubblico Ministero si è opposto al loro accoglimento – può senz'altro omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti alle condizioni indicate in ricorso.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
27.11.1968, e nato a [...] il [...], alle condizioni contenute nel Controparte_1 ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 170, P. II
Serie A, anno 1991).
- NULLA sulle spese
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 3.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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