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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5508 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1905 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
28/11/2024, vertente
TRA
Parte_1
(c.f. ), (c.f.
[...] P.IVA_1 Parte_1
), (c.f. ), C.F._1 Parte_1 C.F._2 difesi dall'Avv. MALANDRUCCO UMBERTO MARIA (c.f.
), unitamente all'Avv. CAPPUCCILLI VITTORIO C.F._3
( ) VIA FLAMINIA 318 00100 ROMA;
C.F._4
IMPUGNANTI
E
DI (c.f. ), difeso Controparte_1 C.F._5 dall'Avv. CAVALIERE ANTONIO (c.f. ); C.F._6
CONVENUTO
OGGETTO: IMPUGNAZIONE per la dichiarazione di nullità del lodo arbitrale reso in Latina dall'Arbitro Unico Avv. Giovanni D'Erme, con studio in Latina via
Zeppieri, in data 13 ottobre 2020;
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti di costituzione.
FATTO E DIRITTO
r.g. n. 1 Va premesso che questa Corte si è già pronunciata su analoga impugnativa del medesimo lodo nei confronti di altro socio ( ) con sentenza 2545/2025 Controparte_2 pubblicata il 24.04.2025.
I motivi di impugnativa del lodo nei confronti di sono Parte_2 sovrapponibili a quelli già prospettati nel diverso procedimento il cui esito il resistente ha qui invocato come giudicato esterno, senza peraltro dimostrare l'irrevocabilità della predetta pronuncia.
Ritiene in ogni caso la Corte di condividere e far proprio il percorso argomentativo espresso nella sentenza n. 2545/2025 sia sul motivo che denuncia la decisione secondo diritto anziché secondo equità, sia con riferimento al vizio di motivazione del lodo impugnato, con assorbimento di ogni diversa questione.
Quanto al primo aspetto si richiama quanto già argomentato nella sentenza
2545/2025 nel senso che non sussiste la nullità del lodo ex art 829, 1° comma , n.4 c.p.c. per avere l'arbitro, in violazione dei limiti della convenzione di arbitrato, deciso secondo diritto e non secondo equità.
Infatti la clausola compromissoria dell'art 15 dell'atto costitutivo della società secondo la quale e qualsiasi controversia circa la validità, interpretazione o esecuzione del contratto sociale ovvero relativa ai rapporti tra i soci, o tra loro e la società , e che per disposizione di legge non sia di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria , e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero , deve essere
“decisa da un arbitro amichevole compositore scelto dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società” non è dirimente nel senso voluto dall'impugnante.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “Nell'indagine rivolta ad individuare
l'effettiva volontà delle parti in ordine a clausola compromissoria per stabilire la ricorrenza di un arbitrato rituale ovvero libero, non è elemento decisivo il conferimento agli arbitri del potere di decidere come "amichevoli compositori", potendo le parti autorizzare anche gli arbitri rituali a decidere secondo equità, e perciò come amichevoli compositori. Rilevante è invece, nel senso della natura rituale dell'arbitrato,
l'uso, nella clausola compromissoria, di espressioni proprie del procedimento giurisdizionale, quali il deferimento agli arbitri della definizione di tutte le controversie che possono sorgere da un determinato contratto, nonché, in sede di investitura del
r.g. n. 2 collegio arbitrale, il tenore delle stesse richieste delle parti, ove ne presuppongano poteri giurisdizionali, e la mancata previsione di modalità della decisione, come la dispensa dall'obbligo del deposito del lodo e la utilizzazione di fogli preventivamente firmati in bianco dalle parti, incompatibili con la natura rituale dell'arbitrato” ( v.
Cassaz. n. 4528/1992 ).
Di qui la piena adesione al ragionamento già compiuto da questa Corte nel senso che “Nel caso di specie, posto che non vi sono elementi per ritenere univoca la volontà delle parti di deferire la risoluzione della controversia ad un arbitrato irrituale, come si può inferire dal tenore letterale della clausola ( con il “deferimento agli arbitri della definizione di tutte le controversie che possono sorgere da un determinato contratto” ( v. sopra)) e dalla condotta delle parti ( il preventivo avvio di procedura per decreto ingiuntivo da parte del , va evidenziato, anche alla luce dei principi sopra CP_2 menzionati, che in ogni caso non vi è alcun automatismo per ritenere che “l'arbitro amichevole compositore “ , una volta fallito ogni tentativo di amichevole composizione, debba poi decidere secondo equità e non secondo diritto. Con una siffatta clausola è evidente che in seno al procedimento arbitrale l'arbitro debba tentare la conciliazione delle parti. Né vi è dubbio che ciò sia anche avvenuto nel caso di specie con molteplici rinvii a tale fine, anche in sede di ctu, come emerge dalla espositiva del lodo in ordine allo svolgimento del procedimento arbitrale e come rappresentato dalla stessa parte ricorrente nell'atto introduttivo (pp.10-11: “Incardinatosi il giudizio arbitrale, veniva dato corso al tentativo di conciliazione, il cui svolgimento dava luogo a molteplici rinvii dell'udienza di trattazione della controversia, con corrispondenti proroghe del termine per la pronuncia del lodo”; “, disponendo l'espletamento di indagini peritali sui seguenti quesiti: “Esperito il rituale tentativo di conciliazione tra le parti, accerti il
C.T.U. sulla base della documentazione in atti se risulta approvato il bilancio di esercizio dell'anno 2015 e, in ipotesi affermativa, qual è il risultato di esercizio conseguito nel medesimo anno 2015. Accerti altresì il C.T.U. quale sia stato il risultato di esercizio comunicato ai soci ai fini dell'assolvimento degli obblighi fiscali per l'anno di imposta 2015, indicando la quota di spettanza di ciascun socio”).
Che a ciò debba poi debba seguire una decisione secondo equità e non secondo diritto costituisce una forzatura interpretativa che, senza alcun ulteriore elemento di supporto, se non quello suggestivo, porterebbe a trasferire un modus operandi teso a privilegiare la composizione amichevole della lite nella fase predecisoria anche alla fase decisoria imponendo anche un modus decidendi all'arbitro. D'altronde, se tale fosse r.g. n. 3 stata l'effettiva volontà delle parti ( vedi conclusioni) sarebbe stato agevole prevedere ulteriormente che l'arbitro amichevole compositore, in difetto di conciliazione, dovesse poi decidere secondo equità.
E, invece, le conclusioni di in cui si invoca il principio dell'onere Parte_1 della prova, come desumibili dal lodo medesimo (v. pp.
4-5 lodo arbitrale), non depongono assolutamente in tale verso. Al che va anche aggiunto che un'eventuale volontà delle parti di prevedere un arbitrato irrituale con decisione contrattuale della controversia avrebbe potuto trovare un'espressa formulazione nella clausola arbitrale ai sensi dell'art. 808 ter cpc. E' evidente che nelle conclusioni del giudizio arbitrale non vi sia stata una richiesta di decisione secondo equità sicché anche il comportamento successivo delle parti, che costituisce un ulteriore canone ermeneutico previsto dall'art
1362 c.c., esclude una interpretazione estensiva della clausola.”.
Anche il secondo motivo di impugnativa del lodo corrisponde a quello già esaminato nel diverso procedimento e va condiviso il ragionamento secondo cui “Con il secondo motivo, lamenta il difetto di motivazione del lodo per non Parte_1 avere l'arbitrato preso in considerazione i patti integrativi di cui alla scrittura privata del
17.3.2015 in luogo delle previsioni di cui all'art. 11 dello statuto costitutivo sulla distribuzione degli utili.
La doglianza è manifestamente infondata.
Com'è noto la carenza di motivazione costituisce un vizio formale del lodo, in quanto impedisce di ricostruire l'iter logico- giuridico della decisione. Nel caso di specie, invece, l'iter logico seguito dall'arbitro risulta manifestamente chiaro. E' evidente, condivisibile o meno che sia la statuizione resa dall'arbitro, che la censura, sia pure qualificata come difetto di motivazione, si risolva nell'allegazione di un error in iudicando fondato su una contestazione della complessiva valutazione dei fatti e delle prove compiuta dall'arbitro, che è incensurabile in questa sede. Tale principio è stato costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “ La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; ne consegue
l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla
r.g. n. 4 competenza istituzionale degli arbitri. (v. Cassaz. n. 13604/2024).”.
Al rigetto della domanda consegue la condanna dei soccombenti al pagamento delle spese di questo procedimento.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'impugnante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'impugnazione;
b) condanna gli impugnati, in solido tra loro, al rimborso, in favore di CP_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
[...]
7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli impugnanti un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 29/09/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5