Articolo 1 della Legge 30 giugno 1960, n. 587
Articolo 2
Versione
10 luglio 1960
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1960, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1960-61, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentati alle Assemblee legislative il 30 gennaio 1960.
Entrata in vigore il 10 luglio 1960