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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 3275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3275 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3275/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANI EL, Presidente
PANARIELLO CIRO, OR
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17906/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024008SC0000013990001 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024008SC0000013990001 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2514/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione n. 2024/008/SC/000001399/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate – DP II Napoli, relativo all'imposta di registro, ipotecaria e catastale scaturita dalla sentenza civile Num_1 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 29 marzo 2024.
Con detto atto l'Ufficio richiedeva il pagamento complessivo di euro 45.470,75, così determinato:
-imposta di registro euro 45.162,00;
-imposta ipotecaria euro 50,00;
-imposta catastale euro 250,00;
-spese di notifica euro 8,75.
Il ricorrente deduceva, in sintesi:
1. la nullità dell'avviso per difetto di motivazione;
2. l'erronea quantificazione dell'imposta di registro, assumendo che la tassazione avrebbe dovuto riguardare esclusivamente il conguaglio disposto in sentenza e non l'intero compendio (relictum + donatum);
3. l'erronea applicazione dell'aliquota del 9% sul conguaglio.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Sulla dedotta carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione la censura non è fondata. L'avviso di liquidazione impugnato indica chiaramente gli estremi della sentenza sottoposta a registrazione (numero, data e autorità giudiziaria), nonché i criteri seguiti per la determinazione della base imponibile e delle imposte liquidate.
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, in materia di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione è assolto con la semplice indicazione degli estremi dell'atto giudiziario da registrare, non essendo necessaria l'allegazione della sentenza, purché questa sia agevolmente individuabile dal contribuente.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di avere piena conoscenza del contenuto della sentenza, avendo articolato censure puntuali sul quantum dell'imposta, sicché non risulta in alcun modo leso il diritto di difesa.
Relativamente alla base imponibile dell'imposta di registro la doglianza relativa all'asserita tassazione indebita del donatum è infondata.
La sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1399/2024 è resa all'esito di un giudizio di divisione ereditaria e, nel rideterminare i rapporti patrimoniali tra i coeredi, ha accertato il valore complessivo della massa ereditaria, determinata dalla sommatoria del relictum e del donatum, ai fini della collazione.
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, gli atti dell'autorità giudiziaria recanti attribuzioni patrimoniali sono soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale, assumendo come base imponibile il valore complessivo dei beni oggetto di accertamento.
Nel caso di specie, la Corte di Appello ha determinato il valore del compendio ereditario complessivo in euro 3.000.771,90, valore che costituisce il corretto parametro di riferimento per la liquidazione dell'imposta di registro, come correttamente operato dall'Ufficio.
Non rileva, ai fini fiscali, che parte dei beni fosse già entrata nel patrimonio del ricorrente per effetto di precedenti atti di donazione o vendita, poiché la sentenza produce comunque un effetto accertativo e attributivo rilevante ai sensi dell'art. 8 citato.
Parimenti infondata è la censura sulla tassazione del conguaglio relativa all'applicazione dell'aliquota del
9%. Ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. n. 131/1986, la divisione con assegnazione di beni o attribuzioni eccedenti la quota di diritto è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente, con conseguente applicazione dell'imposta proporzionale propria dei trasferimenti immobiliari.
Il conguaglio disposto in sentenza, pari ad euro 189.434,31, costituisce pertanto un'attribuzione patrimoniale autonoma, correttamente assoggettata all'imposta di registro con aliquota del 9%.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di giudizio, in considerazione della complessità della controversia e della natura delle questioni trattate, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra la parti.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANI EL, Presidente
PANARIELLO CIRO, OR
PICARDI ALBERTO MARIA, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17906/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024008SC0000013990001 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024008SC0000013990001 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2514/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di liquidazione n. 2024/008/SC/000001399/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate – DP II Napoli, relativo all'imposta di registro, ipotecaria e catastale scaturita dalla sentenza civile Num_1 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 29 marzo 2024.
Con detto atto l'Ufficio richiedeva il pagamento complessivo di euro 45.470,75, così determinato:
-imposta di registro euro 45.162,00;
-imposta ipotecaria euro 50,00;
-imposta catastale euro 250,00;
-spese di notifica euro 8,75.
Il ricorrente deduceva, in sintesi:
1. la nullità dell'avviso per difetto di motivazione;
2. l'erronea quantificazione dell'imposta di registro, assumendo che la tassazione avrebbe dovuto riguardare esclusivamente il conguaglio disposto in sentenza e non l'intero compendio (relictum + donatum);
3. l'erronea applicazione dell'aliquota del 9% sul conguaglio.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Sulla dedotta carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione la censura non è fondata. L'avviso di liquidazione impugnato indica chiaramente gli estremi della sentenza sottoposta a registrazione (numero, data e autorità giudiziaria), nonché i criteri seguiti per la determinazione della base imponibile e delle imposte liquidate.
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, in materia di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione è assolto con la semplice indicazione degli estremi dell'atto giudiziario da registrare, non essendo necessaria l'allegazione della sentenza, purché questa sia agevolmente individuabile dal contribuente.
Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di avere piena conoscenza del contenuto della sentenza, avendo articolato censure puntuali sul quantum dell'imposta, sicché non risulta in alcun modo leso il diritto di difesa.
Relativamente alla base imponibile dell'imposta di registro la doglianza relativa all'asserita tassazione indebita del donatum è infondata.
La sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1399/2024 è resa all'esito di un giudizio di divisione ereditaria e, nel rideterminare i rapporti patrimoniali tra i coeredi, ha accertato il valore complessivo della massa ereditaria, determinata dalla sommatoria del relictum e del donatum, ai fini della collazione.
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, gli atti dell'autorità giudiziaria recanti attribuzioni patrimoniali sono soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale, assumendo come base imponibile il valore complessivo dei beni oggetto di accertamento.
Nel caso di specie, la Corte di Appello ha determinato il valore del compendio ereditario complessivo in euro 3.000.771,90, valore che costituisce il corretto parametro di riferimento per la liquidazione dell'imposta di registro, come correttamente operato dall'Ufficio.
Non rileva, ai fini fiscali, che parte dei beni fosse già entrata nel patrimonio del ricorrente per effetto di precedenti atti di donazione o vendita, poiché la sentenza produce comunque un effetto accertativo e attributivo rilevante ai sensi dell'art. 8 citato.
Parimenti infondata è la censura sulla tassazione del conguaglio relativa all'applicazione dell'aliquota del
9%. Ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. n. 131/1986, la divisione con assegnazione di beni o attribuzioni eccedenti la quota di diritto è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente, con conseguente applicazione dell'imposta proporzionale propria dei trasferimenti immobiliari.
Il conguaglio disposto in sentenza, pari ad euro 189.434,31, costituisce pertanto un'attribuzione patrimoniale autonoma, correttamente assoggettata all'imposta di registro con aliquota del 9%.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di giudizio, in considerazione della complessità della controversia e della natura delle questioni trattate, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra la parti.