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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 02/07/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
DOTT. Gian Andrea MORBELLI CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile di appello n.r.g. 107/2023
PROMOSSA DA con sede legale in NO, Corso Massimo Parte_1
d'Azeglio n. 33/E, cod. fisc. e n. iscriz. Reg. Imprese di NO , in persona P.IVA_1 del suo procuratore speciale dott. (cod. fisc. Controparte_1
), tale in forza di procura speciale rilasciatagli dall'allora C.F._1 amministratore delegato, direttore generale e legale rappresentante pro tempore di dott. con atto del 23 aprile 2014, n. rep. Parte_1 Per_1
23.151/9.860 in autentica Notaio di NO (in atti), rappresentata e difesa Persona_2
- per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado - dall'avv. Miriam Bosurgi (cod. fisc. quale componente dello Controparte_2
; cod. fisc. personale e dall'avv.
[...] P.IVA_2 C.F._2
Luigi Nuzzo (cod. fisc. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 studio di quest'ultimo ora in NO, Via Campana n. 23 APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), nato in [...] il [...] e residente in CP_3 C.F._4
Novellara (RE), Via Primo Maggio n.1, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti il Tribunale di NO nel procedimento n. 21543/2021
RG, dall'avv. Paolo Mercuri (c.f. ) e dall'avv. Davide Mercuri C.F._5
(c.f. entrambi con studio in Rovigo, Via Umberto I n. 50 C.F._6
APPELLATO
Udienza collegiale del 25.6.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“Si chiede che codesta Ecc.ma Corte d'Appello di NO voglia:
Pag. n. 1 di 19 - per tutti i motivi di cui al presente atto, nonché per quelli di cui agli atti di primo grado dell'esponente, da aversi qui per trascritti e riproposti, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.;
- rigettati ogni avversa domanda, ogni eventuale avverso appello incidentale, ogni avversa deduzione, eccezione ed istanza anche istruttoria;
- in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'ordinanza impugnata:
a) previa occorrendo rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in atti, rigettare ogni domanda proposta dal sig. nei confronti di per tutte CP_3 Parte_1 le ragioni esposte in atti;
b) condannare – per quanto di rispettiva competenza – il sig. e/o l'avv. Paolo CP_3
Mercuri (nella sua qualità di procuratore all'incasso e difensore antistatario) a restituire
a quanto da questa pagato in esecuzione dell'ordinanza Parte_1 del Tribunale di NO del 19 dicembre 2022 qui impugnata, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo;
c) condannare il sig. a rifondere a le spese CP_3 Parte_1 ed i compensi per la difesa in entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA (non deducibile per la banca), CPA e rimborso forfettario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge“.
Per l'appellato
“1) Rigettare l'appello e confermare la decisione di primo grado;
2) In ogni caso, vittoria di spese ed onorari, da distrarre in favore dei procuratori antistatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. depositato il 12 novembre 2021 e notificato il 29 novembre 2021 ha convenuto in giudizio CP_3 Parte_1 avanti al Tribunale di NO con riferimento al contratto di finanziamento con
[...] cessione di quote della retribuzione mensile n. 117476 stipulato con CP_4 rappresentante della società convenuta, il 12 giugno 2009, per un montante € 19.236,00#, da rimborsare in 84 rate mensili di € 229,00 ciascuna ed estinto anticipatamente il
31.3.2013 alla rata n. 44, deducendo che: a) tale contratto risultava essere usurario in quanto il TEG era superiore al tasso soglia relativo al trimestre in cui era stato stipulato;
b) il valore del TEG era stato sottostimato non essendovi stati inclusi i costi per la polizza assicurativa;
c) pertanto, sussisteva il diritto di vedersi restituire l'importo corrisposto dal consumatore a titolo di interessi ed altri oneri applicati al finanziamento.
In particolare, il ricorrente sosteneva che la banca non gli avesse riconosciuto la riduzione del costo totale del credito dovuta al cliente consumatore che estingua anticipatamente il prestito ai sensi dell'art. 125-sexies TUB e che gli avesse inoltre applicato un tasso
Pag. n. 2 di 19 d'interesse usurario in quanto il tasso effettivo globale del contratto, ricalcolato da un consulente di parte includendo il costo delle polizze assicurative accessorie al finanziamento, era risultato essere pari al 15,095% e quindi superiore al tasso soglia del
13,455% vigente all'epoca della stipula per la corrispondente categoria di operazioni.
In ragione di ciò il ha domandato la restituzione di tutti i costi del credito (escluse le CP_3 imposte ed al netto dei rimborsi già riconosciuti dalla banca) per complessivi € 5.587,33 o, in subordine, il rimborso della quota non goduta di € 558,92 in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento, oltre interessi legali dalla data della diffida al saldo e spese di lite.
Costituitasi la BA, ha chiesto preliminarmente di disporre la conversione del rito in ordinario ed ha inoltre eccepito la decadenza per sleale ritardo nell'instaurazione della controversia: nel merito, ha contestato la sussistenza della denunciata usurarietà del contratto impugnato e, in via subordinata, l'infondatezza della domanda subordinata ex art. 125-sexies TUB.
2. Con ordinanza ex artt. 702 bis e ter cpc, pubblicata in data 19.12.2022, il
Tribunale di NO condannava a restituire a Parte_1 CP_3
l'importo di € 4.762,38#, oltre interessi di legge dalla data della diffida (10.12.2019) al saldo ed al pagamento delle spese di lite.
L'ordinanza veniva comunicata in data 20.12.2022.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 ha proposto tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere
[...]
l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:
a) laddove ha ritenuto sussistere la lamentata usurarietà del finanziamento;
b) laddove ha ritenuto sussistere il diritto del mutuatario di ottenere il rimborso di tutti i costi del credito (escluse le sole imposte);
c) laddove ha riconosciuto sulle somme dovute gli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.;
4. Con comparsa depositata in data 31.3.2023 si costituiva in giudizio CP_3 chiedendo il rigetto del gravame siccome infondato, con la conferma della decisione impugnata.
5. Precisate le conclusioni, con ordinanza pubblicata in data 26.6.2024 la Corte rimetteva la causa a decisione assegnando alla parti termine sino al 24.9.2024 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Si passa ora ad esaminare i singoli motivi di gravame.
6.1 Con il primo motivo di gravame si censura l'ordinanza impugnata laddove
Pag. n. 3 di 19 ha ritenuto sussistere la lamentata usurarietà del finanziamento.
Parte appellante oppone la censura sub 3.a) precisando che il rapporto dedotto in giudizio consisteva in un “Contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di quote della retribuzione mensile” stipulato il 12 giugno 2009 e, come tutti i prestiti rientranti in questa categoria, doveva essere assistito da “garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro
i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito” (art. 54 D.P.R. n. 180/1950).
Nella specie, tale garanzia era fornita dalla polizza assicurativa stipulata con la compagnia per il versamento del cui premio unico alla compagnia il sig. Controparte_5 CP_3 si era visto addebitare dalla banca l'importo di € 1.215,72 mediante trattenuta sul capitale erogato, come previsto in contratto (doc. 3 fasc. appellante, art. 1.1, lett. e).
Il TEG del finanziamento oggetto di causa era indicato in contratto come pari all'11,66% ed era stato così calcolato senza includere il premio assicurativo relativo alla suddetta polizza.
Solo includendo nel calcolo del TEG anche i detti costi assicurativi il ricorrente perveniva invece ad un risultato del 15,095%, superiore al tasso soglia.
Parte appellante rileva che solo le Istruzioni della BA d'IT dell'agosto 2009, che sostituirono per banche e intermediari finanziari quelle del 2006 della stessa BA d'IT
e dell'Ufficio ITno Cambi, avevano per la prima volta disposto l'inserimento, nel calcolo del TEG di tutti i costi assicurativi volti a garantire il rimborso del credito o a tutelare altrimenti i diritti del creditore (purchè contestuali alla stipula del finanziamento o obbligatori per la sua concessione)
Tali nuove Istruzioni risultavano applicabili per la prima volta alle segnalazioni periodiche effettuate da banche ed intermediari finanziari entro il 25 ottobre 2009 in relazione ai dati del terzo trimestre 2009 e, quindi, per i decreti ministeriali operanti per il periodo dal 1° gennaio 2010 in avanti.
In ragione del quadro normativo vigente, l'appellante sostiene l'erroneità dell'ordinanza impugnata in punto usurarietà del finanziamento, evidenziando che secondo le indicazioni fornite dalla BA d'IT e dall'Ufficio ITno Cambi, il TEGM ed il conseguente tasso soglia vigente all'epoca della stipula del finanziamento oggetto di causa pacificamente non includevano gli oneri assicurativi del tipo di quelli oggetto di causa e pertanto non era possibile affermare l'usurarietà del finanziamento solo perché il TEG, ora calcolato includendo detti oneri assicurativi, superava il detto tasso soglia
Secondo parte appellante le esigenze normative di simmetria ed omogeneità dei termini del raffronto imponevano, nel caso di specie, di escludere qualsivoglia valutazione di
Pag. n. 4 di 19 usurarietà del finanziamento oggetto di causa, dal momento che le avverse contestazioni in tal senso poggiavano dichiaratamente sull'inclusione nel calcolo del TEG di certi oneri assicurativi che, al contrario, erano stati pacificamente esclusi dal calcolo del TEGM e conseguentemente dal tasso soglia, senza essere mai stati oggetto di rilevazioni di sorta.
Le Istruzioni della BA d'IT, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale nell'ordinanza qui impugnata, non hanno una valenza meramente interpretativa e non sono liquidabili con la semplicistica affermazione per cui esse avrebbero “mera efficacia consultiva” (ord. imp., pag. 4, rigo 2) e non sarebbero vincolanti né avrebbero efficacia precettiva poiché “meramente esplicative del dettato normativo, sì che alle stesse non è certamente consentito di apporvi deroghe” (ord. imp., pag. 4).
Dette Istruzioni esprimono le determinazioni assunte dalla BA d'IT per la rilevazione trimestrale dei dati del mercato bancario, recepita dai Decreti Ministeriali che fissano i tassi soglia.
Si tratta, cioè, dei provvedimenti “riempitivi”, secondo il meccanismo legale, del divieto di usura: divieto che, come pure la Suprema Corte ha ricordato, è posto “nella norma penale” di cui all'art. 644 c.p. “integrata dal meccanismo previsto dalla L. 108” (Cass.,
Sez. Unite, 19 ottobre 2017, n. 24675, § 3.4.1).
Secondo l'appellante dalla non conformità di tali provvedimenti “riempitivi” al criterio legale non potrebbe che trarsi la conclusione della loro disapplicazione e della conseguente assenza della stessa norma “incriminatrice”, in mancanza di una qualche rilevazione trimestrale degli oneri assicurativi che consenta la conservazione dell'atto (Cass., Sez.
Unite, 20 giugno 2018, n. 16303, §§ 6.4.1 e 6.4.2).
Con riguardo alla rilevanza dei costi assicurativi del tipo di quelli che qui occupano ai fini della valutazione di usurarietà del finanziamento, il Tribunale si sarebbe limitato a considerare il “collegamento” con la concessione del credito, senza considerare però che si tratta di costi che vanno a favore delle compagnie e non dei finanziatori e non sono remunerativi del credito concesso, sicché essi costi - impregiudicate tutte le esigenze di trasparenza in favore del cliente, assicurate difatti da altre disposizioni e regolarmente assolte - non assumono rilievo ai fini delle esigenze di tutela che la legge sull'usura si prefigge.
