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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2803 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/08/1964, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra BELTRAMINI e
Antonella VALENTI
e
VEDOVATO PI, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe VIGGIANI e Ilian DE ZOTTI;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito
concordatario in Vicenza (VI) in data 07.03.1998 tra (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...] e PI OV (c.f. C.F._1
), nata a [...] il [...] (atto regolarmente C.F._2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Vicenza al n. 21
– Parte II – Serie A – Anno 1998), ordinando all'Ufficiale di Stato civile del
Comune di Vicenza di operare le prescritte annotazioni ed altre incombenze
di legge;
2) il sig. , a far data dal mese successivo al deposito del Parte_1
presente ricorso, verserà alla signora PI OV a titolo di assegno
divorzile ex art. 5 L.D. l'importo mensile di € 1.000,00 rivalutabili annualmente
secondo gli indici ISTAT tramite bonifico bancario su conto corrente intestato
alla predetta signora OV in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese
al netto dell'imposizione fiscale, impegnandosi contestualmente la signora
PI OV a portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi
annuale tutte le spese mediche detraibili sostenute, come previsto anche nel
punto che segue;
3) il sig. corrisponderà inoltre alla signora PI OV Parte_1
entro il 15 di ogni mese, a far data dal mese successivo al deposito del
2 presente ricorso, un contributo a forfait non soggetto a rivalutazione di €
200,00 mensili per spese mediche/fisioterapiche/di cura della stessa e
contestualmente la signora OV si impegna a portare in detrazione nella
propria dichiarazione dei redditi annuale tutte le spese mediche detraibili
sostenute;
4) il sig. verserà a titolo di contributo mensile al Parte_1
mantenimento della FI maggiorenne, ma non ancora completamente Per_1
autosufficiente dal punto di vista economico, l'importo di € 500,00 - rivalutabile
annualmente secondo gli indici ISTAT – in via anticipata entro il giorno 15 di
ogni mese secondo le seguenti modalità: direttamente alla FI
[...]
€ 300,00 tramite bonifico bancario su conto corrente intestato alla Per_2
predetta FI e quanto ad € 200,00 tramite bonifico bancario su conto corrente
intestato alla madre sig.ra PI OV con la quale la FI convive e ciò a
far data dal mese successivo al deposito del presente ricorso.
5) il sig. sosterrà il 100% di tutte le spese straordinarie della Parte_1
FI secondo quanto stabilito dal protocollo in uso all'ill.mo Tribunale di Per_1
Vicenza.
6) Il sig. , ogni anno, contribuirà altresì alle vacanze di Parte_1 Per_1
corrispondendo direttamente a quest'ultima la cifra a forfait di € 1.000,00
annui, previa presentazione di idonea documentazione;
7) il sig. si impegna a continuare a pagare il canone mensile Parte_1
attualmente ammontante ad € 836,00 dell'immobile sito in Vicenza, Corso
Padova n. 110 condotto in locazione dalla signora PI OV, ove vivono
3 la predetta signora OV e la FI . Le parti concordano Persona_2
che detto importo non potrà subire variazioni in aumento a carico del sig.
, ad eccezione della rivalutazione ISTAT ove richiesta dal locatore e Parte_1
che in caso di risoluzione del contratto di locazione in essere il sig. Parte_1
si impegna a pagare il canone di locazione dell'eventuale nuovo immobile
locato alla signora OV fino alla concorrenza dell'importo massimo di €
836,00 mensili;
8) il sig. si impegna a continuare a pagare le rate mensili di Parte_1
rimborso del contratto di locazione finanziaria con facoltà di acquisto (leasing)
stipulato dalla signora PI OV comprensivo di assicurazione e relativo
alla vettura tg GM149VC con impegno di esercitare la facoltà di acquisto di
detto autoveicolo entro il giorno di scadenza della locazione (30.05.2027) con
saldo di maxi rata finale e successiva intestazione della proprietà
dell'autovettura alla FI . Con ciò si concluderà ogni obbligo Persona_2
del sig. relativo a detta autovettura e verrà meno ogni suo impegno Parte_1
di spesa a riguardo (comprese le spese di assicurazione);
9) con gli accordi di cui sopra le parti dichiarano di avere compiutamente
definito ogni loro rapporto di natura economico/patrimoniale anche relativo a
pregressi accordi intercorsi, per cui in ogni caso nessuna di esse potrà
pretendere alcunché dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione, compresi
arretrati di rivalutazione degli assegni di mantenimento;
10) le parti si impegnano a prestare acquiescenza alla sentenza del Tribunale
che accolga gli accordi come sopra riportati entro il termine di 20 (venti) giorni
4 dalla comunicazione del deposito della sentenza stessa;
11) spese e compensi legali integralmente compensati tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Vicenza in data
7/03/1998.
All'esito dell'udienza del 14/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 22/12/2015 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione
5 si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento della
[...]
FI , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma Per_1
mensile di euro 500,00, nonché di sostenere al 100% le spese straordinarie relative alla medesima, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
VEDOVATO PI, a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 1.000,00
mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può
che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
6 - le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da VEDOVATO PI in Vicenza il 7/03/1998 alle Parte_1
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 21, parte II,
serie A, anno 1998;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2803 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/08/1964, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra BELTRAMINI e
Antonella VALENTI
e
VEDOVATO PI, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe VIGGIANI e Ilian DE ZOTTI;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito
concordatario in Vicenza (VI) in data 07.03.1998 tra (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...] e PI OV (c.f. C.F._1
), nata a [...] il [...] (atto regolarmente C.F._2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Vicenza al n. 21
– Parte II – Serie A – Anno 1998), ordinando all'Ufficiale di Stato civile del
Comune di Vicenza di operare le prescritte annotazioni ed altre incombenze
di legge;
2) il sig. , a far data dal mese successivo al deposito del Parte_1
presente ricorso, verserà alla signora PI OV a titolo di assegno
divorzile ex art. 5 L.D. l'importo mensile di € 1.000,00 rivalutabili annualmente
secondo gli indici ISTAT tramite bonifico bancario su conto corrente intestato
alla predetta signora OV in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese
al netto dell'imposizione fiscale, impegnandosi contestualmente la signora
PI OV a portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi
annuale tutte le spese mediche detraibili sostenute, come previsto anche nel
punto che segue;
3) il sig. corrisponderà inoltre alla signora PI OV Parte_1
entro il 15 di ogni mese, a far data dal mese successivo al deposito del
2 presente ricorso, un contributo a forfait non soggetto a rivalutazione di €
200,00 mensili per spese mediche/fisioterapiche/di cura della stessa e
contestualmente la signora OV si impegna a portare in detrazione nella
propria dichiarazione dei redditi annuale tutte le spese mediche detraibili
sostenute;
4) il sig. verserà a titolo di contributo mensile al Parte_1
mantenimento della FI maggiorenne, ma non ancora completamente Per_1
autosufficiente dal punto di vista economico, l'importo di € 500,00 - rivalutabile
annualmente secondo gli indici ISTAT – in via anticipata entro il giorno 15 di
ogni mese secondo le seguenti modalità: direttamente alla FI
[...]
€ 300,00 tramite bonifico bancario su conto corrente intestato alla Per_2
predetta FI e quanto ad € 200,00 tramite bonifico bancario su conto corrente
intestato alla madre sig.ra PI OV con la quale la FI convive e ciò a
far data dal mese successivo al deposito del presente ricorso.
5) il sig. sosterrà il 100% di tutte le spese straordinarie della Parte_1
FI secondo quanto stabilito dal protocollo in uso all'ill.mo Tribunale di Per_1
Vicenza.
6) Il sig. , ogni anno, contribuirà altresì alle vacanze di Parte_1 Per_1
corrispondendo direttamente a quest'ultima la cifra a forfait di € 1.000,00
annui, previa presentazione di idonea documentazione;
7) il sig. si impegna a continuare a pagare il canone mensile Parte_1
attualmente ammontante ad € 836,00 dell'immobile sito in Vicenza, Corso
Padova n. 110 condotto in locazione dalla signora PI OV, ove vivono
3 la predetta signora OV e la FI . Le parti concordano Persona_2
che detto importo non potrà subire variazioni in aumento a carico del sig.
, ad eccezione della rivalutazione ISTAT ove richiesta dal locatore e Parte_1
che in caso di risoluzione del contratto di locazione in essere il sig. Parte_1
si impegna a pagare il canone di locazione dell'eventuale nuovo immobile
locato alla signora OV fino alla concorrenza dell'importo massimo di €
836,00 mensili;
8) il sig. si impegna a continuare a pagare le rate mensili di Parte_1
rimborso del contratto di locazione finanziaria con facoltà di acquisto (leasing)
stipulato dalla signora PI OV comprensivo di assicurazione e relativo
alla vettura tg GM149VC con impegno di esercitare la facoltà di acquisto di
detto autoveicolo entro il giorno di scadenza della locazione (30.05.2027) con
saldo di maxi rata finale e successiva intestazione della proprietà
dell'autovettura alla FI . Con ciò si concluderà ogni obbligo Persona_2
del sig. relativo a detta autovettura e verrà meno ogni suo impegno Parte_1
di spesa a riguardo (comprese le spese di assicurazione);
9) con gli accordi di cui sopra le parti dichiarano di avere compiutamente
definito ogni loro rapporto di natura economico/patrimoniale anche relativo a
pregressi accordi intercorsi, per cui in ogni caso nessuna di esse potrà
pretendere alcunché dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione, compresi
arretrati di rivalutazione degli assegni di mantenimento;
10) le parti si impegnano a prestare acquiescenza alla sentenza del Tribunale
che accolga gli accordi come sopra riportati entro il termine di 20 (venti) giorni
4 dalla comunicazione del deposito della sentenza stessa;
11) spese e compensi legali integralmente compensati tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Vicenza in data
7/03/1998.
All'esito dell'udienza del 14/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 22/12/2015 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione
5 si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento della
[...]
FI , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma Per_1
mensile di euro 500,00, nonché di sostenere al 100% le spese straordinarie relative alla medesima, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
VEDOVATO PI, a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 1.000,00
mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può
che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
6 - le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da VEDOVATO PI in Vicenza il 7/03/1998 alle Parte_1
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 21, parte II,
serie A, anno 1998;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
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