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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/07/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 255/2023 (vi è riunita la n.383/2023)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 26 aprile 2023, da
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 come da procura allegata telematicamente al ricorso in appello dagli avv.ti
Riccardo Vallini Vaccari (pec: , Email_1
Nicolò Maria Vallini Vaccari (pec: e Carlotta Email_2
Frassoni , Email_3
appellante contro
(p.i. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore rappresentata e difesa giusta procura alle liti allegata alla memoria di costituzione in appello dall'avv. Marco Pedrett (pec: Email_4
), appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 419/2022 d.d.
03.01.2023, non notificata.-
In punto: mansioni superiori, differenze retributive e risarcimento del danno.-
CONCLUSIONI
Parte_1
“In via principale: in accoglimento del presente appello, riformare in toto la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere il ricorso di prime cure, relativamente alle domande ivi formulate;
in ogni caso: con vittoria di compensi e spese di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Controparte_1
“Nel merito: Confermare la statuizione del Giudice del Lavoro del Tribunale di Verona n.
419/2022 pubblicata in data 3.1.2023, con ripulsa di tutte le domande e dell'appello ex adverso svolto. In ogni caso: Con vittoria di spese, compenso e rimborso forfettario di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Dallo storico degli atti di primo grado emerge la seguente contrapposta ricostruzione dei fatti.
Parte ricorrente riferiva di:
1) aver operato alle dipendenze della convenuta nel periodo compreso tra il
01.11.2012 e il 31.07.2013, in assenza di formale regolarizzazione;
2) aver osservato, nel corso dell'intero rapporto di lavoro, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato, dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 22,00 con mansioni di magazziniere e nelle ore notturne con mansioni di custode;
3) non aver mai usufruito di ferie e permessi;
4) essere, pertanto, creditore della somma pari a € 170.391,24 a titolo di differenze retributive ed € 57.097,00 a titolo di contributi, in relazione al lavoro svolto da novembre 2012 a ottobre 2018.
Parte convenuta replicava nei seguenti termini:
1) prima della formale assunzione - avvenuta in data 1° agosto 2013 – il lavoratore non aveva svolta alcuna attività lavorativa;
2 2) nel corso dell'intero rapporto di lavoro non erano state espletate ore di lavoro straordinario;
che non aveva svolto mansioni superiori o comunque riconducibili al quinto livello;
3) il lavoratore aveva regolarmente fruito dei permessi;
4) egli non aveva svolto attività di custodia e guardiania, avendo pernottato nella foresteria della sede aziendale - messa a sua disposizione per carenza di una alternativa soluzione abitativa - per brevi periodi.
Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro Tribunale di Verona, istruita la causa per testi, rigettava le domande formulate in ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 6699,00 (oltre accessori).
A sostegno della propria decisione osservava che l'istruzione testimoniale e i documenti prodotti smentivano le allegazioni di parte ricorrente.
Con riferimento all'attività di magazziniere evidenziava come “i testimoni sentiti, invece, hanno entrambi riferito che l'orario era normalmente di otto ore e che, soprattutto, il magazzino era aperto soltanto otto ore al giorno.; particolarmente attendibile sul punto è la deposizione del sig. della cui ST equidistanza rispetto alle ragioni del datore di lavoro non pare potersi dubitare, essendo stato licenziato ed avendo incardinato un contenzioso conclusosi con una conciliazione giudiziale.; tale testimone ha dichiarato che il magazzino era aperto circa 8 ore al giorno ed ha rammentato in merito agli orari che ai dipendenti era consentita una certa flessibilità: “da un lato il non stava a guardare se Per_1 arrivavamo mezzora in ritardo, purché avvertissimo, dall'altro non ci tiravamo indietro se c'era da fare oltre l'orario di chiusura. Non c'era la timbratura c'era il buon senso”.
Anche il testimone ha in punto di orario di lavoro riferito che: l'orario era Tes_2 uguale per tutti ed era il seguente: 8.30-12.30 14- 18…non lavoravamo di sabato.”
In merito alle ferie e permessi rilevava che “non risulta allegata con la dovuta precisione la mancata fruizione di permessi e di ferie;
sul punto oltre ad essere carente l'allegazione del ricorrente, risultano documentate ed ammesse le sue partenze (cfr., doc. 7 fasc. convenuta e interrogatorio libero del ricorrente)”.
In merito al riconoscimento del livello superiore considerava come “non è chiaro a quale titolo il ricorrente avrebbe avuto diritto al riconoscimento del livello superiore, in ricorso non è svolto alcun ragionamento sul punto, teso ad argomentare che le
3 mansioni svolte sarebbero riferibili alla declaratorie superiore e non a quella realmente assegnata;
risulta comunque dall'istruzione testimoniale che lo stesso svolgeva mansioni assolutamente semplici, senza l'ausilio di alcuno strumento tecnologico o digitale;
sempre il testimone sul punto ha ST dichiarato: stava con noi e faceva il magazziniere quindi: scarico carico merce, Per_2 preparazione ed imballo della merce, ma non aveva a che fare con le registrazioni e con
i computer: si limitava a maneggiare ed a portarci bolle DDT e documenti vari ed a controllare la corrispondenza tra la merce e la distinta: il classico lavoro di magazziniere”;
è poi emerso che per alcuni periodi il ricorrente abbia fruito di un alloggio presso
l'azienda, fatto questo confermato dallo stesso legale rappresentante della società convenuta durante il suo interrogatorio libero (cfr., ud. 21.3.2022); ma, non risulta, che la fruizione di un alloggio, a titolo oneroso, fosse funzionale allo svolgimento dell'attività aziendale;
i testimoni hanno concordemente dichiarato che le sue mansioni erano quelle di magazziniere ed il magazzino era aperto durante l'arco di tempo giornaliero di 8 ore;
dunque, non emergono elementi per ritenere che il ricorrente svolgesse attività di lavoro ulteriore per il fatto di aver dimorato, tra l'altro per limitati periodi di tempo, in unità immobiliari attigue alla sede aziendale.
Con riferimento alla mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro ab initio dava atto che un tanto “non risulta inoltre, ed è smentito dai documenti prodotti da parte resistente, già richiamati, che il ricorrente abbia lavorato senza alcuna regolarizzazione in tempi antecedenti alla sua formale assunzione”.
Concludeva sottolineando che “in sintesi, la fondamentale doglianza del ricorrente incentrata sull'aver svolto un orario di lavoro fino alle 22 e anche nel corso delle ore notturne, con l'ulteriore mansione di custode, non risulta aver avuto alcun riscontro nella fase istruttoria del processo. Neppure è stata provata l'assenza di regolarizzazione, né lo svolgimento di mansioni superiori.
2. Impugna la sentenza svolgendo tre (3) motivi di Parte_1 appello.
In via istruttoria insiste per l'ammissione del capitolo di prova n. 10 di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c. e per l'escussione dei testimoni e Testimone_3
ST
4 2.1. Con il primo motivo rileva l'erroneità della sentenza per mancata ammissione del capitolo di prova n. 10 del ricorso introduttivo, per violazione dell'art. 244 c.p.c.
e conseguente carenza istruttoria.
Evidenzia, in particolare, che il giudice di prime cure, all'udienza del 13.09.2021, aveva ammesso i soli capitoli di prova n. 2 e 9 attorei, ritenendo il capitolo n. 10 non ammissibile in quanto generico e contraddittorio.
Con particolare riferimento alla mancata ammissione del capitolo 10 rileva che lo stesso enuncia ed individua correttamente gli elementi di fatto richiesti al testimone nonché la perfetta compatibilità del capitolo 10 rispetto ai capitoli ammessi evidenziando, altresì, che il giudice di prime cure non ha fornito alcuna motivazione, con conseguente illegittimità dell'impugnata sentenza.
2.2. Con il secondo motivo di appello deduce l'inattendibilità della deposizione testimoniale del e la mancata escussione del testimone ST
. Testimone_3
Rileva, in particolare, che il testimone ha rilasciato le ST dichiarazioni verbalizzate dopo aver raggiunto un accordo con il Parte_2
(n.d.r. legale rappresentante della convenuta) con la conseguenza che non è dato sapere se fosse realmente equidistante dalle parti e che il per la maggior Tes_3 parte dei periodi di tempo oggetto di giudizio lavorava a stretto contatto con il datore di lavoro.
Rimarca, altresì, che il durante la deposizione resa in giudizio ST ha rappresentato che il ricorrente dormiva presso le sedi della società, confermando così un elemento fattuale importantissimo e, cioè, il fatto che egli passava la notte in azienda.
2.3. Con particolare riferimento alla mancata assunzione del teste Testimone_3 indica che lo stesso per molto tempo ha lavorato in azienda, rivestendo in realtà un ruolo “dirigenziale” e lavorando a stretto contatto con il Parte_2 laddove, era stato proprio il che aveva in prima persona acquistato un Tes_3 divano-letto per il ricorrente, che altrimenti era costretto a dormire su una vecchia branda.
Sul punto, evidenzia che il doc. 4 avversario (contratto di procacciatore d'affari del per il solo anno 2015) è privo di sottoscrizione e, quindi, in Testimone_3
5 alcun modo può essere utilizzato al fine di escludere la prova o limitarne l'efficacia od il contenuto.
2.4. Con il terzo motivo di appello rileva la violazione e falsa applicazione degli artt.
2094, 2099 c.c. e 36 Cost., la mancata valutazione del CCNL applicabile alle mansioni effettivamente svolte e la violazione dell'art. 116 c.p.c.
Rileva, in particolare, che la deposizione del teste evidenzia ST
l'errato inquadramento del lavoratore e la conseguente debenza delle differenze retributive.
3. Radicatosi il contraddittorio difende la sentenza chiedendone Controparte_1
l'integrale conferma.
3.1. Sul primo e sul secondo motivo di appello eccepisce, in via preliminare, che le istanze istruttorie non reiterate in modo specifico prima delle precisazioni delle conclusioni devono ritenersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello.
Con particolare riferimento al primo motivo di appello, rileva l'inammissibilità del capitolo 10 per l'assoluta genericità e per contenuto valutativo.
Evidenzia, altresì, che tutti i testimoni escussi hanno confermato che le mansioni svolte dal ricorrente erano conformi all'inquadramento di cui al contratto di assunzione e che il magazzino chiudeva alle ore 18.00.
3.2. Sul secondo motivo rileva che - come si evince dal documento allegato Tes_3 sub 4 - ha svolto mansioni di procacciatore di affari esterno all'azienda e che risulta sfornita di prova alcuna la dedotta vicinanza del teste ST alla convenuta.
3.3. Sul terzo motivo di appello deduce la mancanza assoluta di allegazione rilevando, altresì, che solo in appello il ricorrente deduce e richiede l'inquadramento nel quarto livello del Ccnl di settore.
Con particolare alla presunta attività di custode riferisce che la convenuta ha sempre demandato il controllo a sistemi di vigilanza privata
3.4. La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo all'udienza del 22 maggio
2025, previa riunione - ai sensi dell'art. 273 c.p.c. - del fascicolo avente r.g. n.
383/2023 al presente, trattandosi di appelli svolti dalla medesima parte contro la stessa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 4. L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, essendo corretta la ricostruzione normativa e fattuale della vicenda effettuata dal giudice di prime cure.
5. Il primo e il secondo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione e per evidente comunanza di censure e sono nel complesso infondati.
5.1. In via preliminare, deve essere superata la questione di inammissibilità prospettata dall'appellato con riguardo alle deduzioni istruttorie (cfr. Cass. n.
25652/2017, Cass. n. 4717/2014 “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la parte, la cui prova non sia stata ammessa nel giudizio di primo grado, deve dolersi di tale mancata ammissione attraverso un apposito motivo di gravame, senza che possa attribuirsi significato di rinuncia o di acquiescenza al fatto di non avere ripetuto
l'istanza di ammissione nelle conclusioni di primo grado, in quanto non essendo previste, in detto rito, udienze di mero rinvio o di precisazione delle conclusioni, ogni udienza è destinata alla decisione e, pertanto, qualora le parti abbiano tempestivamente articolati mezzi di prova nei rispettivi atti introduttivi, il giudice non può desumere l'abbandono delle istanze istruttorie dalla mancanza di un'ulteriore richiesta di ammissione nelle udienze successive alla prima”) non deve essere assunta la prova testimoniale. Con riferimento alla prova testimoniale la richiesta di provare per testimoni un fatto esige, non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio.
La giurisprudenza, con orientamento unanime e costante, ha stabilito che “la deduzione della prova per testi non può avvenire in modo generico ed impreciso, ma deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di adeguata difesa (Cass. n. 1938/87; Cass. 20682/05)”
(Cass. 9547/09).
Orbene, i capitoli devono essere quindi adeguatamente circostanziati e devono vertere su fatti obiettivi e specifici, non su mere valutazioni, apprezzamenti soggettivi o qualificazioni giuridiche.
In merito all'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 244 c.p.c., la giurisprudenza ha stabilito che: “L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 244
7 c.p.c. con riferimento sia alla genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova sia alla indicazione delle persone indicate come testimoni, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice” (Cass. n. 3708/2019)
In merito all'omessa pronuncia con riferimento alla mancata ammissione del capitolo di prova n. 10, è costante nella giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis sentenza della seconda sezione in data 20 febbraio 2020 n. 4451)
l'affermazione del principio secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo.
5.2. Il capito di prova ha il seguente contenuto: “vero che durante tutto l'arco temporale summenzionato il sig. dopo aver terminato la prestazione lavorativa, è Parte_1 stato impiegato, anche, come custode notturno, costretto a dormire in condizioni precarie (su un divano-letto) all'interno dei locali dell'azienda, svolgendo, di fatto, mansioni ulteriori che non sono mai state riconosciute né retribuite. In altri termini, dopo la conclusione dell'attività lavorativa, che normalmente coincideva con le ore
22:00 della giornata, all'odierno ricorrente, sebbene disponesse di una propria regolare residenza (doc. 7) veniva ordinato – da parte del datore di lavoro – di rimanere in azienda, con il precipuo computo di sorvegliare durante le ore notturne le attrezzature ed i beni presenti all'interno della stessa al fine di prevenire danneggiamenti e/o furti”.
5.3. Tanto premesso in termini generali, venendo al caso di specie, la Corte Collegio rileva l'assoluta genericità e valutatività nelle deduzioni del capitolo di prova 10, non articolata su fatti storici precisi e ben determinati ed implicanti valutazioni nonché l'assoluta mancanza degli elementi essenziali di tempo, luogo e di svolgimento delle circostanze di fatto donde la loro inammissibilità ed irrilevanza.
In particolare, dalla disamina del capitolo di prova n. 10 si osserva che non è stato fissato temporalmente l'episodio sul quale dovevano riferire i testi né il luogo in cui la circostanza si sarebbe verificata (nella sede di Caselle di Sommacampagna
o, piuttosto nella sede di Verona), le mansioni di fatto espletate e le modalità di esecuzione.
Non appare superfluo soggiungere che i capitoli di prova orale desumibili dalle allegazioni del ricorso di primo grado risultano in ogni caso, in una prospettiva più
8 ampia, comunque irrilevanti al fine del decidere in quanto inidonei a fornire una prova apprezzabile degli elementi costitutivi delle domande attoree, come nella sostanza rilevato dal primo giudice.
5.4. Quanto alla prova con il teste è da dire che non può che essere Testimone_3 considerata irrilevante ai fini del decidere, di guisa che anche sotto detto profilo va confermata l'impugnata sentenza.
5.5. In particolare, giova rilevare che il teste non avrebbe potuto riferire su fatti rilevanti, non essendo presente in azienda negli orari contestati. In particolare, avrebbe potuto solo confermare l'ospitalità del lavoratore nella foresteria aziendale, fatto non contestato e riconosciuto dal legale rappresentante all'udienza del 21.03.2022, ma irrilevante ai fini della prova dello svolgimento di mansioni di custode notturno.
5.6. In merito al teste sulla cui presunta inattendibilità parte ST appellante non ha indicato circostanza alcuna, il Collegio evidenzia che la richiesta di nuova escussione è infondata e priva di base giuridica.
In particolare, tutti i dipendenti, incluso il abbandonavano il ST luogo di lavoro alle ore 18:00, rendendo, di fatto, irrilevante ogni testimonianza su presunte attività notturne.
5.7. Non vi è stata, da ultimo violazione di omessa pronuncia, con riferimento alla mancata ammissione del capitolo di prova n. 10, laddove l'impugnata sentenza fornisce una spiegazione logica e adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, non essendo necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi.
6. Il terzo motivo di appello non merita miglior sorte.
6.1. In merito all'applicabilità del riconoscimento della qualifica superiore la Corte di legittimità, con ordinanza n. 9414/2018 ha stabilito i criteri per determinare se vi siano o meno i presupposti ai fini del riconoscimento della qualifica superiore, affermando che “il riconoscimento di un inquadramento superiore a favore di un lavoratore subordinato diventa stabile soltanto laddove il giudice nell'accertamento della diversa qualifica abbia seguito, nel relativo procedimento logico-giuridico, il c.d. “criterio trifasico”.
9 Secondo i Giudici di legittimità, nel caso di riconoscimento della qualifica superiore
è necessario sviluppare un ragionamento che si articola in tre fasi successive, consistenti: 1) nell'accertamento in fatto delle attività lavorative svolte in concreto;
2) nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
3) nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
Allegazioni del tutto carenti nel ricorso ex art. 414 c.p.c. laddove il vaglio giudiziale richiesto postula, dunque, l'adempimento da parte del ricorrente dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto vantato mediante la descrizione puntuale delle mansioni disimpegnate, indicando altresì quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta nel contratto e individuando precisamente le declaratorie contrattuali corrispondenti alla qualifica oggetto di pretesa.
In altri termini tale onere probatorio si traduce nell'esplicita menzione dei profili caratterizzanti le mansioni della qualifica pretesa, ponendoli in comparazione con quelli concernenti le mansioni che egli sostiene di aver concretamente svolto.
Un tanto afferisce ai generali principi in tema di circolarità fra oneri di allegazioni e di prova che gravano sulla parte ricorrente (cfr. Cass. S.U. n. 11353/2003), rendendo palese come la mancata allegazione della definizione contrattuale relativa alla qualifica di appartenenza, determini un saltum che, riflettendosi sul piano probatorio, non consente di pervenire all'accoglimento della domanda (cfr.
Cass. n. 2143/2108, Cass. n. 8552/2018).
Nella fattispecie concreta, come correttamente ritenuto dal primo giudice, tale onere non è stato adeguatamente assolto stante l'assoluta carenza allegatoria laddove parte ricorrente ha omesso di rispettare il classico procedimento trifasico riguardante la deduzione dello svolgimento di mansioni superiori.
Nel ricorso di primo grado, in particolare, non è mai stata dedotta né provata la mansione di fatto espletata nonché l'assegnazione a mansioni superiori;
non vi è stata alcuna individuazione delle qualifiche previste dal CCNL di settore né alcuna deduzione e comparazione fra declaratorie per mansioni superiori laddove il CCNL nemmeno è stato prodotto
10 6.2. In relazione al lavoro straordinario e notturno (svolte nello svolgimento delle mansioni di custode) le deduzioni di parte attorea sono del tutto generiche in difetto di allegazione ed incompatibili con le dichiarazioni del ricorrente che, all'udienza del 11.02.2021, in sede di interrogatorio libero ha dichiarato di aver operato alle dipendenze della convenuta “24 ore al giorno” laddove il ricorrente nel ricorso ex art. 414 c.p.c. nemmeno deduce l'orario di lavoro contrattualmente previsto.
Peraltro, come si evince dalla documentazione in atti, la custodia notturna era affidata a sistemi di sicurezza esterni.
L'istruttoria espletata ha confermato il mancato espletamento di lavoro straordinario e notturno, che il magazzino chiudeva alle ore 18.00 e che le mansioni svolte erano esclusivamente quelle di magazziniere, senza uso di strumenti tecnologici o digitali.
6.3. Anche l'istruttoria orale ha confermato il contenuto delle difese datoriali.
In particolare, con riferimento alle mansioni svolte il teste ha ST riferito: “il ricorrente faceva il magazziniere quindi: scarico – carico merce, preparazione ed imballo della merce, ma non aveva a che fare con le registrazioni e con i computer;
si limitava a maneggiare ed a portarci bolle DDT e documenti vari ed
a controllare la corrispondenza tra la merce e la distinta: il classico lavoro di magazziniere”.
In merito all'orario di lavoro ha confermato che: “se non ricordo male il magazzino era aperto dalle 8,30 alle 13, poi andavamo in pausa pranzo e poi ricominciavamo intorno alle 14 fino alle 18. Se non ricordo male il magazzino era aperto circa 8 ore”.
Tali dichiarazioni non sono state contraddette dal teste , il quale ha Tes_2 confermato che: “il sig. era addetto al magazzino e quindi si occupava di Per_2 ricezione merce, del controllo della merce stessa, dello carico-scarico. Non lavoravamo di sabato……..l'orario era uguale per tutti ed era il seguente: 8,30 – 12,30
14 – 18”.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri di cui alle tabelle del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, nell'importo prossimo ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della causa (scaglione da €
52.000,01 ed € 260.000,00) senza fase istruttoria, in ragione della ripetitività
11 degli atti defensionali e della semplicità della decisione, nella misura indicata nel dispositivo.
8. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di giudizio del grado, liquidate in € 4.236,00 per compensi oltre rimborso forfetario, spese generali ex lege, IVA e CPA;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 22.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
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