Fermo ciò, quanto agli ulteriori punti del ragionamento del Tribunale, non basterebbe affermare che è la legge all'art. 644, comma 4 c.p. – e non le istruzioni delle autorità creditizie – che stabilisce quali costi vanno inclusi nel tasso effettivo globale (TEG) ai fini della valutazione della sua usurarietà e che tra questi costi vanno compresi i premi assicurativi relativi alle polizze del tipo di quelle qui oggetto di causa;
né basterebbe affermare che è la legge – e non le istruzioni delle autorità creditizie – che stabilisce quali costi vanno inclusi nel tasso effettivo globale medio (TEGM) sulla base del quale viene
Pag. n. 5 di 19 individuato il tasso soglia, senza del quale non può compiersi alcuna valutazione di usurarietà o meno del tasso effettivo globale.
Secondo l'appellante occorrerebbe invece considerare che la legge impone che per Cont entrambi i termini del confronto e ) siano inclusi nel calcolo gli stessi oneri CP_7
(gli artt. 644, comma 4 c.p. e 2, comma 1 legge. n. 108/1996 definiscono infatti con le medesime parole gli elementi da considerare per il TEG ed il TEGM, come sottolineato da
Cass. civ., Sez. Unite, 20 giugno 2018, n. 16303).
In questo complessivo disegno fissato dalla legge, le istruzioni delle autorità di vigilanza, quand'anche non avessero il potere di stabilire “il paniere” dei costi da includere nel calcolo e di “derogare a quanto previsto dalla legge”, non potrebbero essere qualificate, in termini di “mera efficacia consultiva”, al contrario essendo considerate ed incluse dalla legge nel complessivo meccanismo di individuazione del tasso soglia tramite la rilevazione del TEGM e dunque assolvendo ad una funzione integrativa del precetto legale.
Da ciò consegue che se, come dice il Tribunale, le istruzioni delle autorità creditizie, fino a quando hanno escluso i costi assicurativi dal calcolo del TEGM, hanno dato luogo ad una
“prassi amministrativa precedente difforme”, allora la conclusione necessitata è che il tasso soglia, calcolato sulla base di quelle rilevazioni (errate per difetto), è anch'esso partecipe della medesima irregolarità in quanto anch'esso errato per difetto e non corrispondente al criterio legale, sicché il decreto ministeriale che lo ha fissato è illegittimo e va disapplicato e con ciò viene meno in radice il termine del confronto al quale la legge impone di ancorare la valutazione di usurarietà (come del resto a suo tempo evidenziato da Cass. civ., Sez.
Unite, 20 giugno 2018, n. 16303, § 6.4.1) ed ogni valutazione di usurarietà del finanziamento oggetto di causa dovrebbe necessariamente essere esclusa.
E se poi si pensasse ex post di “correggere” e “rivalutare” il TEGM (ammesso e non concesso che ciò sia possibile), anche per tale via resterebbe confermata la non usurarietà del finanziamento oggetto di causa, ove solo si consideri quanto l'odierna appellante aveva evidenziato a pag. 13 della propria comparsa di risposta e cioè che il D.M. 24 dicembre
2009 (doc. 23 ns. fasc. primo grado), nel pubblicare i tassi medi ed i conseguenti tassi soglia derivanti dalla prima rilevazione inclusiva dei costi assicurativi, per la categoria di prestiti che qui occupa, ha indicato un tasso soglia del 18,69% (contro quello del 13,455% del D.M. 26 marzo 2009), sicché anche a considerare il TEG ricalcolato dal ricorrente nella misura del 15,095% saremmo ampiamente sotto la soglia di usura.
Né sarebbe possibile liquidare queste conseguenze – derivanti linearmente dal “principio di simmetria e omogeneità” invocato dall'esponente e che trova il suo fondamento nelle stesse parole della legge – con l'affermazione per cui “non [può] la valutazione di omogeneità̀ delle grandezze considerate essere fatta in termini assoluti” (ord. imp., pag. 4, righi 31-32): al contrario, proprio le parole della legge non consentirebbero alcuna
Pag. n. 6 di 19 approssimazione, richiedendo una totale identità dei termini del raffronto, anche perché la normativa sull'usura, come già ricordato dalle Sezioni Unite della Cassazione, non si accontenta di un tasso soglia quale che sia poiché essa non ha una “ratio calmieratrice del mercato del credito” e “il meccanismo di definizione del tasso soglia… è configurato dalla legge come un effetto, non già una causa, dell'andamento del mercato” (Cass. civ., Sez.
Unite, 19 ottobre 2017, n. 24675, § 3.4.1).
Le quali esigenze di perfetta simmetria ed omogeneità dei termini del raffronto, sempre ribadite in tutti i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia ivi compreso quello del
24 giugno 2009 che qui occupa, sono state ulteriormente confermate anche dal legislatore con l'art.
2-bis, comma 2 legge n. 2/2009 e con le disposizioni transitorie attuative di cui al D.M. 1° luglio 2009.
Non sarebbe quindi possibile dare rilievo, ai fini della valutazione di usurarietà del finanziamento, ad oneri che – come quelli per le assicurazioni che qui occupano – erano pacificamente esclusi dalle rilevazioni dei tassi effettivi globali medi e dei conseguenti tassi soglia.
Del resto, un diverso confronto mediante criteri omogenei condurrebbe ad un risultato opposto a quello preteso da controparte, essendo il TEG contrattuale, inclusivo di tutti i costi di cui al contratto di finanziamento (ad eccezione di quelli assicurativi, per le ragioni dette, e delle imposte, perché espressamente così dispone l'art. 644 c.p.), pari all'11,66%
a fronte di un tasso soglia pari al 13,455% e quindi rispettoso della soglia di legge.
*****
Parte appellante rileva altresì che qualora si volesse ritenere superato il tasso soglia – e quindi applicare la sanzione di cui all'art. 1815, comma 2 c.c. solo in ragione dell'inclusione nel calcolo del TEG di oneri che pacificamente non sono stati considerati nel calcolo del TEGM sulla base del quale è stato determinato quel tasso soglia – sussisterebbe contrasto, per il tramite dell'art. 117, comma 1 Cost.:
i. con il principio di legalità della pena ex art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (essendo le previsioni penali di essa CEDU applicabili anche a qualsiasi tipo di misure patrimoniali generali ed afflittive) e delle limitazioni del diritto di proprietà ex art. 1 del relativo protocollo addizionale (nell'interpretazione della Corte di UR vincolante per gli Stati
Aderenti);
ii. con il diritto al pacifico godimento dei propri beni ex art. 1 del citato protocollo addizionale alla CEDU, nell'interpretazione della Corte di UR (vincolante per gli
Stati Aderenti).
In ragione di ciò l'appellante chiede, in riforma dell'ordinanza impugnata, alla luce del principio di omogeneità dei termini del raffronto sopra illustrato, e comunque alla luce
Pag. n. 7 di 19 delle esigenze di tutela del finanziatore scaturenti dalle disposizioni della CEDU sopra illustrate, che impongono al giudice una coerente e conforme interpretazione delle disposizioni nazionali – di escludere la sussistenza di usurarietà del finanziamento oggetto di causa, con il rigetto delle avverse contestazioni e domande.
Solo in caso di ritenuta impossibilità di una siffatta interpretazione della normativa, laddove dovesse invece ritenersi applicabile l'art. 1815, comma 2 c.c. anche all'ipotesi in oggetto, l'esponente chiede di sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte
Costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1815, comma 2, c.c. nella parte in cui non dispone che la valutazione di usurarietà debba conformarsi al tasso soglia determinato dalle Autorità creditizie, e che quindi detta valutazione di usurarietà sia da escludere allorquando lo sforamento del tasso soglia dipenda dall'inclusione nel calcolo del TEG di oneri non considerati ai fini del calcolo del medesimo tasso soglia.
6.2 Con il secondo motivo di gravame si censura l'ordinanza impugnata laddove ha ritenuto che dall'usurarietà del finanziamento consegue il diritto del mutuatario di ottenere la restituzione di tutti i costi del credito.
Parte appellante oppone la censura sub 3.b) precisando che il Tribunale ha fatto riferimento all'art. 1815, comma 2 c.c. ed al conseguente diritto del ricorrente di ottenere la restituzione
“dell'ammontare complessivo corrisposto a titolo di interessi, attesa l'usurarietà del tasso pattuito nel finanziamento oggetto di lite e dovendo la restituzione avere ad oggetto tutti gli importi percepiti in eccedenza rispetto al capitale”.
Con ciò lo stesso Tribunale avrebbe riconosciuto che la sanzione prevista dall'art. 1815, comma 2 c.c. in caso di usurarietà del prestito è riferita alla restituzione dei soli interessi.
L'art. 1815, comma 2 c.c. stabilisce espressamente che “non sono dovuti [solo gli] interessi”; e detta norma (come tutte le altre norme dell'ordinamento giuridico italiano) deve essere interpretata alla luce del disposto di cui all'art. 12 disp. prel. c.c., a mente del quale “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”.
Parte appellante deduce altresì di avere evidenziato sin dalla comparsa di risposta in primo grado che, nella denegata ipotesi di ritenuta usurarietà del finanziamento, ciò non avrebbe comunque potuto giustificare una sanzione consistente nella perdita integrale della remunerazione del credito concesso (piuttosto che per la sola eccedenza rispetto al tasso soglia), perché anche questo sarebbe in contrasto – per il tramite dell'art. 117, comma 1
Cost. – con il già richiamato principio di legalità della pena ex art. 7 della CEDU e delle limitazioni al diritto di proprietà ex art. 1 del relativo protocollo addizionale nell'interpretazione della Corte di UR vincolante per gli Stati Aderenti, anche in quanto conseguenza manifestamente erronea ed arbitraria (cfr. ad esempio Corte EDU,
Sez. V, 10 maggio 2007, v. Bulgaria, § 50) e comunque eccessiva e Per_3
Pag. n. 8 di 19 sproporzionata rispetto all'obiettivo.
L'azzeramento integrale del corrispettivo violerebbe anche il divieto di discriminazione ex art. 14 della CEDU, considerato non solo che nulla del genere è previsto in alcun altro
Paese ma anche che, per quanto riguarda più in generale il diritto dei contratti, il nostro ordinamento con l'art. 1448 c.c. consente la rescissione a condizione della sussistenza dello
“stato di bisogno” e di una sproporzione tra le prestazioni di meno della “metà del valore”
(mentre la normativa sull'usura, tanto nell'attuale quanto nella precedente formulazione, si accontenta di un'eccedenza inferiore).
L'appellante deduce di avere parimenti evidenziato nella comparsa di risposta come, seguendo il principio affermato dalle Sezioni Unite circa l'esigenza di una lettura interpretativa dell'art. 1815, comma 2 c.c. “che preservi il prezzo del denaro” (Cass. civ.,
Sez. Unite, n. 19597/2020, § 7.iv), in ragione del quale le Sezioni Unite avevano ritenuto nulla esclusivamente la clausola relativa agli interessi di mora responsabili dello sforamento del tasso soglia, nel caso di specie – mutatis mutandis – si sarebbe dovuta al più disporre la restituzione dei soli costi assicurativi (qui pari a € 1.037,85, al netto del rimborso già effettuato dalla compagnia), dai quali si ritenesse conseguire il superamento del tasso soglia.
Parte appellante chiede quindi, in riforma dell'ordinanza impugnata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistere l'usurarietà del finanziamento, il rigetto della pretesa del ricorrente di ottenere la restituzione integrale degli interessi corrispettivi, delle commissioni bancarie e di intermediazione e dei premi assicurativi pagati in relazione al finanziamento oggetto di causa, dovendosi al più limitare la sanzione ex art. 1815, comma
2 c.c. alla restituzione della sola porzione di interessi idonea a ricondurre il TEG del rapporto entro il tasso soglia, o al più per la sola porzione corrispondente all'ammontare dei costi assicurativi (responsabili del superamento del tasso soglia), e comunque in nessun caso per un importo superiore a quello degli interessi corrispettivi pagati.
Solo in caso di ritenuta impossibilità di una siffatta interpretazione della normativa si chiede che il giudizio venga sospeso e gli atti vengano rimessi alla Corte costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 1815, comma 2, c.c. nella parte in cui, in violazione dei criteri di legalità e proporzionalità imposti dall'art. 117, comma 1 Cost., in relazione agli artt. 7 e 4 della CEDU ed all'art. 1 del Protocollo addizionale alla stessa, non dispone che dalla valutazione di usurarietà del prestito discenda la nullità degli interessi per la sola porzione idonea a ricondurre il TEG del rapporto entro il tasso soglia, o al più per la sola porzione corrispondente all'ammontare dei premi assicurativi (responsabili del superamento del tasso soglia), e comunque in nessun caso per un importo superiore a quello degli interessi corrispettivi pagati.
6.2.1 Tali motivi, che in quanto strettamente connessi possono essere trattati
Pag. n. 9 di 19 congiuntamente, sono infondati e non meritevoli di accoglimento.
Il Tribunale ha precisato che ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4,
c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.
La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.
Nel caso di specie tale collegamento è evidente in ragione dell'obbligatorietà̀ della polizza stessa.
Irrilevante ai fini di tale valutazione è da considerarsi il fatto che le Istruzioni della BA
d'IT all'epoca vigenti non prevedessero l'inclusione dei costi delle polizze nell'ambito del TEG.
Il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4 impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito, e ciò indipendentemente dalle istruzioni emanate dalla BA d'IT, le quali, in quanto mere istruzioni di carattere tecnico, non possono essere considerate vincolanti ma aventi una mera efficacia consultiva.
Tra tali oneri rientra quindi (così come vi rientrava in passato) anche il costo della polizza a garanzia del rischio vita del mutuatario, trattandosi di un costo collegato all'erogazione del credito ex art. 644 c.p., in quanto - pacificamente - pattuizione contestuale alla concessione del credito nonché condizione indefettibile perché la banca conceda il finanziamento richiesto.
Le istruzioni della BA d'IT non hanno, quindi efficacia precettiva per il giudice nella determinazione del Teg applicato alla singola operazione, essendo le stesse rivolte alle banche e operatori finanziari per il rilievo del Tegm e non sono suscettibili di derogare a quanto previsto dalla legge: la mancata valutazione del costo per la polizza obbligatoria non rende necessaria la rivalutazione dello stesso non potendo la valutazione di omogeneità̀ delle grandezze considerate essere fatta in termini assoluti.
Pertanto non si impone alcuna rivalutazione del TEGM vigente in ragione della mancata inclusione del costo della polizza per cui è causa nella determinazione dello stesso.
Il Tribunale ha quindi ritenuto fondata la domanda formulata da parte ricorrente di restituzione ex art. 1815 co. 2 c.c. dell'ammontare complessivo corrisposto a titolo di interessi, attesa l'usurarietà̀ del tasso pattuito nel finanziamento oggetto di lite: la restituzione doveva avere ad oggetto tutti gli importi percepiti in eccedenza rispetto al capitale.
*****
Pag. n. 10 di 19 Il gravame non ha la forza di contrastare l'apparato motivazionale, preciso e lineare, dell'ordinanza di prime cure: infatti le argomentazioni dell'appellante non appaiono tali da incrinare il fondamento logico-giuridico di quelle contenute nel provvedimento impugnato.
Il merito della controversia è rappresentato dalla necessità o meno di ricomprendere tra gli oneri rilevanti ai fini antiusura il costo assicurativo, avendo il Giudice di prime cure accertato (sulla scorta di quanto dedotto dall'odierno appellato, cfr. pag. 2 del ricorso ex art. 702 bic cpc e non specificamente contestato) che il TEG conteggiato con l'inclusione dei costi assicurativi (15,095%) risultava superiore al tasso soglia di usura vigente al momento della conclusione del contratto (pari al 13,455%).
Nella specifica materia dei prestiti contro cessione del quinto, il contenzioso è determinato dalla interpretazione che BA d'IT ha dato della legge n. 108/96, a cui il sistema bancario s'è allineato.
In particolare, si legge nelle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura”, fino all'edizione del febbraio '06 – utilizzata per la rilevazione e pubblicazione dei tassi medi fino al IV trimestre 2009 incluso – che sono escluse dalla rilevazione le spese per assicurazione “derivanti dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge”, tra le quali le spese per assicurazioni ex D.P.R. 180/50,
“purché siano certificate da apposita polizza”.
Solo a partire dall'edizione dell'agosto 2009 – successiva al contratto – BA d'IT ha ricondotto il caso al sistema di legge e alla regola generale: nel testo delle Istruzioni sono comprese nella rilevazione “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito [.. ] se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito [..]” e nella nota a piè di pagina (11) si legge che “nelle operazioni di prestito indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore rientrano nel calcolo del tasso”.
Altresì è evidente che l'interpretazione di BA d'IT, tra il 1997 e il 2009, ha non soltanto falsato massivamente, per i “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione”, la rilevazione dei tassi e portato alla pubblicazione di tassi medi inferiori al costo effettivo del credito, ma ha anche indotto in errore gli intermediari stessi, che hanno svolto l'autovalutazione, prevista dall'art. 3 dei D.M., utilizzando i medesimi criteri interpretativi di inclusione/esclusione.
Nel caso di specie il contratto è stato stipulato in data 12/6/2009 alle condizioni ivi riportate
(cfr. doc. 1 fasc. parte appellata): si trattava di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per un montante pari ad € 19.236,00 da rimborsarsi in
84 rate mensili da euro 229,00 cadauna.
Pag. n. 11 di 19 Il finanziamento è stato estinto anticipatamente il 31.03.2013 alla rata n. 44.
Il tasso soglia (pari al 13,455%) è stato desunto dalle indicazioni della BA d'IT
“rilevazioni dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini delle legge sull'usura” applicabili dal 1° aprile 2009 al 30 giugno 2009 categoria operazioni “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio” classi di importo “oltre 5.000,00 euro” aumentando il
TEGM (pari all'8,97% ) della metà (cfr. D.M. 26.3.2009, pubblicato nella G.U.
31.03.2009_Serie Generale n. 75, doc. 3 fasc. parte appellata).
Il Tribunale si è correttamente uniformato all'insegnamento di Cass. Civ. n. 8806/2017, che ha riconosciuto “la centralità sistematica della norma dell'art. 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante” e il valore che tale disposizione assume
“per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla BA d'IT”.
Tale pronuncia riafferma la centralità della legge nella definizione della fattispecie usuraria e la soggezione a tale definizione delle fonti secondarie e delle stesse “Istruzioni”.
Resta quindi implicitamente escluso che le fonti secondarie possano togliere rilevanza usuraria a costi “inerenti” e anche, com'è evidente, che l'interpretazione amministrativa della legge n. 108/96 abbia efficacia vincolante per il giudice.
Tale orientamento è stato ribadito, proprio in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, da Cass. civ., sez. 1, ord. n. 22458/2018 e Cass. civ., sez. 6-1, ord. n. 3025/2022 (richiamata nell'ordinanza impugnata).
Cass. civ., sez. 2, n. 17466/2020, poi, ha altresì ribadito che le rilevazioni della BA
d'IT hanno l'unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il e CP_7 non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tenere conto al fine di accertare l'usurarietà del compenso, stante che la composizione di esso trova compiuta descrizione nell'art. 644 cod. pen.
Tale pronuncia richiama un orientamento espresso sin da Cass. pen., sez. 2, n. 46669/2011, secondo cui le circolari e le istruzioni della BA d'IT non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla BA d'IT in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo.
Quanto alla simmetria della metodologia di calcolo adottata, i più recenti orientamenti di legittimità (Cass. n. 12965/16; Cass. SS.UU. 16303/18; Cass. SS. UU. n. 19597/20), hanno ribadito che l'omogeneità non può andare a discapito del principio sopra richiamato della
"centralità della legge nella definizione della fattispecie usuraria" e quindi non può implicare l'irrilevanza giuridica di un costo "inerente", ma non rilevato.
In tale prospettiva, e nel richiamare il ragionamento delle Sezioni Unite (da ultimo citata)
"in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato", viene considerato necessario
Pag. n. 12 di 19 comparare il TEG del singolo rapporto, comprensivo del costo in concreto applicato, con il tasso soglia ricavato a partire dal tasso medio "così come in detti decreti rilevato;
onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività [al costo] lecitamente applicato".
Dunque il Decreto Ministeriale non cessa di essere un valido e attendibile criterio di orientamento, pur avendo mancato alla funzione di considerare ai fini del tasso medio tutte le remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (cfr. art. 2 legge n. 108/96), poiché la legge stessa prevede un fattore correttivo del tasso medio (il c.d. spread), che è in grado di riassorbire e contenere nei limiti del lecito anche gli eventuali costi non rilevati.
E ciò in aderenza all'orientamento di Cass. SS. UU. n. 19597/2020 che ha confermato la validità del cd. principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte
(Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonchè Cass. 3 novembre 2016, n. 22270;
Cass. 22 giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ed il tasso effettivo globale della singola operazione.
Tutto ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il
T.e.g.m., ovvero l'art. 644 c.p., comma 4, e la L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1 e sia l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento.
Nella stessa pronuncia la S.C. ha però anche precisato che se i decreti non recano (decreti ministeriali, dall'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996 sino al D.M. 25 marzo 2003)
l'indicazione della maggiorazione media dei moratori - dunque, analogamente alla presente fattispecie, non tengano in considerazione una voce di costo che deve invece essere ricompresa nel paniere dei costi rilevanti ai fini della fattispecie usuraria così come delineata dal legislatore - deve comunque essere preso a termine di riferimento il D.M. all'epoca vigente.
Negli stessi termini Cass. Civ. n. 37058/2021 che ha ribadito il principio espresso da Cass.
civ., S.U., n. 16303/2018, secondo cui la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non inseriscano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 comma 5° cod. pen., dovrebbe essere inclusa – si trattava della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare.
Pertanto, prosegue la S.C., la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli.
Pag. n. 13 di 19 Ciò ovviamente non comporta, come pretenderebbe l'appellante, il venir meno del parametro di riferimento per la verifica dell'usura determinato ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 108/1996, ma solo di non tenere conto di quanto previsto all' art. 3, comma due, dei DM di riferimento: “le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n.
108, si attengono ai criteri di calcolo delle “istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla BA d'IT e dall'Ufficio italiano dei cambi”.
Infatti Cass. Civ. n. 37058/2021 ha precisato che l'omogeneità dei termini di comparazione non è elemento imprescindibile ai fini di accertare l'usurarietà del tasso applicato, ed ha richiamato l'orientamento di Cass. SS.UU. n. 19597/2020 secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica: quindi anche se nei decreti ministeriali sino al d.m. 22 marzo 2002 difettava la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria degli interessi moratori (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal decreto ministeriale del 25 marzo 2003) “in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, è allora giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato” (così in motivazione Cass. Civ. SS.UU. n. 19597/2020).
Afferma Cass. n. 37058/2021 che, data l'eadem ratio, tale ragionamento (che non ritiene quindi essenziale l'omogeneità delle grandezze da porre al confronto) deve svolgersi anche con riferimento alla mancata rilevazione, fino al DM del maggio 2009, dei costi assicurativi ai fini del calcolo del TEGM, esclusione che quindi non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto.
***
Al di là di qualche sporadica ed isolata pronuncia di merito in senso contrario, i principi della Suprema Corte sopra richiamati costituiscono ormai jus receptum.
In particolare la giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare il principio di diritto secondo cui le spese di assicurazione obbligatoria nei finanziamenti con cessione del quinto si calcolano ai fini del tasso soglia: in tal senso, invero, si è già pronunciata la Corte, specificamente per tale tipologia di finanziamenti, in numerose decisioni (cfr. Cass., sez. I,
19 gennaio 2024, n. 2600; Cass., sez. II, 24 ottobre 2023, n. 29501; Cass., sez. I, 14 luglio
2023, n. 20247; Cass., sez. II, 21 giugno 2023, n. 17839; Cass., sez. VI-1, 1° febbraio 2022,
n. 3025; Cass., sez. VI-1, 26 novembre 2021, n. 37058; Cass., sez. II, 20 agosto 2020, n.
17466; Cass., sez. III, 6 marzo 2018, n. 5160); altri precedenti, inoltre, attengono al
Pag. n. 14 di 19 medesimo principio di inclusione, per altre categorie di costi assicurativi (Cass., sez. I, 15 novembre 2023, n. 31734; Cass., sez. III, 15 giugno 2023, n. 17187; Cass., sez. III, 17 maggio 2023, n. 13536; Cass., sez. I, 15 maggio 2023, n. 13166; Cass., sez. I, 29 novembre
2022, n. 35102; Cass., sez. I, 24 settembre 2018, n. 22458; Cass., sez. I, 5 aprile 2017, n.
8806).
Invero, le spese per l'assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, obbligatorie per i prestiti da rimborsare con cessione del quinto dello stipendio, sono oneri assicurativi obbligatori, ben distinti dalle "tasse ed imposte", espressamente escluse dal calcolo dell'usura ai sensi dell'art. 644, comma 4, c.p.: ne deriva che esse vanno ricomprese nella determinazione del TEG, non essendo condivisibile l'equiparazione di tali voci e trattandosi di un onere che il mutuatario ha sostenuto ai fini del finanziamento (cfr. Cass. Civ. n. 2600/2024).
Soltanto con un'indebita forzatura di logica e linguaggio il premio di polizza potrebbe essere qualificato come “imposta o tassa”, anche in ragione del fatto che, mentre i tributi sono determinati per legge, anche nel quantum, il premio di polizza, pur essendo obbligatorio, è rimesso alle dinamiche di mercato.
Sotto quest'ultimo profilo è sufficiente ribadire che si tratta di un costo collegato alla erogazione del credito.
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Conseguenza dell'accertata usurarietà è la non debenza degli interessi e degli altri vantaggi usurari, come previsto dalla L. n. 108/1996.
Pertanto, non sono dovuti, oltre agli interessi, anche tutti gli oneri e costi, escluse le imposte e tasse, che concorrono a determinare l'usurarietà del TEG.
Se così non fosse, d'altra parte, la norma si presterebbe ad elusioni evidenti, essendo sin troppo facile per le società mutuanti traslare gli oneri del finanziamento dagli interessi alle commissioni ed ai costi richiesti per l'erogazione del prestito.
Da ciò deriva che la gratuità del mutuo/finanziamento, intesa come sanzione civile a carico del mutuante che viola la norma dell'art. 644 c.p., deve essere declinata nel senso che al finanziato vadano restituite tutte le somme corrisposte per ottenere il finanziamento.
Ritiene dunque la Corte che, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. se sono convenuti interessi usurari il contratto di mutuo si trasforma da oneroso in gratuito con azzeramento di ogni remunerazione a favore del mutuante: anche sotto questo profilo merita conferma l'ordinanza impugnata.
D'altronde le conseguenze sanzionatorie collegate alla pattuizione di interessi usurari è data dalla nullità della clausola che diviene inefficace declinando l'accordo negoziale oneroso in gratuito, come chiarito dalle Sezioni Unite, 19/10/2017 nr. 24675: “una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815
Pag. n. 15 di 19 c.c., comma 2, - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla L. n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644
c.p.”, con ciò significando che, qualunque sia lo scenario pattuito che manda in usura il contratto, la conseguenza sanzionatoria è la non debenza non del singolo interesse nominale ma di tutto ciò che rientra nel perimetro dei costi del credito secondo la nozione lata di interesse descritta dall'art. 644 c.p. (“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”).
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Quanto all'asserita violazione dei principi CEDU, resta solo da aggiungere che l'interpretazione delle norme qui rilevanti è quella largamente seguita dai giudici di merito e - come visto - confermata, da tempo, dalla Corte di Cassazione.
Non si tratta dunque di interpretazione manifestamente erronea ed arbitraria e neppure eccessiva e sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito dalla legge, obiettivo che è quello ricordato anche da Cass. SSUU 2020 n. 19597 e sopra riportato.
Per gli stessi motivi non sussistono le condizioni per la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.
6.3 Con il terzo motivo di gravame si censura l'ordinanza impugnata laddove ha ritenuto doversi applicare l'art. 1284, quarto comma, c.c.
Parte appellante deduce che nel dispositivo dell'ordinanza impugnata il Tribunale si è limitato a riconoscere al sig. gli “interessi di legge” sulla somma oggetto di condanna CP_3
“dalla data della diffida (10.12.2019) al saldo” e nemmeno il ricorrente aveva mai fatto alcun cenno al saggio legale di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c.
