Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/05/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 648 del 1/03/2022 Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Potenza Parte_1
Appellante
e
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Salvatore Graziuso e Riccardo Salvo CP_1 Controparte_2
Appellati
FATTO
Con ricorso depositato il 27/2/2020 impugnava l'avviso di addebito n. Parte_1
35920190005902404000 (notificatole in data 22/01/2020) emesso dall' per il pagamento della CP_3 somma di € 3.291,90 a titolo di contributi per l'annualità 2018 derivanti dall'iscrizione d'ufficio nella CP_ Gestione Agricola – Lavoratori autonomi ed associati dell'
Premesso che l'avviso di addebito scaturiva dall'attività ispettiva svolta dall'Istituto le cui risultanze erano confluite nel verbale di accertamento n. 4100000420680 del 22/07/2014 (verbale questo con il
CP_ quale aveva disconosciuto il precedente rapporto di lavoro impiegatizio tra la ricorrente e la società agricola IN S.r.l. inerente al periodo 2012/2013), chiedeva, previa sospensione Parte_1 dell'impugnato AVA, la declaratoria di nullità dello stesso per violazione dell'art. 24 co.3 d.lgs.
46/1999 (stante l'impugnativa giudiziale del verbale di accertamento presupposto e di altro avviso di addebito per fatti analoghi relativi a precedenti annualità) e per difetto di motivazione, nonché la revoca per insussistenza del credito;
altresì chiedeva dichiararsi la validità del rapporto di lavoro
1
A sostegno della propria tesi, esponeva di essere socia al 50% della società agricola IN, senza aver mai avuto alcun potere amministrativo, direttivo, di controllo e disciplinare, invece in capo al socio RE IC (come da visura allegata); di essere stata assunta in Controparte_4
data 17/3/15 come lavoratore subordinato con mansione di operaia agricola (come da modelli Unilav
e lettere di assunzione in atti) e di aver percepito regolare stipendio con cadenza mensile in virtù del predetto rapporto di lavoro subordinato (come da buste paga in atti).
Si costitutiva l' insieme a con memoria del 5/02/2021, contestando gli avversi CP_1 CP_2 assunti e chiedendo il rigetto del ricorso con l'integrale conferma dell'avviso di addebito impugnato.
Deduceva che, con verbale ispettivo n. 4100000425420 del 22 luglio 2014, la ricorrente era stata iscritta nella gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura quale IAP, precisando che tale provvedimento era scaturito dal precedente accertamento svolto nei confronti dell'azienda agricola
IN, poi sfociato nel verbale n. 4100000420680 sempre del 22/07/2014, con il quale l'Istituto aveva annullato il rapporto di lavoro subordinato nei confronti di , essendo stato accertato Parte_1
che la stessa svolgeva il proprio lavoro in completa autonomia e senza vincolo di subordinazione.
Evidenziava che la società IN contava due soci al 50%; che non risultava Controparte_4
CP_ iscritto presso l' quale imprenditore agricolo e che dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede amministrativa il 26/06/2014 era emersa l'insussistenza dei tratti qualificanti la subordinazione, avendo ella dichiarato di operare in piena autonomia di decisione e di orari, di curare i rapporti con il personale e di occuparsi autonomamente della vendita dei prodotti.
Concessa la sospensiva della cartella opposta con provvedimento del 10/06/2020, il Tribunale di
Lecce, con sentenza n. 648 del 1/3/2022, rigettava il ricorso ritenendo decaduta Parte_1 dall'opposizione agli atti esecutivi e considerando accertati i requisiti della subordinazione nel rapporto di lavoro fra la stessa ricorrente e la società datrice di lavoro, sulla scorta delle risultanze ispettive e della confessione stragiudiziale resa dalla stessa.
Avverso tale decisione ha proposto appello con ricorso del 25/07/2022, Parte_1 censurando la sentenza impugnata anzitutto per aver il primo giudice omesso di ritenere l'avviso di addebito oggetto di causa nullo e illegittimo per violazione dell'art. 24 comma 3 D.lgs. n. 46/1999 nonché per indeterminatezza, mancata corrispondenza e carenza degli elementi essenziali.
CP_ A tal riguardo, ha precisato che i contributi IAP richiestile dall' con l'AVA in questione si riferivano all'anno 2018, anno nel quale risultava regolarmente assunta mediante Parte_1
instaurazione di nuovo rapporto di lavoro subordinato totalmente distinto rispetto ai precedenti rapporti di lavoro 2012/2013 oggetto di accertamento, essendo intervenuta una sostanziale mutatio
2 nella tipologia del rapporto di lavoro, ossia da mansione impiegatizia a mansione operaia (all. n. 2 fascicolo parte ricorrente primo grado).
Ha pertanto sottolineato l'arco temporale sfalsato fra il periodo di riferimento dell'AVA impugnato
(2018) ed il periodo oggetto di accertamento (2012/2013), osservando come il rapporto di lavoro per
CP_ l'annualità 2018 – mai stato disconosciuto dall' - fosse iniziato nel marzo del 2015 e dunque successivamente all'attività accertatrice dalla quale era scaturito l'ava impugnato.
Ha inoltre dedotto la nullità dell'avviso di addebito impugnato per aver l'Istituto notificato l'avviso di addebito impugnato in pendenza di giudizio relativo al prodromico verbale di accertamento (n.
4100000420680 del 27/07/2014), in violazione dell'art. 24 comma 3 D.lgs. n. 46/1999 a tenore del quale “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria,
l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
Ha infine invocato la remissione in termini per le eccezioni relative l'opposizione agli atti esecutivi, stante l'indicazione nell'atto impositivo di un termine per proporre opposizione superiore rispetto a quello di cui all'art. 617 c.p.c., appellandosi alla sussistenza dell'errore scusabile.
Con il secondo motivo di censura, ha censurato l'operato del primo giudice per essersi Parte_1 limitato ad accertare la mera fondatezza del verbale di accertamento da cui era scaturito l'AVA impugnato, senza in realtà entrare nel merito della questione valutando la sussistenza del diverso e successivo rapporto di lavoro 2015/2018 nonché degli elementi propri della subordinazione.
A tal proposito, l'appellante ha precisato che: - nell'anno oggetto di avviso di addebito (2018) risultava assunta con regolare contratto full-time a tempo determinato (data assunzione 17/03/2015 poi trasformato a tempo indeterminato e cessato in data 31/12/2018) per svolgere la mansione di operaia agricola sia in sede di coltivazione sia in sede di produzione e trasformazione;
- in qualità di operaia agricola, era tenuta a recarsi nei terreni in cui la società produceva i propri prodotti o presso lo stabilimento di lavorazione espletando di volta in volta l'attività specifica richiesta dall'iter produttivo e stagionale (raccolta, stesura, tosatura, invasamento ecc.); - tale attività era stata regolarmente denunciata agli enti assicuratori e per la stessa erano state rilasciate regolari buste paga, corrisposti tutti gli stipendi mensili e pagati tutti gli oneri contributivi e assicurativi;
- era soggetta al controllo ed al potere direttivo dell'RE IC della società , che le Controparte_4
impartiva, al pari di tutti gli altri dipendenti, le istruzioni operative e ne controllava l'attività lavorativa in ogni suo aspetto;
- rispettava gli orari di lavoro come tutti gli altri operai.
Ritenendo pertanto appurata la sussistenza degli elementi comprovanti il nesso di subordinazione del proprio rapporto di lavoro, ha dedotto l'assenza di alcuna commistione tra le attività inerenti al proprio ruolo di socia-lavoratrice subordinata e le attività proprie dell'RE IC.
3 Con il terzo ed il quarto motivo di censura, ha lamentato errata valutazione della prova Parte_1
documentale offerta in prima istanza ed omessa valutazione delle richieste istruttorie da parte del primo giudicante, nonché difetto dell'onere probatorio gravante sull'Istituto in ordine alla validità del rapporto di lavoro subordinato 2015-2018. Ha concluso reiterando le medesime istanze formulate in primo grado, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ex artt. 431
c.p.c. e 283 c.p.c., con vittoria delle spese di lite del doppio grado. Ha formulato richieste istruttorie.
e costituitisi con memoria del 12/03/2025, hanno riproposto le difese svolte nel CP_1 Controparte_2 giudizio di primo grado, concludendo per la conferma della sentenza gravata e rigetto dell'appello.
Accolta l'istanza di sospensiva con ordinanza del 25/08/2022, la causa è stata decisa come da dispositivo all'udienza del 26/03/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello denuncia la nullità/illegittimità dell'avviso di Parte_1
CP_ addebito opposto per violazione dell'art 24 dlgs 46/99, per avere l' emesso l'avviso di addebito in parola in pendenza di giudizio relativo al prodromico verbale di accertamento (n. 4100000420680 del 27/07/2014).
Sul punto deve tuttavia rilevarsi che il giudizio di impugnazione dell'anzidetto verbale di accertamento (pendente al momento del deposito del ricorso in Tribunale) è stato poi definito con la sentenza n. 3616/2020 del 18/12/2020 (R.G. 1623/2015) –confermata in appello con sentenza
239/2023 – che ha rigettato il ricorso proposto dalla società agricola IN e da una socia (diversa
CP_ dall'odierna appellante) così confermando le circostanze di fatto ivi accertate dagli ispettori
Deve altresì aggiungersi che con sentenza n 3219/18 (passata in giudicato) il Tribunale di Lecce rigettava il ricorso proposto dall'odierna appellante che, sul presupposto del medesimo verbale di accertamento, chiedeva l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con CP_ la soc agrc. IN per gli anni 2012/2013, invece disconosciuto da
Tuttavia l'arco temporale oggetto di quell'accertamento ispettivo riguarda il biennio 2012/2013, CP_ laddove nel caso in esame i contributi da lavoro autonomo richiesti da attengono all'anno 2018.
Pertanto è infondata l'eccezione di nullità/inammissibilità ex art 24 dlgs 46/99, stante il diverso arco temporale (e dunque i diversi fatti) che ha interessato i due giudizi.
Con gli ulteriori motivi l'appellante si duole in sintesi della insussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione IAP, lamentando l'omessa valutazione degli elementi istruttori, anche documentali, prodotti in primo grado.
Tali motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati e vanno accolti.
4 Giova effettuare una breve ricostruzione dei fatti di causa da cui è emerso che: - Parte_1
è stata assunta dalla (di cui era socia al 50%) negli anni 2012 e 2013 con mansioni Controparte_5
impiegatizie; - l'Istituto, a seguito di accesso ispettivo culminato nel verbale di accertamento n.
4100000420680 del 27/07/2014, ha poi disconosciuto tale periodo lavorativo con conseguente iscrizione d'ufficio della stessa nella Gestione Commercianti e con conseguente richiesta di IAP;
- successivamente, nel 2015, la ricorrente è stata nuovamente riassunta dalla medesima società agricola con mansione di operaia agricola (mutatio di natura sostanziale nella tipologia del rapporto di lavoro);
- ciononostante, se pur tale ultimo rapporto di lavoro non sia mai stato contestato, l' ha richiesto CP_1 con l'impugnato contributi I.A.P. per l'anno 2018. Pt_2
CP_ Ciò premesso, si osserva che la pretesa creditoria azionata dall' con l'avviso di addebito impugnato trae origine dal verbale di accertamento n. 4100000420680 del 22/07/2014 mediante il
CP_ quale l' aveva disconosciuto il precedente rapporto di lavoro impiegatizio, inerente al periodo
2012/2013, stipulato tra l'odierna appellante e la società IN S.r.l.. Parte_1
Diversamente, con l'avviso di addebito oggetto di causa, l'Istituto ha richiesto a contributi Parte_1
IAP pari ad € 3.291,90 per l'annualità 2018, anno nel quale però l'odierna appellante risultava regolarmente assunta mediante instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato (successivo all'accertamento), peraltro totalmente differente dal precedente (relativo agli anni 2012/2013) CP_ disconosciuto da in quanto di tipologia operaia e non più impiegatizia.
Il giudice di prime cure, in effetti, non ha considerato che il rapporto di lavoro 2015/2018 è all'evidenza sorto dopo l'emissione del verbale di accertamento del 22/07/2014 e quindi, non può rientrare nei fatti oggetto di risultanze ispettive dedotte nello stesso né tanto meno può essere inficiato dagli effetti pregiudizievoli da questo scaturiti, né ancora può essere stato oggetto di dichiarazioni rese in fase ispettiva dalla lavoratrice.
In estrema sintesi i fatti accertati in quel verbale ispettivo (relativi al biennio 2012/2013) non possono riverberare i loro effetti anche a distanza di vari anni (anno 2018) ed in presenza di fatti successivi CP_ rimasti incontestati da
Trattasi dunque di due rapporti di lavoro distinti e tra loro privi di continuità, in quanto il primo si è svolto negli anni 2012 / 2013 e quello successivo è iniziato nel marzo del 2015 e si è poi concluso nel dicembre del 2018.
Giova a tal proposito sottolineare che il rapporto di lavoro 2015/2018 non è mai stato disconosciuto dall'Istituto ed è all'evidenza sorto dopo l'emissione del verbale di accertamento del 22/7/2014, pertanto non può rientrare nei fatti oggetto di risultanze ispettive dedotte nello stesso.
5 CP_ Ed invero, pur onerato della prova ex art 2697 c.c., l' non ha contestato il rapporto di lavoro
2015/2018 instaurato tra e la società agricola, non avendo espletato alcuna attività di Parte_1
indagine circa la validità dello stesso.
Pertanto, non può considerarsi legittima la pretesa dell' al pagamento dei contributi IAP per CP_3
CP_ l'annualità 2018, considerato che i presupposti di fatto su cui fonda l'avviso di addebito oggetto di causa attiene esclusivamente all'attività ispettiva inerente il precedente periodo 2012/2013 riguardante fatti storici poi mutati a seguito, si ripete, di un diverso e successivo rapporto di lavoro
CP_ mai contestato da per il quale quindi, non è mai stata disposta nessuna attività di indagine. CP_ Pertanto non avendo adempiuto, ex art 2697 cc, all'onere probatorio su di lui incombente va accolta la domanda proposta da con il ricorso depositato il 27.2.2020. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 22/07/2022 da nei confronti di e avverso la sentenza del Parte_1 CP_1 Controparte_2
01/03/2022 n. 648/2022 del Tribunale di Lecce, così provvede: CP_ Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara non dovuto l'importo richiesto da con l'avviso di addebito opposto n. 35920190005902404000.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Stefano Potenza.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 26/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Dott. Gennaro Lombardi
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