Articolo 2 della Legge 5 novembre 1962, n. 1596
Articolo 1Articolo 3
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13 dicembre 1962
Art. 2.
L'Ordine Mauriziano ha personalita' giuridica di diritto pubblico, e' posto sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica e la vigilanza del Ministro per l'interno.
L'Ordine ha sede in Torino.
Entrata in vigore il 13 dicembre 1962
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