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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 1175/2025 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 3 l.
1.12.1970 n. 898, promosso con ricorso congiunto depositato in data
27/02/2025 dai coniugi
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. GIRARDI MICHELA
e
(C.F. Controparte_1 C.F._2 con l'avv. GIRARDI MICHELA
- ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente ad oggetto: pronuncia di divorzio
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza alle condizioni in essa contenute, rinunciando fin da ora ai termini per l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto, si rinuncia all'impugnazione
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 30/07/2011 a VILLORBA (TV). I coniugi medesimi, con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 19/03/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
osservato che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30/07/2011 da (n. a Parte_1
Treviso (TV) il 23/02/1973) e (n. a San Donà Di Piave (VE) il 06/10/1976) e Controparte_1 trascritto al n. 17, Parte II, Serie A, Anno 2011 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
VILLORBA, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati di tetto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, salvo l'obbligo di comunicare all'altro, entro 30 giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza, ai sensi dell'art.337 sexies C.C.;
2) L'abitazione familiare, sita in Spresiano (TV), Via P. Borsellino n.2/6 rimane assegnata alla signora CP_1 perché vi risieda insieme al figlio;
3) Il figlio minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali si impegnano ad educarlo ed Per_1 istruirlo in accordo tra loro, con collocazione prevalente presso la madre, che pertanto percepirà in via integrale l'assegno unico previsto dalla legge, ed ogni ulteriore e diverso beneficio previsto dalla legge relativo al figlio.
I compiti educativi, dunque, saranno espletati da entrambi i genitori secondo lo spirito di cooperazione e collaborazione. Le decisioni di maggiore importanza e relative all'istruzione, all'educazione ed alla cura verranno concordemente assunte dai ricorrenti, tenuto conto delle capacità ed inclinazioni naturali del figlio Per_1
Per le questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore nel periodo in cui avrà con sé il bambino, con reciproco impegno dei ricorrenti a tenersi informati su ogni ed eventuale imprevisto.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 – ter C.C. il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di entrambi i rami genitoriali.
inoltre, potrà continuare a frequentare le persone con cui i genitori hanno instaurato una relazione affettiva Per_1 consolidata. 4) Il sig. compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio minore potrà tenerlo con sé: Pt_1 Per_1
- nel fine settimana di competenza del padre: un giorno infrasettimanale, solitamente il martedì, dalle ore 17,30 fino al mattino seguente quando lo riaccompagnerà a scuola o presso i centri estivi o dove si troverà la madre;
- nel fine settimana di competenza della madre: due giorni infrasettimanali, ossia il martedì ed il giovedì con pernottamento e successivo riaccompagnamento a scuola o presso i centri estivi o dove si troverà la madre;
- un fine settimana ogni due, dal venerdì verso le ore 18 alla domenica, dopo cena, verso le ore 21 quando lo riaccompagnerà nell'abitazione materna;
- Vacanze estive: due settimane, anche non consecutive, con eventuale visita della madre, oltre ad un'altra settimana sempre non consecutiva alle precedenti, e da scegliere nella settimana del weekend di competenza del padre. Qualora la madre volesse prendersi una settimana aggiuntiva vale la stessa regola.
Tali ferie saranno concordate dai genitori entro il mese di marzo di ogni anno in corso, mediante scambio di mail: ognuno di essi è tenuto ad informare l'altro sulla durata, sul luogo di permanenza e sull'eventuale presenza di altre persone.
-Vacanze natalizie: una settimana, prevedendo ad anni alterni dal 24 o 25 dicembre fino al 30 dicembre compreso il pernottamento, e dal 31 dicembre alle ore 9 al 6 gennaio alla sera;
- Altre festività: saranno trascorsi alternativamente tra i genitori il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, oltre alle altre festività nazionali.
- Inoltre è opportuno che i genitori partecipino entrambi, insieme o separatamente, ai vari colloqui con gli insegnanti del figlio e con i medici di riferimento (pediatra, dentista, vari specialisti), impegnandosi a riferire all'altro, non presente, l'esito dei colloqui.
5) Il sig. corrisponderà alla signora l'importo di €450,00.= da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, Pt_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore tale somma sarà rivalutata secondo gli indici ISTAT a Per_1 far data dall'anno successivo al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Anche l'assegno unico previsto dalla recente normativa per il figlio sarà percepito per intero dalla signora Per_1 CP_1
6) Le spese straordinarie necessarie al figlio saranno divise nella misura del 50% tra i genitori, ed individuate Per_1 secondo il Protocollo del Tribunale di Treviso, precisando che il sig. autorizza fin d'ora la permanenza del figlio nei Pt_1 centri estivi ad esclusione della settimana di sua competenza, condividendo le spese al 50% con la signora CP_1
7) I ricorrenti, con l'esatto adempimento delle obbligazioni sopra menzionate, dichiarano di non pretendere alcun assegno l'uno dall'altro provvedendo autonomamente al proprio mantenimento;
riconoscono di aver definito ogni questione patrimoniale connessa e collegata al rapporto di coniugio e di non aver più nulla da pretendere anche in futuro e per qualsiasi ragione e/o titolo, l'uno dall'altra se non il puntuale e corretto adempimento delle obbligazioni qui assunte nei punti precedenti.
8) Le parti si scambiano fin d'ora reciproco consenso al rinnovo del passaporto con l'iscrizione del figlio minore e, concordemente, dichiarano di fare acquiescenza alla emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 30.07.2011 nel Comune di Villorba (TV), di cui all'atto n°17 – Parte II – Serie A - Anno 2011, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune per l'anno 2011” - Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di VILLORBA (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25/03/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera