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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2025, n. 17131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17131 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2533 anno 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2533 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Emiddio Parte_1
Perreca, sito in Roma alla via Adolofo Gandiglio, 27-31 che lo rappresenta e difende, come da documentazione in atti
parte attrice E
, - in persona del procuratore ad litem, Controparte_1 rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dagli avv.ti Erika Villanova del Foro di Milano e Yasmine Laachir del Foro di Trento, in qualità di socie dello con sede in Trento, via degli Orbi n. 6 ed elettivamente Controparte_2 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Antongiulio Agostinelli, in Roma, Via Francesco Borgatti n. 25,
Parte convenuta
E
in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_3
Controparte_4
Parti convenute – contumaci
Oggetto: risarcimento lesioni personali
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 31 luglio 2025
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio
, - in persona del procuratore ad litem, Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore e CP_3 [...] per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “…dichiarare il CP_4 sinistro di cui in premessa essere avvenuto per esclusiva responsabilità del sig.
assicurato con la . e per l'effetto condannare i Controparte_4 CP_1 convenuti in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, subìti e subendi dall'istante a causa dell'evento de quo, per un totale di Euro 52.000,00 o altra somma che il giudicante riterrà opportuna, oltre interessi dal dì del fatto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Parte attrice ha dedotto che: “…in data 16.04.2018 ore 11,10 circa, il sig. Pt_1
percorreva in Roma alla guida del proprio motoveicolo modello Ducati
[...]
Monster targato AF38377, la via del Foro Italico allorquando, giunto all'intersezione con via della Moschea veniva urtato dalla vettura modello Citroen C3 targata EB246DT assicurata per la R.C. auto con la Controparte_5
polizza n. PRP4870272; l'incidente poc'anzi descritto, avveniva
[...] per esclusiva responsabilità del sig. il quale, alla guida della Controparte_4 citato veicolo targato EB246DT nell'effettuare una manovra di svolta a destra - ometteva di inserire l'indicatore di direzione – urtando la motocicletta condotta dal sig il quale, rovinava in terra riportando lesioni personali meglio evidenziate Pt_1 nel referto di P.S. dell'Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma e nella relazione medico-legale rilasciata dal Dr. dinamica dell'evento de quo, Persona_1 veniva confermata anche dal teste sig.ra operanti del Testimone_1 Gruppo Parioli sanzionavano - sulla scorta di alcune dichiarazioni prive di fondamento - l'odierno ricorrente per la violazione dell'art. 143 C.1 e 13 C.dS.; l'accertamento della presunta infrazione veniva impugnato dal sottoscritto procuratore innanzi al Giudice di Pace di Roma Avv. , la quale con CP_6 sentenza N. 4470/20 annullava la sanzione comminata al sig. ; a causa del Pt_1 sinistro de quo, il veicolo dell'odierno attore riportava ingenti danni materiali indennizzati integralmente ed interamente – (al 100%) - in regime di Indennizzo Diretto dalla propria compagnia di assicurazioni;
stante le lesioni ed CP_7 il conseguente danno permanente…residuato sul sig. a seguito del CP_8 sinistro sopra descritto, codesto patrocinatore con lettera raccomandata e con pec provvedeva a richiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali, sia alla
[...] che al sig. Sig. ; Controparte_5 Controparte_4
l'odierna convenuta procedeva con l'apertura della posizione incaricando un proprio medico-legale Dr il quale procedeva alla valutazione del Persona_2 grado di invalidità permanente riportato dall'istante; a seguito di tale istruttoria la ( ) negava Controparte_5 Controparte_1 ogni addebito in capo al proprio assicurato, negando al sig ,il risarcimento dei Pt_1 danni subìti…”
…”
Si è costituta , - in persona del procuratore ad Controparte_1 litem chiedendo di “…respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi già ampiamente argomentati nella presente comparsa, con ogni conseguente declaratoria del caso…nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità in capo alla convenuta, nella causazione del sinistro per CP_9 cui è causa, contenere gli esborsi di nella misura che verrà CP_1 rigorosamente accertata in corso di causa, e in ogni caso, nei limiti di responsabilità del conducente del veicolo assicurato e del danno che dovesse risultare adeguatamente provato all'esito dell'espletanda istruttoria e dalla documentazione dimessa, nei limiti della percentuale di responsabilità accertata e considerato l'aggravamento del danno da parte dell'Attore ex art. 1227 cc;
…con condanna a carico di controparte di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, incluse”.
Nessuno costituito per in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore e Controparte_4
Il giudizio veniva istruito con la produzione dei documenti, interrogatorio formale di parte convenuta, , escussione testi e l'espletamento della CTU Controparte_4 medico-legale. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 31 luglio 2025, sulle conclusioni delle parti, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Motivi della decisione
Sul luogo intervenivano agenti della Polizia Roma Capitale
Alla luce di quanto sopra esposto e da quanto dichiarato dalle parti in sede di intervento agenti si ritiene che entrambe le condotte possono considerarsi causa Parte_2 dell'evento.
La domanda va dunque parzialmente accolta in quanto esiste un concorso di colpa nella verificazione dell'evento.
Ambito della responsabilità e del risarcimento
Al fine di accertare il grado di responsabilità di ciascun conducente è necessario muovere dall'art. 2054 2° comma c.c., secondo cui, nel caso di scontro fra veicoli, “si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. La costante giurisprudenza della Suprema Corte chiarisce la portata di questa norma precisando che
“l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente”. La previsione del codice civile, in buona sostanza, rende indispensabile la prova liberatoria per esonerare una delle parti coinvolte dal sinistro dalla sua percentuale di responsabilità al 50%. Se tale prova manca, invece, ognuno risarcirà l'altro per la metà. In ogni caso, come chiarito anche dalla giurisprudenza, l'articolo 2054 c.c. non grava il conducente di una responsabilità oggettiva, ma solo di una responsabilità presunta della quale egli può liberarsi non tanto dimostrando l'impossibilità di evitare il danno o la diligenza massima, quanto provando di aver osservato un comportamento che, nei limiti della normale diligenza, sia esente da colpa e conforme alle norme del codice della strada (cfr. Cass. n. 10031/2006). La presunzione di pari responsabilità stabilita dal comma 2 dell'art. 2054 c.c. ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, n.9353). In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. (Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, n.31009).
Nello specifico, va ricordato innanzi tutto che le presunzioni di responsabilità, di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c., sono state a suo tempo interessate da un intervento della Corte Costituzionale che, con la Sentenza n. 205 del 1972, ha chiarito alcuni aspetti che meglio permettono di comprenderne la ratio legis.
La Consulta, in estrema sintesi, aveva considerato fondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo, per violazione del principio di eguaglianza, poiché la norma prevedeva, nel suo tenore letterale, due diversi regimi di responsabilità presunta, in relazione a due situazioni che non erano ragionevolmente differenziate sotto il profilo della responsabilità. Nello specifico, il fatto che i veicoli coinvolti avessero subito danni reciproci o unilaterali, logicamente, nulla dimostrava in merito alla responsabilità presumibile in capo a ciascuno dei due conducenti (secondo comma) o soltanto in capo a uno di essi (primo comma). La norma invece aveva ricevuto una costante applicazione giurisprudenziale in tal senso: «la presunzione di eguale concorso opera solo se entrambi i veicoli coinvolti nella collisione abbiano riportato danni», mentre, per il caso in cui uno dei due veicoli non abbia subito danni, la presunzione di responsabilità non è più quella di cui al secondo comma dell'art. 2054, bensì quella «del primo comma dello stesso articolo, con la conseguente presunzione a carico del solo conducente del veicolo non danneggiato».
La Corte faceva quindi opportunamente rilevare come le due situazioni di scontro tra veicoli presentassero, sì, «una qualche diversità» (sotto il profilo del danno, appunto: reciproco o unilaterale), ma non tale da poter «concludere che legittimamente esse siano state sottoposte a discipline differenziate», in coerente e corretta applicazione dei canoni ermeneutici di ragionevolezza ex art. 3 Cost. Il danno (reciproco o unilaterale) altro non è che la mera conseguenza della collisione alla quale entrambi i conducenti hanno «materialmente concorso», ma non può assumere alcuna rilevanza sotto il profilo della loro «responsabilità nell'aver provocato lo scontro». In definita, ad avviso della Corte Costituzionale, «quanto alla responsabilità dei conducenti, la fattispecie “scontro” è sostanzialmente identica quali che siano le conseguenze dannose che ne son derivate». Pertanto, il secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. veniva dichiarato illegittimo, con specifico riferimento alla parte in cui esso esclude che «la presunzione di egual concorso dei conducenti valga anche nell'ipotesi in cui uno dei veicoli coinvolti nello scontro non abbia subito danni» e sempre salvo prova contraria, ovviamente. Al riguardo, alla luce dei chiarimenti della Consulta, l'interpretazione dell'art. 2054 c.c. si è consolidata quindi in un costante orientamento della S. C. di Cassazione secondo cui l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non supera di per sé la presunzione di colpa concorrente di cui al secondo comma, rimanendo allo scopo necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, dimostrando di aver fatto il possibile per evitare il sinistro (in tal senso, ex multis, cfr. Cass. 7479/2020, Cass. 23431/2014, Cass.12444/2008 n., Cass. 195/2007, Cass. 477/2003 n., Cass. 5671/2000 e Cass.12692/1998).
Cass. 6941/2021, da ultimo, ha ribadito che la prova liberatoria rispetto alle due presunzioni ex art. 2054 c.c. si ha quando si riesce ad accertare, in concreto, la colpa esclusiva di uno dei conducenti, la regolare condotta di guida dell'altro e l'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Per quanto riguarda poi la valutazione delle quote di responsabilità attribuibili ai diversi soggetti coinvolti in un incidente stradale, in caso di concorso di colpa, non è agevole né predeterminata. La determinazione del grado di responsabilità, infatti, è strettamente connessa al caso concreto e non può prescindere da una puntuale e attenta disamina della ricostruzione dei fatti e di quanto il comportamento dei diversi conducenti abbia effettivamente inciso nella causazione del sinistro.
Nel nostro caso entrambe le condotte dei conducenti quindi, si ribadisce hanno contribuito alla causazione dell'evento.
Dalle dichiarazioni raccolte dagli agenti di intervenuti sul luogo del Parte_2 sinistro, dalla escussione dei testi in udienza, risulta che entrambi i conducenti i mezzi coinvolti abbiano tenuto una condotta non conforme alla normativa vigente dettata dal codice della strada.
Ed ancora, in base al disposto dell'art. 154 CdS
“ I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
1. a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
2. b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. 2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi…
3. I conducenti devono, altresì:
1. a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata…”
Il proprietario/conducente della moto Ducati Monster targato AF38377, signor
, dichiara “…percorrevo in Roma alla guida del proprio motoveicolo Parte_1 modello Ducati Monster targato AF38377, la via del Foro Italico allorquando, giunto all'intersezione con via della Moschea venivo urtato dalla vettura modello Citroen C3 targata EB246DT…l'incidente poc'anzi descritto, avveniva per esclusiva responsabilità del sig. il quale, alla guida della citato veicolo Controparte_4 targato EB246DT nell'effettuare una manovra di svolta a destra - ometteva di inserire l'indicatore di direzione – urtando la motocicletta …”
Il Proprietario/conducente dell'autovettura Citroen C3 targata EB246DT, sig.
dichiara “…di essere correttamente all'interno della propria Controparte_4 corsia di marcia svoltando a destra con indicatore acceso …”
Alla luce delle precedenti considerazioni, esaminata la documentazione in atti, si ribadisce che, nel nostro caso, entrambe le condotte dei conducenti, hanno contribuito alla causazione dell'evento.
Danni subiti – lesioni
La consulenza tecnica di ufficio
La consulenza tecnica di ufficio, medico-legale, espletata in giudizio, dal Dott.
, ha consentito di accertare l'idoneità causale del sinistro in oggetto Persona_3 con le lesioni riportate e conseguentemente si è appurato che in occasione del sinistro per cui è causa, la persona ha subito un danno di tipo biologico, il quale non incide sulla attività lavorativa di parte attrice.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio è risultato quanto segue:
- Inabilità temporanea assoluta - giorni 30 - € 3.907,50
- Inabilità temporanea parziale 50% - giorni 30 € 1.953,75
- Inabilità permanente – 16% (sedici per cento)- € 37.816,99 - Spese mediche documentate € 244,00
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice
Tra i possibili criteri di liquidazione utilizzati in giurisprudenza, si ritiene di applicare quello risultante dalle tabelle del Tribunale di Roma di più recente pubblicazione, basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità, si è tenuto conto, contemporaneamente, della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del danneggiato al momento del sinistro. La scienza medica, infatti, ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità dì un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che proporzionale rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va, poi, considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che, di solito, è la più ricca e dinamica.
Per quanto attiene al danno morale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26792/2008, hanno stabilito che il ristoro del danno morale (o ulteriore danno non patrimoniale) compete: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, potendo, in questo caso, essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno, limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;
e) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati, dovendo, volta a volta, essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr., anche, ad esempio: Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684). Sotto questo aspetto, si è ben consci del fatto che, secondo la Suprema Corte, nella quantificazione del danno morale, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto (che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr. Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770). Di conseguenza, il meccanismo individuato non determina l'attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute, ma si è, comunque, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo. Non vi è dubbio, infatti, che il risarcimento non è collegato al Giudice, ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché, da un lato, ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati, dall'altro sia possibile ricostruire l'iter logico valutativo in base al quale il giudice di fronte ad una determinata situazione — spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzione — ha attribuito un determinato risarcimento.
Sotto questo aspetto, l'indicazione, come valore di riferimento, di un importo che, ordinariamente, va dal 5% al 60% di quanto liquidato a titolo di danno biologico, serve solo a stabilire un primo parametro omogeneo, destinato ad essere ulteriormente affinato sulla base delle circostanze del caso concreto, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in cui sia presente una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri casi - quale il pregiudizio all'onore - in cui, non essendovi un danno biologico, non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
Sulla base di queste considerazioni viene liquidata la somma di € 5.899,45 riferito al danno morale e pari al 15,6 % - tabelle di Roma 2023- valore medio -, di quanto liquidato a titolo di danno biologico.
Questo Tribunale sulla base delle argomentazioni svolte non ritiene quindi, che il sinistro per cui è causa si sia verificato per esclusiva colpa di una sola delle parti in causa, ma ritiene dover riconoscere un concorso di colpa tra la condotta di parte attrice e quella di parte convenuta nella misura rispettivamente del 50%.
Sull'importo liquidato decorrono invece gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino al saldo.
Il notevole divario fra petitum e decisum giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, fatta eccezione per le spese di CTU, che pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti del processo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa :
1. accoglie parzialmente la domanda del sig. e per Parte_1
l' effetto condanna i convenuti in solido al risarcimento in favore di parte attrice della somma di € 24.910,84 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
2. compensa le spese di lite tra le parti
3. Pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti le spese di CTU.
Ai sensi del T.U. – Imposte di Registro – artt. 59 e 60 D.P.R. 131/86, la sentenza è a debito.
Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2025 Il Giudice Dott.ssa Rosa D'Urso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2533 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Emiddio Parte_1
Perreca, sito in Roma alla via Adolofo Gandiglio, 27-31 che lo rappresenta e difende, come da documentazione in atti
parte attrice E
, - in persona del procuratore ad litem, Controparte_1 rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dagli avv.ti Erika Villanova del Foro di Milano e Yasmine Laachir del Foro di Trento, in qualità di socie dello con sede in Trento, via degli Orbi n. 6 ed elettivamente Controparte_2 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Antongiulio Agostinelli, in Roma, Via Francesco Borgatti n. 25,
Parte convenuta
E
in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_3
Controparte_4
Parti convenute – contumaci
Oggetto: risarcimento lesioni personali
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 31 luglio 2025
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio
, - in persona del procuratore ad litem, Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore e CP_3 [...] per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “…dichiarare il CP_4 sinistro di cui in premessa essere avvenuto per esclusiva responsabilità del sig.
assicurato con la . e per l'effetto condannare i Controparte_4 CP_1 convenuti in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, subìti e subendi dall'istante a causa dell'evento de quo, per un totale di Euro 52.000,00 o altra somma che il giudicante riterrà opportuna, oltre interessi dal dì del fatto sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Parte attrice ha dedotto che: “…in data 16.04.2018 ore 11,10 circa, il sig. Pt_1
percorreva in Roma alla guida del proprio motoveicolo modello Ducati
[...]
Monster targato AF38377, la via del Foro Italico allorquando, giunto all'intersezione con via della Moschea veniva urtato dalla vettura modello Citroen C3 targata EB246DT assicurata per la R.C. auto con la Controparte_5
polizza n. PRP4870272; l'incidente poc'anzi descritto, avveniva
[...] per esclusiva responsabilità del sig. il quale, alla guida della Controparte_4 citato veicolo targato EB246DT nell'effettuare una manovra di svolta a destra - ometteva di inserire l'indicatore di direzione – urtando la motocicletta condotta dal sig il quale, rovinava in terra riportando lesioni personali meglio evidenziate Pt_1 nel referto di P.S. dell'Ospedale San Giovanni Addolorata di Roma e nella relazione medico-legale rilasciata dal Dr. dinamica dell'evento de quo, Persona_1 veniva confermata anche dal teste sig.ra operanti del Testimone_1 Gruppo Parioli sanzionavano - sulla scorta di alcune dichiarazioni prive di fondamento - l'odierno ricorrente per la violazione dell'art. 143 C.1 e 13 C.dS.; l'accertamento della presunta infrazione veniva impugnato dal sottoscritto procuratore innanzi al Giudice di Pace di Roma Avv. , la quale con CP_6 sentenza N. 4470/20 annullava la sanzione comminata al sig. ; a causa del Pt_1 sinistro de quo, il veicolo dell'odierno attore riportava ingenti danni materiali indennizzati integralmente ed interamente – (al 100%) - in regime di Indennizzo Diretto dalla propria compagnia di assicurazioni;
stante le lesioni ed CP_7 il conseguente danno permanente…residuato sul sig. a seguito del CP_8 sinistro sopra descritto, codesto patrocinatore con lettera raccomandata e con pec provvedeva a richiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali, sia alla
[...] che al sig. Sig. ; Controparte_5 Controparte_4
l'odierna convenuta procedeva con l'apertura della posizione incaricando un proprio medico-legale Dr il quale procedeva alla valutazione del Persona_2 grado di invalidità permanente riportato dall'istante; a seguito di tale istruttoria la ( ) negava Controparte_5 Controparte_1 ogni addebito in capo al proprio assicurato, negando al sig ,il risarcimento dei Pt_1 danni subìti…”
…”
Si è costituta , - in persona del procuratore ad Controparte_1 litem chiedendo di “…respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi già ampiamente argomentati nella presente comparsa, con ogni conseguente declaratoria del caso…nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità in capo alla convenuta, nella causazione del sinistro per CP_9 cui è causa, contenere gli esborsi di nella misura che verrà CP_1 rigorosamente accertata in corso di causa, e in ogni caso, nei limiti di responsabilità del conducente del veicolo assicurato e del danno che dovesse risultare adeguatamente provato all'esito dell'espletanda istruttoria e dalla documentazione dimessa, nei limiti della percentuale di responsabilità accertata e considerato l'aggravamento del danno da parte dell'Attore ex art. 1227 cc;
…con condanna a carico di controparte di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, incluse”.
Nessuno costituito per in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore e Controparte_4
Il giudizio veniva istruito con la produzione dei documenti, interrogatorio formale di parte convenuta, , escussione testi e l'espletamento della CTU Controparte_4 medico-legale. La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 31 luglio 2025, sulle conclusioni delle parti, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Motivi della decisione
Sul luogo intervenivano agenti della Polizia Roma Capitale
Alla luce di quanto sopra esposto e da quanto dichiarato dalle parti in sede di intervento agenti si ritiene che entrambe le condotte possono considerarsi causa Parte_2 dell'evento.
La domanda va dunque parzialmente accolta in quanto esiste un concorso di colpa nella verificazione dell'evento.
Ambito della responsabilità e del risarcimento
Al fine di accertare il grado di responsabilità di ciascun conducente è necessario muovere dall'art. 2054 2° comma c.c., secondo cui, nel caso di scontro fra veicoli, “si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. La costante giurisprudenza della Suprema Corte chiarisce la portata di questa norma precisando che
“l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente”. La previsione del codice civile, in buona sostanza, rende indispensabile la prova liberatoria per esonerare una delle parti coinvolte dal sinistro dalla sua percentuale di responsabilità al 50%. Se tale prova manca, invece, ognuno risarcirà l'altro per la metà. In ogni caso, come chiarito anche dalla giurisprudenza, l'articolo 2054 c.c. non grava il conducente di una responsabilità oggettiva, ma solo di una responsabilità presunta della quale egli può liberarsi non tanto dimostrando l'impossibilità di evitare il danno o la diligenza massima, quanto provando di aver osservato un comportamento che, nei limiti della normale diligenza, sia esente da colpa e conforme alle norme del codice della strada (cfr. Cass. n. 10031/2006). La presunzione di pari responsabilità stabilita dal comma 2 dell'art. 2054 c.c. ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cassazione civile sez. III, 04/04/2019, n.9353). In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. (Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, n.31009).
Nello specifico, va ricordato innanzi tutto che le presunzioni di responsabilità, di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c., sono state a suo tempo interessate da un intervento della Corte Costituzionale che, con la Sentenza n. 205 del 1972, ha chiarito alcuni aspetti che meglio permettono di comprenderne la ratio legis.
La Consulta, in estrema sintesi, aveva considerato fondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo, per violazione del principio di eguaglianza, poiché la norma prevedeva, nel suo tenore letterale, due diversi regimi di responsabilità presunta, in relazione a due situazioni che non erano ragionevolmente differenziate sotto il profilo della responsabilità. Nello specifico, il fatto che i veicoli coinvolti avessero subito danni reciproci o unilaterali, logicamente, nulla dimostrava in merito alla responsabilità presumibile in capo a ciascuno dei due conducenti (secondo comma) o soltanto in capo a uno di essi (primo comma). La norma invece aveva ricevuto una costante applicazione giurisprudenziale in tal senso: «la presunzione di eguale concorso opera solo se entrambi i veicoli coinvolti nella collisione abbiano riportato danni», mentre, per il caso in cui uno dei due veicoli non abbia subito danni, la presunzione di responsabilità non è più quella di cui al secondo comma dell'art. 2054, bensì quella «del primo comma dello stesso articolo, con la conseguente presunzione a carico del solo conducente del veicolo non danneggiato».
La Corte faceva quindi opportunamente rilevare come le due situazioni di scontro tra veicoli presentassero, sì, «una qualche diversità» (sotto il profilo del danno, appunto: reciproco o unilaterale), ma non tale da poter «concludere che legittimamente esse siano state sottoposte a discipline differenziate», in coerente e corretta applicazione dei canoni ermeneutici di ragionevolezza ex art. 3 Cost. Il danno (reciproco o unilaterale) altro non è che la mera conseguenza della collisione alla quale entrambi i conducenti hanno «materialmente concorso», ma non può assumere alcuna rilevanza sotto il profilo della loro «responsabilità nell'aver provocato lo scontro». In definita, ad avviso della Corte Costituzionale, «quanto alla responsabilità dei conducenti, la fattispecie “scontro” è sostanzialmente identica quali che siano le conseguenze dannose che ne son derivate». Pertanto, il secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. veniva dichiarato illegittimo, con specifico riferimento alla parte in cui esso esclude che «la presunzione di egual concorso dei conducenti valga anche nell'ipotesi in cui uno dei veicoli coinvolti nello scontro non abbia subito danni» e sempre salvo prova contraria, ovviamente. Al riguardo, alla luce dei chiarimenti della Consulta, l'interpretazione dell'art. 2054 c.c. si è consolidata quindi in un costante orientamento della S. C. di Cassazione secondo cui l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non supera di per sé la presunzione di colpa concorrente di cui al secondo comma, rimanendo allo scopo necessario accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, dimostrando di aver fatto il possibile per evitare il sinistro (in tal senso, ex multis, cfr. Cass. 7479/2020, Cass. 23431/2014, Cass.12444/2008 n., Cass. 195/2007, Cass. 477/2003 n., Cass. 5671/2000 e Cass.12692/1998).
Cass. 6941/2021, da ultimo, ha ribadito che la prova liberatoria rispetto alle due presunzioni ex art. 2054 c.c. si ha quando si riesce ad accertare, in concreto, la colpa esclusiva di uno dei conducenti, la regolare condotta di guida dell'altro e l'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Per quanto riguarda poi la valutazione delle quote di responsabilità attribuibili ai diversi soggetti coinvolti in un incidente stradale, in caso di concorso di colpa, non è agevole né predeterminata. La determinazione del grado di responsabilità, infatti, è strettamente connessa al caso concreto e non può prescindere da una puntuale e attenta disamina della ricostruzione dei fatti e di quanto il comportamento dei diversi conducenti abbia effettivamente inciso nella causazione del sinistro.
Nel nostro caso entrambe le condotte dei conducenti quindi, si ribadisce hanno contribuito alla causazione dell'evento.
Dalle dichiarazioni raccolte dagli agenti di intervenuti sul luogo del Parte_2 sinistro, dalla escussione dei testi in udienza, risulta che entrambi i conducenti i mezzi coinvolti abbiano tenuto una condotta non conforme alla normativa vigente dettata dal codice della strada.
Ed ancora, in base al disposto dell'art. 154 CdS
“ I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
1. a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
2. b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. 2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi…
3. I conducenti devono, altresì:
1. a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata…”
Il proprietario/conducente della moto Ducati Monster targato AF38377, signor
, dichiara “…percorrevo in Roma alla guida del proprio motoveicolo Parte_1 modello Ducati Monster targato AF38377, la via del Foro Italico allorquando, giunto all'intersezione con via della Moschea venivo urtato dalla vettura modello Citroen C3 targata EB246DT…l'incidente poc'anzi descritto, avveniva per esclusiva responsabilità del sig. il quale, alla guida della citato veicolo Controparte_4 targato EB246DT nell'effettuare una manovra di svolta a destra - ometteva di inserire l'indicatore di direzione – urtando la motocicletta …”
Il Proprietario/conducente dell'autovettura Citroen C3 targata EB246DT, sig.
dichiara “…di essere correttamente all'interno della propria Controparte_4 corsia di marcia svoltando a destra con indicatore acceso …”
Alla luce delle precedenti considerazioni, esaminata la documentazione in atti, si ribadisce che, nel nostro caso, entrambe le condotte dei conducenti, hanno contribuito alla causazione dell'evento.
Danni subiti – lesioni
La consulenza tecnica di ufficio
La consulenza tecnica di ufficio, medico-legale, espletata in giudizio, dal Dott.
, ha consentito di accertare l'idoneità causale del sinistro in oggetto Persona_3 con le lesioni riportate e conseguentemente si è appurato che in occasione del sinistro per cui è causa, la persona ha subito un danno di tipo biologico, il quale non incide sulla attività lavorativa di parte attrice.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio è risultato quanto segue:
- Inabilità temporanea assoluta - giorni 30 - € 3.907,50
- Inabilità temporanea parziale 50% - giorni 30 € 1.953,75
- Inabilità permanente – 16% (sedici per cento)- € 37.816,99 - Spese mediche documentate € 244,00
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice
Tra i possibili criteri di liquidazione utilizzati in giurisprudenza, si ritiene di applicare quello risultante dalle tabelle del Tribunale di Roma di più recente pubblicazione, basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità, si è tenuto conto, contemporaneamente, della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del danneggiato al momento del sinistro. La scienza medica, infatti, ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità dì un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che proporzionale rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va, poi, considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che, di solito, è la più ricca e dinamica.
Per quanto attiene al danno morale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26792/2008, hanno stabilito che il ristoro del danno morale (o ulteriore danno non patrimoniale) compete: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, potendo, in questo caso, essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno, limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;
e) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati, dovendo, volta a volta, essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr., anche, ad esempio: Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684). Sotto questo aspetto, si è ben consci del fatto che, secondo la Suprema Corte, nella quantificazione del danno morale, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto (che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr. Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770). Di conseguenza, il meccanismo individuato non determina l'attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute, ma si è, comunque, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo. Non vi è dubbio, infatti, che il risarcimento non è collegato al Giudice, ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché, da un lato, ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati, dall'altro sia possibile ricostruire l'iter logico valutativo in base al quale il giudice di fronte ad una determinata situazione — spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzione — ha attribuito un determinato risarcimento.
Sotto questo aspetto, l'indicazione, come valore di riferimento, di un importo che, ordinariamente, va dal 5% al 60% di quanto liquidato a titolo di danno biologico, serve solo a stabilire un primo parametro omogeneo, destinato ad essere ulteriormente affinato sulla base delle circostanze del caso concreto, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in cui sia presente una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri casi - quale il pregiudizio all'onore - in cui, non essendovi un danno biologico, non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
Sulla base di queste considerazioni viene liquidata la somma di € 5.899,45 riferito al danno morale e pari al 15,6 % - tabelle di Roma 2023- valore medio -, di quanto liquidato a titolo di danno biologico.
Questo Tribunale sulla base delle argomentazioni svolte non ritiene quindi, che il sinistro per cui è causa si sia verificato per esclusiva colpa di una sola delle parti in causa, ma ritiene dover riconoscere un concorso di colpa tra la condotta di parte attrice e quella di parte convenuta nella misura rispettivamente del 50%.
Sull'importo liquidato decorrono invece gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino al saldo.
Il notevole divario fra petitum e decisum giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, fatta eccezione per le spese di CTU, che pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti del processo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa :
1. accoglie parzialmente la domanda del sig. e per Parte_1
l' effetto condanna i convenuti in solido al risarcimento in favore di parte attrice della somma di € 24.910,84 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
2. compensa le spese di lite tra le parti
3. Pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti le spese di CTU.
Ai sensi del T.U. – Imposte di Registro – artt. 59 e 60 D.P.R. 131/86, la sentenza è a debito.
Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2025 Il Giudice Dott.ssa Rosa D'Urso