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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2422 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 10210/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
( ) n.q. di titolare della ditta Parte_1 CodiceFiscale_1
“Euromarket di NN LE (P.I. , elettivamente domiciliata, P.IVA_1
in Palermo nel viale Regina Margherita n.23, presso lo studio dell'avv. Giovanni
Mercadante dal quale è rappresentata e difesa
Ricorrente
CONTRO
, (C.F.: ), in persona del suo rappresentante legale pro CP_1 P.IVA_2
tempore con sede legale in Roma nella via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino e domiciliato per l'effetto in Palermo nella via Laurana n. 59 (ufficio legale dell'Ente)
Resistente
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione.
MEDIANTE DEPOSITO A SEGUITO DELLA TRATTAZIONE SCRITTA
DEL 29.04.2025 – AI SENSI DELL'ART. 127 TER CPC - DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-
001694927 prot. .5502.24/05/2024.0067236 del 24 maggio 2024 notificata CP_1
in data 06.06.2024 con conseguente estinzione della pretesa in essa contenuta.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro CP_1
250,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il g. 03.07.2024 , titolare di “Euromarket Parte_1
di NN LE, proponeva opposizione avverso l'ordinanza n. OI-
001694927 notificata il 06.06.2024 con la quale l' aveva ingiunto il CP_1
pagamento della complessiva somma di € 650,32 per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori in violazione dell'art. 2 – comma 1/bis D.L. 463/1983 conv. in L. 683/1983, anni
2018 e 2019.
CP_ La ricorrente eccepiva in via principale la decadenza dell' dalla potestà sanzionatoria per violazione dell'art. 14 L. 689/1981 nonché la prescrizione del credito ingiunto per violazione dell'art. 2 L.241/1990 e/o dell'art. 28 L.689/1981.
L' si costituiva contestando quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente e CP_1
chiedeva il rigetto dell'opposizione.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, depositate le note scritte in sostituzione dell'udienza dal procuratore della ricorrente, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, viene decisa come in epigrafe.
^ ^ ^
Il ricorso va accolto.
Esaminando i motivi di impugnazione che riguardano esclusivamente aspetti di natura formale, deve rilevarsi la fondatezza del ricorso. La sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione di cui è opposizione è stata irrogata dall' ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.Lgs. n. 8 CP_1
del 2016, che, sostituendo l'art.2, comma 1-bis d.l. 463/83, conv, con l. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro
10.000 annui. Con il decreto legge 48/2023, con in L. 85/2023 sono state apportate le modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali stabilendo: “All'articolo 2, comma
1 -bis , del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
L'opponente, sul presupposto che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa con applicazione e nell'ambito della procedura di cui alla L. 689/81, ha eccepito la decadenza ex art. 14, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notificazione della violazione al trasgressore e all'obbligato solidale
(90 gg. dall'accertamento), con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
Orbene, l'art. 14 della L. 689/1981 statuisce che: “La violazione quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentossanta giorni dall'accertamento…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Nel caso de quo, parte ricorrente assume che i verbali di accertamento, atti prodromici all'ordinanza ingiunzione, non siano stati notificati nel rispetto dei termini.
CP_ L' ha dato prova di avere notificato l'atto di accertamento relativo al periodo
2016-2017 mediante documento prot. n. .5502.10/04/2019.0036309 spedito CP_1
alla ricorrente a mezzo raccomandata ricevuta il 02.05.2019.
^
Il termine di 90 giorni indicato dall'art. 14 L. 689/81 è un termine perentorio ed in
CP_ merito l' ha emanato la circolare n. 32 del 25.02.2022, avente ad oggetto la
“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre
1981, n. 689”, con la quale ha precisato che tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza ingiunzione rientra l'omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della l. n. 689/1981, ciò sia ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, che per quelle commesse dopo. Ora nelle ipotesi in cui la violazione sia stata commessa in data successiva al 6.2.2016 (entrata in vigore del D.lgs. 8/2016) come nel caso di specie, occorre individuare il dies a quo del termine di decadenza.
Nella fattispecie l'omesso versamento delle ritenute previdenziali risale al periodo
12/2016 – 11/2017 di talché la contestazione è intervenuta tardivamente, ovvero
CP_ oltre il termine di novanta giorni dalla violazione, né l' ha dato prova di non averlo potuto notificare tempestivamente per complessità di indagini o quant'altro, atteso che prima della contestazione della violazione aveva già notificato gli avvisi di addebito, come provano gli atti depositati. In mancanza di prova di tempestiva notifica degli atti di accertamento, costituente indefettibile presupposto dell'ordinanza-ingiunzione opposta, l'obbligazione di pagare la somma richiesta per la violazione in contestazione, va dichiarata estinta e l'ordinanza-ingiunzione opposta deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto a mente il D.M. n.
55/2014 e del DM 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito della trattazione scritta del 29.04.2025. Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente