Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 3275
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'avviso per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di liquidazione fosse sufficientemente motivato, indicando gli estremi della sentenza e i criteri di calcolo, e che il diritto di difesa del contribuente non fosse leso dato che aveva articolato censure puntuali.

  • Rigettato
    Erronea quantificazione dell'imposta di registro

    La Corte ha confermato la correttezza della base imponibile, basata sul valore complessivo della massa ereditaria accertato dalla sentenza della Corte di Appello, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, poiché la sentenza produce un effetto accertativo e attributivo rilevante ai fini fiscali.

  • Rigettato
    Erronea applicazione dell'aliquota del 9% sul conguaglio

    La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aliquota del 9% sul conguaglio, in quanto considerato un'attribuzione patrimoniale autonoma assimilabile a una vendita ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. n. 131/1986.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 3275
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3275
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo