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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/01/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 12962/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto furto – indennizzo assicurativo, pendente TRA
nata a [...] il [...] e residente a[...]
73 - C.F. elett.te dom.ta in Afragola (Na) alla Traversa Giovanni Pascoli n. 22 presso lo C.F._1 studio de he la rapp.ta e difesa giusta procura in calce all'atto introduttivo;
ATTRICE E
, con sede legale in Milano, alla via Isonzo, n. 25 C.F. e P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1 eciale sig. , munito dei poteri di rappresentanz a di procura CP_2 speciale del 14.12.2021 in autentica Notaio Dott. , di rep./fascicolo nn. 4753/2355, rappresentata e Persona_1 difesa, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Marco della Volpe (c.f.: , e C.F._2 con lui elettivamente domiciliata in Aversa al Viale Olimpico n. 100; CONVENUTA
CONCLUSIONI Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.10.2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In fatto. Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
al fine di ottenere la corresponsione dell'i to furto del motoveicolo tg. E CP_1 avvenuto il giorno 23/09/2019 tra le ore 20:00 e 20:50 ad Afragola (Na) presso il centro commerciale Le Porte di Napoli;
tanto sul presupposto che il suddetto evento rientra tra le coperture di polizza “Full Optional CVT” ed il furto è stato denunciato attivando tutte le procedure previste da contratto nonché mediante denuncia deposita presso il Commissariato di Acerra. Con comparsa depositata in data 24.2.2022 si costituiva la eccependo la nullità dell'atto Controparte_1 introduttivo, l'improponibilità/improcedibilità della domanda e nel emrito l'infondatezza della stessa. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. ed escusso il teste indicato da parte attrice, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.10.2024, la causa veniva riservata per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Questioni preliminari. In via preliminare va disattesa, siccome infondata, l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per assunta incertezza e genericità del “petitum” e della “causa petendi”. Invero, dall'esame complessivo della citazione e dei documenti ad essa allegati appare evincibile, con sufficiente determinatezza, sia l'identificazione dell'oggetto che della causa della domanda nonché del risultato cui tende parte attrice;
(cfr. sul punto, di recente, Cassazione civile Sezione II sentenza del 29/01/2015 n. 1681 secondo cui “La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum;
con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte - se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa”; in precedenza, si veda Cassazione civile sezione III del 15/05/2013 n. 11751 per cui “La nullità della citazione di cui all'articolo 164 comma quarto del codice di procedura civile si verifica quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda è stata omessa o risulti assolutamente incerta. La valutazione deve essere fatta con riferimento al caso specifico tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati. Bisogna anche tenere conto che la nullità della citazione per incertezza della domanda ha la sua ratio nell'esigenza di consentire al convenuto di apprestare le sue difese.”; Cassazione civile sezione un. del 22/05/2012 n. 8077 secondo la quale “Se nell'atto di citazione risulta omesso o incerto il petitum oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda, si verifica una nullità ma la valutazione che deve fare il giudice, in merito, deve tenere conto nell'identificazione dell'oggetto alla domanda dell'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e nei documenti allegati. La nullità si verifica solo se a seguito di tale esame oggetto la domanda risulti assolutamente incerto.”). La domanda è altresì procedibile avendo l'attrice osservato le prescrizioni imposte per la denuncia del furto ed instaurato il procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo per mancata partecipazione della convenuta senza giustificato motivo.
3. Nel merito. La domanda è fondata e pertanto va accolta. In diritto, giova premettere come la ricomprensione dell'evento nel rischio assicurato, quale fatto costitutivo del diritto dell'assicurato, rientra pienamente nell'onere probatorio che spetta a quest'ultimo fornire, in adempimento dei principi generali in tema di riparto dell'onere della prova;
correlativamente, è stato costantemente ritenuto in giurisprudenza che l'assicuratore, nel momento in cui allega l'esclusione dell'evento verificatosi dai rischi garantiti, non propone una eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa, che non solleva l'assicurato dall'onere probatorio che incombe su di lui (cfr. in tal senso Cass. civ., 20 marzo 2006, n. 6108; Cass. civ., 10 novembre 2003, n. 16831; Cass. civ., 12 febbraio 1998, n. 1473). Nel caso di specie l'attore ha prodotto agli atti la scheda di installazione del dispositivo satellitare, sottoscritta in data 27 febbraio 2019, che dimostra l'avvenuta installazione del sistema sin dall'acquisto del veicolo;
pertanto, lo stesso era stato attivato e regolarmente collegato alla rete ed eventuali disfunzioni momentanee derivavano da problematiche tecniche della rete o del dispositivo, non imputabili alla sua condotta o negligenza. Come previsto dal contratto allegato in atti, grava sul proprietario del veicolo l'obbligo di mera installazione del dispositivo, mentre è compito della compagnia assicurativa localizzare il veicolo a seguito della denuncia di furto. Pertanto, erroneamente, la compagnia assicurativa, eccependo la presunta inattivazione del dispositivo, ha ritenuto inoperativa la copertura assicurativa. Si rileva, altresì, che la clausola invocata dalla convenuta per giustificare l'inoperatività della polizza non risulta specificamente sottoscritta dall'assicurato, e pertanto è inefficace ai sensi dell'art. 1341 c.c. Essa impone infatti una limitazione della responsabilità contrattuale dell'assicuratore, che necessita di approvazione specifica e separata per poter produrre effetti giuridici vincolanti. Com'è noto, in merito alla validità delle clausole di esclusione della garanzia, la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo cui “le clausole limitative della responsabilità dell'assicuratore devono essere interpretate in maniera restrittiva e non possono essere opposte all'assicurato qualora quest'ultimo abbia adempiuto diligentemente agli obblighi contrattuali” (Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 11591/2022). Inoltre, la stessa Corte ha chiarito che “l'onere della prova dell'inoperatività della garanzia ricade sulla compagnia assicurativa, che deve dimostrare il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte dell'assicurato” (Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 21225/2023). Ciò premesso, la documentazione prodotta dall'attore ha dimostrato che il sistema era regolarmente installato ed utilizzabile dalla la compagnia convenuta, la quale, invece, non ha fornito prove sufficienti per contestare tali risultanze. Pertanto, la dovrà corrispondere alla sig.ra la somma di €. 13.770,00, Controparte_1 Parte_1 corrispondente al valore commerciale del veicolo rubato alla data del furto (€. 15.300,00 come si evince dalla fattura prodotta da parte attrice) detratta la franchigia del 10%.
4. Sulle spese di lite Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, ex art. 92, comma 1, cod. proc. civ. e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al Dm 55/2014, con attribuzione. Quale conseguenza della mancata partecipazione della parte convenuta al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, la stessa dev'essere dichiarata tenuta e condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. L'art. 8, comma 4 bis, parte seconda, D. Lgs. n. 28/2010, infatti, prevede testualmente quanto segue: “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.” La lettera della citata disposizione, in virtù dell'uso da parte del legislatore del tempo indicativo presente, induce a ritenere obbligatoria la pronuncia di condanna in questione ogniqualvolta la parte che non ha correttamente partecipato al procedimento non sia comparsa senza giustificato motivo (cfr. in tal senso: Tribunale Parma, sez. II, 14 febbraio 2019, n. 273 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Vasto, 09 aprile 2018, in Redazione Giuffrè, 2018). Si deve infine osservare che l'irrogazione della sanzione pecuniaria prescinde del tutto dall'esito del giudizio (cfr. in tal senso: Tribunale Vasto, 09 aprile 2018, in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Mantova sez. I 14 giugno 2016, in Redazione Giuffrè 2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M., Dr.ssa Annamaria Buffardo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. di R.G. 12962/2021, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1.accoglie la domanda;
2.condanna la a corrispondere in favore della sig.ra la somma di € Controparte_1 Parte_1
€13.770,00 oltre interessi legali dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
3.condanna alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per Controparte_1 compensi p pese generali al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione;
4.dichiara tenuta e condanna la parte convenuta , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, parte seconda, D. Lgs. n. 28/2010. Così deciso in Aversa, il 30.01.2025
Il Giudice
Dr.ssa Annamaria Buffardo