Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1960, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1960-61, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentati alle Assemblee legislative il 30 gennaio 1960.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1960, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1960-61, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentati alle Assemblee legislative il 30 gennaio 1960.