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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/08/2025, n. 6595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6595 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
N. 5213/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 10.02.2025, rimessa al Collegio alla udienza del 15.07.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 23.07.2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' avv. MENDOLA FABRIZIO con studio in VIA PIETRO PANZERI 5 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 30/01/2025 (delibera n. 2025/412)
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Corsico, Via Curiel 19
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 8 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 16.03.2025
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da provvedimenti assunti dal Presidente relatore in data 15.07.2025 sotto trascritti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal Parte_1 CP_1
2002 al 2023, dalla quale sono nati due figli: in data 17.07.2006, e in data Pt_2 Per_1
07.10.2008, con ricorso depositato in data 10.02.2025 la chiedeva che fosse disposto l'affido condiviso Pt_3 del figlio ancora minorenne con prevalente collocamento presso la madre, la regolamentazione Per_1 delle frequentazioni padre-figlio, un contributo di mantenimento paterno per il figlio di euro Per_1
400 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie e il 100% dell'AUF a sua favore, allegava che dopo la fine della sua relazione con il resistente il figlio maggiore era Pt_2 rimasto a vivere con il padre, mentre ella e il figlio si erano allontanati dalla casa familiare di Per_1 via Curiel, che era economicamente indipendente lavorando presto un pastificio, che dalla fine Pt_2 della relazione il si era disinteressato completamente del figlio , non incontrandolo e non CP_1 Per_1 contribuendo in alcun modo alla sua crescita, all'udienza fissata con decreto del 10.03.2025 e tenutasi in data 09.06.2025 innanzi al GOT delegato per il tentativo di conciliazione, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ex art. 140 c.p.c., veniva sentita liberamente la parte ricorrente e all'esito il GOT rimetteva gli atti al Presidente relatore per quanto di competenza,
pagina 2 di 8 all'udienza di comparizione delle parti fissata con decreto del 18.06.2025 e tenutasi in data
15.07.2025 innanzi al Presidente relatore, verificata la regolarità della notifica effettuata ex art. 140
c.p.c. .in data 27.3.2025 veniva dichiarata la contumacia del non costituitosi, non poteva essere CP_1 esperito il tentativo di conciliazione vista la mancata comparizione del predetto e veniva sentita liberamente la parte ricorrente, la quale rilasciava ampie dichiarazioni. Il Presidente relatore, pertanto, assumeva i seguenti provvisori e urgenti:
“Visto che la ricorrente ha chiesto l'affido condiviso del figlio minore e rilevato che lo Per_1 stesso è prossimo al compimento della maggiore età (a ottobre dell'anno prossimo) si ritiene di accogliere la domanda della ricorrente e quindi di disporre l'affidamento condiviso di ad Per_1 entrambi i genitori lasciando ragazzo libero di decidere quando e come vedere il padre.
In ordine al contributo di mantenimento per il figlio considerato che è obbligo dei genitori mantenere i figli come sancito dalla nostra Costituzione e dalle leggi che regolano la filiazione, rilevato che non emergono incapacità lavorative del padre e che lo stesso, come dichiarato dalla madre, ha un lavoro regolare presso il pastificio Zini Prodotti Alimentari s.p.a. sito in Cesano Boscone via Libertà 36 e che verosimilmente ha un reddito mensile intorno ai 1.600/1.700 €, rilevato che lo CP_ stesso vive in una casa e quindi il canone di locazione è calmierato, rilevato inoltre che il figlio che vive col padre, , oramai maggiorenne e anche economicamente indipendente, lavora nello Pt_2 stesso pastificio del padre con un reddito di circa 1000 /1.100 € mensili, come dichiarato dalla madre,
e quindi non è più a carico del padre ma è economicamente indipendente ed anzi può e deve contribuire alle spese della casa dove vive ed al proprio sostentamento, rilevato che il figlio minore ha frequentazioni scarse con il padre e che quindi il padre non provvede a lui neppure con un mantenimento diretto, ritenuto che il contributo di mantenimento dei genitori non debba essere meramente simbolico ma debba essere sufficiente per far fronte a tutte le esigenze dei figli, richiamati i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c., si ritiene equo porre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il
5 di ogni mese la somma di euro 250 mensili, oltre al 50% delle spese extra come la Linee Guida di questo Tribunale sottoscritte anche dalla Corte d'appello di Milano e dal COA di Milano nel giugno
2025, somma deve essere rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat con prima rivalutazione a luglio 2026. Richiamato l'articolo 473 bis 22 c.p.c. dispone che il padre versi la somma indicata con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di Febbraio 2025 pagina 3 di 8
P.Q.M.
Prende quindi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti :
1.Affida il figlio minore ad entrambi i genitori Per_1
2. Dispone che veda il padre liberamente secondo accordi che concluderà con il padre Per_1
e previa comunicazione alla madre,
3.Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di febbraio 2025 la somma di euro 250, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione luglio 2026, oltre al 50% delle spese extra come dalle suddette Linee Guida di seguito trascritte (…)” e in assenza di istanze istruttorie, vista la rinuncia della ricorrente alle istanze ex art. 210 c.p.c. articolate in ricorso, ritenendo la causa matura per la decisione, inviata la ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Il difensore precisava le conclusioni come da provvedimenti assunti dal
Presidente ed insisteva per il loro accoglimento, pertanto la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ed era discussa e decisa nella camera di consiglio del 23.07.2025.
Considerato in diritto
La responsabilità genitoriale
Preliminarmente si evidenzia che il figlio della coppia di anni 19, e quindi Pt_2 maggiorenne, lavora ed è economicamente indipendente, secondo quanto dichiarato della madre, e vive sin dalla separazione dei genitori, con il padre.
Quanto al figlio ancora minorenne della coppia , nato il [...], il Collegio ritiene Per_1 che debba essere confermato il suo affido condiviso ad entrambi i genitori, in adesione alla domanda della ricorrente.
La madre, infatti, nonostante le allegazioni di latitanza paterna nella vita del figlio, non ha svolto domanda di affido esclusivo o super esclusivo, né allegato situazioni di pregiudizio per Per_1 tali da comportare stalli decisionali riguardanti la sua vita. Ha dichiarato in udienza di non regolare la relazione padre-figlio, rimettendo a quest'ultimo la gestione del loro rapporto, considerato che il figlio ha quasi 17 anni e quindi è in grado di autodeterminarsi. Ha riportato che da ultimo, a seguito dell'emergere di un problema di salute di natura oculistica di il padre sta contribuendo pagando Per_1 il ticket delle visite. Pertanto, visto che comunque il padre è, in qualche modo presente nella vita del figlio, in assenza di domande diverse della ricorrente, e considerato che è comunque ormai Per_1
pagina 4 di 8 prossimo al raggiungimento della maggiore età, la statuizione in ordine all'affido condiviso del figlio minore deve essere confermata, lasciando a quest'ultimo libero di decidere quando e come Per_1 vedere il padre.
Le condizioni economiche
In ordine al contributo di mantenimento per il figlio , studente ancora minorenne, Per_1 preliminarmente si evidenzia che è obbligo dei genitori mantenere i figli, come sancito dalla nostra
Costituzione e dalle leggi che regolano la filiazione.
Dalle dichiarazioni rilasciate dalla madre non emergono incapacità lavorative del padre, il quale lavora regolarmente presso il pastificio Zini Prodotti Alimentari s.p.a. sito in Cesano Boscone via
Libertà 36 e verosimilmente ha un reddito mensile intorno ai 1.600/1.700 €. Il vive in una casa CP_1
– ex casa familiare - e quindi il canone di locazione è calmierato. Il figlio che vive con il CP_2 Pt_2 padre, oramai maggiorenne, risulta essere anche economicamente indipendente, lavorando nello stesso pastificio del padre con un reddito di circa 1000 /1.100 € mensili, come dichiarato dalla madre, e quindi non è più a carico del padre ed anzi può e deve contribuire alle spese della casa dove vive ed al proprio sostentamento. Deve, inoltre, considerarsi che il figlio minore risulta avere delle frequentazioni Per_1 alquanto scarse con il padre e pertanto questi non provvede a lui ella forma del mantenimento diretto.
Quanto alla IT la stessa ha dichiarato di essere disoccupata da circa tre anni e di aver fatto qualche lavoro con contratto a termine ma più che altro la colf con contratti non regolari. Ha percepito il reddito di inclusione di euro 900 mensili con cessazione il prossimo ottobre.
Pertanto, ritenuto che il contributo di mantenimento dei genitori non debba essere meramente simbolico ma debba essere sufficiente per far fronte a tutte le esigenze dei figli, richiamati i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c., si ritiene equo confermare a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il 5 di ogni mese la somma di euro 250 mensili, oltre al 50% delle spese extra come la
Linee Guida di questo Tribunale sottoscritte anche dalla Corte d'appello di Milano e dal COA di
Milano nel giugno 2025. L'AUF dovrà essere percepito integralmente dalla madre, genitore con il quale il figlio vive stabilmente.
Le spese di lite
Richiamato il principio di causalità, considerato che la mancata costituzione in giudizio del
, nonostante la regolarità della notifica effettuatagli, ha impedito il raggiungimento di qualsiasi CP_1 tipo di accordo e ha reso necessario il presente procedimento, visto che le domande attoree sono state pagina 5 di 8 accolte, il dovrà essere condannato a sostenere le spese del giudizio che si liquidano come in CP_1 dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate, vista la tabella parametri forensi in vigore e la possibilità di dimezzare i parametri medi ivi indicati fino al 50% ai sensi dell'art. 4 del suddetto D.M., esclusa la fase della istruttoria. Poiché la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, visti gli artt. 133 e 130 del DPR n. 115/2002, il resistente dovrà effettuare il pagamento in favore dello Stato e gli importi vengono ridotti della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Affida il figlio minore , nato il [...], ad [...] i genitori con prevalente Per_1 collocamento presso la madre, in Cornaredo (MI), Via Stretta n. 12,
2. Dispone che veda il padre liberamente secondo accordi che concluderà con il padre e Per_1 previa comunicazione alla madre,
3. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore Per_1 versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di febbraio 2025 la somma di euro 250,00, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione luglio 2026, oltre al 50% delle spese extra come da Linee Guida del Tribunale e della Corte di appello di Milano del giugno 2025 di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti pagina 6 di 8 sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici
(pc, tablet). pagina 7 di 8 Modalità di richiesta, di rimborso e di anticipazione
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
4 L'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre.
5 Condanna al pagamento a favore dell'Erario delle spese del presente CP_1 giudizio di parte ricorrente che vengono liquidate in 1.4500 oltre spese generali forfettarie, oltre
IVA e CPA come per legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano, 23.07.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 10.02.2025, rimessa al Collegio alla udienza del 15.07.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 23.07.2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' avv. MENDOLA FABRIZIO con studio in VIA PIETRO PANZERI 5 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 30/01/2025 (delibera n. 2025/412)
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Corsico, Via Curiel 19
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 8 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 16.03.2025
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da provvedimenti assunti dal Presidente relatore in data 15.07.2025 sotto trascritti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal Parte_1 CP_1
2002 al 2023, dalla quale sono nati due figli: in data 17.07.2006, e in data Pt_2 Per_1
07.10.2008, con ricorso depositato in data 10.02.2025 la chiedeva che fosse disposto l'affido condiviso Pt_3 del figlio ancora minorenne con prevalente collocamento presso la madre, la regolamentazione Per_1 delle frequentazioni padre-figlio, un contributo di mantenimento paterno per il figlio di euro Per_1
400 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie e il 100% dell'AUF a sua favore, allegava che dopo la fine della sua relazione con il resistente il figlio maggiore era Pt_2 rimasto a vivere con il padre, mentre ella e il figlio si erano allontanati dalla casa familiare di Per_1 via Curiel, che era economicamente indipendente lavorando presto un pastificio, che dalla fine Pt_2 della relazione il si era disinteressato completamente del figlio , non incontrandolo e non CP_1 Per_1 contribuendo in alcun modo alla sua crescita, all'udienza fissata con decreto del 10.03.2025 e tenutasi in data 09.06.2025 innanzi al GOT delegato per il tentativo di conciliazione, verificata la regolarità e la tempestività della notifica effettuata ex art. 140 c.p.c., veniva sentita liberamente la parte ricorrente e all'esito il GOT rimetteva gli atti al Presidente relatore per quanto di competenza,
pagina 2 di 8 all'udienza di comparizione delle parti fissata con decreto del 18.06.2025 e tenutasi in data
15.07.2025 innanzi al Presidente relatore, verificata la regolarità della notifica effettuata ex art. 140
c.p.c. .in data 27.3.2025 veniva dichiarata la contumacia del non costituitosi, non poteva essere CP_1 esperito il tentativo di conciliazione vista la mancata comparizione del predetto e veniva sentita liberamente la parte ricorrente, la quale rilasciava ampie dichiarazioni. Il Presidente relatore, pertanto, assumeva i seguenti provvisori e urgenti:
“Visto che la ricorrente ha chiesto l'affido condiviso del figlio minore e rilevato che lo Per_1 stesso è prossimo al compimento della maggiore età (a ottobre dell'anno prossimo) si ritiene di accogliere la domanda della ricorrente e quindi di disporre l'affidamento condiviso di ad Per_1 entrambi i genitori lasciando ragazzo libero di decidere quando e come vedere il padre.
In ordine al contributo di mantenimento per il figlio considerato che è obbligo dei genitori mantenere i figli come sancito dalla nostra Costituzione e dalle leggi che regolano la filiazione, rilevato che non emergono incapacità lavorative del padre e che lo stesso, come dichiarato dalla madre, ha un lavoro regolare presso il pastificio Zini Prodotti Alimentari s.p.a. sito in Cesano Boscone via Libertà 36 e che verosimilmente ha un reddito mensile intorno ai 1.600/1.700 €, rilevato che lo CP_ stesso vive in una casa e quindi il canone di locazione è calmierato, rilevato inoltre che il figlio che vive col padre, , oramai maggiorenne e anche economicamente indipendente, lavora nello Pt_2 stesso pastificio del padre con un reddito di circa 1000 /1.100 € mensili, come dichiarato dalla madre,
e quindi non è più a carico del padre ma è economicamente indipendente ed anzi può e deve contribuire alle spese della casa dove vive ed al proprio sostentamento, rilevato che il figlio minore ha frequentazioni scarse con il padre e che quindi il padre non provvede a lui neppure con un mantenimento diretto, ritenuto che il contributo di mantenimento dei genitori non debba essere meramente simbolico ma debba essere sufficiente per far fronte a tutte le esigenze dei figli, richiamati i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c., si ritiene equo porre a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il
5 di ogni mese la somma di euro 250 mensili, oltre al 50% delle spese extra come la Linee Guida di questo Tribunale sottoscritte anche dalla Corte d'appello di Milano e dal COA di Milano nel giugno
2025, somma deve essere rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat con prima rivalutazione a luglio 2026. Richiamato l'articolo 473 bis 22 c.p.c. dispone che il padre versi la somma indicata con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di Febbraio 2025 pagina 3 di 8
P.Q.M.
Prende quindi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti :
1.Affida il figlio minore ad entrambi i genitori Per_1
2. Dispone che veda il padre liberamente secondo accordi che concluderà con il padre Per_1
e previa comunicazione alla madre,
3.Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di febbraio 2025 la somma di euro 250, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione luglio 2026, oltre al 50% delle spese extra come dalle suddette Linee Guida di seguito trascritte (…)” e in assenza di istanze istruttorie, vista la rinuncia della ricorrente alle istanze ex art. 210 c.p.c. articolate in ricorso, ritenendo la causa matura per la decisione, inviata la ricorrente a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa. Il difensore precisava le conclusioni come da provvedimenti assunti dal
Presidente ed insisteva per il loro accoglimento, pertanto la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ed era discussa e decisa nella camera di consiglio del 23.07.2025.
Considerato in diritto
La responsabilità genitoriale
Preliminarmente si evidenzia che il figlio della coppia di anni 19, e quindi Pt_2 maggiorenne, lavora ed è economicamente indipendente, secondo quanto dichiarato della madre, e vive sin dalla separazione dei genitori, con il padre.
Quanto al figlio ancora minorenne della coppia , nato il [...], il Collegio ritiene Per_1 che debba essere confermato il suo affido condiviso ad entrambi i genitori, in adesione alla domanda della ricorrente.
La madre, infatti, nonostante le allegazioni di latitanza paterna nella vita del figlio, non ha svolto domanda di affido esclusivo o super esclusivo, né allegato situazioni di pregiudizio per Per_1 tali da comportare stalli decisionali riguardanti la sua vita. Ha dichiarato in udienza di non regolare la relazione padre-figlio, rimettendo a quest'ultimo la gestione del loro rapporto, considerato che il figlio ha quasi 17 anni e quindi è in grado di autodeterminarsi. Ha riportato che da ultimo, a seguito dell'emergere di un problema di salute di natura oculistica di il padre sta contribuendo pagando Per_1 il ticket delle visite. Pertanto, visto che comunque il padre è, in qualche modo presente nella vita del figlio, in assenza di domande diverse della ricorrente, e considerato che è comunque ormai Per_1
pagina 4 di 8 prossimo al raggiungimento della maggiore età, la statuizione in ordine all'affido condiviso del figlio minore deve essere confermata, lasciando a quest'ultimo libero di decidere quando e come Per_1 vedere il padre.
Le condizioni economiche
In ordine al contributo di mantenimento per il figlio , studente ancora minorenne, Per_1 preliminarmente si evidenzia che è obbligo dei genitori mantenere i figli, come sancito dalla nostra
Costituzione e dalle leggi che regolano la filiazione.
Dalle dichiarazioni rilasciate dalla madre non emergono incapacità lavorative del padre, il quale lavora regolarmente presso il pastificio Zini Prodotti Alimentari s.p.a. sito in Cesano Boscone via
Libertà 36 e verosimilmente ha un reddito mensile intorno ai 1.600/1.700 €. Il vive in una casa CP_1
– ex casa familiare - e quindi il canone di locazione è calmierato. Il figlio che vive con il CP_2 Pt_2 padre, oramai maggiorenne, risulta essere anche economicamente indipendente, lavorando nello stesso pastificio del padre con un reddito di circa 1000 /1.100 € mensili, come dichiarato dalla madre, e quindi non è più a carico del padre ed anzi può e deve contribuire alle spese della casa dove vive ed al proprio sostentamento. Deve, inoltre, considerarsi che il figlio minore risulta avere delle frequentazioni Per_1 alquanto scarse con il padre e pertanto questi non provvede a lui ella forma del mantenimento diretto.
Quanto alla IT la stessa ha dichiarato di essere disoccupata da circa tre anni e di aver fatto qualche lavoro con contratto a termine ma più che altro la colf con contratti non regolari. Ha percepito il reddito di inclusione di euro 900 mensili con cessazione il prossimo ottobre.
Pertanto, ritenuto che il contributo di mantenimento dei genitori non debba essere meramente simbolico ma debba essere sufficiente per far fronte a tutte le esigenze dei figli, richiamati i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c., si ritiene equo confermare a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il 5 di ogni mese la somma di euro 250 mensili, oltre al 50% delle spese extra come la
Linee Guida di questo Tribunale sottoscritte anche dalla Corte d'appello di Milano e dal COA di
Milano nel giugno 2025. L'AUF dovrà essere percepito integralmente dalla madre, genitore con il quale il figlio vive stabilmente.
Le spese di lite
Richiamato il principio di causalità, considerato che la mancata costituzione in giudizio del
, nonostante la regolarità della notifica effettuatagli, ha impedito il raggiungimento di qualsiasi CP_1 tipo di accordo e ha reso necessario il presente procedimento, visto che le domande attoree sono state pagina 5 di 8 accolte, il dovrà essere condannato a sostenere le spese del giudizio che si liquidano come in CP_1 dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate, vista la tabella parametri forensi in vigore e la possibilità di dimezzare i parametri medi ivi indicati fino al 50% ai sensi dell'art. 4 del suddetto D.M., esclusa la fase della istruttoria. Poiché la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, visti gli artt. 133 e 130 del DPR n. 115/2002, il resistente dovrà effettuare il pagamento in favore dello Stato e gli importi vengono ridotti della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Affida il figlio minore , nato il [...], ad [...] i genitori con prevalente Per_1 collocamento presso la madre, in Cornaredo (MI), Via Stretta n. 12,
2. Dispone che veda il padre liberamente secondo accordi che concluderà con il padre e Per_1 previa comunicazione alla madre,
3. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore Per_1 versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di febbraio 2025 la somma di euro 250,00, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione luglio 2026, oltre al 50% delle spese extra come da Linee Guida del Tribunale e della Corte di appello di Milano del giugno 2025 di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti pagina 6 di 8 sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici
(pc, tablet). pagina 7 di 8 Modalità di richiesta, di rimborso e di anticipazione
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
4 L'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre.
5 Condanna al pagamento a favore dell'Erario delle spese del presente CP_1 giudizio di parte ricorrente che vengono liquidate in 1.4500 oltre spese generali forfettarie, oltre
IVA e CPA come per legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano, 23.07.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
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