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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/09/2025, n. 4250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4250 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. 9915/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9915/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 22.11.2022 e vertente tra
, Parte_1
, Parte_2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Benzoni del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale in Venezia-Mestre, via Mestrina 85/6;
-attori- contro
; Controparte_1
-convenuto contumace- e in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberta Viero del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia Mestre, Riviera Magellano 5;
-convenuta costituita- avente ad oggetto: lesione personale;
conclusioni: come da verbale d.d. 27.03.2025; per i seguenti motivi della decisione in FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, e il suo compagno , Parte_1 Parte_2 rispettivamente sorella convivente e “cognato di fatto” di -deceduto all'età di soli 17 Persona_1 anni a seguito di un incidente stradale avvenuto l'1.12.2020 alle ore 21.43 circa a Martellago all'intersezione tra via Selvanese e via Dosa per ritenuta colpa esclusiva di , Controparte_1 proprietario e conducente del veicolo Opel KA (tg. FH982VL) assicurato con Controparte_2 polizza n. F5324320102, il quale, nel tentativo di svoltare a sinistra, andò ad invadere la corsia di marcia nella quale stava provenendo in sella al proprio motociclo il , tagliandogli improvvisamente la Pt_1 strada e provocando un fatale urto frontale (così come ricostruito dal perito del PM)- ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale e la compagnia assicuratrice Controparte_1 Controparte_2 al fine sentirli condannare in solido, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità dello CP_1 nella determinazione del sinistro, al pagamento a loro favore della somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (danno da perdita del rapporto parentale consistente nel totale stravolgimento delle abitudini di vita di entrambi gli attori;
danno biologico in capo alla costituito da uno stato di persistente sofferenza interiore cronicizzatosi in una Pt_1 psicopatologia depressiva -trattata con farmaci- e in una forma di epilessia oltre che nel Papilloma virus;
pagina1 di 10 spese sanitarie sostenute dalla;
spese di assistenza stragiudiziale sostenute dalla ) Pt_1 Pt_1 patiti in conseguenza del sinistro, oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese di lite, al netto della somma pari ad € 78.026 percepita dall'attrice ante causam da parte della Compagnia assicuratrice.
Mentre è rimasto contumace giudizio, con comparsa di risposta si è Controparte_1 costituita in giudizio la compagnia assicuratrice eccependo, in via preliminare, il difetto Controparte_2 di legittimazione attiva in capo a e chiedendo, nel merito, il rigetto della pretesa avanzata Parte_2 dalla in ragione della somma corrisposta ante causam per il danno da perdita del rapporto Pt_1 parentale patito alla luce del concorso colposo della vittima, dell'eccessività delle richieste risarcitorie e dell'inconferenza di alcuni pregiudizi lamentati dalla con il sinistro oggetto di causa e della Pt_1 valutazione di congruità della somma corrisposta agli altri congiunti della vittima espressa dal Giudice penale (essendo stata riconosciuta all'imputato l'attenuante prevista dall'art. 62 comma 1 n. CP_1
6 cp a mente del quale “attenua il reato” la circostanza dell'avere..., “riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso”).
Più in dettaglio, la Compagnia assicuratrice ha sostenuto la sussistenza di un concorso di colpa di nella determinazione del sinistro, per non aver egli regolato opportunamente la Persona_1 propria velocità -asseritamente pari a 98 km/h- nei pressi degli attraversamenti pedonali presenti in loco e dell'intersezione e in orario notturno (tanto più che la motocicletta aveva fari di scarsa intensità), così come prescritto dagli art. 141, comma 3 e art. 145 comma 1 C.d.S. (come peraltro emerso all'esito del procedimento penale promosso a carico dello in cui era stato riconosciuto un concorso CP_1 colposo della vittima).
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. per il deposito delle memorie ivi indicate, il procedimento è stato istruito mediante l'effettuazione di una c.t.u. medico legale (a cura della dott.ssa
) sulla persona della attrice danneggiata, di una c.t.u. dinamico ricostruttiva del sinistro (a Persona_2 cura dell'ing. nonché mediante l'espletamento della prova orale offerta dalle Persona_3 parti in relazione ai capitoli di prova ammessi. Le parti hanno dunque precisato le conclusioni all'udienza cartolare del 27.03.2025 ove la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive.
La causa passa ora in decisione. La dinamica del sinistro e la responsabilità. All'esito dell'attività istruttoria svolta nel corso del giudizio può ritenersi dimostrata la descrizione del sinistro offerta dagli attori ovvero che lo , in data 01.12.2020 alle ore 21:43 CP_1 circa, nell'intersezione sita in Martellago (VE) tra la via Selvanese e via Dosa, effettuò un'improvvisa manovra di svolta a sinistra, invadendo irrimediabilmente la corsia di marcia nella quale stava provenendo in sella al proprio motociclo AS PO (visibile perché dotato di dispositivi di illuminazione omologati, perché la strada era illuminata da lampioni pubblici e perché non vi era impedimento alla sua vista in ragione di alberi), omettendo di concedergli la dovuta precedenza e tagliandogli improvvisamente la strada senza che questi potesse effettuare alcuna manovra per evitare la collisione, nemmeno frenando (non vennero invero rinvenute tracce di frenata sull'asfalto). E' emerso che l'urto tra i veicoli antagonisti fu pressoché frontale, posto che l'auto dello , nel tagliare la CP_1 curva per svoltare a sinistra, aveva un'angolazione quasi dritta con il motociclo del , tanto più Pt_1 che l'urto interessò la parte anteriore di entrambi i mezzi. Invero, il CTU ing. all'esito dell'approfondito accertamento dinamico Persona_3 ricostruttivo, ha così concluso che: “Il sinistro avveniva nel centro abitato di Olmo di Martellago sulla pagina2 di 10 via Selvanese, con limite di velocità 50 km/h. Era notte con illuminazione pubblica presente e funzionante. Mancando indicazioni contrarie, si può presumere che entrambi i veicoli avessero le luci accese. Il motociclo era dotato di dispositivi di illuminazione omologati e, dunque, bisogna presumere che fosse di per sé sufficientemente visibile. Il motociclo, in marcia da Martellago verso Zelarino, percorreva un lungo tratto rettilineo e, raggiunta l'area di intersezione con la laterale destra via Dosa, collideva frontalmente contro l'autovettura che, proveniente da Zelarino, stava svoltando a sinistra nella via Dosa. L'impatto avveniva sulla corsia di pertinenza del motociclo. L'autovettura non si fermava all'altezza della corsia di canalizzazione della via Dosa per dare la precedenza al motociclo, ma anticipava il punto di svolta ed effettuava la manovra senza soluzione di continuità con velocità dell'ordine di 45 km/h, che si deve considerare elevata in rapporto alla specifica manovra oltre che prossima a quella massima consentita su quel tratto di strada. Queste due circostanze fanno pensare che l'automobilista, valutate distanza e velocità del motociclo, avesse deciso di precederlo senza rallentare e avesse anticipato la manovra di svolta in modo da seguire una traiettoria con raggio di curvatura maggiore – una curva più ampia – per evitare di ribaltarsi. Si configura perciò, da parte dell'automobilista, una manovra di svolta quanto mai avventata. Il motociclo marciava a una velocità compresa tra 50 e 100 km/h non meglio precisabile e collideva senza rallentare perché, in ogni caso, la manovra dell'autovettura era così repentina che il motociclista non aveva il tempo di frenare. La velocità del motociclo era dunque in qualche misura superiore al limite imposto ma, essendo incerta, non si può dire se l'eccesso abbia impedito al suo conducente di evitare la collisione. Si può dire però che: in nessun caso il motociclista avrebbe potuto evitare la collisione fermandosi prima del punto d'urto; solo se la velocità del motociclo fosse stata superiore a 75 km/h il conseguente eccesso gli avrebbe impedito di evitare la collisione sfilando dietro all'autovettura. Gli alberi a medio fusto collocati su entrambi i lati del rettilineo percorso dal motociclo in avvicinamento non possono averne ridotto la visibilità in maniera significativa, ma la prospettiva frontale dell'automobilista non era certo quella ottimale per valutare distanza e velocità del motociclo antagonista, soprattutto in quelle condizioni di visibilità”. La ricostruzione del CTU risulta altresì confermata dal rapporto dei Carabinieri intervenuti sul posto (doc. 3 attoreo) seconda cui “gli operanti appuravano che il conducente dell'autovettura Opel modello KA tg FH982VL di proprietà e condotta da proveniva da Zelarino Controparte_1 percorrendo la via Selvanese per poi dirigersi in via Dosa che intersecava con via Selvanese. Lo
, giunto alla predetta intersezione, omettendo di dare la precedenza al motociclo marca HM CP_1
CRM 125 tg DV53008, condotto da il quale proveniva da Olmo di Martellago Persona_1 percorrendo via Olmo con direzione di marcia verso via Selvanese, collideva in modo violento con il motociclo”. Per tale ragione lo fu sanzionato per violazione dell'art. 145, comma secondo e CP_1 decimo, C.d.S., nonché per violazione dell'art. 589 bis c.p..
Ancora, la dinamica, così come sopra descritta, risulta ragionevolmente confermata anche dalla valutazione offerta dal consulente del PM nell'ambito del procedimento penale a carico dello
, secondo il quale: “si può sinteticamente concludere come il sinistro di cui alla presente CP_1 ricostruzione trovi certamente causa tecnica esclusiva del comportamento del conducente indagato
, conducente di una Opel KA il quale marciando lungo la via Selvanese nel Controparte_1 centro abitato di Olmo di Martellago (VE) nel compiere svolta a sinistra verso il ramo sud di Via Dosa non si avvedeva o mal valutava la posizione del motociclo HM CRM condotto da , Persona_1 sopraggiungente da direzione opposta, ometteva di concedergli la dovuta precedenza compiendo la manovra in velocità e secondo una direttrice atta ad anticiparla rispetto la corretta posizione di pagina3 di 10 esecuzione prevista dal C.d.S.. Lo , che ha effettuato la manovra a circa 47 Km/h, così CP_1 violava il comma 2 dell'art. 145 ed il comma 3 dell'art. 154 del C.d.S., violazioni in diretto nesso causale con quanto avvenuto. Per quanto riguarda il comportamento del motociclista è risultato che lo stesso si trovava a marciare a velocità pressoché pari a quella del limite imposto di 50 Km/h, e che non ebbe la possibilità alcuna per porre in essere manovre di emergenza atte a fargli evitare il sinistro”.
Contrariamente a quanto stabilito dal Giudice penale all'esito del giudizio dibattimentale (non opponibile agli odierni attori in quanto non costituiti come parti civili), non sono emersi profili di responsabilità in capo al in ragione, essenzialmente, della velocità della sua marcia. Pt_1
E' vero che, all'esito dell'accertamento condotto, la velocità di marcia del , collocata Pt_1 approssimativamente tra 50 km/h e 100 km/h, è rimasta incerta;
tuttavia, tale incertezza, nella fattispecie, appare irrilevante ai fini della valutazione del nesso di causa materiale tra l'evento dannoso e la condotta colposa dello atteso che, come evidenziato dal CTU, “in nessun caso l'eccesso di CP_1 velocità avrebbe contribuito a causare la collisione impedendo al motociclista di fermarsi prima dell'urto”. Anche a voler astrattamente ritenere che la vittima stesse marciando a velocità superiore a quella consentita occorre rilevare che la circostanza non avrebbe mutato l'esito del sinistro poiché, anche laddove la velocità fosse stata inferiore ai limiti previsti per quel tratto di strada, il sinistro si sarebbe ugualmente verificato: nel momento in cui l'autovettura oltrepassò la striscia di mezzeria distava dal punto d'urto dai 15 ai 26 m e, dunque, era troppo vicina per consentire qualsiasi manovra di riparazione (non a caso non vennero rilevati segni di frenata sull'asfalto). Ne è verosimile che il motociclista, laddove marciante a velocità inferiore a 50 km/h, avrebbe potuto evitare la collisione con un cambio di traiettoria: sterzando a destra -unica soluzione possibile- avrebbe comunque impattato contro l'automobile che proseguiva verso la medesima direzione.
In conclusione, si deve ritenere che lo abbia avuto responsabilità esclusiva nella CP_1 determinazione del sinistro, avendo violato l'art. 145, comma secondo e decimo, del C.d.S., oltre alle comuni norme di prudenza ed attenzione, nonché l'art. 141 C.d.S. sulla mancata padronanza del proprio mezzo e sulla necessità di tenere un'andatura consona allo stato della strada, nonché quanto prescritto dall'art. 143 C.d.S. che impone il divieto di circolare contromano.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha peraltro costantemente ribadito il principio secondo cui è sempre responsabile in via esclusiva chi invade la corsia opposta, non potendosi mai ravvisare concorso di colpa per chi procede nel proprio senso di marcia, anche se a velocità sostenuta (tra tutte ordinanza n. 19115 del 15.09.2020). La liquidazione del danno non patrimoniale a favore dell'attrice . Parte_1
L'attrice ha lamentato che, a causa della condotta illecita dello determinante il CP_1 decesso del fratello all'epoca con lei convivente, avrebbe patito tanto lo sconvolgimento delle proprie abitudini di vita (essenzialmente il danno da perdita del rapporto parentale nella componente relazionale) tanto una grave sofferenza interiore da lutto cronicizzatasi al punto da trasformarsi in psicopatologia -depressione e sindrome per un disturbo da lutto persistente complicato- con effetti invalidanti sulla propria integrità (essenzialmente il danno biologico). A) Il danno da perdita del rapporto parentale. Individuata la responsabilità del sinistro in capo allo , risulta fondata la domanda di CP_1 risarcimento del danno iure proprio formulata dalla per la perdita del rapporto parentale con il Pt_1 fratello convivente. Si è invero affermato in giurisprudenza che il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo a danno non patrimoniale, consistente nella perdita del rapporto parentale, quando pagina4 di 10 colpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare (cfr. Cass., sent. n. 4253 del 16/03/2012). Giova peraltro ricordare che in caso di risarcimento del danno da perdita, o da lesione, del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alla prova presuntiva, e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, ord. n. 11212 del 24.04.2019), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili del danno non patrimoniale in questione (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita). E' in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nono e nipote, Sez. 3, Sentenza n. 21230 del 20/10/2016, Rv. 642944 - 01. V. ancora Sez. 3, Sentenza n. 12146 del 14/06/2016, Rv. 640287 - 01), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita (come, ad es., l'età delle parti del rapporto parentale) che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere. Devono ritenersi, in ogni caso, fermi i principi che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, sì che, ad esempio, nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso e ulteriore rispetto alla sofferenza morale (rigorosamente comprovata) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare;
tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 21060 del 19/10/2016; Sez. 3, Sentenza n. 16992 del 20/08/2015): il pregiudizio da perdita del rapporto parentale va allegato e provato specificamente dal danneggiato ex art. 2697 c.c. (Cass. 20 agosto 2015, n. 16992), non trattandosi di danno in re ipsa. Nel caso di specie, al fine di desumere la gravità ed effettiva entità del danno da perdita del rapporto parentale lamentato dall'attrice, occorre tenere in considerazione, oltre alle presunzioni, tanto pagina5 di 10 le allegazioni sul punto contenute nell'atto introduttivo attinenti esclusivamente al profilo dinamico relazionale, atteso che quello morale soggettivo -il dolore per la perdita del congiunto e del suo riferimento familiare- si è evoluto in una psicopatologia, la cui valutazione a fini liquidatori dovrà essere svolta nell'ambito di valutazione del danno biologico. Per valutare tale danno vanno rilevati i seguenti elementi: i) l'età della vittima al momento del decesso (17 anni), sul presupposto presumibile che, secondo l'id quod plerumque accidit, quanto più sia giovane l'età della vittima tanto più intenso sarà il dolore per la sua perdita, perché quest'ultimo sarebbe stato provato in un futuro remoto (considerata l'età media della popolazione maschile); ii) l'età della sorella (24 anni), sul presupposto che, generalmente, persone più giovani fanno fronte alle emozioni con minor forza rispetto a persone più mature e anziane;
iii) il rapporto di fratellanza con conseguente presumibile soglia elevatissima di dolore, solo parzialmente attenuato dal numero di superstiti (sul presupposto che, generalmente, la vicinanza di altri familiari nei momenti di dolore rappresenta un valido aiuto al superamento del lutto); sul punto va osservato: che i testi escussi hanno confermato che l'attrice conviveva con il fratello in pieno affiatamento e in clima sereno e solidale;
iv) le modalità del decesso, dovuto alla condotta colpevole dello , dalle quali si deve CP_1 presumere un dolore più acuto e frustrante per l'attrice, che ha dovuto assistere ad un decesso repentino e del tutto imprevisto;
v) il rapporto di convivenza degli attori col de cuius, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
Ora, una valutazione complessiva degli elementi suindicati, unitamente all'utilizzo delle tabelle del Tribunale di Roma aggiornate al 2025 (che sono legittimamente adottabili quale parametro di riferimento, sul punto Cassazione civile sez. III, 05/05/2021, n.11719), con valorizzazione dei relativi valori in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, conduce ad una liquidazione del danno non patrimoniale patito dall'attrice nei seguenti termini:
-€ 112.604,7 pari al valore indicato dalle tabelle romane per il rapporto di parentela contraddistinto dalla convivenza con la vittima, dalla presenza di altri familiari conviventi e di altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela diviso per ½ in ragione dell'autonoma valutazione del danno biologico con riguardo alla sfera di sofferenza soggettiva (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie).
B) Il danno biologico. Il Tribunale osserva come dalla CTU medico-legale espletata dalla dott.ssa per la Persona_4 valutazione del lamentato danno psichico in capo alla danneggiata si evince: che la stessa, a seguito del decesso del fratello, ha riportato “Disturbo da lutto persistente complicato”; che ciò ha determinato un danno biologico temporaneo di sei mesi al 50%; che ciò ha altresì determinato un danno biologico permanente pari al 25% in applicazione, quanto alla quantificazione, della linea guida della SIMLA;
che la spese sanitarie sostenute in maniera congrua e pertinente in conseguenza del sinistro erano ammontate complessivamente ad € 3.252,9. Il Tribunale non ritiene di doversi discostare da tali conclusioni peritali, in quanto logicamente e congruamente motivate. Ai fini della liquidazione equitativa, si ritiene di fare applicazione, quale parametro di riferimento, dei criteri di liquidazione di cui alla Tabella Unica Nazionale di cui al D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, essa dovendosi ritenere direttamente applicabile in tutti i casi in cui il giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di liquidazione equitativa del danno non pagina6 di 10 patrimoniale. Non osta a ciò la circostanza che il sinistro si sia verificato anteriormente all'entrata in vigore della novella, né che la Tabella Unica Nazionale preveda un risarcimento del danno non patrimoniale più contenuto rispetto a quello della tabella del Tribunale di Milano, perché l'equità del giudice si manifesta al momento della decisione e non prima (sul punto anche Cass. civ. sez. III, 11 novembre 2019, n. 28990). Ebbene, alla luce della predetta tabella, il danno biologico risarcibile ad , tenuto Parte_1 conto della sua età (24 anni) al momento del sinistro, della durata della malattia e dell'entità delle lesioni subite, va liquidata, a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente, la somma di € 100.827,51 in moneta attuale. Il danno non patrimoniale da invalidità temporanea deve essere liquidato in € 4.971,60 sempre in applicazione delle summenzionate tabelle. Devono essere altresì riconosciute all'attrice le spese sanitarie ritenute pertinenti e congrue, ammontanti complessivamente ad € 3.252,9. Ancora, considerato che, alla luce della trattativa stragiudiziale condotta con la Compagnia, l'attore ha percepito un acconto non simbolico di € 78.026, sussistono i presupposti riconoscere all'attrice anche le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale da parte dell'odierno difensore per l'importo di € 16.950 (doc 12 attoreo). Ne consegue che il danno biologico complessivamente ed astrattamente liquidabile a favore dell'attrice ammonta dunque ad € 126.002,02 all'attualità. Tale importo dev'essere sommato a quello sopra indicato in € 112.604,7 a titolo di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale. Di conseguenza, l'importo complessivamente liquidabile a favore di ammonta ad € Parte_1
238.606,72. Da tale somma dev'essere tuttavia scomputato l'importo attualizzato ricevuto a titolo di acconto dall'attore da parte della Compagnia in data 3.03.2022 ovvero € 80.522,83. Ne consegue la condanna dei convenuti al pagamento di € 158.083,89 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito. Sulla somma così definitivamente riconosciuta sono inoltre dovuti gli interessi compensativi sulla base dei principi indicati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi dovranno, quindi, essere effettuate le seguenti operazioni (v. Cass. civ. 6347/2014; conf. da ultimo da Cass. civ. 16027/2022): la somma corrispondente al capitale liquidato in moneta attuale deve essere devalutata alla data del fatto (1.12.2020); l'importo così devalutato deve essere rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto (1.12.2020) e sino alla data del pagamento dell'acconto (2.03.2023) e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale;
dalla somma rivalutata alla data dell'acconto deve detrarsi l'acconto medesimo e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo. La liquidazione del danno non patrimoniale a favore dell'attrice Parte_2
ha invocato a suo favore la spettanza di una somma equitativamente determinata a Parte_2 titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto “di fatto” parentale con la vittima del sinistro oggetto di causa, egli essendosi fidanzato con quando era ancora molto piccolo Parte_1 Per_1 ed avendo pertanto con lui costruito un rapporto di frequentazione molto stretto al punto da essere per lui divenuto un “cognato di fatto”.
pagina7 di 10 A sostegno della domanda l'attore ha prodotto numerose fotografie (docc. da 13 a 18 di citazione e doc. 29 e 30 della memoria istruttoria), dalle quali si evince un legame profondo con
, costruito nel corso degli anni e proseguito costantemente non solo all'interno delle Persona_1 mura domestiche ma anche al di fuori, in occasione di momenti di svago, di vacanza oltre che delle festività.
L'istruttoria svolta ha confermato le allegazioni attoree.
Il testimone , oltre ad aver riconosciuto i soggetti ritratti nelle fotografie in atti, Testimone_1 ha confermato che il Frate: dormiva nella stessa camera di portava a calcio ed Per_1 Per_1 andava a vedere le sue partite;
andava assieme al povero in vacanza al mare ad Eraclea e con Pt_1 lui condivideva la passione per la barca e la moto. Di analogo tenore è la testimonianza di
[...]
, il quale ha riferito “Si conoscevano da una vita. Ha conosciuto quando era piccolo. Si Tes_2 Pt_2 era molto affezionato alla famiglia” da quando l'attore si era fidanzato con la l'attrice (ormai 15 anni), frequentando assiduamente la casa . Il teste ha altresì confermato che era molto legato Pt_1 Per_1 al Frate considerandolo come un fratello, e che si vedevano sempre dal venerdì alla domenica, dormendo nella stessa stanza e passando tutte le feste e ferie assieme, nonché i giorni della settimana.
Si deve pertanto considerare effettivamente la figura dell'attore quale quella di un cognato di fatto, o meglio di un cugino di fatto, di . Persona_1
Ora, la Corte di cassazione ha affermato che “il vincolo di sangue non è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, dovendo esso essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini, e che infonda nel danneggiato quel sentimento di protezione e di sicurezza insito nel rapporto padre figlio" (Cass. civile sez. III, 15.11.2023, n. 31867). Sulla base dell'accertamento di fatto compiuto in ordine al vincolo dell'attore con la vittima e di tale principio affermato in giurisprudenza occorre dunque accogliere la domanda risarcitoria del Frate. Ai fini della liquidazione si farà riferimento alle tabelle romane aggiornate, sopra applicate. Tenendo conto dell'assenza di prova, da parte dell'attore, di un radicale sconvolgimento delle abitudini del derivanti dalla morte di (e quindi dell'assenza di prova in ordine Pt_2 Persona_1 alla componente dinamico relazionale del danno) e, per contro, alla luce della prova dell'effettività della relazione, della grave presumibile sofferenza patita dal per in seguito al decesso della vittima, il Pt_2
Tribunale ritiene congruo liquidare a favore dell'attore il danno da perdita del rapporto parentale esclusivamente nella sua componente di sofferenza soggettiva. Tale componente può essere liquidata in € 60.633,3, pari al valore indicato dalle tabelle romane per il rapporto di parentela (immaginando un rapporto tra cugini) contraddistinto dalla non convivenza con la vittima, dalla presenza di altri familiari conviventi e di altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela diviso per ½ in ragione della sola valorizzazione della componente di sofferenza soggettiva. Sulla somma così definitivamente riconosciuta sono inoltre dovuti gli interessi compensativi sulla base dei principi indicati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione nei termini sopra ricordati.
pagina8 di 10 Non può essere riconosciuta la spesa per l'assistenza stragiudiziale atteso che con la Compagnia non appare essersi istaurata alcuna trattativa in merito alla pretesa risarcitoria, né per altro verso è stata dimostrata l'attività in questione.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, valori medi per tutte le quattro fasi del presente giudizio, secondo il criterio del decisum con aumento del 20% ex art. 4 co.
2. Gli oneri di CTU medico-legale e dinamico ricostruttiva come liquidati in atti vanno posti integralmente a carico delle parti in solido nei riguardi del CTU, e nel rapporto interno, a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. Accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di nella determinazione del Controparte_1 sinistro oggetto di causa;
2. Dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice Parte_1 della somma di € 158.083,89 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi come in parte motiva;
3. Dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della Parte_2 somma di € 60.633,3 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi come in parte motiva;
4. Dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori che liquida in € 576 per esborsi (oltre oneri di CTP par complessivi € 8.352) e in € 16.923 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
5. Pone gli oneri di CTU integralmente a carico delle parti in solido nei riguardi dei CCTTUU e, nel rapporto interno tra le parti, a carico dei convenuti in solido. Così deciso in Venezia il 12.09.2025. Il Giudice Dott. Carlo Azzolini
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9915/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 22.11.2022 e vertente tra
, Parte_1
, Parte_2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Benzoni del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio professionale in Venezia-Mestre, via Mestrina 85/6;
-attori- contro
; Controparte_1
-convenuto contumace- e in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberta Viero del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia Mestre, Riviera Magellano 5;
-convenuta costituita- avente ad oggetto: lesione personale;
conclusioni: come da verbale d.d. 27.03.2025; per i seguenti motivi della decisione in FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, e il suo compagno , Parte_1 Parte_2 rispettivamente sorella convivente e “cognato di fatto” di -deceduto all'età di soli 17 Persona_1 anni a seguito di un incidente stradale avvenuto l'1.12.2020 alle ore 21.43 circa a Martellago all'intersezione tra via Selvanese e via Dosa per ritenuta colpa esclusiva di , Controparte_1 proprietario e conducente del veicolo Opel KA (tg. FH982VL) assicurato con Controparte_2 polizza n. F5324320102, il quale, nel tentativo di svoltare a sinistra, andò ad invadere la corsia di marcia nella quale stava provenendo in sella al proprio motociclo il , tagliandogli improvvisamente la Pt_1 strada e provocando un fatale urto frontale (così come ricostruito dal perito del PM)- ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale e la compagnia assicuratrice Controparte_1 Controparte_2 al fine sentirli condannare in solido, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità dello CP_1 nella determinazione del sinistro, al pagamento a loro favore della somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (danno da perdita del rapporto parentale consistente nel totale stravolgimento delle abitudini di vita di entrambi gli attori;
danno biologico in capo alla costituito da uno stato di persistente sofferenza interiore cronicizzatosi in una Pt_1 psicopatologia depressiva -trattata con farmaci- e in una forma di epilessia oltre che nel Papilloma virus;
pagina1 di 10 spese sanitarie sostenute dalla;
spese di assistenza stragiudiziale sostenute dalla ) Pt_1 Pt_1 patiti in conseguenza del sinistro, oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese di lite, al netto della somma pari ad € 78.026 percepita dall'attrice ante causam da parte della Compagnia assicuratrice.
Mentre è rimasto contumace giudizio, con comparsa di risposta si è Controparte_1 costituita in giudizio la compagnia assicuratrice eccependo, in via preliminare, il difetto Controparte_2 di legittimazione attiva in capo a e chiedendo, nel merito, il rigetto della pretesa avanzata Parte_2 dalla in ragione della somma corrisposta ante causam per il danno da perdita del rapporto Pt_1 parentale patito alla luce del concorso colposo della vittima, dell'eccessività delle richieste risarcitorie e dell'inconferenza di alcuni pregiudizi lamentati dalla con il sinistro oggetto di causa e della Pt_1 valutazione di congruità della somma corrisposta agli altri congiunti della vittima espressa dal Giudice penale (essendo stata riconosciuta all'imputato l'attenuante prevista dall'art. 62 comma 1 n. CP_1
6 cp a mente del quale “attenua il reato” la circostanza dell'avere..., “riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso”).
Più in dettaglio, la Compagnia assicuratrice ha sostenuto la sussistenza di un concorso di colpa di nella determinazione del sinistro, per non aver egli regolato opportunamente la Persona_1 propria velocità -asseritamente pari a 98 km/h- nei pressi degli attraversamenti pedonali presenti in loco e dell'intersezione e in orario notturno (tanto più che la motocicletta aveva fari di scarsa intensità), così come prescritto dagli art. 141, comma 3 e art. 145 comma 1 C.d.S. (come peraltro emerso all'esito del procedimento penale promosso a carico dello in cui era stato riconosciuto un concorso CP_1 colposo della vittima).
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. per il deposito delle memorie ivi indicate, il procedimento è stato istruito mediante l'effettuazione di una c.t.u. medico legale (a cura della dott.ssa
) sulla persona della attrice danneggiata, di una c.t.u. dinamico ricostruttiva del sinistro (a Persona_2 cura dell'ing. nonché mediante l'espletamento della prova orale offerta dalle Persona_3 parti in relazione ai capitoli di prova ammessi. Le parti hanno dunque precisato le conclusioni all'udienza cartolare del 27.03.2025 ove la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive.
La causa passa ora in decisione. La dinamica del sinistro e la responsabilità. All'esito dell'attività istruttoria svolta nel corso del giudizio può ritenersi dimostrata la descrizione del sinistro offerta dagli attori ovvero che lo , in data 01.12.2020 alle ore 21:43 CP_1 circa, nell'intersezione sita in Martellago (VE) tra la via Selvanese e via Dosa, effettuò un'improvvisa manovra di svolta a sinistra, invadendo irrimediabilmente la corsia di marcia nella quale stava provenendo in sella al proprio motociclo AS PO (visibile perché dotato di dispositivi di illuminazione omologati, perché la strada era illuminata da lampioni pubblici e perché non vi era impedimento alla sua vista in ragione di alberi), omettendo di concedergli la dovuta precedenza e tagliandogli improvvisamente la strada senza che questi potesse effettuare alcuna manovra per evitare la collisione, nemmeno frenando (non vennero invero rinvenute tracce di frenata sull'asfalto). E' emerso che l'urto tra i veicoli antagonisti fu pressoché frontale, posto che l'auto dello , nel tagliare la CP_1 curva per svoltare a sinistra, aveva un'angolazione quasi dritta con il motociclo del , tanto più Pt_1 che l'urto interessò la parte anteriore di entrambi i mezzi. Invero, il CTU ing. all'esito dell'approfondito accertamento dinamico Persona_3 ricostruttivo, ha così concluso che: “Il sinistro avveniva nel centro abitato di Olmo di Martellago sulla pagina2 di 10 via Selvanese, con limite di velocità 50 km/h. Era notte con illuminazione pubblica presente e funzionante. Mancando indicazioni contrarie, si può presumere che entrambi i veicoli avessero le luci accese. Il motociclo era dotato di dispositivi di illuminazione omologati e, dunque, bisogna presumere che fosse di per sé sufficientemente visibile. Il motociclo, in marcia da Martellago verso Zelarino, percorreva un lungo tratto rettilineo e, raggiunta l'area di intersezione con la laterale destra via Dosa, collideva frontalmente contro l'autovettura che, proveniente da Zelarino, stava svoltando a sinistra nella via Dosa. L'impatto avveniva sulla corsia di pertinenza del motociclo. L'autovettura non si fermava all'altezza della corsia di canalizzazione della via Dosa per dare la precedenza al motociclo, ma anticipava il punto di svolta ed effettuava la manovra senza soluzione di continuità con velocità dell'ordine di 45 km/h, che si deve considerare elevata in rapporto alla specifica manovra oltre che prossima a quella massima consentita su quel tratto di strada. Queste due circostanze fanno pensare che l'automobilista, valutate distanza e velocità del motociclo, avesse deciso di precederlo senza rallentare e avesse anticipato la manovra di svolta in modo da seguire una traiettoria con raggio di curvatura maggiore – una curva più ampia – per evitare di ribaltarsi. Si configura perciò, da parte dell'automobilista, una manovra di svolta quanto mai avventata. Il motociclo marciava a una velocità compresa tra 50 e 100 km/h non meglio precisabile e collideva senza rallentare perché, in ogni caso, la manovra dell'autovettura era così repentina che il motociclista non aveva il tempo di frenare. La velocità del motociclo era dunque in qualche misura superiore al limite imposto ma, essendo incerta, non si può dire se l'eccesso abbia impedito al suo conducente di evitare la collisione. Si può dire però che: in nessun caso il motociclista avrebbe potuto evitare la collisione fermandosi prima del punto d'urto; solo se la velocità del motociclo fosse stata superiore a 75 km/h il conseguente eccesso gli avrebbe impedito di evitare la collisione sfilando dietro all'autovettura. Gli alberi a medio fusto collocati su entrambi i lati del rettilineo percorso dal motociclo in avvicinamento non possono averne ridotto la visibilità in maniera significativa, ma la prospettiva frontale dell'automobilista non era certo quella ottimale per valutare distanza e velocità del motociclo antagonista, soprattutto in quelle condizioni di visibilità”. La ricostruzione del CTU risulta altresì confermata dal rapporto dei Carabinieri intervenuti sul posto (doc. 3 attoreo) seconda cui “gli operanti appuravano che il conducente dell'autovettura Opel modello KA tg FH982VL di proprietà e condotta da proveniva da Zelarino Controparte_1 percorrendo la via Selvanese per poi dirigersi in via Dosa che intersecava con via Selvanese. Lo
, giunto alla predetta intersezione, omettendo di dare la precedenza al motociclo marca HM CP_1
CRM 125 tg DV53008, condotto da il quale proveniva da Olmo di Martellago Persona_1 percorrendo via Olmo con direzione di marcia verso via Selvanese, collideva in modo violento con il motociclo”. Per tale ragione lo fu sanzionato per violazione dell'art. 145, comma secondo e CP_1 decimo, C.d.S., nonché per violazione dell'art. 589 bis c.p..
Ancora, la dinamica, così come sopra descritta, risulta ragionevolmente confermata anche dalla valutazione offerta dal consulente del PM nell'ambito del procedimento penale a carico dello
, secondo il quale: “si può sinteticamente concludere come il sinistro di cui alla presente CP_1 ricostruzione trovi certamente causa tecnica esclusiva del comportamento del conducente indagato
, conducente di una Opel KA il quale marciando lungo la via Selvanese nel Controparte_1 centro abitato di Olmo di Martellago (VE) nel compiere svolta a sinistra verso il ramo sud di Via Dosa non si avvedeva o mal valutava la posizione del motociclo HM CRM condotto da , Persona_1 sopraggiungente da direzione opposta, ometteva di concedergli la dovuta precedenza compiendo la manovra in velocità e secondo una direttrice atta ad anticiparla rispetto la corretta posizione di pagina3 di 10 esecuzione prevista dal C.d.S.. Lo , che ha effettuato la manovra a circa 47 Km/h, così CP_1 violava il comma 2 dell'art. 145 ed il comma 3 dell'art. 154 del C.d.S., violazioni in diretto nesso causale con quanto avvenuto. Per quanto riguarda il comportamento del motociclista è risultato che lo stesso si trovava a marciare a velocità pressoché pari a quella del limite imposto di 50 Km/h, e che non ebbe la possibilità alcuna per porre in essere manovre di emergenza atte a fargli evitare il sinistro”.
Contrariamente a quanto stabilito dal Giudice penale all'esito del giudizio dibattimentale (non opponibile agli odierni attori in quanto non costituiti come parti civili), non sono emersi profili di responsabilità in capo al in ragione, essenzialmente, della velocità della sua marcia. Pt_1
E' vero che, all'esito dell'accertamento condotto, la velocità di marcia del , collocata Pt_1 approssimativamente tra 50 km/h e 100 km/h, è rimasta incerta;
tuttavia, tale incertezza, nella fattispecie, appare irrilevante ai fini della valutazione del nesso di causa materiale tra l'evento dannoso e la condotta colposa dello atteso che, come evidenziato dal CTU, “in nessun caso l'eccesso di CP_1 velocità avrebbe contribuito a causare la collisione impedendo al motociclista di fermarsi prima dell'urto”. Anche a voler astrattamente ritenere che la vittima stesse marciando a velocità superiore a quella consentita occorre rilevare che la circostanza non avrebbe mutato l'esito del sinistro poiché, anche laddove la velocità fosse stata inferiore ai limiti previsti per quel tratto di strada, il sinistro si sarebbe ugualmente verificato: nel momento in cui l'autovettura oltrepassò la striscia di mezzeria distava dal punto d'urto dai 15 ai 26 m e, dunque, era troppo vicina per consentire qualsiasi manovra di riparazione (non a caso non vennero rilevati segni di frenata sull'asfalto). Ne è verosimile che il motociclista, laddove marciante a velocità inferiore a 50 km/h, avrebbe potuto evitare la collisione con un cambio di traiettoria: sterzando a destra -unica soluzione possibile- avrebbe comunque impattato contro l'automobile che proseguiva verso la medesima direzione.
In conclusione, si deve ritenere che lo abbia avuto responsabilità esclusiva nella CP_1 determinazione del sinistro, avendo violato l'art. 145, comma secondo e decimo, del C.d.S., oltre alle comuni norme di prudenza ed attenzione, nonché l'art. 141 C.d.S. sulla mancata padronanza del proprio mezzo e sulla necessità di tenere un'andatura consona allo stato della strada, nonché quanto prescritto dall'art. 143 C.d.S. che impone il divieto di circolare contromano.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha peraltro costantemente ribadito il principio secondo cui è sempre responsabile in via esclusiva chi invade la corsia opposta, non potendosi mai ravvisare concorso di colpa per chi procede nel proprio senso di marcia, anche se a velocità sostenuta (tra tutte ordinanza n. 19115 del 15.09.2020). La liquidazione del danno non patrimoniale a favore dell'attrice . Parte_1
L'attrice ha lamentato che, a causa della condotta illecita dello determinante il CP_1 decesso del fratello all'epoca con lei convivente, avrebbe patito tanto lo sconvolgimento delle proprie abitudini di vita (essenzialmente il danno da perdita del rapporto parentale nella componente relazionale) tanto una grave sofferenza interiore da lutto cronicizzatasi al punto da trasformarsi in psicopatologia -depressione e sindrome per un disturbo da lutto persistente complicato- con effetti invalidanti sulla propria integrità (essenzialmente il danno biologico). A) Il danno da perdita del rapporto parentale. Individuata la responsabilità del sinistro in capo allo , risulta fondata la domanda di CP_1 risarcimento del danno iure proprio formulata dalla per la perdita del rapporto parentale con il Pt_1 fratello convivente. Si è invero affermato in giurisprudenza che il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo a danno non patrimoniale, consistente nella perdita del rapporto parentale, quando pagina4 di 10 colpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare (cfr. Cass., sent. n. 4253 del 16/03/2012). Giova peraltro ricordare che in caso di risarcimento del danno da perdita, o da lesione, del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alla prova presuntiva, e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, ord. n. 11212 del 24.04.2019), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili del danno non patrimoniale in questione (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita). E' in tale quadro che emergerà, con intuitiva evidenza, il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nono e nipote, Sez. 3, Sentenza n. 21230 del 20/10/2016, Rv. 642944 - 01. V. ancora Sez. 3, Sentenza n. 12146 del 14/06/2016, Rv. 640287 - 01), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita (come, ad es., l'età delle parti del rapporto parentale) che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere. Devono ritenersi, in ogni caso, fermi i principi che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, sì che, ad esempio, nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso e ulteriore rispetto alla sofferenza morale (rigorosamente comprovata) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare;
tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 21060 del 19/10/2016; Sez. 3, Sentenza n. 16992 del 20/08/2015): il pregiudizio da perdita del rapporto parentale va allegato e provato specificamente dal danneggiato ex art. 2697 c.c. (Cass. 20 agosto 2015, n. 16992), non trattandosi di danno in re ipsa. Nel caso di specie, al fine di desumere la gravità ed effettiva entità del danno da perdita del rapporto parentale lamentato dall'attrice, occorre tenere in considerazione, oltre alle presunzioni, tanto pagina5 di 10 le allegazioni sul punto contenute nell'atto introduttivo attinenti esclusivamente al profilo dinamico relazionale, atteso che quello morale soggettivo -il dolore per la perdita del congiunto e del suo riferimento familiare- si è evoluto in una psicopatologia, la cui valutazione a fini liquidatori dovrà essere svolta nell'ambito di valutazione del danno biologico. Per valutare tale danno vanno rilevati i seguenti elementi: i) l'età della vittima al momento del decesso (17 anni), sul presupposto presumibile che, secondo l'id quod plerumque accidit, quanto più sia giovane l'età della vittima tanto più intenso sarà il dolore per la sua perdita, perché quest'ultimo sarebbe stato provato in un futuro remoto (considerata l'età media della popolazione maschile); ii) l'età della sorella (24 anni), sul presupposto che, generalmente, persone più giovani fanno fronte alle emozioni con minor forza rispetto a persone più mature e anziane;
iii) il rapporto di fratellanza con conseguente presumibile soglia elevatissima di dolore, solo parzialmente attenuato dal numero di superstiti (sul presupposto che, generalmente, la vicinanza di altri familiari nei momenti di dolore rappresenta un valido aiuto al superamento del lutto); sul punto va osservato: che i testi escussi hanno confermato che l'attrice conviveva con il fratello in pieno affiatamento e in clima sereno e solidale;
iv) le modalità del decesso, dovuto alla condotta colpevole dello , dalle quali si deve CP_1 presumere un dolore più acuto e frustrante per l'attrice, che ha dovuto assistere ad un decesso repentino e del tutto imprevisto;
v) il rapporto di convivenza degli attori col de cuius, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
Ora, una valutazione complessiva degli elementi suindicati, unitamente all'utilizzo delle tabelle del Tribunale di Roma aggiornate al 2025 (che sono legittimamente adottabili quale parametro di riferimento, sul punto Cassazione civile sez. III, 05/05/2021, n.11719), con valorizzazione dei relativi valori in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, conduce ad una liquidazione del danno non patrimoniale patito dall'attrice nei seguenti termini:
-€ 112.604,7 pari al valore indicato dalle tabelle romane per il rapporto di parentela contraddistinto dalla convivenza con la vittima, dalla presenza di altri familiari conviventi e di altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela diviso per ½ in ragione dell'autonoma valutazione del danno biologico con riguardo alla sfera di sofferenza soggettiva (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie).
B) Il danno biologico. Il Tribunale osserva come dalla CTU medico-legale espletata dalla dott.ssa per la Persona_4 valutazione del lamentato danno psichico in capo alla danneggiata si evince: che la stessa, a seguito del decesso del fratello, ha riportato “Disturbo da lutto persistente complicato”; che ciò ha determinato un danno biologico temporaneo di sei mesi al 50%; che ciò ha altresì determinato un danno biologico permanente pari al 25% in applicazione, quanto alla quantificazione, della linea guida della SIMLA;
che la spese sanitarie sostenute in maniera congrua e pertinente in conseguenza del sinistro erano ammontate complessivamente ad € 3.252,9. Il Tribunale non ritiene di doversi discostare da tali conclusioni peritali, in quanto logicamente e congruamente motivate. Ai fini della liquidazione equitativa, si ritiene di fare applicazione, quale parametro di riferimento, dei criteri di liquidazione di cui alla Tabella Unica Nazionale di cui al D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, essa dovendosi ritenere direttamente applicabile in tutti i casi in cui il giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di liquidazione equitativa del danno non pagina6 di 10 patrimoniale. Non osta a ciò la circostanza che il sinistro si sia verificato anteriormente all'entrata in vigore della novella, né che la Tabella Unica Nazionale preveda un risarcimento del danno non patrimoniale più contenuto rispetto a quello della tabella del Tribunale di Milano, perché l'equità del giudice si manifesta al momento della decisione e non prima (sul punto anche Cass. civ. sez. III, 11 novembre 2019, n. 28990). Ebbene, alla luce della predetta tabella, il danno biologico risarcibile ad , tenuto Parte_1 conto della sua età (24 anni) al momento del sinistro, della durata della malattia e dell'entità delle lesioni subite, va liquidata, a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente, la somma di € 100.827,51 in moneta attuale. Il danno non patrimoniale da invalidità temporanea deve essere liquidato in € 4.971,60 sempre in applicazione delle summenzionate tabelle. Devono essere altresì riconosciute all'attrice le spese sanitarie ritenute pertinenti e congrue, ammontanti complessivamente ad € 3.252,9. Ancora, considerato che, alla luce della trattativa stragiudiziale condotta con la Compagnia, l'attore ha percepito un acconto non simbolico di € 78.026, sussistono i presupposti riconoscere all'attrice anche le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale da parte dell'odierno difensore per l'importo di € 16.950 (doc 12 attoreo). Ne consegue che il danno biologico complessivamente ed astrattamente liquidabile a favore dell'attrice ammonta dunque ad € 126.002,02 all'attualità. Tale importo dev'essere sommato a quello sopra indicato in € 112.604,7 a titolo di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale. Di conseguenza, l'importo complessivamente liquidabile a favore di ammonta ad € Parte_1
238.606,72. Da tale somma dev'essere tuttavia scomputato l'importo attualizzato ricevuto a titolo di acconto dall'attore da parte della Compagnia in data 3.03.2022 ovvero € 80.522,83. Ne consegue la condanna dei convenuti al pagamento di € 158.083,89 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito. Sulla somma così definitivamente riconosciuta sono inoltre dovuti gli interessi compensativi sulla base dei principi indicati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi dovranno, quindi, essere effettuate le seguenti operazioni (v. Cass. civ. 6347/2014; conf. da ultimo da Cass. civ. 16027/2022): la somma corrispondente al capitale liquidato in moneta attuale deve essere devalutata alla data del fatto (1.12.2020); l'importo così devalutato deve essere rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto (1.12.2020) e sino alla data del pagamento dell'acconto (2.03.2023) e sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale;
dalla somma rivalutata alla data dell'acconto deve detrarsi l'acconto medesimo e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono poi dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo. La liquidazione del danno non patrimoniale a favore dell'attrice Parte_2
ha invocato a suo favore la spettanza di una somma equitativamente determinata a Parte_2 titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto “di fatto” parentale con la vittima del sinistro oggetto di causa, egli essendosi fidanzato con quando era ancora molto piccolo Parte_1 Per_1 ed avendo pertanto con lui costruito un rapporto di frequentazione molto stretto al punto da essere per lui divenuto un “cognato di fatto”.
pagina7 di 10 A sostegno della domanda l'attore ha prodotto numerose fotografie (docc. da 13 a 18 di citazione e doc. 29 e 30 della memoria istruttoria), dalle quali si evince un legame profondo con
, costruito nel corso degli anni e proseguito costantemente non solo all'interno delle Persona_1 mura domestiche ma anche al di fuori, in occasione di momenti di svago, di vacanza oltre che delle festività.
L'istruttoria svolta ha confermato le allegazioni attoree.
Il testimone , oltre ad aver riconosciuto i soggetti ritratti nelle fotografie in atti, Testimone_1 ha confermato che il Frate: dormiva nella stessa camera di portava a calcio ed Per_1 Per_1 andava a vedere le sue partite;
andava assieme al povero in vacanza al mare ad Eraclea e con Pt_1 lui condivideva la passione per la barca e la moto. Di analogo tenore è la testimonianza di
[...]
, il quale ha riferito “Si conoscevano da una vita. Ha conosciuto quando era piccolo. Si Tes_2 Pt_2 era molto affezionato alla famiglia” da quando l'attore si era fidanzato con la l'attrice (ormai 15 anni), frequentando assiduamente la casa . Il teste ha altresì confermato che era molto legato Pt_1 Per_1 al Frate considerandolo come un fratello, e che si vedevano sempre dal venerdì alla domenica, dormendo nella stessa stanza e passando tutte le feste e ferie assieme, nonché i giorni della settimana.
Si deve pertanto considerare effettivamente la figura dell'attore quale quella di un cognato di fatto, o meglio di un cugino di fatto, di . Persona_1
Ora, la Corte di cassazione ha affermato che “il vincolo di sangue non è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, dovendo esso essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato analoga relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini, e che infonda nel danneggiato quel sentimento di protezione e di sicurezza insito nel rapporto padre figlio" (Cass. civile sez. III, 15.11.2023, n. 31867). Sulla base dell'accertamento di fatto compiuto in ordine al vincolo dell'attore con la vittima e di tale principio affermato in giurisprudenza occorre dunque accogliere la domanda risarcitoria del Frate. Ai fini della liquidazione si farà riferimento alle tabelle romane aggiornate, sopra applicate. Tenendo conto dell'assenza di prova, da parte dell'attore, di un radicale sconvolgimento delle abitudini del derivanti dalla morte di (e quindi dell'assenza di prova in ordine Pt_2 Persona_1 alla componente dinamico relazionale del danno) e, per contro, alla luce della prova dell'effettività della relazione, della grave presumibile sofferenza patita dal per in seguito al decesso della vittima, il Pt_2
Tribunale ritiene congruo liquidare a favore dell'attore il danno da perdita del rapporto parentale esclusivamente nella sua componente di sofferenza soggettiva. Tale componente può essere liquidata in € 60.633,3, pari al valore indicato dalle tabelle romane per il rapporto di parentela (immaginando un rapporto tra cugini) contraddistinto dalla non convivenza con la vittima, dalla presenza di altri familiari conviventi e di altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela diviso per ½ in ragione della sola valorizzazione della componente di sofferenza soggettiva. Sulla somma così definitivamente riconosciuta sono inoltre dovuti gli interessi compensativi sulla base dei principi indicati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione nei termini sopra ricordati.
pagina8 di 10 Non può essere riconosciuta la spesa per l'assistenza stragiudiziale atteso che con la Compagnia non appare essersi istaurata alcuna trattativa in merito alla pretesa risarcitoria, né per altro verso è stata dimostrata l'attività in questione.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022, valori medi per tutte le quattro fasi del presente giudizio, secondo il criterio del decisum con aumento del 20% ex art. 4 co.
2. Gli oneri di CTU medico-legale e dinamico ricostruttiva come liquidati in atti vanno posti integralmente a carico delle parti in solido nei riguardi del CTU, e nel rapporto interno, a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. Accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di nella determinazione del Controparte_1 sinistro oggetto di causa;
2. Dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice Parte_1 della somma di € 158.083,89 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi come in parte motiva;
3. Dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attore della Parte_2 somma di € 60.633,3 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi come in parte motiva;
4. Dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori che liquida in € 576 per esborsi (oltre oneri di CTP par complessivi € 8.352) e in € 16.923 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
5. Pone gli oneri di CTU integralmente a carico delle parti in solido nei riguardi dei CCTTUU e, nel rapporto interno tra le parti, a carico dei convenuti in solido. Così deciso in Venezia il 12.09.2025. Il Giudice Dott. Carlo Azzolini
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