In ogni caso la statuizione del Tribunale sarebbe errata poiché il rimborso preteso dal ricorrente ed accordatogli dal Tribunale poggia sull'asserita nullità delle clausole contrattuali per violazione delle disposizioni di legge in tema di usura: si tratta di un'obbligazione restitutoria pecuniaria fondata sull'art. 2033 c.c. in relazione all'art. 1815
c.c. e dunque non già di fonte contrattuale, bensì di fonte legale e per tale ipotesi sarebbe esclusa l'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c.
Secondo parte appellante l'art. 1284, comma 4, c.c. riguarderebbe le sole obbligazioni pecuniarie derivanti da inadempimento di un accordo contrattuale mentre l'obbligazione di ripetizione dell'indebito deriva da una fonte non negoziale.
6.3.1. La censura è infondata.
Preliminarmente rileva la Corte che nella parte motiva dell'ordinanza impugnata il
Tribunale ha chiarito che gli interessi sono dovuti nella misura del saggio legale dalla data
Pag. n. 16 di 19 di messa in mora (10.12.2019), e al tasso di cui al 1284 co. 4 dalla notifica del ricorso al saldo effettivo: il fatto che nel dispositivo vi sia il solo riferimento agli interessi di legge dalla data della diffida è da interpretare secondo quanto illustrato nella parte motiva.
Detto ciò, trattandosi di obbligazione pecuniaria (il presente giudizio ha ad oggetto una obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, pur in esito di accertamento di nullità parziale ex art. 1419, secondo comma, e 1815 cc), stante la novella dell'art. 1284 c.c. commi 4 e 5 (applicabile ai giudizi/ricorsi incardinati dopo l'entrata in vigore della L. 10 novembre 2014, n. 162), il saggio dell'interesse da applicare
è quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La giurisprudenza di legittimità ha di recente precisato (con statuizione condivisibile ed a cui questa Corte ritiene di uniformarsi, riaffermando nel contempo il proprio orientamento sul punto, cfr. sentenza n. 904/2021) che la disposizione di cui all'art. 1284, quarto comma,
c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento (cfr. Cass. Civ. n. 61/2023).
Nella citata pronuncia si è anche affermato il più ampio principio secondo cui il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.
Dunque alla fattispecie in esame è pacificamente applicabile l'art. 1284, comma 4, c.c. secondo cui: “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
In ogni caso, il credito accertato in favore del nell'ordinanza impugnata trova CP_3 comunque la sua fonte genetica in un contratto di “mutuo contro cessione di quote della retribuzione mensile” sottoscritto in data 12/06/2009 e costituisce l'importo complessivo da restituire al mutuatario a causa dell'usurarietà.
La qualificazione della domanda come ripetizione di indebito, peraltro, non muta la sostanza della questione in quanto si tratta pur sempre di una obbligazione restitutoria che trova la sua genesi ultima nel rapporto di mutuo e ciò ancorché la fonte dell'indebito sia sempre il materiale pagamento.
Anche la giurisprudenza di legittimità che circoscriveva il campo di applicazione della disposizione alle obbligazioni pecuniarie che trovavano la loro fonte in un
Pag. n. 17 di 19 contratto stipulato tra le parti, si era premurata di affermare che il saggio di interesse previsto dovesse trovare applicazione anche alle obbligazioni restitutorie (cfr. Cass., Sez.
2, Sentenza n. 28409 del 07/11/2018; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 8289 del 25/03/2019; Sez.
2, Ordinanza n. 8050 del 21/03/2019; Sez. 2, Sentenza n. 14512 del 09/05/2022).
La S.C. ha avuto modo di chiarire che, con tale ultima precisazione, si è inteso fare riferimento (quanto meno) alle obbligazioni restitutorie derivanti dalla eventuale invalidità di un contratto o di determinate clausole contrattuali che abbiano dato luogo a prestazioni rimaste prive di causa (cd. condictio ob causam finitam) (così in motivazione, cfr. Cass.
Civ. n. 61/2023).
In altre parole anche la mera azione di ripetizione di indebito eventualmente esperita per ottenere la restituzione di importi illegittimamente trattenuti dalla banca, sulla base di clausole contrattuali dichiarate nulle, costituisce, comunque, un'azione restitutoria che trova la sua base nel rapporto contrattuale tra banca e cliente.
Si è quindi affermato il principio, a cui questa Corte ritiene di uniformarsi, che il saggio di interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. trova applicazione anche alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale.
7. L'appello proposto appare, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente, totalmente infondato, e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio si regolano con applicazione del principio della soccombenza, non essendo giustificabile una loro compensazione, nemmeno parziale.
Dunque parte appellante andrà condannata alla rifusione a delle spese di lite CP_3 del presente grado che si liquidano in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00) delle fasi di studio, introduttiva e decisionale nei loro valori medi, nei seguenti importi (nulla per la fase di trattazione/istruttoria poichè nel presente grado di giudizio non risulta svolta nessuna delle attività previste dall'art. 350 c.p.c. né di quelle istruttorie riconducibili alla previsione dell'art. 4, comma 5, lettera c) del D.M. n. 55 del
2014): per fase di studio € 536,00#, per fase introduttiva € 536,00#, per fase decisoria €
851,00# e così in complessivi € 1.923,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Il tutto con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 cpc.
Dagli atti non risultano spese vive documentate.
Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento da parte di di un ulteriore importo Parte_1
Pag. n. 18 di 19 a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di NO, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello proposto da e per l'effetto conferma Parte_1
l'ordinanza emessa ex art. 702 ter cpc dal Tribunale di NO, pubblicata in data
19.12.2022, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 21543/2021;
- dichiara tenuta e condanna a rimborsare a Parte_1 CP_3 le spese del giudizio di secondo grado liquidate in € 1.923,00# oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002
n. 115 ossia del versamento ad opera di di un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 3 gennaio 2025 della Sezione Prima Civile della
Corte d'Appello di NO.
IL PRESIDENTE
(dr. ssa Emanuela Germano Cortese)
L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccetti)
Pag. n. 19 di 19