Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1303
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa o illegittima notifica degli atti presupposti

    La Corte ritiene che le eccezioni relative ad atti impositivi divenuti definitivi, come la prescrizione o la mancata notifica, siano precluse se l'atto successivo (l'intimazione di pagamento) non viene impugnato nei termini, consolidando il credito.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, evidenziando che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione risale al 3 aprile 2025, data di notifica di un'intimazione di pagamento non impugnata.

  • Inammissibile
    Decadenza ai sensi dell'art. 25 DPR 602/1973 o art. 1 comma 163 L. 296/2006

    La Corte ha ritenuto inammissibili tali eccezioni in quanto relative ad atti presupposti divenuti definitivi e non impugnati nei termini di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1303
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1303
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo