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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/04/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1439/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Pt_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Antonello Monoriti per procura in atti ed elettivamente domiciliato in
Messina, via Armeria, 1 ricorrente, contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Capo Controparte_1 C.F._1
d'Orlando, via Piave, 157 presso lo studio dell'Avv. Emiliano Amadore che lo rappresenta e difende per procura in atti,
resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 10 aprile 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8 luglio 2024 formulava opposizione avverso l' ex art. Pt_1 CP_2
445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso per la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione a far data da gennaio 2023.
Parte ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, che venisse escluso il riconoscimento di uno stato invalidante tale da comportare il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
Nella resistenza di la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle Controparte_1 operazioni peritali.
Il ricorso è parzialmente fondato. Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che la resistente è Persona_1 affetta da “Artrosi polidistrettuale, coxartrosi (esiti intervento chirurgico artroprotesi anca destra), condropatia femoro rotulea, meniscopatia mediale, rizoartrosi bilaterale, deficit della deambulazione, obesità.
Disturbo ansioso-depressivo. Cardiopatia ipertensiva II classe NYHA. Enfisema polmonare in pz con
Sindrome disventilatoria di tipo misto ostruttivo restrittivo di grado moderatamente grave”.
Il consulente ha, quindi, concluso che le patologie da cui è affetta determinano una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a due terzi con decorrenza dal mese di febbraio
2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte resistente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità a far data da febbraio 2024.
Per quanto sopra, il ricorso in opposizione ad atp va parzialmente accolto e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU a firma del dott. Persona_1 depositata nel presente giudizio di opposizione ad atp ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n.
1439/2024 R.G.
Le spese vanno compensate per entrambe le fasi, avuto riguardo alla decorrenza dello stato invalidante successiva alla visita medica effettuata dall' Pt_1
Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' Pt_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: accoglie parzialmente il ricorso in opposizione ad atp e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU a firma del dott. , depositata nel presente giudizio di Persona_1 opposizione iscritto al N. R.G. 1439/2024; dichiara la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità a far data da febbraio 2024; compensa le spese del giudizio per entrambe le fasi;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. Pt_1
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto l'11 aprile 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino Alla redazione della presente sentenza ha collaborato la dott.ssa Rossella Raimondo, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.