Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Piacenza, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 13
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione art. 6 bis L. 212/2000

    La norma sull'obbligo di contraddittorio prima dell'emissione dell'atto impositivo è stata violata. La qualificazione dei crediti come inesistenti è errata, dovrebbero essere considerati non spettanti. L'assoggettamento del contribuente a procedura concorsuale non giustifica la riduzione dei diritti di difesa.

  • Accolto
    Decadenza dal potere di accertamento per crediti compensati negli anni 2017, 2018, 2019

    I crediti devono essere qualificati come non spettanti. Gli atti di recupero sono tardivi in quanto notificati oltre i termini di decadenza quinquennali (31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024).

  • Accolto
    Violazione art. 6 bis L. 212/2000

    La norma sull'obbligo di contraddittorio prima dell'emissione dell'atto impositivo è stata violata. La qualificazione dei crediti come inesistenti è errata, dovrebbero essere considerati non spettanti. L'assoggettamento del contribuente a procedura concorsuale non giustifica la riduzione dei diritti di difesa.

  • Accolto
    Decadenza dal potere di accertamento per crediti compensati nell'anno 2016

    I crediti devono essere qualificati come non spettanti. Gli atti di recupero sono tardivi in quanto notificati oltre i termini di decadenza quinquennali.

  • Accolto
    Violazione art. 6 bis L. 212/2000

    La norma sull'obbligo di contraddittorio prima dell'emissione dell'atto impositivo è stata violata. La qualificazione dei crediti come inesistenti è errata, dovrebbero essere considerati non spettanti. L'assoggettamento del contribuente a procedura concorsuale non giustifica la riduzione dei diritti di difesa.

  • Accolto
    Decadenza dal potere di accertamento per crediti compensati nell'anno 2019

    I crediti devono essere qualificati come non spettanti. Gli atti di recupero sono tardivi in quanto notificati oltre i termini di decadenza quinquennali.

  • Accolto
    Violazione art. 6 bis L. 212/2000

    La norma sull'obbligo di contraddittorio prima dell'emissione dell'atto impositivo è stata violata. La qualificazione dei crediti come inesistenti è errata, dovrebbero essere considerati non spettanti. L'assoggettamento del contribuente a procedura concorsuale non giustifica la riduzione dei diritti di difesa.

  • Accolto
    Decadenza dal potere di accertamento per crediti compensati nell'anno 2017

    I crediti devono essere qualificati come non spettanti. Gli atti di recupero sono tardivi in quanto notificati oltre i termini di decadenza quinquennali.

  • Accolto
    Violazione art. 6 bis L. 212/2000

    La norma sull'obbligo di contraddittorio prima dell'emissione dell'atto impositivo è stata violata. La qualificazione dei crediti come inesistenti è errata, dovrebbero essere considerati non spettanti. L'assoggettamento del contribuente a procedura concorsuale non giustifica la riduzione dei diritti di difesa.

  • Accolto
    Decadenza dal potere di accertamento per crediti compensati nell'anno 2018

    I crediti devono essere qualificati come non spettanti. Gli atti di recupero sono tardivi in quanto notificati oltre i termini di decadenza quinquennali.

  • Accolto
    Violazione art. 6 bis L. 212/2000

    La norma sull'obbligo di contraddittorio prima dell'emissione dell'atto impositivo è stata violata. La qualificazione dei crediti come inesistenti è errata, dovrebbero essere considerati non spettanti. L'assoggettamento del contribuente a procedura concorsuale non giustifica la riduzione dei diritti di difesa.

  • Accolto
    Decadenza dal potere di accertamento per crediti compensati nell'anno 2019

    I crediti devono essere qualificati come non spettanti. Gli atti di recupero sono tardivi in quanto notificati oltre i termini di decadenza quinquennali.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Piacenza, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 13
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza
    Numero : 13
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo