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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/09/2025, n. 2891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2891 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2637/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
[...]
Parte_2
[...]
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 11 settembre 2025 ad ore 12,58 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi:
l'avv. Michele SEGHI in sost avv TRANI GIUSEPPE e BIOTTI Manfredi per i ricorrenti l'avv. Silvia Nannelli in sost avv NANNELLI ROBERTO e l'avv. MONTAGNI per CP_1
[...]
Il Giudice invita le parti alla discussione.
I procuratori delle parti discutono brevemente la causa, riportandosi agli atti e rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento, allontanandosi.
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Oggetto: procedimenti possessori – azione di reintegrazione nel possesso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 I sig.ri , e con ricorso depositato il Parte_1 Parte_2 Parte_2 Parte_2
4.3.2024 hanno adito questo Ufficio proponendo a carico della sigra domanda per Controparte_1 la reintegrazione del possesso di una servitù di passaggio, gravante su un terreno di proprietà della resistente (particella n. 62 Catasto comune di Certaldo, Via di Tavolese, 13, fraz. Marcialla), per la manutenzione di impianti idrici siti su un podere attiguo di proprietà dei ricorrenti (particella n. 92) nonché per procedere alle ordinarie coltivazioni .
A fondamento della richiesta, i ricorrenti proprietari di terreni a monte ed a valle della proprietà llegavano di esercitare dal 1994 il passo in questione. Aggiungevano che nell'anno 2022 CP_1 aveva installato una recinzione lungo il confine della propria proprietà, lasciando però CP_1 aperto un varco per il passaggio e che successivamente, per contrasti insorti tra le parti aveva CP_1 fatto apporre a chiusura del varco citato, nel mese di agosto 2023 due pali di cemento, poi sostituiti, a seguito della denuncia dei ricorrenti ai Carabinieri Forestali, con un ceppo di quercia.
La convenuta si costituiva con comparsa di risposta in data 3.4.2024, eccependo la tardività dell'azione possessoria perché la rete era stata apposta alcuni anni prima e che comunque l'azione sarebbe stata tardiva anche assumendo la sua istallazione nel 2022. Ha ammesso che su richiesta degli la stessa aveva aperto un varco nella rete per consentire il passaggio, comunque consentito per Pt_1 mera tolleranza. Contestava l'esistenza di qualsivoglia servitù e comunque l'esercizio del passo ovvero l'esistenza di uno spoglio.
Con ordinanza in data 8.4.2024 l'istanza cautelare era rigettata per difetto di elementi probatori circa il pregresso esercizio del passo.
I ricorrenti hanno quindi proposto in data 3.5.2024 (notifica il 31.5.24) e ai sensi dell'articolo 703 c.
4 c.p.c., istanza per prosecuzione del giudizio nel merito.
La resistente si costituiva anche in tale fase eccependo l'inammissibilità della domanda nuova relativa alla reintegra del passo anche per procedere alla manutenzione dell'impianto di scarico e non solo fini di coltivazione, e reiterando le sue difese.
La causa è stata istruita su base documentale e con articolata prova per testi (testi: Tes_1
, e esaminati su richiesta dei ricorrenti, e
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
e su richiesta della convenuta). Testimone_5 Testimone_6
La causa è passata oggi in decisione a seguito di discussione orale, dopo il deposito di note conclusionali autorizzate.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2 1) Ammissibilità dell'azione possessoria e l'eccezione di novità
La domanda deve essere qualificata come azione di spoglio riguardo al dedotto passo veicolare, e di manutenzione circa il passo alla pedona.
L'apposizione di due pali in cemento, poi sostituiti da un grosso cippo di quercia, nel varco esistente nella rete apposta dalla resistente, infatti, appare idonea per sue caratteristiche oggettive ad impedire il passo veicolare ma non anche quello pedonale (di cui sostituisce comunque turbativa).
Tanto premesso, va in primo luogo escluso che nel ricorso con cui è stata chiesta la prosecuzione del giudizio nel merito i ricorrenti abbiano proposto domande nuove.
Invero, il profilo di novità dedotto dalla resistente, e cioè che il passo fosse esercitato anche per eseguire la manutenzione della condotta di scarico esistente sul terreno non sussiste, CP_1 perché in realtà tale finalità era già stata allegata anche nel ricorso introduttivo (unitamente alla esigenza di provvedere alle coltivazioni).
L'azione possessoria di merito è quindi ammissibile anche sotto tale profilo.
2) l'improponibilità per decorso dell'anno dallo spoglio
E' noto che l'azione di reintegra deve essere proposta entro il termine tassativo di un anno dal sofferto spoglio (art. 1168 c.c.)
Nella fattispecie il termine è senz'altro rispettato perché i ricorrenti reagiscono avverso la condotta di infissione di pali e del cippo a chiusura del varco esistente nella rete, condotta che pacificamente risale all'estate 2023. Il ricorso, che è del marzo 2024, è quindi tempestivo.
Non è condivisibile la difesa della convenuta secondo cui lo spoglio risalirebbe al 2022, quando venne istallata la rete di recinzione a divisione delle due proprietà.
La data di realizzazione della recinzione è infatti irrilevante, proprio perché i ricorrenti assumono che lo spoglio sia stato successivo.
D'altra parte, che la rete avesse un varco che consentiva il passaggio anche dopo la sua istallazione non è contestato neanche dalla che in comparsa costitutiva ha ammesso di aver aperto il CP_1 varco per ragioni di buon vicinato per consentire il passo su richiesta degli Aprile.
Allo stesso tempo si osserva che pur allegando genericamente che il varco era stato CP_1 chiuso con i pali poi sostituiti dal cippo “l'anno precedente”, e cioè nel 2023, non contesta
3 specificamente la circostanza che ciò sia avvenuto nell'estate di tale anno, come dedotto dai ricorrenti, né allega con certezza che tali manufatti fossero stati istallati prima del 4.3.2023.
Deve quindi concludersi nel senso della accertata tempestività dell'azione proposta.
3) il possesso del passo
Come ricordato dalla S.C., sul piano probatorio, “ai fini della reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, non occorre che il possesso abbia i requisiti richiesti per l'usucapione, ma è sufficiente la prova del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere anche l'utilizzo nel momento dello spoglio stesso, e che il transito è stato dall'attore effettuato nella sua qualità di possessore di un fondo cui si accede mediante quello attraversato” (Sez. 2, Sentenza n. 24026 del 27/12/2004 (Rv. 579109 – 01)).
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dal teste confermano l'esercizio del passo Testimone_3 sulla particella n. 62 della a parte dei ricorrenti CP_1
Il teste, proprietario di fondi limitrofi e conoscente dei ricorrenti, ha infatti riferito del passaggio con mezzi agricoli da parte degli attraverso “lo stradello che attraversa un'oliveta che so appartenere Pt_1
a tale ”, ovvero il marito di Per_1 CP_1
Ha aggiunto che egli coltiva un terreno di proprietà della moglie sito nelle vicinanze della proprietà bassa degli Aprile e di andare sul posto “tutti i giorni anche perché ho le galline da curare”. Ha quindi precisato che dalla sua proprietà si vede tutto lo sviluppo dello stradello che percorrono gli . Pt_1
Trattasi di deposizione logica e coerente ed intrinsecamente attendibile, perché proveniente da soggetto estraneo ai fatti e che frequenta i luoghi quotidianamente.
Essa non è in contraddizione rispetto alle altre deposizioni acquisite.
Il teste si è infatti limitato a confermare di aver lavorato sui terreni di proprietà dei Tes_1 ricorrenti per l'apposizione delle condotte idriche nel 1995, quale titolare di una ditta di costruzioni
“Movimento terra”. Nulla ha detto circa l'esercizio del passo oggetto di causa.
Parimenti ininfluente la deposizione del teste proprietario di fondo contiguo, che ha riferito Tes_2 di aver esercitato il passo oggetto di causa con l'utilizzo di mezzi agricoli a lui prestati dai ricorrenti, per raggiungere il suo fondo.
La situazione riferita integra, pertanto, un (possibile) possesso dello stesso effettuato nel Tes_2 suo esclusivo interesse. Esso, quindi, non potrebbe giovare ai ricorrenti e non rileva in questa sede.
Ininfluenti anche le deposizioni dei testi a controprova indotti dalla resistente.
dante causa della convenuta, ha riferito di aver impiantato lui stesso la recinzione a confine Tes_4 della proprietà; ha confermato l'esistenza di risalenti diatribe con gli che erano stati visti ad Pt_1
4 attraversare l'oliveta con un trattore e di averli diffidati dal farlo nel 1995. Ha poi però precisato di non essere stato più sul posto dal 2008.
Trattasi quindi di deposizione riferibile a tempi assai risalenti e per tale ragione irrilevante.
Non rileva poi che la rete fosse stata da lui apposta nel 2008, perché ammette di aver CP_1 poi aperto un varco per consentire il passo degli Aprile.
Allo stesso modo, il teste Tes_5
Lo stesso ha riferito di aver svolto lavori su incarico di ll'incirca una volta l'anno e di CP_1 non aver mai visto gli attraversare i terreni. Pt_1
In proposito è sufficiente osservare che, data la occasionalità della sua presenza in loco, (una volta l'anno) la circostanza che egli non abbia notato l'esercizio del passo degli Aprile (che avveniva circa
10 volte l'anno come affermato dal ricorrente alla prima udienza) è del tutto priva di significato.
Analogamente per il teste Tes_7
Lo stesso, amico della ricorrente, ha dichiarato di frequentare la tenuta di ogni fine CP_1 settimana dopo le 17, e di non aver mai visto gli Aprile attraversare l'oliveta.
In proposito è sufficiente rilevare che il passaggio per finalità di coltivazione agricola o manutenzione impianti ben può essere avvenuto in orari diversi, essendo notorio che gli agricoltori utilizzino maggiormente le ore del mattino per le lavorazioni.
Di scarso rilievo sono anche le foto aeree depositate in atti.
La saltuarietà del passaggio con mezzi agricoli ben può spiegare l'assenza di tracce visibili sul terreno coltivato ad olivi, potendo le stesse essere state cancellate dalla ricrescita della CP_1 vegetazione e dagli eventi meteorici.
Deve quindi ritenersi acquisita prova idonea dell'esercizio del passo alla pedona e veicolare oggetto di causa (esigenze di coltivazione fondo sottostante e manutenzione impianto di scarico).
4) lo spoglio del passo veicolare e la turbativa del passo pedonale
Sul punto non vi sono particolari questioni.
Riprendendo le considerazioni svolte nel secondo paragrafo, deve considerarsi come l'evento turbativo del possesso sia rappresentato dall'apposizione di pali in cemento, poi sostituiti da un ceppo di quercia, posizionati in corrispondenza del varco aperto nella recinzione, con conseguente occlusione al passaggio alle macchine agricole e maggiore disagio per il passo pedonale.
Relativamente a ciò, deve sottolinearsi come non abbia mai negato la realizzazione di tali CP_1 opere.
5) la tolleranza
5 Va infine disattesa l'eccezione della resistente secondo cui il passo era stato concesso per mere ragioni di tolleranza.
La circostanza, ammessa dalla ricorrente, che dopo l'istallazione della rete la stessa abbia aperto un varco su richiesta degli Aprile, e la stessa reiterazione dei passaggi, esclude la ricorrenza di mera tolleranza.
Secondo un consolidato orientamento l'esistenza di atti di tolleranza presuppone uno spirito di condiscendenza, ovvero un rapporto di amicizia o di buon vicinato ed implica una previsione di saltuarietà e di transitorietà (in questo senso vedi Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2706 del 30/01/2019).
Nella fattispecie tali condizioni non ricorrono, vuoi perché l'esistenza di conflittualità tra le parti circa il passaggio risulta assai risalente ed ha coinvolto anche il dante causa della resistente, vuoi perché le esigenze soddisfatte (coltivazione del fondo e manutenzione impianti), pur non necessitanti di un passaggio costante, sono evidentemente durature e non meramente transitorie o saltuarie.
La domanda deve, quindi, essere accolta.
6) Spese di lite
Le spese di lite vengono regolate facendo applicazione di quanto disposto dall'art. 91 c.p.c. e liquidate come specificato nel dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss. mm., applicando lo scaglione compreso tra 26.001 e 52.000 euro, considerando che si tratta di una causa dal valore indeterminato di bassa complessità.
Si dispone la compensazione delle spese a cui era stata condannata la parte ricorrente soccombente in sede sommaria, pari a Euro 2000/00 oltre il rimborso del 15% Cpa ed Iva di legge, perché gli elementi istruttori successivamente acquisiti ben avrebbero potuto essere richiesti in quella sede.
Per le fasi di studio ed introduttiva si giustifica una liquidazione sotto parametro medio, in quanto si
è trattato di attività in buona parte già effettuata nella fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) CONDANNA a reintegrare , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Pt_2
e nel possesso della servitù di passaggio pedonale e carrabile oggetto di
[...] Parte_2 causa, sita in particella n. 62 comune di Certaldo, Via di Tavolese, 13, fraz. Marcialla, e la
6 condanna alla rimozione del cippo di legno di quercia posto al confine tra le particelle catastali n.
62 e n. 92 in corrispondenza del varco nella rete esistente;
2) COMPENSA le spese di lite per la fase sommaria del procedimento;
3) CONDANNA a rifondere a parte attrice le spese di lite della fase di Controparte_1
merito liquidate in Euro 4.000,00, oltre rimborso forfetario del 15%, Cpa ed Iva di legge.
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Giuseppe Ruello
Il Giudice dott. Alessandro Ghelardini
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
[...]
Parte_2
[...]
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 11 settembre 2025 ad ore 12,58 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi:
l'avv. Michele SEGHI in sost avv TRANI GIUSEPPE e BIOTTI Manfredi per i ricorrenti l'avv. Silvia Nannelli in sost avv NANNELLI ROBERTO e l'avv. MONTAGNI per CP_1
[...]
Il Giudice invita le parti alla discussione.
I procuratori delle parti discutono brevemente la causa, riportandosi agli atti e rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento, allontanandosi.
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Oggetto: procedimenti possessori – azione di reintegrazione nel possesso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 I sig.ri , e con ricorso depositato il Parte_1 Parte_2 Parte_2 Parte_2
4.3.2024 hanno adito questo Ufficio proponendo a carico della sigra domanda per Controparte_1 la reintegrazione del possesso di una servitù di passaggio, gravante su un terreno di proprietà della resistente (particella n. 62 Catasto comune di Certaldo, Via di Tavolese, 13, fraz. Marcialla), per la manutenzione di impianti idrici siti su un podere attiguo di proprietà dei ricorrenti (particella n. 92) nonché per procedere alle ordinarie coltivazioni .
A fondamento della richiesta, i ricorrenti proprietari di terreni a monte ed a valle della proprietà llegavano di esercitare dal 1994 il passo in questione. Aggiungevano che nell'anno 2022 CP_1 aveva installato una recinzione lungo il confine della propria proprietà, lasciando però CP_1 aperto un varco per il passaggio e che successivamente, per contrasti insorti tra le parti aveva CP_1 fatto apporre a chiusura del varco citato, nel mese di agosto 2023 due pali di cemento, poi sostituiti, a seguito della denuncia dei ricorrenti ai Carabinieri Forestali, con un ceppo di quercia.
La convenuta si costituiva con comparsa di risposta in data 3.4.2024, eccependo la tardività dell'azione possessoria perché la rete era stata apposta alcuni anni prima e che comunque l'azione sarebbe stata tardiva anche assumendo la sua istallazione nel 2022. Ha ammesso che su richiesta degli la stessa aveva aperto un varco nella rete per consentire il passaggio, comunque consentito per Pt_1 mera tolleranza. Contestava l'esistenza di qualsivoglia servitù e comunque l'esercizio del passo ovvero l'esistenza di uno spoglio.
Con ordinanza in data 8.4.2024 l'istanza cautelare era rigettata per difetto di elementi probatori circa il pregresso esercizio del passo.
I ricorrenti hanno quindi proposto in data 3.5.2024 (notifica il 31.5.24) e ai sensi dell'articolo 703 c.
4 c.p.c., istanza per prosecuzione del giudizio nel merito.
La resistente si costituiva anche in tale fase eccependo l'inammissibilità della domanda nuova relativa alla reintegra del passo anche per procedere alla manutenzione dell'impianto di scarico e non solo fini di coltivazione, e reiterando le sue difese.
La causa è stata istruita su base documentale e con articolata prova per testi (testi: Tes_1
, e esaminati su richiesta dei ricorrenti, e
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
e su richiesta della convenuta). Testimone_5 Testimone_6
La causa è passata oggi in decisione a seguito di discussione orale, dopo il deposito di note conclusionali autorizzate.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2 1) Ammissibilità dell'azione possessoria e l'eccezione di novità
La domanda deve essere qualificata come azione di spoglio riguardo al dedotto passo veicolare, e di manutenzione circa il passo alla pedona.
L'apposizione di due pali in cemento, poi sostituiti da un grosso cippo di quercia, nel varco esistente nella rete apposta dalla resistente, infatti, appare idonea per sue caratteristiche oggettive ad impedire il passo veicolare ma non anche quello pedonale (di cui sostituisce comunque turbativa).
Tanto premesso, va in primo luogo escluso che nel ricorso con cui è stata chiesta la prosecuzione del giudizio nel merito i ricorrenti abbiano proposto domande nuove.
Invero, il profilo di novità dedotto dalla resistente, e cioè che il passo fosse esercitato anche per eseguire la manutenzione della condotta di scarico esistente sul terreno non sussiste, CP_1 perché in realtà tale finalità era già stata allegata anche nel ricorso introduttivo (unitamente alla esigenza di provvedere alle coltivazioni).
L'azione possessoria di merito è quindi ammissibile anche sotto tale profilo.
2) l'improponibilità per decorso dell'anno dallo spoglio
E' noto che l'azione di reintegra deve essere proposta entro il termine tassativo di un anno dal sofferto spoglio (art. 1168 c.c.)
Nella fattispecie il termine è senz'altro rispettato perché i ricorrenti reagiscono avverso la condotta di infissione di pali e del cippo a chiusura del varco esistente nella rete, condotta che pacificamente risale all'estate 2023. Il ricorso, che è del marzo 2024, è quindi tempestivo.
Non è condivisibile la difesa della convenuta secondo cui lo spoglio risalirebbe al 2022, quando venne istallata la rete di recinzione a divisione delle due proprietà.
La data di realizzazione della recinzione è infatti irrilevante, proprio perché i ricorrenti assumono che lo spoglio sia stato successivo.
D'altra parte, che la rete avesse un varco che consentiva il passaggio anche dopo la sua istallazione non è contestato neanche dalla che in comparsa costitutiva ha ammesso di aver aperto il CP_1 varco per ragioni di buon vicinato per consentire il passo su richiesta degli Aprile.
Allo stesso tempo si osserva che pur allegando genericamente che il varco era stato CP_1 chiuso con i pali poi sostituiti dal cippo “l'anno precedente”, e cioè nel 2023, non contesta
3 specificamente la circostanza che ciò sia avvenuto nell'estate di tale anno, come dedotto dai ricorrenti, né allega con certezza che tali manufatti fossero stati istallati prima del 4.3.2023.
Deve quindi concludersi nel senso della accertata tempestività dell'azione proposta.
