TRIB
Sentenza 9 agosto 2024
Sentenza 9 agosto 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/08/2024, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Assunta Napoliello Giudice
3) Dott.ssa Cristina Fasano Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro volontaria giurisdizione sotto il numero d'ordine 1932/2024
R.G. V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Piepoli Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Miriam L'Abbate Controparte_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 12.04.2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 24.06.2017 in Monopoli (BA) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Monopoli al n. 51, parte II, serie A, anno
2017; dalla loro unione nascevano le figlie: , nata ad [...] il [...] ed , Per_1 Per_2 nata a [...] il [...]; rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti la prole e quelle inerenti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo. In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data
[...]
24.06.2017 in Monopoli (BA) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Monopoli al n. 51, parte II, serie A, anno 2017 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato nei registri informatici in data 12.04.2024 iscritto al n. r.g. vg 1932/2024.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 09.08.2024
Il Presidente
Alfonso Pappalardo