Art. 37.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere contributi alle regioni per l'erogazione ai comuni, ai consorzi, ai consorzi intercomunali e alle province delle somme necessarie per l'attuazione delle finalita' indicate dall' articolo 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319 .
Lo stesso Ministero e', altresi', autorizzato a concedere contributi alle regioni per l'erogazione alle imprese che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 20 della citata legge 10 maggio 1976, n. 319 , delle somme necessarie per l'attuazione delle finalita' indicate nel predetto articolo 20.
La spesa di cui ai commi precedenti sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 10 miliardi per gli esercizi finanziari 1979 e 1980 e 15 miliardi per il 1981.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere contributi alle regioni per l'erogazione ai comuni, ai consorzi, ai consorzi intercomunali e alle province delle somme necessarie per l'attuazione delle finalita' indicate dall' articolo 19 della legge 10 maggio 1976, n. 319 .
Lo stesso Ministero e', altresi', autorizzato a concedere contributi alle regioni per l'erogazione alle imprese che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 20 della citata legge 10 maggio 1976, n. 319 , delle somme necessarie per l'attuazione delle finalita' indicate nel predetto articolo 20.
La spesa di cui ai commi precedenti sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 10 miliardi per gli esercizi finanziari 1979 e 1980 e 15 miliardi per il 1981.