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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11917 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14143/2022 R.G., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Parte_1 C.F._1
LO (C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito C.F._2 in Portici (NA) alla Via Diaz 1;
opponente
CONTRO
(C.F. e P. IVA , con sede legale in Cercola al Corso Domenico Controparte_1 P.IVA_1
Riccardi “Villa Villari”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Flammia (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 studio del medesimo, sito in Napoli alla Via Vito Fornari 4;
opposta
NONCHE' CONTRO (P. Iva con sede legale in Roma al Viale Altiero Controparte_2 P.IVA_2
Spinelli 30
terza esecutata-contumace
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del 27.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa si rileva che con ricorso depositato in data 13.10.2021,
[...] propose opposizione ex artt. 617 e 615 c.p.c. avverso l'esecuzione forzata Parte_1 promossa dal concessionario in suo danno, nelle forme del pignoramento presso terzi di cui all'art. 72-bis del DPR n. 602/1973, identificato con il n. 21671/2021 e notificato il 23.09.2021, atteso l'omesso pagamento dell'importo di euro 4.396,95, derivante da trentatré cartelle esattoriali relative a presunte contravvenzioni al codice delle strada elevate dalla polizia Municipale del CP_3
[...]
Nel proporre l'opposizione il ricorrente invocò, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione e, nel merito, la declaratoria di illegittimità del pignoramento in parola attesa l'omessa notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere ex art. 50, II comma, d.P.R. 602/73, nonché la violazione del disposto di cui all'art. 545, II co. c.p.c., essendo state sottoposte a vincolo di indisponibilità anche somme erogate a titolo di reddito di emergenza e di indennità di malattia.
Iscritta la causa al n. R.G. 13018/2021, fissata l'udienza di comparizione delle parti;
, notificato il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione dell'udienza, il concessionario si costituì in giudizio, evidenziando l'intervenuto pagamento delle somme pignorate da parte del debitor debitoris, la e diede atto di aver di aver informato, a mezzo pec Controparte_2 dell'1.02.2022, il debitore e i terzi esecutati dell'avvenuta revoca dell'azionata procedura esecutiva. Con ordinanza del 14.03.2022 il G.E., rilevato come gli fosse inibito disporre la sospensione di una procedura già esaurita, assegnò termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 -bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà.
ha tempestivamente introdotto la presente fase di merito, insistendo per Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo. Reiterando le medesime eccezioni sollevate nella fase cautelare, ha insistito affinché venga dichiarata l'inefficacia e/o la nullità della procedura esecutiva, con condanna dell'opposta alla ripetizione delle somme indebitamente pignorate ed al pagamento delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si è costituita la (di seguito solo , la quale, evidenziando che il Controparte_1 CP_1 pignoramento esattoriale è stato revocato in data 01.02.2022, ha dedotto la carenza di interesse ad agire del non essendovi alcuna esecuzione in atto e, dunque, nulla deve essere Parte_1 ordinato al concessionario. Ha, dunque, concluso, chiedendo il rigetto dell'opposizione con la condanna dell'esecutato al pagamento delle spese di lite e al risarcimento dei danni ex art. 96, III comma, c.p.c., ovvero, in via subordinata, con compensazione delle stesse.
Sebbene ritualmente vocata in giudizio, la terza esecutata è rimasta contumace.
Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la controversia, all'udienza del
27.11.2025 la causa è stata assegnata in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della Controparte_2
Sempre in via preliminare, mette conto evidenziare che sebbene la GE.SE.T. abbia disposto la revoca del pignoramento de quo, da un'attenta disamina della documentazione versata in atti, si evince, invece, l'intervenuto pagamento delle somme pignorate da parte della terza
[...]
Controparte_2
Dunque, trattandosi di pignoramento ormai concluso, avendo l'esattore ricevuto quanto coattivamente richiesto, occorre esaminare nel merito le censure sollevate dall'opponente in quanto dirette ad ottenere un pronunciamento giudiziale in ordine all'illegittimità della predetta procedura esecutiva e la ripetizione di quanto indebitamente percepito dall'agente della riscossione. (cfr. all. n.
3 e n. 6 della comparsa di costituzione di parte opposta). Ciò posto, si rileva che, in ipotesi di opposizioni esecutive, spetta all'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti in virtù della disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. Cass., 24 settembre 1999 n. 10493; Cass., 20 marzo 1999 n. 2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica si osserva che il motivo di doglianza, sollevato nel libello introduttivo, con cui si contesta l'asserita avvenuta notifica dell'avviso ex art. 50 d.P.R. n.
602/1973, va inquadrato nel paradigma dell'art. 617, I comma, c.p.c. e deve considerarsi ammissibile perché tempestivo per essere stato proposto entro il termine di 20 giorni dalla notifica del pignoramento impugnato, (infatti quest'ultimo risulta notificato il 23.09.2021 e il ricorso depositato il successivo 13.10.2021).
La doglianza, con cui il lamenta l'inefficacia del vincolo di destinazione attesa la Parte_1 sussistenza della condizione preclusiva dell'impignorabilità del reddito di emergenza e dell'indennità di malattia imposta dall'art. 545 c.p.c., deve essere qualificata, invece, come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in quanto si contesta il diritto di parte creditrice ad agire in via esecutiva e detta impugnazione risulta svincolata da qualsiasi termine decadenziale.
Passando allo scrutinio dell'eccezione relativa alla nullità del pignoramento derivante dall'omessa notifica dell'avviso ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973, questa si rivela fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Il predetto articolo, al secondo comma, così dispone: “Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di un avviso che contiene
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.”
Nei fatti di causa, le cartelle di pagamento, sottese all'azionata procedura esecutiva, risultano pacificamente notificate il 17.10.2019, il 29.11.2019 ed il 10.02.2020, mentre il pignoramento in contestazione è stato notificato il 23.09.2021. (cfr. all. n.2 della comparsa di costituzione della convenuta).
Ebbene, il concessionario non ha prodotto in giudizio prove relative alla notifica dell'avviso prodromico alla esecuzione esattoriale e ciò ne comporta la illegittimità, poiché il rispetto della sequenza procedimentale, prevista nella esecuzione esattoriale, è essenziale al fine di garantire il diritto di difesa del destinatario della esecuzione, con la conseguenza che la omessa notifica di uno di questi atti si riverbera sulla legittimità ed efficacia dei successivi.
Il primo obbligo dell'esattore, infatti, in presenza di specifica eccezione di parte, è quello di documentare l'avvenuta notifica degli atti impositivi, in mancanza della quale il procedimento stesso di riscossione è viziato e il destinatario delle cartelle e degli atti successivi, ivi compreso il pignoramento, come nella fattispecie in esame, è legittimato a dolersi della mancata notifica e della inesistenza stessa del credito anche impugnando, direttamente, il primo atto della riscossione di cui
è venuto a conoscenza.
Sul punto, il giudicante intende aderire al principio di diritto contenuto nella sentenza n.
16412/2007 resa dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, in cui viene tassativamente stabilito che: “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza,
l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al Giudice di merito - la cui valuta-zione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità -interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione. L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore”.
Ne consegue che l'omissione della notifica dell'avviso ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973, quale atto presupposto, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, come nella specie, la nullità del pignoramento mobiliare opposto.
Il carattere assorbente di tale rilievo esonera dall'esame delle ulteriori questioni. Alla luce di quanto ritenuto e considerato, l'opposizione proposta dal è fondata e Parte_1 deve essere accolta, dovendosi escludersi il diritto di parte convenuta di procedere in via esecutiva per il credito azionato.
Alla illegittimità del pignoramento esattoriale, così accertata, fa seguito l'accoglimento, da parte del giudice dell'opposizione, dell'ulteriore domanda di ripetizione delle somme pignorate in quanto è stata fornita prova che il terzo pignorato abbia pagato le somme sottoposte a vincolo di indisponibilità. (cfr. all. n. 3 e n. 6 della comparsa di costituzione di parte opposta).
Quanto al governo delle spese di lite, esse seguono la soccombenza della e si Controparte_1 liquidano come da dispositivo, tenuto conto del tenore delle difese svolte e dell'assenza di fase istruttoria.
Si compensano le spese di lite tra e la Parte_1 Controparte_2 quale terza esecutata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa come in narrativa, così dispone:
a) dichiara la contumacia della terza esecutata Controparte_2
b) dichiara l'illegittimità del pignoramento n. 21671/2021 promosso dalla ai danni Controparte_1 di Parte_1
c) condanna la alla restituzione, in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di euro 4.396,95 allo stesso corrisposta dalla terza esecutata Controparte_2
d) condanna la al pagamento delle spese della presente fase di giudizio in favore Controparte_1 di e si liquidano in euro 98,00 per esborsi, euro 1.701,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre IVA e CPA come per legge se dovute, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario;
e) compensa le spese di lite tra e la Parte_1 Controparte_2
Napoli, il 16.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14143/2022 R.G., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Parte_1 C.F._1
LO (C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito C.F._2 in Portici (NA) alla Via Diaz 1;
opponente
CONTRO
(C.F. e P. IVA , con sede legale in Cercola al Corso Domenico Controparte_1 P.IVA_1
Riccardi “Villa Villari”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Flammia (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._3 studio del medesimo, sito in Napoli alla Via Vito Fornari 4;
opposta
NONCHE' CONTRO (P. Iva con sede legale in Roma al Viale Altiero Controparte_2 P.IVA_2
Spinelli 30
terza esecutata-contumace
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del 27.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa si rileva che con ricorso depositato in data 13.10.2021,
[...] propose opposizione ex artt. 617 e 615 c.p.c. avverso l'esecuzione forzata Parte_1 promossa dal concessionario in suo danno, nelle forme del pignoramento presso terzi di cui all'art. 72-bis del DPR n. 602/1973, identificato con il n. 21671/2021 e notificato il 23.09.2021, atteso l'omesso pagamento dell'importo di euro 4.396,95, derivante da trentatré cartelle esattoriali relative a presunte contravvenzioni al codice delle strada elevate dalla polizia Municipale del CP_3
[...]
Nel proporre l'opposizione il ricorrente invocò, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione e, nel merito, la declaratoria di illegittimità del pignoramento in parola attesa l'omessa notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere ex art. 50, II comma, d.P.R. 602/73, nonché la violazione del disposto di cui all'art. 545, II co. c.p.c., essendo state sottoposte a vincolo di indisponibilità anche somme erogate a titolo di reddito di emergenza e di indennità di malattia.
Iscritta la causa al n. R.G. 13018/2021, fissata l'udienza di comparizione delle parti;
, notificato il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione dell'udienza, il concessionario si costituì in giudizio, evidenziando l'intervenuto pagamento delle somme pignorate da parte del debitor debitoris, la e diede atto di aver di aver informato, a mezzo pec Controparte_2 dell'1.02.2022, il debitore e i terzi esecutati dell'avvenuta revoca dell'azionata procedura esecutiva. Con ordinanza del 14.03.2022 il G.E., rilevato come gli fosse inibito disporre la sospensione di una procedura già esaurita, assegnò termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 -bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà.
ha tempestivamente introdotto la presente fase di merito, insistendo per Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo. Reiterando le medesime eccezioni sollevate nella fase cautelare, ha insistito affinché venga dichiarata l'inefficacia e/o la nullità della procedura esecutiva, con condanna dell'opposta alla ripetizione delle somme indebitamente pignorate ed al pagamento delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si è costituita la (di seguito solo , la quale, evidenziando che il Controparte_1 CP_1 pignoramento esattoriale è stato revocato in data 01.02.2022, ha dedotto la carenza di interesse ad agire del non essendovi alcuna esecuzione in atto e, dunque, nulla deve essere Parte_1 ordinato al concessionario. Ha, dunque, concluso, chiedendo il rigetto dell'opposizione con la condanna dell'esecutato al pagamento delle spese di lite e al risarcimento dei danni ex art. 96, III comma, c.p.c., ovvero, in via subordinata, con compensazione delle stesse.
Sebbene ritualmente vocata in giudizio, la terza esecutata è rimasta contumace.
Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la controversia, all'udienza del
27.11.2025 la causa è stata assegnata in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della Controparte_2
Sempre in via preliminare, mette conto evidenziare che sebbene la GE.SE.T. abbia disposto la revoca del pignoramento de quo, da un'attenta disamina della documentazione versata in atti, si evince, invece, l'intervenuto pagamento delle somme pignorate da parte della terza
[...]
Controparte_2
Dunque, trattandosi di pignoramento ormai concluso, avendo l'esattore ricevuto quanto coattivamente richiesto, occorre esaminare nel merito le censure sollevate dall'opponente in quanto dirette ad ottenere un pronunciamento giudiziale in ordine all'illegittimità della predetta procedura esecutiva e la ripetizione di quanto indebitamente percepito dall'agente della riscossione. (cfr. all. n.
3 e n. 6 della comparsa di costituzione di parte opposta). Ciò posto, si rileva che, in ipotesi di opposizioni esecutive, spetta all'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti in virtù della disamina del contenuto delle doglianze sollevate (cfr. Cass., 24 settembre 1999 n. 10493; Cass., 20 marzo 1999 n. 2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica si osserva che il motivo di doglianza, sollevato nel libello introduttivo, con cui si contesta l'asserita avvenuta notifica dell'avviso ex art. 50 d.P.R. n.
602/1973, va inquadrato nel paradigma dell'art. 617, I comma, c.p.c. e deve considerarsi ammissibile perché tempestivo per essere stato proposto entro il termine di 20 giorni dalla notifica del pignoramento impugnato, (infatti quest'ultimo risulta notificato il 23.09.2021 e il ricorso depositato il successivo 13.10.2021).
La doglianza, con cui il lamenta l'inefficacia del vincolo di destinazione attesa la Parte_1 sussistenza della condizione preclusiva dell'impignorabilità del reddito di emergenza e dell'indennità di malattia imposta dall'art. 545 c.p.c., deve essere qualificata, invece, come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in quanto si contesta il diritto di parte creditrice ad agire in via esecutiva e detta impugnazione risulta svincolata da qualsiasi termine decadenziale.
Passando allo scrutinio dell'eccezione relativa alla nullità del pignoramento derivante dall'omessa notifica dell'avviso ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973, questa si rivela fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Il predetto articolo, al secondo comma, così dispone: “Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di un avviso che contiene
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.”
Nei fatti di causa, le cartelle di pagamento, sottese all'azionata procedura esecutiva, risultano pacificamente notificate il 17.10.2019, il 29.11.2019 ed il 10.02.2020, mentre il pignoramento in contestazione è stato notificato il 23.09.2021. (cfr. all. n.2 della comparsa di costituzione della convenuta).
Ebbene, il concessionario non ha prodotto in giudizio prove relative alla notifica dell'avviso prodromico alla esecuzione esattoriale e ciò ne comporta la illegittimità, poiché il rispetto della sequenza procedimentale, prevista nella esecuzione esattoriale, è essenziale al fine di garantire il diritto di difesa del destinatario della esecuzione, con la conseguenza che la omessa notifica di uno di questi atti si riverbera sulla legittimità ed efficacia dei successivi.
Il primo obbligo dell'esattore, infatti, in presenza di specifica eccezione di parte, è quello di documentare l'avvenuta notifica degli atti impositivi, in mancanza della quale il procedimento stesso di riscossione è viziato e il destinatario delle cartelle e degli atti successivi, ivi compreso il pignoramento, come nella fattispecie in esame, è legittimato a dolersi della mancata notifica e della inesistenza stessa del credito anche impugnando, direttamente, il primo atto della riscossione di cui
è venuto a conoscenza.
Sul punto, il giudicante intende aderire al principio di diritto contenuto nella sentenza n.
16412/2007 resa dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, in cui viene tassativamente stabilito che: “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza,
l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al Giudice di merito - la cui valuta-zione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità -interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione. L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore”.
Ne consegue che l'omissione della notifica dell'avviso ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973, quale atto presupposto, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, come nella specie, la nullità del pignoramento mobiliare opposto.
Il carattere assorbente di tale rilievo esonera dall'esame delle ulteriori questioni. Alla luce di quanto ritenuto e considerato, l'opposizione proposta dal è fondata e Parte_1 deve essere accolta, dovendosi escludersi il diritto di parte convenuta di procedere in via esecutiva per il credito azionato.
Alla illegittimità del pignoramento esattoriale, così accertata, fa seguito l'accoglimento, da parte del giudice dell'opposizione, dell'ulteriore domanda di ripetizione delle somme pignorate in quanto è stata fornita prova che il terzo pignorato abbia pagato le somme sottoposte a vincolo di indisponibilità. (cfr. all. n. 3 e n. 6 della comparsa di costituzione di parte opposta).
Quanto al governo delle spese di lite, esse seguono la soccombenza della e si Controparte_1 liquidano come da dispositivo, tenuto conto del tenore delle difese svolte e dell'assenza di fase istruttoria.
Si compensano le spese di lite tra e la Parte_1 Controparte_2 quale terza esecutata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa come in narrativa, così dispone:
a) dichiara la contumacia della terza esecutata Controparte_2
b) dichiara l'illegittimità del pignoramento n. 21671/2021 promosso dalla ai danni Controparte_1 di Parte_1
c) condanna la alla restituzione, in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di euro 4.396,95 allo stesso corrisposta dalla terza esecutata Controparte_2
d) condanna la al pagamento delle spese della presente fase di giudizio in favore Controparte_1 di e si liquidano in euro 98,00 per esborsi, euro 1.701,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre IVA e CPA come per legge se dovute, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario;
e) compensa le spese di lite tra e la Parte_1 Controparte_2
Napoli, il 16.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone