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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 2621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2621 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Wanda Romanò Giudice dott. Pietro Carè Giudice rel. sentito il Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3704/2024 R.G. promossa da:
nato in Senegal, l'1/1/1994 (CUI: 04WB328; C.F: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Ribecco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
, rappresentato ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
- resistente contumace-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero,
avente ad oggetto: ricorso ex artt. 3, co. 1, lett. d), decreto-legge n. 13/2017, e 19-ter d.lgs. 150/2011; Conclusioni: come precisate all'udienza del 13.11.2025.
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato il 24.07.2024, cittadino senegalese, ha impugnato il decreto Parte_1
Cat. A12/Imm/2024, prot. 0031645 del 12.07.2024, con il quale il Questore della Provincia di ha ha rifiutato la sua istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di CP_1
“protezione speciale” presentata in data 16.12.2022. Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto. Alla prima udienza del 13.02.2025, la difesa ha insistito nella decisione del ricorso, ma il Giudice, ritenuto opportuno verificare lo stato di integrazione sociale del ricorrente, ha fissato l'udienza del 13.11.2025 per l'audizione dello stesso ed integrazione di documentazione aggiornata. In tale sede, espletata l'audizione del ricorrente, il Giudice ha invitato la difesa a precisare le conclusioni e, all'esito, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Questioni preliminari Preliminarmente va evidenziato che il rito applicabile alla presente controversia è quello semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e ss. c.p.c. che culmina nell'adozione di una sentenza collegiale, come disposto dall'art. 19-ter del d.lgs. n. 150/2011, nella formulazione ratione temporis vigente.
2. Gli elementi di prova offerti dal richiedente a. Il racconto Secondo quanto emerge dagli atti, il ricorrente è cittadino senegalese, giunto in Italia nel 2014. Nel 2019 ha fatto richiesta di protezione internazionale, sostenendo di essere fuggito dal Senegal per il timore di essere ucciso dai ribelli operanti nella regione della Casamance. La Commissione Territoriale di Torino ha rigettato la domanda ed è stato respinto anche il ricorso giurisdizionale avanzato contro tale decisione. In data 16.12.2022 il ricorrente ha, quindi, presentato direttamente alla Questura di CP_1 istanza di rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, ricorrendo la situazione di integrazione sociale e personale nel territorio italiano. Con provvedimento del 3.06.2024 la Commissione Territoriale di Crotone ha espresso parere negativo, non ravvisando i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno e, sulla base di esso, il Questore di ha respinto la sua richiesta di rilascio del permesso di soggiorno CP_1 per protezione speciale. Nel corso dell'odierno giudizio, proposto ai sensi degli artt. 3, co. 1, lett. d), decreto-legge n. 13/2017, e 19-ter d.lgs. 150/2011, il ricorrente è stato ascoltato all'udienza del 13.11.2025, svoltasi in lingua italiana, così dichiarando: “Mi chiamo , sono nato il primo Parte_1 gennaio del 1994, ho 31 anni. Sono arrivato in Italia nel 2014 e la mia prima domanda di protezione è stata rigettata. Vivo ad Isola Capo Rizzuto e ci sono da diversi anni. Lavoro in agricoltura per la ditta TE NO. Lavoro tutti i giorni e riposo solo la domenica. Non vengo mai pagato in contanti, mi pagano sulla post-pay e quanto dichiarato in busta paga è quello che guadagno. Lavoro per questa ditta dal 2022/2023, mi vorrebbero fare un contratto a tempo indeterminato ma il permesso che ho adesso non lo consente. Abito ad Isola in Via Diaz n.12, con un amico. Per la casa non ho il contratto regolare perché è di proprietà del padre di un mio amico, ma ci ho preso la residenza. Non sono sposato. Ho solo un fratello ancora vivo che si trova in Italia e con cui sono in contatto. Mio fratello è regolare ha un permesso valido per due anni. Lavora come muratore a Roma. Desidero fare il carpentiere che è proprio il mio lavoro che è anche il lavoro che facevo in Senegal. Vorrei rimanere in Italia e mettere su famiglia. Mi trovo bene qui e non mi interessa tornare in Senegal, neanche per rivedere gli amici. Lavoro tutti i giorni e riposo la domenica. Non prendo ferie di solito perché mi piace lavorare e poi perché ad inizio anno ci si ferma per qualche giorno per fare il nuovo contratto. La capitale del Senegal è Dakar ed è sul mare ed è una bella città”.
b. I documenti A sostegno della domanda, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
-comunicazione unilav del 30.11.2022 di assunzione come bracciante agricolo presso l'azienda Terre Ioniche dall'11.08.2022 al 31.12.2022;
2 -comunicazione unilav dell'8.06.2023 di assunzione come bracciante agricolo presso l'azienda TE NO dal 9.06.2023 al 31.12.2023 e buste paga di giugno (€. 682,00), luglio (€.1.289,00), agosto (€. 1.259,00), ottobre 2023 (€. 1.613,00) e dicembre (€. 945,00);
-comunicazione unilav dell'1.01.2024 di assunzione come bracciante agricolo presso TE NO dal 2.01.2024 al 31.12.2024 e buste paga di gennaio (€.485,00), febbraio (€.245,00), marzo (€.452,00), aprile (€.1.423,00) maggio (€. 1.202,00), giugno (€.1.210,00) luglio (€.1.205,00) agosto (€.1.1974,00), settembre (€.1.179,00), ottobre (€. 1237,00), novembre (€. 1.340,00) e dicembre (€. 750,52);
-comunicazione unilav dell'1.01.2025 di assunzione come bracciante agricolo presso TE NO dal 2.01.2025 al 31.12.2025 e buste paga di gennaio (€.500,00) febbraio (€. 400,00), marzo (€. 1.100,00), aprile (€. 950,00), maggio (€. 1.277,00), giugno (€.1.250,00), luglio (€. 1.300,00) agosto (€.1.250,00) e settembre (€. 1.250,00);
-CUD 2023 per redditi 2022 pari ad €. 4.190,83 (Terre Ioniche);
-CUD 2024 per redditi 2023 pari ad €. 8.925,21 (TE);
-CUD 2024 per redditi 2023 pari ad €. 2.480,36 (Terre Ioniche);
-contratto di comodato gratuito uso abitativo dal 10.12.2022;
-certificato di residenza a Isola Capo Rizzuto dal 20.12.2022 in via Diaz n.12;
-attestato di licenza conclusiva per il primo ciclo di istruzione, anno scolastico 2014/2015;
-iscrizione alla scuola media anno scolastico 2024/2025.
3. Il giudizio del Collegio sulla protezione speciale/complementare Come detto, con l'odierno ricorso è stata richiesta esclusivamente la protezione speciale ed a sostegno della domanda è stata dedotta l'integrazione lavorativa e sociale del ricorrente. Dall'esame del decreto impugnato emerge che il richiedente ha formalizzato la sua domanda di protezione internazionale in data 16.12.2022. Sennonché, sotto il profilo temporale occorre evidenziare che negli ultimi anni la materia della protezione complementare è stata interessata da importanti modifiche normative: la prima costituita dal decreto-legge n. 113/2018 (c.d. decreto-sicurezza, entrato in vigore il 5 ottobre 2018 e successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 132/2018), la seconda ad opera del decreto-legge n. 130/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020), la più recente rappresentata dal decreto-legge n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50). Posta la non applicabilità della normativa da ultimo introdotta per la decisione di domande di protezione avanzate sino a tutto il 10 marzo 2023, le prime due novelle hanno interessato, per quanto di rilievo in questa sede, sia l'art. 5, comma 6, Testo Unico Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), sia l'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008 (c.d. decreto procedure). In particolare, il legislatore del 2018 ha inteso abrogare la fattispecie della c.d. protezione umanitaria, sia mediante l'elisione, nel disposto di cui all'art. 5, comma 6, TUI, dettato in tema di rifiuto e revoca del permesso di soggiorno, dell'inciso “salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, sia attraverso la sistematica espunzione da ogni disposizione legislativa o regolamentare del riferimento a tale tipo di permesso di soggiorno. In luogo di essa il decreto-legge n. 113/2018 ha previsto, anzitutto, una serie di permessi di soggiorno per “casi speciali” (tra cui quello per “calamità” di cui all'art. 20 bis e per “cure mediche” di cui all'art. 19 comma 2, lettera d-bis, TUI) ed ha poi introdotto una nuova forma
3 di protezione, denominata speciale: il testo novellato dell'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, ha infatti previsto che le Commissioni territoriali trasmettano gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale recante la dicitura "protezione speciale" qualora non sia accolta la domanda di protezione internazionale ma, comunque, sussistano i presupposti previsti dall'art. 19, commi 1 e 1, n. 1, TUI (salvo il caso che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga). La protezione speciale è stata, quindi, configurata come norma di chiusura, in ideale contraltare all'apertura del catalogo dei seri motivi in precedenza contemplati all'art. 5, comma 6, TUI, con la significativa differenza – come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 29460/2019) – che mentre nella disciplina abrogata i seri motivi umanitari costituivano il titolo per rimanere in Italia, in quella adottata dal c.d. decreto-legge sicurezza, la protezione speciale è divenuta espressione del divieto di refoulement cioè del diritto a non essere allontanati (art. 19, comma 1: “In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” - art. 19, comma 1.1: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”). In assenza di una specifica disposizione transitoria, la giurisprudenza di merito, poi avallata da quella di legittimità (v. Cass. n. 4890/19, confermata dalle pronunce a Sezioni Unite nn. 29459/19, 29460/19 e 29461/19) ha ritenuto che la nuova disciplina, deteriore per lo straniero, si applicasse esclusivamente alle domande di protezione internazionale avanzate dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 113/2018 e, quindi, a partire dal 5.10.2018. In particolare, la Suprema Corte ha valorizzato il principio d'irretroattività della legge (espresso dall'art. 11 preleggi), affermando che il diritto del cittadino straniero di ottenere un titolo di soggiorno fondato su "seri motivi umanitari" desumibili dal quadro degli obblighi costituzionali e internazionali assunti dallo Stato si deve ritenere, per effetto del verificarsi delle condizioni di vulnerabilità, già sorto antecedentemente all'entrata in vigore del decreto- legge n. 113/2018 e che la proposizione della domanda ne ha cristallizzato il paradigma legale, il quale non può essere modificato per effetto della successione delle leggi nel tempo (e ciò in aderenza al principio generale di ragionevolezza, che impedisce d'introdurre ingiustificate disparità di trattamento, nonché ad esigenze di tutela del legittimo affidamento, connaturato ad uno Stato di diritto). Come detto, il decreto-legge n. 130/2020, entrato in vigore il 22 ottobre 2020, ha nuovamente inciso sull'art. 5, comma 6, TUI reintroducendo il riferimento al “rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. Inoltre, ha implementato le fattispecie di applicazione del principio di non refoulement, modificando l'art. 19, commi 1 e 1.1, TUI, in particolare prevedendo: “1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il
4 respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”. A differenza del decreto-legge n. 113/2018, la normativa in commento ha espressamente disciplinato il diritto intertemporale dall'art. 15, prevedendo che “Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile;
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b, c), d) ed e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali” Tra le disposizioni immediatamente vigenti e, quindi applicabili al caso di specie, rientrano quelle che hanno interessato gli artt. 5 e 19 TUI e l'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008. Al riguardo, sebbene si possa astrattamente dubitare, per le medesime ragioni contenute nelle pronunce della Cassazione a sezioni unite sopra richiamate, della legittimità costituzionale dell'applicazione retroattiva - ovvero alle domande presentate prima del 5 ottobre 2018, data di abrogazione della protezione umanitaria - della nuova normativa, non di meno la questione risulterebbe irrilevante. Infatti, già nel vigore della protezione umanitaria, nell'individuazione del nucleo dei diritti fondamentali che potrebbero essere pregiudicati dalle condizioni individuali di particolare vulnerabilità del richiedente o dalla situazione oggettiva di compressione di tali diritti nel suo paese di origine, la giurisprudenza di merito e quella di legittimità avevano richiamato la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 ed avevano riconosciuto la protezione in parola in presenza di gravi condizioni psico-fisiche o gravi patologie che non potessero essere adeguatamente trattate nel Paese di origine, di temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell'insicurezza del Paese o della zona di origine, non riconducibile alle previsioni dell'art. 14, lettera c), d.lgs. n. 251/2007, di gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza o, infine, nei casi in cui si trattava di garantire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della CEDU, l'unità familiare del richiedente asilo ed il rispetto della sua vita privata alla luce dell'avvenuta integrazione sociale nel paese ospitante (cfr.,
5 sotto il profilo dell'integrazione sociale e familiare, già Cass. n. 4455/2018 o la più recente ordinanza n. 36789/2022). Così ricostruito il quadro normativo, e venendo alla normativa applicabile al caso in esame, in linea generale si deve osservare che il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 TUI - nella formulazione pro tempore vigente - si fonda sul diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU secondo presupposti già valorizzati dalla giurisprudenza formatasi nel vigore della c.d. protezione umanitaria. A questo riguardo, secondo i giudici della Corte EDU il diritto al rispetto della vita privata - tutelato dall'art. 8 CEDU [...] - può soffrire ingerenze legittime da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l'applicazione ed il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero [...] non goda di uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale (cfr. CEDU, sent. 08.04.2008, ric. 21878/06, caso zi c. Regno Unito, par. 72 ss., Per_1 richiamata, tra le altre, da Cass. 31481/2018). Tuttavia, qualora il radicamento dello straniero sia effettivo e le condizioni del Paese di origine siano lesive del nucleo minimo di diritti della persona, con conseguente sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali, sarà ravvisabile una condizione di vulnerabilità effettiva, la quale, nel bilanciamento tra il diritto alla vita privata ex art. 8 CEDU e l'interesse statuale all'applicazione e al rispetto delle leggi sull'immigrazione, impone al giudice la prevalenza del primo sul secondo (cfr. CEDU Sentenza del 3 giugno 2014, sez. 3,
contro
Slovacchia;
Sentenza del 3 ottobre 2014,
contro
Paesi Bassi). Per_2 Pt_2
Sennonché, consentendo di valorizzare l'integrazione sociale al di là di altri profili di vulnerabilità la protezione speciale si configura quindi per alcuni aspetti più ampia della precedente umanitaria, sebbene occorra che tale integrazione risulti da un insieme di elementi e da decisivi indici di stabilità, lavorativa e/o relazionale. In tal senso, la Suprema Corte aveva già affermato la necessità che il ricorrente dia prova della realizzazione di un grado adeguato di integrazione sociale (Cass. n. 13259/2019), intesa non solo come svolgimento di un'attività lavorativa, ma come presenza di un radicamento effettivo nel territorio italiano (conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, svolgimento di attività lavorativa, reddito sufficiente al sostentamento, legami familiari, rete sociale, assenza di familiari superstiti e/o di opportunità di lavoro nel paese di origine…) che consenta di affermare che il richiedente si è “rifatto una vita” in Italia e che - anche tenuto conto delle condizioni di privazione dei diritti umani nel suo paese di origine - sarebbe ingiusto sradicarlo (e ciò perché la ratio della protezione – prima umanitaria poi speciale – rimane quella di non esporre i cittadini stranieri, in caso di rimpatrio, al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona – diritto al lavoro e godimento della libertà individuali – che ne integrano la dignità). Più precisamente, “ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari occorre operare una comparazione "attenuata" tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla prima un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che egli dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano” (così Cass. n. 21250/2023, anche con riferimento al carattere implicito di suddetta comparazione).
6 Con specifico riferimento, poi, alla protezione speciale, la giurisprudenza ha chiarito che
“[…] l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (così Cass. Ordinanza n. 7861/2022), con le ulteriori precisazioni che “[…] il parametro del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievo autonomo rispetto a quello del suo inserimento socio - lavorativo, atteso che il primo profilo inerisce al rispetto della vita familiare, mentre il secondo è riconducibile al diverso ambito del diritto al rispetto della vita privata. Ne consegue che la tutela dovrà accordarsi anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare, sempre che il suddetto vincolo – che non deve quindi necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all'integrazione sociale e lavorativa – abbia le concrete connotazioni previste dalla norma, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo” (così Cass. 30736/2023; in senso conforme Cass. n. 7167/2024) e che “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente” (così Cass. 9080/2023). Tutto ciò premesso, nel caso concreto qui in esame tali requisiti possono dirsi soddisfatti. Infatti, il ricorrente si trova in Italia da oltre 10 anni e dal 2022 svolge in modo regolare attività lavorativa di bracciante agricolo nel territorio di Isola di Capo Rizzuto, dove risulta anche risiedere, in un'immobile messogli a disposizione dal padre di un amico italiano. In particolare, da giugno 2023 il ricorrente ha intrapreso un percorso lavorativo regolare e pressoché continuativo come bracciante presso l'azienda agricola di TE NO, in forza di contratti a tempo determinato di volta in volta prorogati (l'ultimo dei quali con scadenza al 31 dicembre 2025), percependo una retribuzione più che sufficiente a far fronte a tutte le esigenze di una persona sola (€. 4.190,83 è il reddito 2022, € 11.405,51 quello realizzato nel 2023 e pari o superiore quello delle annualità successive). Peraltro, sul piano dell'integrazione sociale, l'attività lavorativa svolta presso un medesimo datore di lavoro appare sintomatica della capacità del ricorrente di instaurare positive relazioni sociali in un ambito, quello lavorativo, che costituisce di fatto il luogo privilegiato nel quale ciascun individuo manifesta la propria personalità.
7 Inoltre, il ricorrente ha dimostrato la sua volontà d'integrarsi nel tessuto sociale italiano anche attraverso la frequenza del primo ciclo di istruzione (scuola elementare) nell'anno scolastico 2014/2015 e l'iscrizione al secondo ciclo di istruzione (scuola media) nell'anno scolastico 2024/2025. Infine, nel corso dell'audizione giudiziale ha dimostrato una buona capacità di comprensione ed espressione in lingua italiana ed ha anche dichiarato che il fratello, unico familiare vivente, si trova anch'egli in Italia, a Roma, città dove lavora come muratore e gode di un permesso di soggiorno valido per due anni. Sennonché, alla luce degli indici di radicamento appena esposti (la lunga permanenza in Italia, l'assenza di una rete familiare in patria ma, anzi, la presenza dell'unico fratello in Italia, ed il buon livello di integrazione socio-economica), può ragionevolmente ritenersi che, ove forzatamente rimpatriato, il ricorrente vedrebbe gravemente pregiudicato il diritto al rispetto della sua vita privata, tutelato ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 TUI. Per quanto esposto, quindi, può riconoscersi al ricorrente il diritto ad un permesso di soggiorno ex art. 19, comma 1.1., T.U.I., nel testo pro tempore vigente, da rilasciarsi a cura del Questore. Il Tribunale non è a conoscenza di ostacoli al riconoscimento di tale forma di protezione derivanti da ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute.
* * * Le spese di lite possono compensarsi integralmente attesa la natura della causa e le ragioni della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998, pro tempore vigente;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Così deciso in Catanzaro, 1.12.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Pietro Carè dott.ssa Francesca Garofalo
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