3) il possesso del passo
Come ricordato dalla S.C., sul piano probatorio, “ai fini della reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, non occorre che il possesso abbia i requisiti richiesti per l'usucapione, ma è sufficiente la prova del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere anche l'utilizzo nel momento dello spoglio stesso, e che il transito è stato dall'attore effettuato nella sua qualità di possessore di un fondo cui si accede mediante quello attraversato” (Sez. 2, Sentenza n. 24026 del 27/12/2004 (Rv. 579109 – 01)).
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dal teste confermano l'esercizio del passo Testimone_3 sulla particella n. 62 della a parte dei ricorrenti CP_1
Il teste, proprietario di fondi limitrofi e conoscente dei ricorrenti, ha infatti riferito del passaggio con mezzi agricoli da parte degli attraverso “lo stradello che attraversa un'oliveta che so appartenere Pt_1
a tale ”, ovvero il marito di Per_1 CP_1
Ha aggiunto che egli coltiva un terreno di proprietà della moglie sito nelle vicinanze della proprietà bassa degli Aprile e di andare sul posto “tutti i giorni anche perché ho le galline da curare”. Ha quindi precisato che dalla sua proprietà si vede tutto lo sviluppo dello stradello che percorrono gli . Pt_1
Trattasi di deposizione logica e coerente ed intrinsecamente attendibile, perché proveniente da soggetto estraneo ai fatti e che frequenta i luoghi quotidianamente.
Essa non è in contraddizione rispetto alle altre deposizioni acquisite.
Il teste si è infatti limitato a confermare di aver lavorato sui terreni di proprietà dei Tes_1 ricorrenti per l'apposizione delle condotte idriche nel 1995, quale titolare di una ditta di costruzioni
“Movimento terra”. Nulla ha detto circa l'esercizio del passo oggetto di causa.
Parimenti ininfluente la deposizione del teste proprietario di fondo contiguo, che ha riferito Tes_2 di aver esercitato il passo oggetto di causa con l'utilizzo di mezzi agricoli a lui prestati dai ricorrenti, per raggiungere il suo fondo.
La situazione riferita integra, pertanto, un (possibile) possesso dello stesso effettuato nel Tes_2 suo esclusivo interesse. Esso, quindi, non potrebbe giovare ai ricorrenti e non rileva in questa sede.
Ininfluenti anche le deposizioni dei testi a controprova indotti dalla resistente.
dante causa della convenuta, ha riferito di aver impiantato lui stesso la recinzione a confine Tes_4 della proprietà; ha confermato l'esistenza di risalenti diatribe con gli che erano stati visti ad Pt_1
4 attraversare l'oliveta con un trattore e di averli diffidati dal farlo nel 1995. Ha poi però precisato di non essere stato più sul posto dal 2008.
Trattasi quindi di deposizione riferibile a tempi assai risalenti e per tale ragione irrilevante.
Non rileva poi che la rete fosse stata da lui apposta nel 2008, perché ammette di aver CP_1 poi aperto un varco per consentire il passo degli Aprile.
Allo stesso modo, il teste Tes_5
Lo stesso ha riferito di aver svolto lavori su incarico di ll'incirca una volta l'anno e di CP_1 non aver mai visto gli attraversare i terreni. Pt_1
In proposito è sufficiente osservare che, data la occasionalità della sua presenza in loco, (una volta l'anno) la circostanza che egli non abbia notato l'esercizio del passo degli Aprile (che avveniva circa
10 volte l'anno come affermato dal ricorrente alla prima udienza) è del tutto priva di significato.
Analogamente per il teste Tes_7
Lo stesso, amico della ricorrente, ha dichiarato di frequentare la tenuta di ogni fine CP_1 settimana dopo le 17, e di non aver mai visto gli Aprile attraversare l'oliveta.
In proposito è sufficiente rilevare che il passaggio per finalità di coltivazione agricola o manutenzione impianti ben può essere avvenuto in orari diversi, essendo notorio che gli agricoltori utilizzino maggiormente le ore del mattino per le lavorazioni.
Di scarso rilievo sono anche le foto aeree depositate in atti.
La saltuarietà del passaggio con mezzi agricoli ben può spiegare l'assenza di tracce visibili sul terreno coltivato ad olivi, potendo le stesse essere state cancellate dalla ricrescita della CP_1 vegetazione e dagli eventi meteorici.
Deve quindi ritenersi acquisita prova idonea dell'esercizio del passo alla pedona e veicolare oggetto di causa (esigenze di coltivazione fondo sottostante e manutenzione impianto di scarico).
4) lo spoglio del passo veicolare e la turbativa del passo pedonale
Sul punto non vi sono particolari questioni.
Riprendendo le considerazioni svolte nel secondo paragrafo, deve considerarsi come l'evento turbativo del possesso sia rappresentato dall'apposizione di pali in cemento, poi sostituiti da un ceppo di quercia, posizionati in corrispondenza del varco aperto nella recinzione, con conseguente occlusione al passaggio alle macchine agricole e maggiore disagio per il passo pedonale.
Relativamente a ciò, deve sottolinearsi come non abbia mai negato la realizzazione di tali CP_1 opere.
5) la tolleranza
5 Va infine disattesa l'eccezione della resistente secondo cui il passo era stato concesso per mere ragioni di tolleranza.
La circostanza, ammessa dalla ricorrente, che dopo l'istallazione della rete la stessa abbia aperto un varco su richiesta degli Aprile, e la stessa reiterazione dei passaggi, esclude la ricorrenza di mera tolleranza.
Secondo un consolidato orientamento l'esistenza di atti di tolleranza presuppone uno spirito di condiscendenza, ovvero un rapporto di amicizia o di buon vicinato ed implica una previsione di saltuarietà e di transitorietà (in questo senso vedi Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2706 del 30/01/2019).
Nella fattispecie tali condizioni non ricorrono, vuoi perché l'esistenza di conflittualità tra le parti circa il passaggio risulta assai risalente ed ha coinvolto anche il dante causa della resistente, vuoi perché le esigenze soddisfatte (coltivazione del fondo e manutenzione impianti), pur non necessitanti di un passaggio costante, sono evidentemente durature e non meramente transitorie o saltuarie.
La domanda deve, quindi, essere accolta.
6) Spese di lite
Le spese di lite vengono regolate facendo applicazione di quanto disposto dall'art. 91 c.p.c. e liquidate come specificato nel dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e ss. mm., applicando lo scaglione compreso tra 26.001 e 52.000 euro, considerando che si tratta di una causa dal valore indeterminato di bassa complessità.
Si dispone la compensazione delle spese a cui era stata condannata la parte ricorrente soccombente in sede sommaria, pari a Euro 2000/00 oltre il rimborso del 15% Cpa ed Iva di legge, perché gli elementi istruttori successivamente acquisiti ben avrebbero potuto essere richiesti in quella sede.
Per le fasi di studio ed introduttiva si giustifica una liquidazione sotto parametro medio, in quanto si
è trattato di attività in buona parte già effettuata nella fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda rigettata e/o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) CONDANNA a reintegrare , , Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Pt_2
e nel possesso della servitù di passaggio pedonale e carrabile oggetto di
[...] Parte_2 causa, sita in particella n. 62 comune di Certaldo, Via di Tavolese, 13, fraz. Marcialla, e la
6 condanna alla rimozione del cippo di legno di quercia posto al confine tra le particelle catastali n.
62 e n. 92 in corrispondenza del varco nella rete esistente;
2) COMPENSA le spese di lite per la fase sommaria del procedimento;
3) CONDANNA a rifondere a parte attrice le spese di lite della fase di Controparte_1
merito liquidate in Euro 4.000,00, oltre rimborso forfetario del 15%, Cpa ed Iva di legge.
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Giuseppe Ruello
Il Giudice dott. Alessandro Ghelardini
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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